Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21760 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4231 del 2024, proposto da
ZA DR, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Uva, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Maresciallo Pilsudski, n. 118, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generalo dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della ricorrente, quale GOT – e quindi giudice onorario – a rientrare, anche astrattamente, nel novero di “lavoratore” ai sensi della normativa europea, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria e non, con parificazione ed assimilazione al giudice ordinario (unicamente in relazione al lavoro di fatto svolto), in quanto ha svolto e svolge medesime funzioni giurisdizionali, con condanna a rimuovere ogni tipo di discriminazione economica e previdenziale;
- del diritto della ricorrente, con conseguente condanna per la resistente, a percepire un trattamento economico (risarcitorio) corrispondente a quello previsto dall’art. 2 L. 111/2007 e succ. mod. e integrazioni, per il ruolo di magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali – classe stipendiale HH03 (quale criterio risarcitorio) per il periodo dal 1° gennaio 2013 (inizio effettivo delle funzioni post tirocinio) e sino all’attualità, oppure con riferimento temporale ritenuto maggiormente opportuno e/o equo e di giustizia;
- per la condanna della controparte al pagamento (risarcimento) della somma di € 352.946,10 oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, relativamente al trattamento economico dovuto al giudice onorario, il tutto come da conteggi allegati, facenti riferimento alla classe stipendiale HH03, con attinenza alla L. 111/2007 e s.m.i, detratto quanto medio tempore percepito (già indicato nei conteggi); oppure, in alternativa e/o in subordine, sempre per le medesime considerazioni e domande, per la condanna della controparte al pagamento (risarcimento) di una somma ritenuta maggiormente equa e/o di giustizia, anche facendo riferimento ad eventuali diversi parametri che saranno ritenuti maggiormente opportuni e/o equi ai fini di giustizia;
- per la condanna generica della parte resistente al risarcimento dei danni da omessa contribuzione previdenziale, da liquidare in separato e autonomo giudizio, come confermato dalla normativa e giurisprudenza comunitaria formatasi a riguardo;
- del diritto della parte ricorrente, con conseguenziale ed espressa condanna per la parte resistente, al pagamento delle somme risarcitorie dovute per illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato, quantificate nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ex L. 4 novembre 2010 n. 183, facendosi riferimento alla classe stipendiale HH03, riferita ai magistrati ordinari, o in alternativa e/o subordine al pagamento di una somma risarcitoria da quantificarsi secondo i parametri ritenuti maggiormente opportuni e/o equi e/o di giustizia, il tutto oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge dalla data di inizio funzioni (1° gennaio 2013) sino al saldo, oppure con decorrenza ritenuta più equa e/o opportuna ai fini di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OB TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rivendica la ricorrente – nominata GOT presso il Tribunale ordinario di Tivoli con DM 15 maggio 2012, scadenza al 31 dicembre 2015 e confermata con DM 7 aprile 2016 – il riconoscimento dei diritti che derivano dall’applicazione delle normative europee applicabili alla generalità dei lavoratori, in relazione ad un rapporto di lavoro che si è svolto in modo tale da integrare la nozione comunitaria di “lavoratore” e, comunque, tale da aver assunto in via di fatto, nel periodo di tempo pregresso, le caratteristiche proprie del lavoro subordinato secondo l’ordinamento nazionale, con conseguente parificazione del trattamento retributivo e contributivo, rispetto ai magistrati togati.
Nell’illustrare il quadro normativo e giurisprudenziale che assevera la pretesa sopra sintetizzata, anche alla luce delle modalità e caratterizzazione professionale che hanno connotato l’erogazione delle prestazioni lavorative dalla medesima rese, l’interessata assume la presenza di indici di subordinazione sia sotto il profilo dell’assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, sia sotto il profilo dell’integrazione all’interno dell’organizzazione degli uffici predisposta da questi ultimo.
Sostiene la ricorrente, a fronte della affermata comparabilità del GOT, rispetto al giudice togato, il riconoscimento del giusto pagamento dovuto, in ragione dell’attività espletata, pressoché identica a quella del giudice ordinario, nonché dell’impegno lavorativo profuso e delle modalità di svolgimento dell’opera portata a compimento dalla dott.ssa ZA durante gli anni di servizio come magistrato onorario.
Il parametro economico applicabile al GOT sarebbe quello riferibile alla classe stipendiale HH03, propria del “magistrato ordinario”, ossia riferibile al periodo tra la fine del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità.
In presenza di diverse proroghe e conferme presso il Tribunale di Tivoli, in diverse materie e competenze (civile, lavoro, esecuzioni immobiliari) anche presso differenti sezioni distaccate del medesimo Ufficio, oggi soppresse, l’interessata assume la nullità dei termini apposti al rapporto di lavoro, a fronte di un’attività giurisdizionale dalla medesima proseguita per molti anni.
Per l’effetto, il reiterarsi di un rapporto a tempo determinato costante rappresenterebbe un abuso: tale condotta dovendo essere ritenuta illegittima e dunque meritevole di condanna risarcitoria in favore del GOT ricorrente.
2. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente accertamento dei diritti in precedenza indicati e corrispondente condanna dell’intimata Amministrazione alla corresponsione – a titolo risarcitorio – di quanto asseritamente spettante ai titoli pure in precedenza precisati.
3. In data 18 aprile 2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, in data 20 ottobre 2025, articolata memoria recante confutazione di quanto nell’atto introduttivo sostenuto.
4. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 novembre 2025.
5. Intende il Collegio dare continuità a quanto già espresso dalla Sezione in plurimi precedenti, laddove è stata negata la assimilazione totale del giudice onorario al giudice professionale.
Il giudice di pace, pur potendo essere qualificato come lavoratore a tempo determinato, quanto alle condizioni di impiego, ha solo diritto di beneficiare del trattamento spettante al magistrato professionale nel caso in cui si palesino situazioni comparabili ed esclusivamente quoad effectum con riferimento a specifici e singoli aspetti del rapporto, restando ferma l’ineliminabile ontologica differenza tra le due figure.
La condizione di impiego del magistrato onorario è del tutto differente e ha un regime necessariamente diverso rispetto al magistrato di carriera.
Ostano alla equiparabilità delle due categorie di magistrati:
- il fatto che i giudici onorari non sono state selezionati mediante l’ineliminabile momento di concorso pubblico;
- la natura non esclusiva e continuativa dell’incarico;
- le modalità di svolgimento della prestazione, compatibili con la titolarità di altre attività professionali;
- la limitata natura degli affari che possono essere attribuiti ai giudici onorari, di minore importanza e di minor grado di complessità;
- il carattere meno rigoroso del sistema di valutazione della professionalità, che si risolve in un mero giudizio di idoneità.
Né il rapporto può trasformarsi in virtù del solo fatto che anche sui giudici onorari gravano doveri e responsabilità, inerenti alla delicata funzione giudiziale che essi svolgono.
6. Tutta la giurisprudenza, europea e interna, si è orientata nei sensi sopra delineati.
A livello europeo, vanno ricordate le pronunce del 16 luglio 2020 nella causa C-658/18 della CGUE e la sentenza 7 aprile 2022, le quali hanno precisato come un trattamento analogo ai magistrati togati possa essere ritenuto per gli onorari solo in relazione a determinati aspetti peculiari, dovendosi escludere, in linea generale, la possibilità di una assimilazione dei due stati giuridici.
Anche la giurisprudenza interna è univoca nel ritenere non comparabili le due categorie magistratuali, in ragione degli indici differenziali sopra indicati.
Possono citarsi le sentenze nn. 267/2020 e 41/2021 della Corte Costituzionale, dalle quale si evince come il giudice di pace non sia equiparabile a un pubblico dipendente né a un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari presuppone bensì un rapporto di servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza di elementi caratterizzanti l’impiego pubblico (quali l’accesso alla carica mediante concorso, l’inserimento stabile nell’apparato amministrativo della pubblica amministrazione, lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto tipico del pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto).
La stessa Corte di Cassazione si è espressa in questo senso (v. sentenze nn. 1397/2022 e 10080/2023).
Alla luce di un articolato iter logico, il giudice di legittimità ha escluso che il rapporto di servizio dei vice procuratori onorari possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato, ha negato la possibilità di costituire per via giudiziale un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, altresì apprezzando la nozione di “lavoratore” come delineata dalla Corte europea e giungendo a negare una equiparazione totale delle due figure (solo semmai ammettendosi il godimento, da parte dei giudici onorari, di talune puntuali e limitate prerogative dei magistrati professionali).
La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nei sensi sopra detti, affermando che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta ad un’estensione automatica nei confronti di magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto, tra le altre cose, gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente.
Il giudice di appello ha ribadito gli indizi e gli elementi normativi distintivi dello status delle due figure, individuati:
- nella differenza nell’assunzione,
- nel carattere non esclusivo e non continuato dell’attività svolta dai giudici onorari,
- nel peculiare regime delle incompatibilità,
- nella durata temporanea del rapporto,
- nelle limitazioni alle quali è sottoposta l’attività svolta dai giudici onorari,
- nel regime della remunerazione dell’attività mediante indennità.
In sostanza, alla luce di un ragionamento giuridico del tutto corretto, il Consiglio di Stato ha statuito che il giudice di pace, potendosi qualificare per singoli aspetti come lavoratore a tempo determinato, non acquista la qualifica di pubblico dipendente automaticamente e non è comparabile con il magistrato professionale, posto che il primo ha in essere solo un rapporto di servizio con l’Amministrazione.
La domanda, proposta in via principale in ricorso, è dunque destituita di fondamento e deve essere respinta.
7. Altrettanto deve dirsi della domanda risarcitoria, che la ricorrente ha inteso fondare su di una divisata abusiva reiterazione di rapporti a termine.
Deve ribadirsi l’infondatezza dell’assunto volto ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero e di un trattamento uguale a quello spettante ai magistrati professionali.
Il che già neutralizza in radice la presenza di un danno ingiusto.
Si aggiunga che il lamentato danno potrebbe derivare solo dalla prestazione di attività in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ovvero come perdita di chances di occupazione alternativa migliore.
Evenienze che nel caso di specie non è dato rinvenire.
Le varie proroghe degli incarichi dei magistrati onorari, in quanto incondizionate, hanno salvaguardato la possibilità per gli stessi di continuare a svolgere contemporaneamente altre attività professionali.
Lo stesso Consiglio di Stato ha indicato inoltre nella necessità di assicurare continuità all’Amministrazione della Giustizia nelle more dell’adozione di una riforma organica della magistratura onoraria, le possibili ragioni oggettive idonee a giustificare le reiterate proroghe dell’incarico, in un contesto nel quale peraltro il rapporto del giudice onorario non può qualificarsi rapporto di impiego ma solo rapporto di servizio. Le proroghe hanno addirittura prodotto effetti favorevoli nei confronti dei destinatari, che hanno giovato della continuazione della propria attività.
Si aggiunga, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la sanzione specifica è solo la stabilizzazione, cosa che è avvenuta per mezzo della recente riforma organica della magistratura onoraria, senza che vi sia spazio per una tutela per equivalente, la quale si atteggia solo quale surrogato legale della tutela in forma specifica.
8. Né a diverse conclusioni è dato pervenire per effetto della pronunzia recentemente resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - IV Sezione, in data 4 settembre 2025.
8.1 L’anzidetta decisione della Corte di Giustizia è circoscritta alla sola rinuncia da parte dei magistrati onorari, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs, n. 116/2017, al diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo antecedente alla procedura di valutazione.
La stessa Corte di Giustizia, al punto 47 della decisione, dà espressamente atto che “ per quanto riguarda, invece, il diritto alla tutela previdenziale, il giudice del rinvio ritiene che la situazione dei magistrati onorari e quella dei magistrati ordinari non siano comparabili e che, in ogni caso, un’eventuale differenza di trattamento sarebbe giustificata”.
Il Giudice Europeo ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui:
“ 58. … una normativa, la quale stabilisca in maniera imperativa che, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di qualsiasi risarcimento in denaro, è idonea a costituire una misura che sanziona in modo efficace un siffatto ricorso abusivo ai contratti suddetti (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C ‑ 494/17, EU:C:2019:387, punto 40 nonché giurisprudenza citata).
59. Pertanto, la giurisprudenza non esige un cumulo di misure. Per giunta, né il principio del ristoro integrale del pregiudizio subìto, né il principio di proporzionalità impongono il versamento di un risarcimento a titolo di danni punitivi. Infatti, detti principi impongono agli Stati membri di prevedere un ristoro adeguato, che deve andare oltre un indennizzo puramente simbolico, senza tuttavia eccedere una compensazione integrale (sentenza dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C ‑ 494/17, EU:C:2019:387, punti da 41 a 43 nonché giurisprudenza citata).
60. L’accordo quadro non impone dunque agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto a risarcimento che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sentenza dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C‑494/17, EU:C:2019:387, punto 45)”.
Ne consegue che la normativa nazionale (art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 116 del 2017), nel prevedere che “la domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”, si sottrae a censure di irragionevolezza e/o incongruità, introducendo un elemento di bilanciamento nel quadro del conseguimento della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario.
Il superamento della procedura di valutazione non fa, infatti, nascere una semplice chance di ottenere la stabilizzazione del rapporto di impiego precedente, bensì determina la stabilizzazione effettiva di tale rapporto di impiego.
La rinuncia a precedenti pretese costituisce, per l’effetto, la diretta conseguenza del risarcimento in forma specifica riconosciuto ai magistrati onorari che sono stati confermati, come confermato dalla Corte di Giustizia
Sul punto la Corte ha, infatti, espressamente affermato (punto 75 della decisione in rassegna) che “ la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce, in linea di principio, una sanzione effettiva” al ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; ed ha (al precedente punto 70) rammentato di aver già statuito che l’esistenza di una modalità di assunzione tramite concorso riservata ai soli posti di magistrato ordinario ai fini dell’accesso alla magistratura consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti riconosciuti ai magistrati ordinari.
8.2 Se soltanto con riferimento alle ferie annuali retribuite, e non anche per ciò che concerne le altre pretese rivendicate, la Corte di Giustizia ha ritenuto che trattasi di un diritto imperativo ed incondizionato e che, per l’effetto, “ la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che : una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente”, deve escludersi che – in difetto di domanda di parte ricorrente concernente tale aspetto – possa procedersi all’accoglimento, ancorché in parte qua, del gravame.
9. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio vanno respinte perché infondate nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione e/o questione.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB TI |
IL SEGRETARIO