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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7313/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 73132/2022
promoSA da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Leone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Dardanelli n.21.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. AleSAndro Tortora ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n.96;
CONVENUTA
e CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato in data 23.11.2022 e 5.12.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio la nonché per ivi Controparte_1 CP_2
sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nel comune di Fiano Romano (RM) in data 01.11.2021 alle ore 14.00 circa.
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Che: “1) In data 01.11.21, alle ore 14:00 circa, la SI.ra si Parte_1
trovava quale trasportata a bordo del motoveicolo targato EK81236, modello
Honda SD06 di proprietà e condotto dal SI. 2) Il predetto Parte_2
motoveicolo percorreva la Diramazione A1 Nord Fiano Romano - Roma del
Comune di Fiano Romano al km 3 con il proprio, allorquando, improvvisamente, veniva travolto dalla vettura Toyota Yaris targata DV273NN di proprietà e condotta dal SI. , proveniente dal medesimo Parte_3
senso di marcia. 3) Sul luogo del sinistro intervenivano l' e CP_3
l' per effettuare i rilievi del caso. 4) A seguito del violento Controparte_4
urto, il motoveicolo Honda EK81236 riportava ingenti danni e la SI.ra Pt_1
ed il SI. subivano gravi danni fisici, al punto che si
[...] CP_2
rendeva neceSArio il trasporto in ospedale con eliambulanza per il SI. CP_2
e tramite autoambulanza per la SI,ra 5) La SI.ra veniva Pt_1 Pt_1
trasportata dall'ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'Andrea di Roma ove effettuati gli accertamenti del caso le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria diafisi femorale sinistra e luSAzione posteriore spalla sinistra policontusa”;
2. Che il sinistro le aveva cagionato: 1) una compromissione dell'integrità psicofisica pari a 26% di punti percentuali quale invalidità permanente, oltre a quaranta giorni di inabilità temporanea integrale e quaranta giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 2) danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
3) esborsi per spese mediche pari ad euro 3.087,72.
3. Di aver diritto un risarcimento dell'importo complessivo di euro 48.503,72 al netto dell'acconto di euro 77.0000,00 ricevuto dalla Controparte_1
a mezzo assegno bancario n. 0250775601-11.
[...]
La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: 1) Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i CP_1
danni conseguenti alle lesioni subite dalla SI.ra nella residua Parte_1
somma di € 48.503,72 (quarantottomilacinquecentotre,72) comprensivo del danno permanente, dell'invalidità temporanea e delle spese mediche, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata da dì del sinistro;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex D.M. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la , non contestando la Controparte_1
dinamica del sinistro descritta da parte attrice in citazione quanto piuttosto la quantificazione del danno prospettata, ritenendo satisfattivo dei danni subiti da in conseguenza al sinistro stradale, l'acconto di 77.000,00 euro Parte_1
corrisposto.
La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo SI. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) accertata la congruità della somma offerta in sede stragiudiziale in favore della SI.ra , pari ad € 77 Parte_1 .000,00.=, rigettare le richieste di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Non si è costituito in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la CP_2
contumacia (cfr. verbale di udienza del 14.06.2023).
Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attrice.
Il consulente, sui singoli quesiti posti all'udienza del 23.11.2023, ha così risposto: “1)
Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata
e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla steSA abbiano inciso eventi successivi. “Sulla scorta delle notizie circostanziali rese dalla steSA attrice, SI.ra
, nata il [...], supportate e integrate dallo studio analitico dei Parte_1
dati documentali, risulta attendibile che la parte nell'evento infortunistico occorso in data 01/11/2021 ebbe a patire il seguente grave complesso lesivo: trauma cranico non commotivo;
trauma contusivo toracico;
luSAzione gleno-omerale sinistra con lesione di hill-sacks; frattura pluriframmentaria scomposta del terzo distale della diafisi femorale sinistra;
frattura pluriframmentaria della falange distale del primo dito del piede sinistro. La lesione fratturativa del femore sinistro è stata trattata con osteosintesi con placche e viti tuttora in situ. L'insieme dei dati di natura anamnestica e documentale permette di riconoscere i requisiti causativi tra l'antecedente lesivo e le conseguenze fisiopsichiche patite dal soggetto, secondo la comune criteriologia medico-legale (criterio cronologico, di adeguatezza quantitativa e di efficienza qualitativa, modale e topografico) in tema di nesso di causalità materiale. I dati anamnestico-documentali hanno permesso di escludere eventuali preesistenze morbose, concorrenti o coesistenti, che possono aver influito sulla validità del periziato al momento dei fatti di cui trattasi”; 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” “Sulla base delle risultanze anamnestico-documentali si reputa di valutare lo stato di inabilità temporanea totale derivata dalle lesioni subite in complessivi giorni 60 (seSAnta), cui
è seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120
(centoventi)”; “3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo
a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla IM”; “Le risultanze dell'indagine peritale espletata sulla persona della
SI.ra hanno permesso di accertare che il complesso lesivo patito dalla Parte_1
steSA nell'evento infortunistico de quo ha cagionato un peggioramento delle sue condizioni generali rispetto a quelle preesistenti;
in particolare nel corso dell'attuale indagine peritale si è clinicamente apprezzato: modica ipotonomiotrofia della regione deltoidea e del braccio (minus nastrimetrico di 0,5 cm). Abduzione completa con elevazione ridotta di circa 20°. Postergazione limitata di 1/4. Ampio esito cicatriziale di 21,5 cm al III medio inferiore coscia sn lateralmente. Palpatoriamente al III distale si apprezzano mezzi di sintesi (tuttora in situ). Cicatrice curvilinea a livello antero- rotuleo medialmente (da pregreSA ferita lc) di circa 10 cm di lunghezza. Eccedenza perimetrica di 1 cm in sede mesorotulea, di 3 cm in sede sovrarotulea. Parità nastrimetrica della coscia (peraltro falsata dalla presenza di mezzi di sintesi sottostanti).
Varo-valgo +-, espressione semeiologica di lieve ipostenia dei legamenti collaterali del ginocchio. La flessione del ginocchio è limitata di quasi 20° per blocco rigido.
Flessione del I dito del piede limitata di 1/4. Null'altro degno di nota a carico dei restanti organi ed apparati in relazione all'evento traumatico de quo. In particolare, non si sono apprezzati postumi di rilevanza medico-legale in relazione al trauma cranico non contusivo né in rapporto al traumatismo contusivo del torace. Si ha pertanto motivo di ritenere che il soggetto sia clinicamente guarito da tale complesso lesivo senza postumi e con completa restitutio ad integrum Il danno alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato - per sua natura ed entità (incidenza organo-funzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti), nonchè in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (età, sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari etc.) - nella misura complessiva del 22% (ventidue per cento) della totale, con riferimento alla validità biologica del periziato. Si è pervenuto a formulare tale valutazione percentuale sulla base del baréme rilevabile sulle Linee
Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in ambito civilistico redatte sotto l'egida della IM (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Giuffré Editore 2016)”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito
n. 3, dica se i postumi permanenti poSAno essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo” “Si tratta di esiti consolidati e stabilizzati che non possono essere eliminati in tutto o in parte con terapia medica e/o chirurgica ad hoc”; 5) ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa” “In atto sussiste un danno fisiognomico caratterizzato da: ampio esito cicatriziale di 21,5 cm al III medio inferiore coscia sn lateralmente;
cicatrice curvilinea a livello antero-rotuleo medialmente (da pregreSA ferita lc) di circa 10 cm di lunghezza;
si allegano 2 fotografie relative a tali esiti cicatriziali. Tale danno risulta inglobato e conglobato nell'ambito della valutazione totale del danno biologico permanente già espresso. Si allegano foto recenti della periziata”; 6) “se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'intereSAto; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'intereSAto; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'intereSAto, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)” “I postumi accertati hanno consentito e consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente e attualmente svolto dall'intereSAta (autista di autobus ATAC)”; “7) se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state neceSArie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una.
Determini, ove neceSArio, le spese future da sostenere”; “La SI.ra ha Pt_1
dimostrato di aver sostenuto le seguenti spese mediche: 18/11/2021: acquisto tutore di ginocchio e di spalla € 130,00; 3/12/2021: visita fisiatrica ASL RM1 € 20,66;
6/12/2021: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; 9/12/2021: copia cartella clinica Ospedale S. Andrea € 12,00; 20/12/2021: Rx femore e spalla sn, Ospedale S.
Andrea € 36,15; 18/1/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea €. 12,91; Rx gamba sn € 21,17; 15/2/2022: prima visita fisiatrica ASL RM1 € 20,66; 22/2/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx ginocchio sn € 36,15; ritiro cartella clinica di P.S. € 7,00; 5/4/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx femore sn €
21,17; 3/5/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx femore sn € 21,17;
4/5/2022: visita fisiatrica ASL RM1 € 20,66; 5/5/2022: ritiro cartella clinica € 18,30;
21/5/2022: fatt. n. 28/2022 per FKT ginocchio € 182,00; 9/6/2022: fatt. n. 436/2022 per visita FKT € 20,00; 2/8/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx femore sn € 21,17; 5/8/2022: fatt. n. 536/2022 per FKT € 122,00; TOTALE € 787,72
(settecentoottantasette/72) Le spese mediche sono state sostenute in conseguenza dell'infortunio e risultano neceSArie e congrue. Inoltre, risultano in atti: Fattura n. 92 del 17/11/2022 relativa a consulenza specialistica del Dott. , medico legale, Per_1
di € 1.200,00. Sono riportate spese pari ad un totale di € 900,00 per relazione medico legale di parte Dott.SA (€ 600,00) e assistenza medico legale di parte Persona_2
Dott.SA (€ 300,00) relative a prestazioni che non risultano allegate né Persona_2
giustificate. In considerazione dei postumi attualmente accertati si reputa che la parte attorea non dovrà sostenere ulteriori spese future in relazione all'evento infortunistico di cui trattasi” (cfr. ctu a firma di . Persona_3
Il presente giudizio verte -nella sostanza- sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in relazione ad un sinistro stradale verificatosi Parte_4 in data 01.11.2021 nel comune di Fiano Romano (RM) allorquando, il motociclo di proprietà di (assicurato sul quale era trasportata, era stato CP_2 CP_1
urtato dall'autovettura Toyota Yaris di proprietà di proveniente dal Parte_3
medesimo senso di marcia.
In punto di diritto occorre rammentare che il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del vettore e inoltre a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro in applicazione dell'articolo
141 del codice delle assicurazioni: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l' art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 , che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione” (cfr. CaSAzione Civile sez. III, 23/06/2021, n. 17963; nello stesso senso anche: CaSAzione Civile sez. III, 05/07/2017, n.16477).
Pertanto, il terzo trasportato che agisce nei confronti della compagnia assicurativa del vettore ai sensi dell'art.141 del codice delle assicurazioni, dovrà esclusivamente provare il danno subito, l'effettivo accadimento del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire.
Non essendo in contestazione la verificazione del sinistro ovvero la qualità di trasportata in capo all'attrice, il presente procedimento verte sulla sola quantificazione del danno subito dall'odierna attrice e di cui intende chiedere il risarcimento.
2) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
2.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in paSAto più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti neceSAriamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di MI assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premeSA, la Corte di CaSAzione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di MI senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di MI è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'eSIenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'eSIenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi poSA essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle neceSAriamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della steSA età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (CaSAzione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: CaSAzione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: CaSAzione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
CaSAzione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della steSA età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (CaSAzione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
2.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la
Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro € 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale
è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro 7.815,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25,
x seSAnta giorni) e in euro 7.814,40 per il periodo di invalidità temporanea parziale al
50% (euro 65,12 x centoventi giorni). In conclusione, il danno da inabilità temporanea
è complessivamente pari ad euro 15.629,40.
2.3 Danno biologico e personalizzazione
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attrice va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (46 anni)
e dell'entità dei postumi permanenti (22%) nella misura di euro 69.000,55 in base ai parametri fiSAti dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Nella comparsa conclusionale parte attrice ha richiesto altresì la c.d personalizzazione del danno tenuto conto delle modalità di verificazione del sinistro, nonché delle cicatrici esterne visibili e permanenti riportate. Trattasi di domanda tardivamente formulata oltre il termine delle preclusioni processuali con conseguente inammissibilità della steSA.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va quindi liquidato in euro
84.629,95.
3) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad euro 787,72 (cfr. all.
9.fascicolo parte attrice).
Lo stesso è possibile concludere in relazione alla spesa di 1200.00 euro che l'attrice ha sostenuto per l'espletamento della consulenza tecnica di parte (cfr. Fattura n. 92 del
17/11/2022 relativa alla consulenza specialistica del dott. . all.
9. fascicolo Per_1
parte attrice).
Non potranno essere invece riconosciute, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, le spese di euro 300,00 e 200,00 per assistenza medico- legale trattandosi di prestazioni non documentate (cfr. fatture del 02.08.2022 per assistenza medico-legale della dott.SA all.
9. fascicolo parte attrice). Persona_2
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico d'ufficio ha riferito che i postumi permanenti derivanti dal sinistro stradale non incidono sulla capacità lavorativa specifica consentendo la prosecuzione del lavoro svolto da ossia Parte_5
l'autista di autobus ATAC.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non avendo parte attrice peraltro dimostrato di aver subito una contrazione reddituale a causa delle lesioni e dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
Infine, parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro ceSAnte: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimeSA alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della steSA quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (CaSAzione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro ceSAnte va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
L'importo spettante per il danno da lucro ceSAnte è dato dalla somma dell'importo liquidato a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale da lucro ceSAnte (spese), ossia complessivi euro 86.617,67.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro,
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 77.000,00 da parte della Controparte_1
a mezzo assegno bancario n. 0250775601-11 del 21.09.2022 (cfr. all.
7. Fascicolo
[...]
parte attrice).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(CaSAzione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di Parte_1
che liquida in euro 86.617,67, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione, da cui va detratto l'acconto già corrisposto secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro Parte_1
5.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro
545,00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 29.04.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 73132/2022
promoSA da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Leone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Dardanelli n.21.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. AleSAndro Tortora ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n.96;
CONVENUTA
e CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato in data 23.11.2022 e 5.12.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio la nonché per ivi Controparte_1 CP_2
sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nel comune di Fiano Romano (RM) in data 01.11.2021 alle ore 14.00 circa.
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Che: “1) In data 01.11.21, alle ore 14:00 circa, la SI.ra si Parte_1
trovava quale trasportata a bordo del motoveicolo targato EK81236, modello
Honda SD06 di proprietà e condotto dal SI. 2) Il predetto Parte_2
motoveicolo percorreva la Diramazione A1 Nord Fiano Romano - Roma del
Comune di Fiano Romano al km 3 con il proprio, allorquando, improvvisamente, veniva travolto dalla vettura Toyota Yaris targata DV273NN di proprietà e condotta dal SI. , proveniente dal medesimo Parte_3
senso di marcia. 3) Sul luogo del sinistro intervenivano l' e CP_3
l' per effettuare i rilievi del caso. 4) A seguito del violento Controparte_4
urto, il motoveicolo Honda EK81236 riportava ingenti danni e la SI.ra Pt_1
ed il SI. subivano gravi danni fisici, al punto che si
[...] CP_2
rendeva neceSArio il trasporto in ospedale con eliambulanza per il SI. CP_2
e tramite autoambulanza per la SI,ra 5) La SI.ra veniva Pt_1 Pt_1
trasportata dall'ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'Andrea di Roma ove effettuati gli accertamenti del caso le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria diafisi femorale sinistra e luSAzione posteriore spalla sinistra policontusa”;
2. Che il sinistro le aveva cagionato: 1) una compromissione dell'integrità psicofisica pari a 26% di punti percentuali quale invalidità permanente, oltre a quaranta giorni di inabilità temporanea integrale e quaranta giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 2) danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
3) esborsi per spese mediche pari ad euro 3.087,72.
3. Di aver diritto un risarcimento dell'importo complessivo di euro 48.503,72 al netto dell'acconto di euro 77.0000,00 ricevuto dalla Controparte_1
a mezzo assegno bancario n. 0250775601-11.
[...]
La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: 1) Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i CP_1
danni conseguenti alle lesioni subite dalla SI.ra nella residua Parte_1
somma di € 48.503,72 (quarantottomilacinquecentotre,72) comprensivo del danno permanente, dell'invalidità temporanea e delle spese mediche, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata da dì del sinistro;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex D.M. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la , non contestando la Controparte_1
dinamica del sinistro descritta da parte attrice in citazione quanto piuttosto la quantificazione del danno prospettata, ritenendo satisfattivo dei danni subiti da in conseguenza al sinistro stradale, l'acconto di 77.000,00 euro Parte_1
corrisposto.
La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo SI. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) accertata la congruità della somma offerta in sede stragiudiziale in favore della SI.ra , pari ad € 77 Parte_1 .000,00.=, rigettare le richieste di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Non si è costituito in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la CP_2
contumacia (cfr. verbale di udienza del 14.06.2023).
Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attrice.
Il consulente, sui singoli quesiti posti all'udienza del 23.11.2023, ha così risposto: “1)
Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata
e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla steSA abbiano inciso eventi successivi. “Sulla scorta delle notizie circostanziali rese dalla steSA attrice, SI.ra
, nata il [...], supportate e integrate dallo studio analitico dei Parte_1
dati documentali, risulta attendibile che la parte nell'evento infortunistico occorso in data 01/11/2021 ebbe a patire il seguente grave complesso lesivo: trauma cranico non commotivo;
trauma contusivo toracico;
luSAzione gleno-omerale sinistra con lesione di hill-sacks; frattura pluriframmentaria scomposta del terzo distale della diafisi femorale sinistra;
frattura pluriframmentaria della falange distale del primo dito del piede sinistro. La lesione fratturativa del femore sinistro è stata trattata con osteosintesi con placche e viti tuttora in situ. L'insieme dei dati di natura anamnestica e documentale permette di riconoscere i requisiti causativi tra l'antecedente lesivo e le conseguenze fisiopsichiche patite dal soggetto, secondo la comune criteriologia medico-legale (criterio cronologico, di adeguatezza quantitativa e di efficienza qualitativa, modale e topografico) in tema di nesso di causalità materiale. I dati anamnestico-documentali hanno permesso di escludere eventuali preesistenze morbose, concorrenti o coesistenti, che possono aver influito sulla validità del periziato al momento dei fatti di cui trattasi”; 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” “Sulla base delle risultanze anamnestico-documentali si reputa di valutare lo stato di inabilità temporanea totale derivata dalle lesioni subite in complessivi giorni 60 (seSAnta), cui
è seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120
(centoventi)”; “3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo
a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla IM”; “Le risultanze dell'indagine peritale espletata sulla persona della
SI.ra hanno permesso di accertare che il complesso lesivo patito dalla Parte_1
steSA nell'evento infortunistico de quo ha cagionato un peggioramento delle sue condizioni generali rispetto a quelle preesistenti;
in particolare nel corso dell'attuale indagine peritale si è clinicamente apprezzato: modica ipotonomiotrofia della regione deltoidea e del braccio (minus nastrimetrico di 0,5 cm). Abduzione completa con elevazione ridotta di circa 20°. Postergazione limitata di 1/4. Ampio esito cicatriziale di 21,5 cm al III medio inferiore coscia sn lateralmente. Palpatoriamente al III distale si apprezzano mezzi di sintesi (tuttora in situ). Cicatrice curvilinea a livello antero- rotuleo medialmente (da pregreSA ferita lc) di circa 10 cm di lunghezza. Eccedenza perimetrica di 1 cm in sede mesorotulea, di 3 cm in sede sovrarotulea. Parità nastrimetrica della coscia (peraltro falsata dalla presenza di mezzi di sintesi sottostanti).
Varo-valgo +-, espressione semeiologica di lieve ipostenia dei legamenti collaterali del ginocchio. La flessione del ginocchio è limitata di quasi 20° per blocco rigido.
Flessione del I dito del piede limitata di 1/4. Null'altro degno di nota a carico dei restanti organi ed apparati in relazione all'evento traumatico de quo. In particolare, non si sono apprezzati postumi di rilevanza medico-legale in relazione al trauma cranico non contusivo né in rapporto al traumatismo contusivo del torace. Si ha pertanto motivo di ritenere che il soggetto sia clinicamente guarito da tale complesso lesivo senza postumi e con completa restitutio ad integrum Il danno alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato - per sua natura ed entità (incidenza organo-funzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti), nonchè in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (età, sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari etc.) - nella misura complessiva del 22% (ventidue per cento) della totale, con riferimento alla validità biologica del periziato. Si è pervenuto a formulare tale valutazione percentuale sulla base del baréme rilevabile sulle Linee
Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in ambito civilistico redatte sotto l'egida della IM (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Giuffré Editore 2016)”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito
n. 3, dica se i postumi permanenti poSAno essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo” “Si tratta di esiti consolidati e stabilizzati che non possono essere eliminati in tutto o in parte con terapia medica e/o chirurgica ad hoc”; 5) ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa” “In atto sussiste un danno fisiognomico caratterizzato da: ampio esito cicatriziale di 21,5 cm al III medio inferiore coscia sn lateralmente;
cicatrice curvilinea a livello antero-rotuleo medialmente (da pregreSA ferita lc) di circa 10 cm di lunghezza;
si allegano 2 fotografie relative a tali esiti cicatriziali. Tale danno risulta inglobato e conglobato nell'ambito della valutazione totale del danno biologico permanente già espresso. Si allegano foto recenti della periziata”; 6) “se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'intereSAto; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'intereSAto; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'intereSAto, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)” “I postumi accertati hanno consentito e consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente e attualmente svolto dall'intereSAta (autista di autobus ATAC)”; “7) se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state neceSArie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una.
Determini, ove neceSArio, le spese future da sostenere”; “La SI.ra ha Pt_1
dimostrato di aver sostenuto le seguenti spese mediche: 18/11/2021: acquisto tutore di ginocchio e di spalla € 130,00; 3/12/2021: visita fisiatrica ASL RM1 € 20,66;
6/12/2021: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; 9/12/2021: copia cartella clinica Ospedale S. Andrea € 12,00; 20/12/2021: Rx femore e spalla sn, Ospedale S.
Andrea € 36,15; 18/1/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea €. 12,91; Rx gamba sn € 21,17; 15/2/2022: prima visita fisiatrica ASL RM1 € 20,66; 22/2/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx ginocchio sn € 36,15; ritiro cartella clinica di P.S. € 7,00; 5/4/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx femore sn €
21,17; 3/5/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx femore sn € 21,17;
4/5/2022: visita fisiatrica ASL RM1 € 20,66; 5/5/2022: ritiro cartella clinica € 18,30;
21/5/2022: fatt. n. 28/2022 per FKT ginocchio € 182,00; 9/6/2022: fatt. n. 436/2022 per visita FKT € 20,00; 2/8/2022: visita ortopedica Ospedale S. Andrea € 12,91; Rx femore sn € 21,17; 5/8/2022: fatt. n. 536/2022 per FKT € 122,00; TOTALE € 787,72
(settecentoottantasette/72) Le spese mediche sono state sostenute in conseguenza dell'infortunio e risultano neceSArie e congrue. Inoltre, risultano in atti: Fattura n. 92 del 17/11/2022 relativa a consulenza specialistica del Dott. , medico legale, Per_1
di € 1.200,00. Sono riportate spese pari ad un totale di € 900,00 per relazione medico legale di parte Dott.SA (€ 600,00) e assistenza medico legale di parte Persona_2
Dott.SA (€ 300,00) relative a prestazioni che non risultano allegate né Persona_2
giustificate. In considerazione dei postumi attualmente accertati si reputa che la parte attorea non dovrà sostenere ulteriori spese future in relazione all'evento infortunistico di cui trattasi” (cfr. ctu a firma di . Persona_3
Il presente giudizio verte -nella sostanza- sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in relazione ad un sinistro stradale verificatosi Parte_4 in data 01.11.2021 nel comune di Fiano Romano (RM) allorquando, il motociclo di proprietà di (assicurato sul quale era trasportata, era stato CP_2 CP_1
urtato dall'autovettura Toyota Yaris di proprietà di proveniente dal Parte_3
medesimo senso di marcia.
In punto di diritto occorre rammentare che il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del vettore e inoltre a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro in applicazione dell'articolo
141 del codice delle assicurazioni: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l' art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 , che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione” (cfr. CaSAzione Civile sez. III, 23/06/2021, n. 17963; nello stesso senso anche: CaSAzione Civile sez. III, 05/07/2017, n.16477).
Pertanto, il terzo trasportato che agisce nei confronti della compagnia assicurativa del vettore ai sensi dell'art.141 del codice delle assicurazioni, dovrà esclusivamente provare il danno subito, l'effettivo accadimento del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire.
Non essendo in contestazione la verificazione del sinistro ovvero la qualità di trasportata in capo all'attrice, il presente procedimento verte sulla sola quantificazione del danno subito dall'odierna attrice e di cui intende chiedere il risarcimento.
2) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
2.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in paSAto più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti neceSAriamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di MI assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premeSA, la Corte di CaSAzione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di MI senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di MI è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'eSIenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'eSIenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi poSA essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle neceSAriamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della steSA età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (CaSAzione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: CaSAzione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: CaSAzione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
CaSAzione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della steSA età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (CaSAzione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
2.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la
Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro € 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale
è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro 7.815,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25,
x seSAnta giorni) e in euro 7.814,40 per il periodo di invalidità temporanea parziale al
50% (euro 65,12 x centoventi giorni). In conclusione, il danno da inabilità temporanea
è complessivamente pari ad euro 15.629,40.
2.3 Danno biologico e personalizzazione
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attrice va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (46 anni)
e dell'entità dei postumi permanenti (22%) nella misura di euro 69.000,55 in base ai parametri fiSAti dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Nella comparsa conclusionale parte attrice ha richiesto altresì la c.d personalizzazione del danno tenuto conto delle modalità di verificazione del sinistro, nonché delle cicatrici esterne visibili e permanenti riportate. Trattasi di domanda tardivamente formulata oltre il termine delle preclusioni processuali con conseguente inammissibilità della steSA.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va quindi liquidato in euro
84.629,95.
3) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad euro 787,72 (cfr. all.
9.fascicolo parte attrice).
Lo stesso è possibile concludere in relazione alla spesa di 1200.00 euro che l'attrice ha sostenuto per l'espletamento della consulenza tecnica di parte (cfr. Fattura n. 92 del
17/11/2022 relativa alla consulenza specialistica del dott. . all.
9. fascicolo Per_1
parte attrice).
Non potranno essere invece riconosciute, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, le spese di euro 300,00 e 200,00 per assistenza medico- legale trattandosi di prestazioni non documentate (cfr. fatture del 02.08.2022 per assistenza medico-legale della dott.SA all.
9. fascicolo parte attrice). Persona_2
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico d'ufficio ha riferito che i postumi permanenti derivanti dal sinistro stradale non incidono sulla capacità lavorativa specifica consentendo la prosecuzione del lavoro svolto da ossia Parte_5
l'autista di autobus ATAC.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non avendo parte attrice peraltro dimostrato di aver subito una contrazione reddituale a causa delle lesioni e dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
Infine, parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro ceSAnte: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimeSA alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della steSA quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (CaSAzione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro ceSAnte va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
L'importo spettante per il danno da lucro ceSAnte è dato dalla somma dell'importo liquidato a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale da lucro ceSAnte (spese), ossia complessivi euro 86.617,67.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro,
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 77.000,00 da parte della Controparte_1
a mezzo assegno bancario n. 0250775601-11 del 21.09.2022 (cfr. all.
7. Fascicolo
[...]
parte attrice).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(CaSAzione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di Parte_1
che liquida in euro 86.617,67, oltre interessi e rivalutazione come in
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motivazione, da cui va detratto l'acconto già corrisposto secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro Parte_1
5.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro
545,00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 29.04.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)