Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
rgl n. 1828 /2024
Parti: Controparte_1
Il Giudice, rilevato:
• che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del CTU;
• che non sussistono validi motivi per procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
• che deve essere pertanto omologato l'accertamento del requisito sanitario;
• che le spese di giudizio devono essere compensate e le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' perché non è stata accertata dal CP_1
CTU la sussistenza del requisito sanitario e la parte ricorrente risulta titolare di un reddito IRPEF inferiore al limite stabilito dall'art. 152 disp. att. cpc;
P.Q.M.
Visto l'art. 445 bis cpc, comma 4,
➢ OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU;
➢ DICHIARA compensate le spese di giudizio;
➢ PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Si comunichi alle parti.
Torino, 27/03/2025
LA G.O.P.
dr.ssa Teresa Fissore