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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N.3277/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
“ , con l'assistenza e difesa degli Parte_1 avv.ti Saverio Verna e Rosa Trotta;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Carlo Controparte_1 Casalone;
all'udienza del 3.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto la parte opponente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto afferenti al trattamento di fine rapporto, trattandosi di somme liquidate al lordo e considerati i versamenti in acconto sul TFR effettuati dalla datrice di lavoro. E' appena il caso di ricordare che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. È opportuno, inoltre, evidenziare –in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e condiviso da Questo Giudicante- che l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 –di consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della
1 retribuzione- non attiene alla prova del relativo pagamento sicché compete al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 4512/92; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 1150/94). Nel caso di specie la busta paga prodotta risulta essere stata sottoscritta esclusivamente “per ricevuta”. Il primo motivo di doglianza- afferente alla liquidazione al lordo delle somme spettanti- deve essere disatteso. Invero, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali) (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al
2 carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. In secondo luogo, la parte opponente ha allegato di avere corrisposto al lavoratore le somme spettanti producendo in giudizio n. 7 quietanze di pagamento asseritamente sottoscritte dal lavoratore, nonché bonifico dell'importo residuo di Euro 310,36. Il lavoratore, in sede di memoria di costituzione, ha espressamente disconosciuto la propria scrittura nonché la sottoscrizione apposta in calce alle su indicate dichiarazioni. Occorre premettere che ogni parte ha la facoltà di disconoscere una scrittura privata prodotta dalla controparte, essendo tale facoltà espressamente riconosciuta dall'articolo 214 c.p.c., il quale dispone testualmente che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". Deve ritenersi che il disconoscimento non sia vincolato al rispetto di determinati requisiti formali, essendo sufficiente che esso sia tempestivo al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria. In ogni caso è opportuno che il suo contenuto sia chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento (cfr. Cass. n. 5461/2006). Va sottolineato che il disconoscimento della scrittura privata non è una facoltà che l'ordinamento riserva alle parti personalmente, ben potendo lo stesso essere posto in essere tramite i loro difensori, in quanto atto di natura processuale e non sostanziale. Se un documento è stato formalmente disconosciuto, la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verificazione, presentando apposita istanza, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c. In sostanza, la richiesta deve essere corredata dell'indicazione dei mezzi di prova ritenuti utili e dell'indicazione o della produzione delle scritture che possono servire da mezzo di comparazione, come ad esempio altre scritture provenienti dalla medesima parte o un documento di riconoscimento da essa sottoscritto, o anche la procura alle liti conferita dalla parte al proprio difensore. Nonostante l'avvenuto disconoscimento, nulla preclude alla parte di provare altrimenti le circostanze riportate nella scrittura. Orbene, nel caso di specie, successivamente al disconoscimento effettuato dalla parte opposta con la memoria difensiva, pur essendone facultato, la parte opponente non ha promosso istanza di verificazione. Laddove, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine
3 perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17902; Cass. n. 2411/2005). Alla prima udienza di discussione del 4.11.2024 (antecedentemente al denunziato furto della documentazione in originale da parte del geometra della società)la parte opponente né ha promosso istanza di verificazione, né ha offerto la documentazione in originale. È principio noto quello per cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012(Rv.621456); Cass. n. 2347 del 1987 (Rv. 451536); Cass. n. 155 del 1994 (Rv. 484954). A nulla rileva la documentazione contabile afferente al pagamento della mensilità di giugno 2022 pari ad Euro 1.280,00, non essendo in questione nel presente giudizio. In conclusione, l'opposizione deve essere disattesa e deve essere condannata la parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, detratta la somma di Euro 310,36 corrisposta nelle more del presente giudizio, pari ad Euro 7.094,33 (Euro 7.404,68 – Euro 310,36), oltre accessori di legge. Le spese processuali, liquidate -come da infrascritto dispositivo- in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 65/24 del 15.01.2024 e condanna la parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, detratta la somma di Euro 310,36 corrisposta nelle more del presente giudizio, pari complessivamente ad Euro 7.094,33, oltre accessori di legge;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte, che liquida in complessivi Euro 2.109,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
“ , con l'assistenza e difesa degli Parte_1 avv.ti Saverio Verna e Rosa Trotta;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Carlo Controparte_1 Casalone;
all'udienza del 3.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto la parte opponente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto afferenti al trattamento di fine rapporto, trattandosi di somme liquidate al lordo e considerati i versamenti in acconto sul TFR effettuati dalla datrice di lavoro. E' appena il caso di ricordare che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. È opportuno, inoltre, evidenziare –in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e condiviso da Questo Giudicante- che l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 –di consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della
1 retribuzione- non attiene alla prova del relativo pagamento sicché compete al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 4512/92; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 1150/94). Nel caso di specie la busta paga prodotta risulta essere stata sottoscritta esclusivamente “per ricevuta”. Il primo motivo di doglianza- afferente alla liquidazione al lordo delle somme spettanti- deve essere disatteso. Invero, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali) (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al
2 carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. In secondo luogo, la parte opponente ha allegato di avere corrisposto al lavoratore le somme spettanti producendo in giudizio n. 7 quietanze di pagamento asseritamente sottoscritte dal lavoratore, nonché bonifico dell'importo residuo di Euro 310,36. Il lavoratore, in sede di memoria di costituzione, ha espressamente disconosciuto la propria scrittura nonché la sottoscrizione apposta in calce alle su indicate dichiarazioni. Occorre premettere che ogni parte ha la facoltà di disconoscere una scrittura privata prodotta dalla controparte, essendo tale facoltà espressamente riconosciuta dall'articolo 214 c.p.c., il quale dispone testualmente che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". Deve ritenersi che il disconoscimento non sia vincolato al rispetto di determinati requisiti formali, essendo sufficiente che esso sia tempestivo al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria. In ogni caso è opportuno che il suo contenuto sia chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento (cfr. Cass. n. 5461/2006). Va sottolineato che il disconoscimento della scrittura privata non è una facoltà che l'ordinamento riserva alle parti personalmente, ben potendo lo stesso essere posto in essere tramite i loro difensori, in quanto atto di natura processuale e non sostanziale. Se un documento è stato formalmente disconosciuto, la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verificazione, presentando apposita istanza, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c. In sostanza, la richiesta deve essere corredata dell'indicazione dei mezzi di prova ritenuti utili e dell'indicazione o della produzione delle scritture che possono servire da mezzo di comparazione, come ad esempio altre scritture provenienti dalla medesima parte o un documento di riconoscimento da essa sottoscritto, o anche la procura alle liti conferita dalla parte al proprio difensore. Nonostante l'avvenuto disconoscimento, nulla preclude alla parte di provare altrimenti le circostanze riportate nella scrittura. Orbene, nel caso di specie, successivamente al disconoscimento effettuato dalla parte opposta con la memoria difensiva, pur essendone facultato, la parte opponente non ha promosso istanza di verificazione. Laddove, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine
3 perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17902; Cass. n. 2411/2005). Alla prima udienza di discussione del 4.11.2024 (antecedentemente al denunziato furto della documentazione in originale da parte del geometra della società)la parte opponente né ha promosso istanza di verificazione, né ha offerto la documentazione in originale. È principio noto quello per cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012(Rv.621456); Cass. n. 2347 del 1987 (Rv. 451536); Cass. n. 155 del 1994 (Rv. 484954). A nulla rileva la documentazione contabile afferente al pagamento della mensilità di giugno 2022 pari ad Euro 1.280,00, non essendo in questione nel presente giudizio. In conclusione, l'opposizione deve essere disattesa e deve essere condannata la parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, detratta la somma di Euro 310,36 corrisposta nelle more del presente giudizio, pari ad Euro 7.094,33 (Euro 7.404,68 – Euro 310,36), oltre accessori di legge. Le spese processuali, liquidate -come da infrascritto dispositivo- in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 65/24 del 15.01.2024 e condanna la parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, detratta la somma di Euro 310,36 corrisposta nelle more del presente giudizio, pari complessivamente ad Euro 7.094,33, oltre accessori di legge;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte, che liquida in complessivi Euro 2.109,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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