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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.SS Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.SS Alessia Caprio Giudice dott.SS Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1074/2023 promoSS da:
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.08.1977, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO BACCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lastra a Signa (FI), Via C.
Castracane, n. 22
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nata a MaSS (MS) in [...] CP_1 C.F._2
28.12.1982, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio posto in Arezzo, Via Petrarca, n. 33
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 3.12.2024:
- parte ricorrente ha concluso come da memoria 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “-In via preliminare che le indagini peritali vengano integrate con gli accertamenti di cui a pg. 8 e che il CTU venga chiamato a chiarimenti per confermare (mancando, sul punto, a quanto consta, la registrazione) che è sola – come dalla steSS riferito – in occasione delle Per_1
video-chiamate con la madre;
-In punto di affidamento che questo sia condiviso;
in punto di collocazione della minore, salvo gli esiti degli approfondimenti sopra richiesti, che eSS sia paritaria, col calendario suggerito dal CTU ma con i seguenti correttivi : che il padre poSS trascorrere con la minore NON meno di n.
4 (quattro) fine settimana interi durante l'anno scolastico;
- In punto di contributo economico si insiste per la previsione di un assegno di mantenimento a favore della minore e a carico della Sig.ra nella misura di Euro 250,00 o CP_1
in quella, maggiore e/o minore, che venga ritenuta di giustizia, oltre alla richiesta di rimborso di € 390,72 per la quota parte della mensa scolastica anno 2023/2024;
-Con vittoria di spese e onorari.”
- parte resistente ha concluso come da memoria 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente già a partire dall'anno scolastico 2025/2026 presso la madre, presso la cui abitazione prenderà la residenza anagrafica;
2. la figlia sarà iscritta dal prossimo anno scolastico 2025/2026 presso la scuola Per_1
primaria di Arezzo, ove completerà il ciclo di studio della scuola Persona_2
primaria;
3. la figlia starà con il padre, a fine settimana alterni, con Per_1
prelevamento alla scuola dal venerdì alla domenica sera con consegna a casa della madre;
detto regime resterà invariato anche durante la sospensione
2 scolastica con prelevamento dalla casa materna;
il suddetto calendario rimarrà inalterato anche nel periodo natalizio e pasquale, ad eccezione dei giorni di
Natale e Pasqua che saranno trascorsi dalla figlia con i genitori in modo alternato, così come le principali festività dell'anno; fermo restando il calendario sopra specificato, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi Per_1
durante le vacanze estive in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00, con versamento entro e non Per_1
oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Arezzo del 22 dicembre 2022 e la metà dell'assegno unico universale;
nel merito, in ipotesi:
1. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente a partire dall'anno scolastico 2026/2027 presso la madre, presso la cui abitazione prenderà la residenza anagrafica;
2. la figlia sarà iscritta dal Per_1
prossimo anno scolastico 2026/2027 presso la scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Giorgio Vasari, ove completerà il ciclo di studio della scuola primaria;
3. la figlia starà con il padre, a fine settimana alterni, con Per_1
prelevamento alla scuola dal venerdì alla domenica sera con consegna a casa della madre;
detto regime resterà invariato anche durante la sospensione scolastica con prelevamento dalla casa materna;
il suddetto calendario rimarrà inalterato anche nel periodo natalizio e pasquale, ad eccezione dei giorni di
Natale e Pasqua che saranno trascorsi dalla figlia con i genitori in modo alternato, così come le principali festività dell'anno; fermo restando il calendario sopra specificato, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi Per_1
durante le vacanze estive in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00, con versamento entro e non Per_1
oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese
3 straordinarie secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Arezzo del 22 dicembre 2022 e la metà dell'assegno unico universale. In ogni caso, con condanna alle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e 473 bis 29 cpc, depositato in data
13.04.2023, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale modificasse le Parte_1
condizioni di cui al decreto n. 1907/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data
08.07.2021 nel procedimento R.G. n. 10707/2020, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] in Persona_3
data 28.05.2015, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente CP_1
[...]
In particolare, il ricorrente, ha chiesto, previa audizione della minore, l'affido esclusivo della steSS con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna. Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita madre – figlia e un contributo di mantenimento ordinario, a carico della resistente, pari ad €
250,00 mensili.
In particolare, a sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la avrebbe avuto da sempre un comportamento ostile e conflittuale. Tale CP_1
comportamento, secondo il ricorrente, sarebbe consistito sia nella denigrazione della figura paterna dinanzi alla minore sia nella non osservanza, da parte della delle statuizioni poste con il precedente decreto. CP_1
sul punto, ha altresì rilevato che tutto ciò avrebbe influenzerato il Pt_1
comportamento della minore, provocandole un forte disagio.
Il ricorrente ha dedotto che il precedente decreto aveva disposto un regime di visita temporaneo, in attesa dell'avvicinamento dell'abitazione materna alla scuola frequentata da in quanto la lunga distanza tra l'abitazione della e la Per_1 CP_1
scuola era stata considerata non adeguata per il benessere della minore.
4 Sul punto, lo ha specificato che la avrebbe disatteso il regime di Pt_1 CP_1
visita stabilito, modificandolo unilateralmente, e che la steSS non avrebbe dato seguito al trasferimento in un luogo più vicino alla scuola di trasferendosi Per_1
successivamente in Subbiano, quindi ad una distanza ancora maggiore. Tutto ciò avrebbe comportato dei viaggi più lunghi e faticosi per la minore oltre che limitazioni per la steSS per lo sviluppo delle sue amicizie.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che in più occasioni avrebbe mostrato Per_1
un forte disagio nel recarsi presso l'abitazione materna, tanto da rifiutarsi di andarci.
Ed ancora, ha rilevato che il disagio di sarebbe dipeso da un bisogno di Per_1
attenzioni nei confronti della la quale non sarebbe stata in grado di gestire, CP_1
nel rapporto con la figlia, né la sua nuova relazione né la notizia della nuova gravidanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.05.2023, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse CP_1 disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della steSS presso la madre, oltre che l'iscrizione della minore presso la scuola primaria di Arezzo. Persona_2
La ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita CP_1
padre – figlia e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del ricorrente, pari ad € 300,00 mensili, da versare alla resistente entro e non oltre il cinque di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, la resistente ha rappresentato che il ricorrente avrebbe sempre messo in atto condotte tese a screditarla e ad ostacolare il rapporto madre – figlia, cercando di manipolare quest'ultima.
Sul punto, la resistente ha specificato che nel corso della loro relazione, Pt_1
avrebbe avuto comportamenti violenti, possessivi e manipolatori tanto da indurla nell'estate del 2020 ad interrompere la relazione.
La ha altresì rappresentato che sarebbe troppo legato alla figlia e CP_1 Pt_1
che tale attaccamento sarebbe emerso nel corso delle sedute con la dott.SS Pt_2
5 la quale avrebbe suggerito allo di concedere più spazio alla Per_4 Pt_1
bambina.
Sempre secondo quanto eccepito dalla resistente, lo avrebbe preferito in Pt_1
più occasioni far stare la bambina con terzi rispetto che con la madre e che, in varie occasioni, quest'ultimo ed i nonni paterni si sarebbero rifiutati di consegnare Per_1
alla madre.
In ordine al suo trasferimento nei pressi della scuola della minore, ha rappresentato che, per varie vicissitudini, non avrebbe avuto modo di trasferirsi in un luogo più vicino alla scuola della bambina e che quest'ultima si sarebbe mostrata a suo agio in ordine al trasferimento a Subbiano, il quale a detta della resistente, rispetto alla sua precedente abitazione, non sarebbe più distante dalla casa paterna.
Inoltre, la resistente ha eccepito di non limitare in alcun modo le relazioni amicali di e che la decisione di rimanere nella provincia di Arezzo sarebbe dipesa Per_1
dal suo lavoro, che svolge dal 2013 proprio in Arezzo.
Ed ancora, ha rappresentato che il ricorrente denigrerebbe la figura materna in presenza della bambina e che quest'ultima, per accontentare il padre, non si sarebbe recata dalla madre.
In ordine alla sua nuova relazione ed alla gravidanza, la ha sostenuto che CP_1
avrebbe un bellissimo rapporto con il nuovo compagno della madre e che la Per_1
steSS avrebbe mostrato di essere felice per l'arrivo di un fratellino.
Con decreto del 15.06.2023, è stato dato incarico al C.T.U., dott. , Persona_5
di valutare la personalità e le capacità genitoriali delle parti oltre che di determinare le misure più idonee per la bambina, in tema di frequentazioni, e di stabilire se l'audizione della steSS fosse compatibile con i suoi interessi.
Sempre con decreto del 15.06.2023, i servizi sociali del Comune di Bucine e
Subbiano sono stati incaricati di : “- monitorare le condizioni di vita della minore
e i suoi rapporti con l'uno e l'altro genitore mediando tra i medesimi genitori in caso di mancato accordo dei genitori;
- attivare, anche tramite i servizi consultoriali della AUSL, il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti;
- prestare al CTU la collaborazione che questi dovesse richiedere;
-
6 relazionare per iscritto a questo ufficio sul mandato ricevuto entro il 15.03.2023, con invito a segnalare, di concerto con il CTU, eventuali provvedimenti urgenti che dovessero rendersi nelle more neceSSri nell'interesse della minore.”
All'udienza del 13.06.2024, su richiesta di entrambe le parti, è stata nominata la dott.SS quale coordinatrice genitoriale. Persona_6
All'udienza del 03.12.2024, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la steSS è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, relativamente all'affido della minore deve essere Persona_3
rilevato che non vi è più contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] Persona_3
(Ar) in data 28.05.2015, ad entrambi i genitori, il quale dunque deve essere pertanto confermato.
In ordine al collocamento della minore, preso atto dei documenti nonché delle risultanze della C.T.U., si ritiene opportuno disporre il collocamento paritario della minore, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, al fine di consentirle la conclusione del ciclo di scuola primaria di primo grado presso l'istituto scolastico attualmente frequentato e vicino all'abitazione paterna, potendo così usufruire dei conseguenti servizi scolastici ed eventuali benefici riservati agli studenti residenti.
Rispetto all'immediato trasferimento di presso la scuola primaria “L. Bruni” Per_1
di Arezzo e suo conseguente collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalla medesima, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore completare il suo ciclo di studi presso l'attuale scuola frequentata, ove risulta ben inserita e con buoni profitti, evidenziando tra l'altro l'avanzato stato dell'anno scolastico in corso e l'eventuale disagio del trasferimento proprio negli anni scolastici conclusivi.
7 Riguardo all'eventuale iscrizione della minore alla scuola secondaria “G. Vasari” di Arezzo, per l'anno scolastico 2026/2027, come richiesta dalla si dà atto CP_1
che la presente decisione non può che essere presa allo stato degli atti e non in previsione di evenienze future ed incerte sulle quali, si auspica, la decisione concorde dei genitori anche attraverso l'eventuale ausilio della coordinatrice genitoriale già nominata.
In ogni caso, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato del rapporto della minore con entrambi i genitori, e consentirne la crescita e consolidamento, si recepiscono le indicazioni del C.T.U., ritenute più confacenti ai bisogni della bambina, come poi meglio precisate in parte dispositiva, ovvero: “• frequenterà i suoi Per_1
genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la seguente organizzazione, finalizzata alla riduzione dei viaggi in auto:
• dalla fine della scuola per tutto il periodo estivo frequenta i genitori s Per_1
settimane alternate con scambio il lunedì mattina alle ore 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• trascorrerà 15 giorni di vacanza anche non Per_1
continuativi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola da concordare e comunicare fra genitori entro il 31 maggio specificando luoghi e mezzi di trasporto (non si ravvisano condizioni ostative per la possibilità di ciascun genitore di organizzare per la figlia vacanze e/o periodi di studio all'estero); • trascorrerà le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 Per_1
dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro
a scuola) alternandosi di anno in anno con scambio della figlia il 31 dicembre alle
8
9.30 ed il giorno di Pasquetta alle 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlia tramite telefono del genitore presente la sera intorno alle 20.45;”.
In considerazione della persistente conflittualità tra i genitori, nonché del disagio della minore conseguente a tale gestione genitoriale disarmonica, si ritiene neceSSrio confermare il mandato già conferito al Servizio Sociale presso il
Comune di Bucine e al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo, territorialmente competente in ragione del trasferimento della di proseguire CP_1
nel monitoraggio delle condizioni di vita della minore e del suo rapporto con entrambi i genitori, nonché la valutazione e presa in carico della minore da parte dell' così come suggerito dal CTU. Controparte_2
Si conferma altresì la nomina del coordinatore genitoriale ex art. 473 bis 26 cpc, dott.SS , con i compiti già specificati e con l'ulteriore compito Persona_6
di supportare i genitori al fine di raggiungere una decisione condivisa al momento dell'iscrizione di alla scuola secondaria. Per_1
Riguardo alla richiesta di contributo al mantenimento della minore a carico della madre, come formulata dal padre, nonché riguardo alla domanda di mantenimento a carico del padre come avanzata in via riconvenzionale dalla madre, si osserva che, rispetto alla situazione cristallizzata nel provvedimento di cui viene chiesta la modifica, ove nessun contributo al mantenimento ordinario (evidentemente rimesso alla contribuzione diretta di ciascun genitore) era stato previsto nell'accordo raggiunto dalle parti, non risultano provate modifiche sopravvenute migliorative o peggiorative, reddituali e/o patrimoniali, né dall'una, né dall'altra parte, tali da giustificare l'accoglimento delle rispettive domande. Neppure il regime di frequentazione come sopra previsto in accoglimento di quanto suggerito dal CTU, altera in modo sostanziale i tempi di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore come originariamente previsti dalle parti. Pertanto anche sotto tale profilo, la domanda di entrambe le parti non può essere accolta.
9 Di conseguenza anche l'assegno unico universale per la minore continuerà ad essere percepito in misura del 50% da ciascun genitore, così come le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, resteranno a carico dei genitori in misura pari al 50 %.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dal ricorrente di condanna della resistente al pagamento dei rimborsi relativi alla mensa scolastica pari ad € 390,72, non ammissibile nel presente giudizio, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt.
473 bis 12 e ss cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di CTU, come già liquidate, debbono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto n. 1907/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data
08.07.2021, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso della minore nata a Persona_3
MO (AR) in data 28.05.2015, ad entrambi i genitori, con suo collocamento paritario tra i genitori, ferma restando la residenza anagrafica presso il padre;
2) frequenterà ciascun genitore, facendo sempre salvi i diversi e migliori Per_1
accordi tra i medesimi, secondo il seguente calendario:
10
• dalla fine della scuola per tutto il periodo estivo frequenta i genitori s Per_1
settimane alternate con scambio il lunedì mattina alle ore 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• trascorrerà 15 giorni di vacanza anche non Per_1
continuativi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola da concordare e comunicare fra genitori entro il 31 maggio specificando luoghi e mezzi di trasporto (non si ravvisano condizioni ostative per la possibilità di ciascun genitore di organizzare per la figlia vacanze e/o periodi di studio all'estero); • trascorrerà le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 Per_1
dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro
a scuola) alternandosi di anno in anno con scambio della figlia il 31 dicembre alle
9.30 ed il giorno di Pasquetta alle 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlia tramite telefono del genitore presente la sera intorno alle 20.45;”;
3) conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di Bucine, nonché conferendo incarico ai Servizi Sociali di Arezzo, attualmente competenti, al fine di proseguire nel monitoraggio delle condizioni di vita della minore e dei suoi rapporti con entrambi i genitori;
4) dispone la valutazione e presa in carico della minore da parte dell'
[...]
; CP_2
5) conferma la nomina della coordinatrice genitoriale, d.SS , Persona_6
con i compiti già specificati e, in particolare, con il compito di coadiuvare i genitori a raggiungere una decisione condivisa al momento dell'iscrizione alla scuola secondaria;
11 6) rigetta la richiesta di contributo al mantenimento ordinario della minore avanzata, sia in via principale dal ricorrente, sia in via riconvenzionale dalla resistente;
7) conferma a carico di ciascun genitore, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie relative alla minore come da protocollo in uso presso questo
Tribunale, nonché la percezione nella misura della metà ciascuno dell'assegno unico universale;
8) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese relative alla mensa scolastica come avanzata da parte ricorrente;
9) dispone le spese di C.T.U a carico di entrambe le parti solidalmente;
10) spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Bucine e di
Arezzo, all' Zona nonché alla d.SS , con CP_2 CP_2 Persona_6
la precisazione che gli incarichi conferiti potranno avere una durata massima di quattro anni dalla data del presente provvedimento.
Arezzo, così deciso alla camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Presidente est.
Dott.SS Lucia Faltoni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.SS Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.SS Alessia Caprio Giudice dott.SS Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1074/2023 promoSS da:
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.08.1977, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO BACCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lastra a Signa (FI), Via C.
Castracane, n. 22
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nata a MaSS (MS) in [...] CP_1 C.F._2
28.12.1982, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio posto in Arezzo, Via Petrarca, n. 33
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 3.12.2024:
- parte ricorrente ha concluso come da memoria 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “-In via preliminare che le indagini peritali vengano integrate con gli accertamenti di cui a pg. 8 e che il CTU venga chiamato a chiarimenti per confermare (mancando, sul punto, a quanto consta, la registrazione) che è sola – come dalla steSS riferito – in occasione delle Per_1
video-chiamate con la madre;
-In punto di affidamento che questo sia condiviso;
in punto di collocazione della minore, salvo gli esiti degli approfondimenti sopra richiesti, che eSS sia paritaria, col calendario suggerito dal CTU ma con i seguenti correttivi : che il padre poSS trascorrere con la minore NON meno di n.
4 (quattro) fine settimana interi durante l'anno scolastico;
- In punto di contributo economico si insiste per la previsione di un assegno di mantenimento a favore della minore e a carico della Sig.ra nella misura di Euro 250,00 o CP_1
in quella, maggiore e/o minore, che venga ritenuta di giustizia, oltre alla richiesta di rimborso di € 390,72 per la quota parte della mensa scolastica anno 2023/2024;
-Con vittoria di spese e onorari.”
- parte resistente ha concluso come da memoria 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente già a partire dall'anno scolastico 2025/2026 presso la madre, presso la cui abitazione prenderà la residenza anagrafica;
2. la figlia sarà iscritta dal prossimo anno scolastico 2025/2026 presso la scuola Per_1
primaria di Arezzo, ove completerà il ciclo di studio della scuola Persona_2
primaria;
3. la figlia starà con il padre, a fine settimana alterni, con Per_1
prelevamento alla scuola dal venerdì alla domenica sera con consegna a casa della madre;
detto regime resterà invariato anche durante la sospensione
2 scolastica con prelevamento dalla casa materna;
il suddetto calendario rimarrà inalterato anche nel periodo natalizio e pasquale, ad eccezione dei giorni di
Natale e Pasqua che saranno trascorsi dalla figlia con i genitori in modo alternato, così come le principali festività dell'anno; fermo restando il calendario sopra specificato, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi Per_1
durante le vacanze estive in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00, con versamento entro e non Per_1
oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Arezzo del 22 dicembre 2022 e la metà dell'assegno unico universale;
nel merito, in ipotesi:
1. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente a partire dall'anno scolastico 2026/2027 presso la madre, presso la cui abitazione prenderà la residenza anagrafica;
2. la figlia sarà iscritta dal Per_1
prossimo anno scolastico 2026/2027 presso la scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Giorgio Vasari, ove completerà il ciclo di studio della scuola primaria;
3. la figlia starà con il padre, a fine settimana alterni, con Per_1
prelevamento alla scuola dal venerdì alla domenica sera con consegna a casa della madre;
detto regime resterà invariato anche durante la sospensione scolastica con prelevamento dalla casa materna;
il suddetto calendario rimarrà inalterato anche nel periodo natalizio e pasquale, ad eccezione dei giorni di
Natale e Pasqua che saranno trascorsi dalla figlia con i genitori in modo alternato, così come le principali festività dell'anno; fermo restando il calendario sopra specificato, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi Per_1
durante le vacanze estive in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00, con versamento entro e non Per_1
oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese
3 straordinarie secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Arezzo del 22 dicembre 2022 e la metà dell'assegno unico universale. In ogni caso, con condanna alle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e 473 bis 29 cpc, depositato in data
13.04.2023, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale modificasse le Parte_1
condizioni di cui al decreto n. 1907/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data
08.07.2021 nel procedimento R.G. n. 10707/2020, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] in Persona_3
data 28.05.2015, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente CP_1
[...]
In particolare, il ricorrente, ha chiesto, previa audizione della minore, l'affido esclusivo della steSS con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna. Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita madre – figlia e un contributo di mantenimento ordinario, a carico della resistente, pari ad €
250,00 mensili.
In particolare, a sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la avrebbe avuto da sempre un comportamento ostile e conflittuale. Tale CP_1
comportamento, secondo il ricorrente, sarebbe consistito sia nella denigrazione della figura paterna dinanzi alla minore sia nella non osservanza, da parte della delle statuizioni poste con il precedente decreto. CP_1
sul punto, ha altresì rilevato che tutto ciò avrebbe influenzerato il Pt_1
comportamento della minore, provocandole un forte disagio.
Il ricorrente ha dedotto che il precedente decreto aveva disposto un regime di visita temporaneo, in attesa dell'avvicinamento dell'abitazione materna alla scuola frequentata da in quanto la lunga distanza tra l'abitazione della e la Per_1 CP_1
scuola era stata considerata non adeguata per il benessere della minore.
4 Sul punto, lo ha specificato che la avrebbe disatteso il regime di Pt_1 CP_1
visita stabilito, modificandolo unilateralmente, e che la steSS non avrebbe dato seguito al trasferimento in un luogo più vicino alla scuola di trasferendosi Per_1
successivamente in Subbiano, quindi ad una distanza ancora maggiore. Tutto ciò avrebbe comportato dei viaggi più lunghi e faticosi per la minore oltre che limitazioni per la steSS per lo sviluppo delle sue amicizie.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che in più occasioni avrebbe mostrato Per_1
un forte disagio nel recarsi presso l'abitazione materna, tanto da rifiutarsi di andarci.
Ed ancora, ha rilevato che il disagio di sarebbe dipeso da un bisogno di Per_1
attenzioni nei confronti della la quale non sarebbe stata in grado di gestire, CP_1
nel rapporto con la figlia, né la sua nuova relazione né la notizia della nuova gravidanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.05.2023, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse CP_1 disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della steSS presso la madre, oltre che l'iscrizione della minore presso la scuola primaria di Arezzo. Persona_2
La ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita CP_1
padre – figlia e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del ricorrente, pari ad € 300,00 mensili, da versare alla resistente entro e non oltre il cinque di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, la resistente ha rappresentato che il ricorrente avrebbe sempre messo in atto condotte tese a screditarla e ad ostacolare il rapporto madre – figlia, cercando di manipolare quest'ultima.
Sul punto, la resistente ha specificato che nel corso della loro relazione, Pt_1
avrebbe avuto comportamenti violenti, possessivi e manipolatori tanto da indurla nell'estate del 2020 ad interrompere la relazione.
La ha altresì rappresentato che sarebbe troppo legato alla figlia e CP_1 Pt_1
che tale attaccamento sarebbe emerso nel corso delle sedute con la dott.SS Pt_2
5 la quale avrebbe suggerito allo di concedere più spazio alla Per_4 Pt_1
bambina.
Sempre secondo quanto eccepito dalla resistente, lo avrebbe preferito in Pt_1
più occasioni far stare la bambina con terzi rispetto che con la madre e che, in varie occasioni, quest'ultimo ed i nonni paterni si sarebbero rifiutati di consegnare Per_1
alla madre.
In ordine al suo trasferimento nei pressi della scuola della minore, ha rappresentato che, per varie vicissitudini, non avrebbe avuto modo di trasferirsi in un luogo più vicino alla scuola della bambina e che quest'ultima si sarebbe mostrata a suo agio in ordine al trasferimento a Subbiano, il quale a detta della resistente, rispetto alla sua precedente abitazione, non sarebbe più distante dalla casa paterna.
Inoltre, la resistente ha eccepito di non limitare in alcun modo le relazioni amicali di e che la decisione di rimanere nella provincia di Arezzo sarebbe dipesa Per_1
dal suo lavoro, che svolge dal 2013 proprio in Arezzo.
Ed ancora, ha rappresentato che il ricorrente denigrerebbe la figura materna in presenza della bambina e che quest'ultima, per accontentare il padre, non si sarebbe recata dalla madre.
In ordine alla sua nuova relazione ed alla gravidanza, la ha sostenuto che CP_1
avrebbe un bellissimo rapporto con il nuovo compagno della madre e che la Per_1
steSS avrebbe mostrato di essere felice per l'arrivo di un fratellino.
Con decreto del 15.06.2023, è stato dato incarico al C.T.U., dott. , Persona_5
di valutare la personalità e le capacità genitoriali delle parti oltre che di determinare le misure più idonee per la bambina, in tema di frequentazioni, e di stabilire se l'audizione della steSS fosse compatibile con i suoi interessi.
Sempre con decreto del 15.06.2023, i servizi sociali del Comune di Bucine e
Subbiano sono stati incaricati di : “- monitorare le condizioni di vita della minore
e i suoi rapporti con l'uno e l'altro genitore mediando tra i medesimi genitori in caso di mancato accordo dei genitori;
- attivare, anche tramite i servizi consultoriali della AUSL, il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti;
- prestare al CTU la collaborazione che questi dovesse richiedere;
-
6 relazionare per iscritto a questo ufficio sul mandato ricevuto entro il 15.03.2023, con invito a segnalare, di concerto con il CTU, eventuali provvedimenti urgenti che dovessero rendersi nelle more neceSSri nell'interesse della minore.”
All'udienza del 13.06.2024, su richiesta di entrambe le parti, è stata nominata la dott.SS quale coordinatrice genitoriale. Persona_6
All'udienza del 03.12.2024, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la steSS è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, relativamente all'affido della minore deve essere Persona_3
rilevato che non vi è più contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] Persona_3
(Ar) in data 28.05.2015, ad entrambi i genitori, il quale dunque deve essere pertanto confermato.
In ordine al collocamento della minore, preso atto dei documenti nonché delle risultanze della C.T.U., si ritiene opportuno disporre il collocamento paritario della minore, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, al fine di consentirle la conclusione del ciclo di scuola primaria di primo grado presso l'istituto scolastico attualmente frequentato e vicino all'abitazione paterna, potendo così usufruire dei conseguenti servizi scolastici ed eventuali benefici riservati agli studenti residenti.
Rispetto all'immediato trasferimento di presso la scuola primaria “L. Bruni” Per_1
di Arezzo e suo conseguente collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalla medesima, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore completare il suo ciclo di studi presso l'attuale scuola frequentata, ove risulta ben inserita e con buoni profitti, evidenziando tra l'altro l'avanzato stato dell'anno scolastico in corso e l'eventuale disagio del trasferimento proprio negli anni scolastici conclusivi.
7 Riguardo all'eventuale iscrizione della minore alla scuola secondaria “G. Vasari” di Arezzo, per l'anno scolastico 2026/2027, come richiesta dalla si dà atto CP_1
che la presente decisione non può che essere presa allo stato degli atti e non in previsione di evenienze future ed incerte sulle quali, si auspica, la decisione concorde dei genitori anche attraverso l'eventuale ausilio della coordinatrice genitoriale già nominata.
In ogni caso, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato del rapporto della minore con entrambi i genitori, e consentirne la crescita e consolidamento, si recepiscono le indicazioni del C.T.U., ritenute più confacenti ai bisogni della bambina, come poi meglio precisate in parte dispositiva, ovvero: “• frequenterà i suoi Per_1
genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la seguente organizzazione, finalizzata alla riduzione dei viaggi in auto:
• dalla fine della scuola per tutto il periodo estivo frequenta i genitori s Per_1
settimane alternate con scambio il lunedì mattina alle ore 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• trascorrerà 15 giorni di vacanza anche non Per_1
continuativi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola da concordare e comunicare fra genitori entro il 31 maggio specificando luoghi e mezzi di trasporto (non si ravvisano condizioni ostative per la possibilità di ciascun genitore di organizzare per la figlia vacanze e/o periodi di studio all'estero); • trascorrerà le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 Per_1
dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro
a scuola) alternandosi di anno in anno con scambio della figlia il 31 dicembre alle
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9.30 ed il giorno di Pasquetta alle 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlia tramite telefono del genitore presente la sera intorno alle 20.45;”.
In considerazione della persistente conflittualità tra i genitori, nonché del disagio della minore conseguente a tale gestione genitoriale disarmonica, si ritiene neceSSrio confermare il mandato già conferito al Servizio Sociale presso il
Comune di Bucine e al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo, territorialmente competente in ragione del trasferimento della di proseguire CP_1
nel monitoraggio delle condizioni di vita della minore e del suo rapporto con entrambi i genitori, nonché la valutazione e presa in carico della minore da parte dell' così come suggerito dal CTU. Controparte_2
Si conferma altresì la nomina del coordinatore genitoriale ex art. 473 bis 26 cpc, dott.SS , con i compiti già specificati e con l'ulteriore compito Persona_6
di supportare i genitori al fine di raggiungere una decisione condivisa al momento dell'iscrizione di alla scuola secondaria. Per_1
Riguardo alla richiesta di contributo al mantenimento della minore a carico della madre, come formulata dal padre, nonché riguardo alla domanda di mantenimento a carico del padre come avanzata in via riconvenzionale dalla madre, si osserva che, rispetto alla situazione cristallizzata nel provvedimento di cui viene chiesta la modifica, ove nessun contributo al mantenimento ordinario (evidentemente rimesso alla contribuzione diretta di ciascun genitore) era stato previsto nell'accordo raggiunto dalle parti, non risultano provate modifiche sopravvenute migliorative o peggiorative, reddituali e/o patrimoniali, né dall'una, né dall'altra parte, tali da giustificare l'accoglimento delle rispettive domande. Neppure il regime di frequentazione come sopra previsto in accoglimento di quanto suggerito dal CTU, altera in modo sostanziale i tempi di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore come originariamente previsti dalle parti. Pertanto anche sotto tale profilo, la domanda di entrambe le parti non può essere accolta.
9 Di conseguenza anche l'assegno unico universale per la minore continuerà ad essere percepito in misura del 50% da ciascun genitore, così come le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, resteranno a carico dei genitori in misura pari al 50 %.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dal ricorrente di condanna della resistente al pagamento dei rimborsi relativi alla mensa scolastica pari ad € 390,72, non ammissibile nel presente giudizio, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt.
473 bis 12 e ss cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di CTU, come già liquidate, debbono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto n. 1907/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data
08.07.2021, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso della minore nata a Persona_3
MO (AR) in data 28.05.2015, ad entrambi i genitori, con suo collocamento paritario tra i genitori, ferma restando la residenza anagrafica presso il padre;
2) frequenterà ciascun genitore, facendo sempre salvi i diversi e migliori Per_1
accordi tra i medesimi, secondo il seguente calendario:
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• dalla fine della scuola per tutto il periodo estivo frequenta i genitori s Per_1
settimane alternate con scambio il lunedì mattina alle ore 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• trascorrerà 15 giorni di vacanza anche non Per_1
continuativi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola da concordare e comunicare fra genitori entro il 31 maggio specificando luoghi e mezzi di trasporto (non si ravvisano condizioni ostative per la possibilità di ciascun genitore di organizzare per la figlia vacanze e/o periodi di studio all'estero); • trascorrerà le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 Per_1
dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro
a scuola) alternandosi di anno in anno con scambio della figlia il 31 dicembre alle
9.30 ed il giorno di Pasquetta alle 9.30 a metà strada fra le residenze dei genitori;
• i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlia tramite telefono del genitore presente la sera intorno alle 20.45;”;
3) conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di Bucine, nonché conferendo incarico ai Servizi Sociali di Arezzo, attualmente competenti, al fine di proseguire nel monitoraggio delle condizioni di vita della minore e dei suoi rapporti con entrambi i genitori;
4) dispone la valutazione e presa in carico della minore da parte dell'
[...]
; CP_2
5) conferma la nomina della coordinatrice genitoriale, d.SS , Persona_6
con i compiti già specificati e, in particolare, con il compito di coadiuvare i genitori a raggiungere una decisione condivisa al momento dell'iscrizione alla scuola secondaria;
11 6) rigetta la richiesta di contributo al mantenimento ordinario della minore avanzata, sia in via principale dal ricorrente, sia in via riconvenzionale dalla resistente;
7) conferma a carico di ciascun genitore, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie relative alla minore come da protocollo in uso presso questo
Tribunale, nonché la percezione nella misura della metà ciascuno dell'assegno unico universale;
8) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese relative alla mensa scolastica come avanzata da parte ricorrente;
9) dispone le spese di C.T.U a carico di entrambe le parti solidalmente;
10) spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Bucine e di
Arezzo, all' Zona nonché alla d.SS , con CP_2 CP_2 Persona_6
la precisazione che gli incarichi conferiti potranno avere una durata massima di quattro anni dalla data del presente provvedimento.
Arezzo, così deciso alla camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Presidente est.
Dott.SS Lucia Faltoni
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