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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 7310/2023 promossa da:
- - ass. avv. LOPRETE (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- - ass. avv. GIORDANINO (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 23/5/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare la natura professionale del carcinoma polmonare contratto dal suo defunto marito, , durante Persona_1
l'attività di carrozziere-verniciatore-battilastra da lui svolta dal 1972 al 2017 e conseguentemente di dichiarare tenuto e condannare l a corrisponderle le CP_1
prestazioni previste dalla legge (la rendita ai superstiti ed il contributo alle spese funeratizie).
L' ha chiesto la reiezione della domanda avversaria ritenendo non riconducibile CP_1 il decesso all'attività svolta dal lavoratore, “non essendoci certezza circa la diagnosi”.
2. Le allegazioni del ricorso sull'attività lavorativa svolta dal sig. non sono state Per_1
oggetto di specifica contestazione, sicché deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. il seguente curriculum del de cuius:
- dal 25.01.1972 al 22.05.1975 presso VE & GA mansioni di apprendista verniciatore-carrozziere;
- dal 24.05.1975 all'11.03.1980 presso COOP Piemonte di Novara mansioni di commesso;
- dal 2.01.1986 al 27.10.1989 presso CARROZZERIA di Controparte_2
mansioni di carrozziere-verniciatore-battilastra; - dal 9.01.1989 al 10.01.1990 presso CARROZZERIA FIORELLA di Per_2
mansioni di carrozziere-verniciatore-battilastra;
[...]
- dal 11.01.1990 al 14.09.1994 presso Scuola Allievi AT mansioni di battilastra- saldatore, operaio di 3° livello;
- dal 15.09.1994 al 18.09.1997 presso MODEL MASTER mansioni di battilastra- saldatore, operaio di 4° e 5° livello;
- dal 19.09.1997 al 28.09.2000 presso OPAC di Rivalta Torinese mansioni di impiegato tecnico di V° livello, battilastra-saldatore;
- dal 29.09.2000 al 20.10.2015 presso G. STUDIO mansioni di impiegato tecnico di
V° livello e dal 01.07.2008 impiegato tecnico di 6° livello, battilastra-saldatore;
- dal 2015 al 2017 presso MERCURY SRL mansioni di battilastra/saldatore e assemblatore dei prototipi.
Deve anche ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., in quanto non contestata da parte dell' anche l'avvenuta esposizione del sig. , nel corso della sua attività CP_1 Per_1 lavorativa, ai fattori di rischio indicati nell'atto introduttivo del giudizio (fumi di saldatura contenenti sostanze che aumentano il rischio di cancro al polmone, come cromo e nichel).
L'unico accertamento istruttorio che si è reso necessario è la consulenza medico legale, disposta al fine di accertare la patologia che ha cagionato il decesso del lavoratore e la sua possibile origine professionale.
3. Il C.t.u., dottor senza incorrere in rilievi critici ad opera delle parti, ha Per_3 affermato “è altamente probabile che il quadro patologico che ha causato il decesso del Per_
fosse rappresentato da un carcinoma polmonare primitivo in stato avanzato, in quanto propagato a linfonodi ilo-mediastinici, come diagnosticato presso l'Oncologia dell'Ospedale Mauriziano”, evidenziando gli argomenti posti a fondamento del suo convincimento ed aggiungendo che è anche altamente probabile che tale carcinoma sia Per_ riconducibile alle esposizioni subite dal sig. in ambito lavorativo e alla sua ancorché modesta abitudine tabagica.
L' non ha contestato la correttezza di tali valutazioni, ma ha sostenuto in sede CP_1 di discussione che sarebbe ostativo all'accoglimento della domanda il fatto che non sia mai stato svolto un esame istologico e che il C.t.u. in merito alla diagnosi della malattia che ha cagionato il decesso del sig. si sia di conseguenza espresso non in termini Per_1 di certezza ma solo in termini di elevata probabilità. Secondo l'Istituto, il criterio probabilistico può essere utilizzato solo ai fini dell'accertamento del nesso causale tra le attività lavorative o le condizioni di lavoro e la patologia che ha cagionato il decesso dell'assicurato e non anche per l'accertamento di tale patologia, per il quale dovrebbe aversi una diagnosi certa.
4. La tesi dell' non appare condivisibile. CP_1
4.1 – Va premesso che l'esistenza di una patologia può esser provata in giudizio con ogni mezzo e non appare dunque determinante l'assenza degli esiti dell'esame istologico. Per tale motivo è stato sentito a chiarimenti il C.t.u., il quale, in merito alla diagnosi di carcinoma, si è così espresso:
“Gli elementi che hanno condotto i curanti del Mauriziano a formulare la diagnosi di carcinoma polmonare che io condivido e che è stata ribadita nel certificato di morte sono
i seguenti:
1) gli esiti delle tac che hanno rilevato una lesione polmonare con caratteristiche di lesione spiculare tipiche di un tumore primitivo maligno a carattere invasivo;
2) la presenza di metastasi di linfonodi ilari e mediastinici all'interno del torace, sedi tipiche di metastasi provenienti da un tumore maligno polmonare;
3) non vi è alcuna evidenza di lesioni o sospette lesioni primitive di carattere neoplastico in altro organi.
Non vi sono elementi che contraddicono questa diagnosi e non vi sono elementi che depongano per una diagnosi alternativa.
Non ci si può esprimere in termini di certezza in mancanza dell'esame istologico sulla lesione primitiva ma solo in termini di elevata probabilità.
Preciso che l'esame istologico non è l'unico pilastro su cui si basano le diagnosi, bisogna tener conto, in oncologia, dell'intero contesto clinico. In questo caso il paziente era in gravi condizioni e quindi è probabile che per questo motivo non sia stato eseguito tale esame.
Io ho tenuto conto dell'intero contesto clinico.
Che il carcinoma abbia avuto origine in un altro organo è solo possibile ma non probabile e tanto meno altamente probabile.
In sede di operazioni peritali non ricordo se siano state valutate ipotesi alternative ma ricordo che vi è stata adesione alle mie conclusioni, le stesse che ho esposto oggi (…).
L'esame istologico della lesione polmonare avrebbe potuto confermare la natura primitiva del tumore polmonare. La grande maggioranza delle lesioni spiculari (a forma di spiga, con margini frastagliati, irregolari) corrisponde a tumori maligni primitivi e in questo caso la forma spiculare della lesione è stata mostrata dalla TAC.
(…) Le metastasi dei linfonodi presenti in questo caso sono associate al tumore polmonare.
Per il tumore squamoso si può individuare l'organo da cui è sorto in termini di elevata probabilità anche solo sulla base delle indicazioni cliniche che comprendono anche degli altri esami. In questo caso vi era la certezza di una metastasi”.
4.2. – Sulla base delle ben argomentate valutazioni del C.t.u. (che, come si è detto, non sono state oggetto di rilievi critici ad opera delle parti e sono fondate su un accurato esame dell'intero contesto clinico), si deve ritenere che sia stata offerta prova della sussistenza del carcinoma polmonare, in termini di elevata probabilità, se non di pressoché totale certezza, posto che non è stata ipotizzata da alcuno un'altra patologia compatibile con il quadro clinico del lavoratore (né dall' né dal C.t.u., né dai CP_1
medici curanti).
4.3. – Ciò posto in fatto, si osserva, in diritto, che la Suprema Corte in fattispecie simili a quella qui in esame ha affermato (1) che “in situazioni di incertezza diagnostica è evidente che per chi agisce al fine di ottenere i benefici previdenziali è CP_1
sufficiente manifestare la propria sintomatologia o i fatti morbosi accertati ed addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto ad una specifica identificazione del nomen della patologia reliquata, che ben può essere definita, nel quadro allegatorio di cui sopra, attraverso le attività peritali e decisionali proprie del processo (v. Cass. 19 giugno 1999, n. 6175); (2) che non è corretto adottare
“il criterio di assoluta certezza della diagnosi”, in quanto in ambito civilistico anche l'individuazione della patologia deve essere svolta su base probabilistica e secondo la c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass,
SS.UU, 10.1.2008 n. 576 e, in ambito di malattie professionali, Cass. 19.1.2011 n. 1135,
Cass. 26 marzo 2010 n. 7352) e che richiedere un giudizio di certezza rispetto alla diagnosi, disattendendo la valutazione probabilistica, integra una violazione dell'art. 3
d.p.r. 1124/1965 (così Cass. 5 luglio 2018 n. 16784).
5. Applicando tali principi, enunciati dalla Suprema Corte sulle base di argomentazioni convincenti e che non risultano esser state disattese da pronunce successive, può ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente consentano l'accoglimento della domanda, in assenza di altre contestazioni ad opera dell potendosi CP_1 formulare un giudizio di elevata probabilità sia con riferimento alla diagnosi di carcinoma polmonare, sia con riferimento al nesso eziologico tra la continuativa esposizione ad agenti cancerogeni a livello polmonare (i fumi di saldatura) cui è stato sottoposto il lavoratore e l'insorgenza di tale patologia.
La parte convenuta deve essere di conseguenza condannata a corrispondere alla ricorrente, quale coniuge del defunto sig. , la rendita ai superstiti e il contributo alle Per_1
spese funeratizie di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965, oltre al pagamento delle spese di c.t.u. e delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna l a corrispondere alla ricorrente la rendita ai superstiti e le spese CP_1
funeratizie in relazione al decesso del sig. ; Persona_1 dichiara tenuto e condanna l a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 5391,00 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del
15% e contributo unificato se versato, pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, a carico dell' CP_1
la giudice
Roberta PASTORE