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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1347/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione atti esecutivi”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Roma, via Parte_1 C.F._1
F.S. Nitti n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Marrazzo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
NONCHÉ DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Roma, via Parte_1 C.F._1
F.S. Nitti n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Marrazzo, giusta procura in atti;
QUALIFICATOSI COME “INTERVENUTO”
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Caivano, via Donadio n. 23; rappresentata e difesa dall'Avv.
Sebastiano Piscopo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
1 Conclusioni
All'udienza del 18.12.2024, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 30.09.2023 ha Parte_1 tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione spiegata avverso il pignoramento verso terzi n. 202200000000000329266 eseguito il 01.12.2022 da CP_1
ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo pari ad € 640,00
[...] dovuto a titolo di ICI ed IMU relative ad un immobile sito a Tortora (CS) in via Pucci e di cui ha asserito di aver acquisito contezza solo il 07.02.2023 mediante consultazione del proprio estratto conto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
i) l'omessa notifica del pignoramento al debitore esecutato;
ii) il proprio difetto di titolarità passiva del credito per cui è stata avviata la procedura esecutiva, in quanto avente ad oggetto tributi relativi ad un immobile di proprietà di terzi;
iii) l'omessa preventiva comunicazione di cii all'art.1 comma 544 della L. 228/2012 ed art. 1 comma 795 della L. n. 160/2019; iv) l'incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la Inesistenza e/o Nullità del pignoramento per inesistenza della notifica al Ricorrente-Pignorato;
2) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di legittimazione passiva del
Ricorrente-Pignorato;
3) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di notifica della comunicazione ex art. 1 comma 544 1. 228/2012 ed art. 1 comma 795, legge 160/2019;
2 4) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione;
5) accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della somma di € 640,00 dalla CP_2 alla per l'effetto ordinare e condannare la l pagamento
[...] CP_1 CP_1 ed alla restituzione della somma di € 640,00 oltre interessi e rivalutazione della somma e per le causali di cui in narrativa;
6) con condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c.
7) con vittoria di spese, spese generali (15,00%), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
C.P.A. ed IVA come per legge con distrazione delle spese all'avv. Fortunato Marrazzo ex art. 93
c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace la presso cui è stata CP_2 eseguito il pignoramento, si è costituita in giudizio la eccependo: Controparte_1
a) la sussistenza del litisconsorzio necessario dell'Ente Impositore ed il difetto di legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione per vizi afferenti al merito della pretesa contributiva;
b) l'inammissibilità della domanda per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione degli atti sottesi al pignoramento per cui è causa;
c) il difetto di giurisdizione del G.O., per essere la controversia devoluta alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
d) l'incompetenza per valore del Tribunale, rientrando il giudizio incardinato dall'opponente in quella devoluta al Giudice di Pace;
e) l'infondatezza delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. devoluta alla cognizione del giudice tributario;
2) in subordine nella denegata ipotesi di conferma della giurisdizione del G.O., accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi come Foro competente quello del
Giudice di Pace stante il valore della controversia di € 640,00;
3) in caso di conferma della propria competenza, dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine concedere il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 co. 2, cpc.;
4) sul merito della pretesa, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e per tutte le eccezioni esposte in narrativa;
5) rigettare la richiesta di risarcimento del danno morale nonché per violazione dell'art.
96 c.p.c. poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
6) condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase della opposizione in favore delle resistenti con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
7) in subordine dichiarare l'assenza di responsabilità del concessionario per tutta l'attività antecedente alla trasmissione della lista di carico».
3 3. - Con successivo atto definito di “intervento adesivo autonomo” del 24.06.2024 lo stesso ha spiegato altra ed ulteriore domanda giudiziale, avente ad Parte_1 oggetto la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla in Controparte_1 forza di un diverso e pregresso pignoramento ex art. art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 eseguito il 06.03.2018 su cui si è già pronunciato il Tribunale di Crotone con sentenza n.
1243/2029 emessa il 25.10.2019 all'esito del giudizio di opposizione iscritto al n. 219/2019.
Ha a tal riguardo chiesto di:
«1) Accertare e dichiarare il diritto dell'Interveniente, dott. di ripetere la Parte_1 somma pignorata il 6 marzo 2018 via pec alla sul conto corrente n. 838728 intestato CP_2 al dott. di € 624,21, giusta la sentenza n. 1243/2019 di codesto Tribunale che Parte_1 ha dichiarato la prescrizione del credito superando le altre eccezioni poste, oltre interessi e rivalutazione monetaria e così per la complessiva somma per Capitale Rivalutato + Interessi: €
793,31;
2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento della somma di € 793,31;
3) con il favore delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Fortunato
Marrazzo che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.».
4. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a seguito del tramutamento presso altra sede del Giudice Civile destinatario del provvedimento presidenziale di assegnazione, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 18.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Quanto alla domanda principale spiegata dall'odierno opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, vanno rigettate le eccezioni di rito sollevate dall'agente della riscossione sulla scorta delle argomentazioni già esposte con l'ordinanza del
12.10.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
3. - Nel merito dell'opposizione, va anzitutto ribadito che dal pignoramento ex art. 72- bis
D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (cfr. Cass., sez. III, sentenza del 04.10.2011 n. 20294), nella quale trova applicazione - in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime - la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973).
In altri termini, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale (cfr. Cass., sez. III, sentenza 13.02.2015 n. 2857), ma dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi,
4 differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate.
A tale procedura si applica, quindi, nei limiti della compatibilità, la disciplina ordinaria del processo esecutivo (cfr. Cass., sez. VI-3, ordinanza del 30.09.2021 n. 26549).
Anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall'agente della riscossione ai sensi del citato art. 72-bis e alle opposizioni esecutive in quella avanzate, perciò, si attagliano le medesime ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza che hanno indotto la Suprema Corte a statuire che «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., sez. III, Sentenza del
18.05.2021 n. 13533 e Cass., sez. III, 19.05.2022 n. 27480).
Specularmente, già in corso di esecuzione del pignoramento, incombe sull'agente della riscossione l'onere di coinvolgere nella procedura esecutiva sia il debitore esecutato che il debitor debitoris mediante notifica ad entrambi dell'atto di pignoramento.
Va quindi assicurata continuità all'orientamento secondo cui «Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde» (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27.11.2023 n. 32804).
Tali principi - applicabili anche in subiecta materia - impongono di ritenere che, in difetto di notifica al debitore dell'atto di pignoramento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. n.
602/1973, non si verifica l'effetto proprio di quest'ultimo, ossia quello di vincolare i beni o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dalla procedente (cfr., in tal senso, Trib. Roma, sentenza del 01.06.2023 n. 8768).
Ne consegue, quindi, l'accoglimento del primo ed assorbente motivo di opposizione, non avendo l'odierna opposta (che ha costantemente ingenerato confusione circa lo specifico procedimento esecutivo oggetto del presente giudizio) in alcun modo documentato la prova della notifica del pignoramento per cui è causa (si ripete, quello contrassegnato con il n. 202200000000000329266 eseguito il 01.12.2022) ed essendosi questa limitata ad invocare un effetto sanante tuttavia incompatibile con una notifica, non già semplicemente nulla, bensì del tutto inesistente (cfr. documento depositato il
30.01.2024, in alcun modo attestante la notifica dello specifico pignoramento per cui è causa all'odierno opponente).
4. - Per le suddette ragioni, deve procedersi alla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva e del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 in oggetto, con
5 conseguente accoglimento della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., così qualificata la domanda di condanna alla restituzione delle somme riscosse.
È stata infatti documentata con la produzione dell'estratto conto la riscossione della somma di euro 640,00.
Legittimato passivo di tale azione deve ritenersi l'agente della riscossione, che ha ricevuto l'indebito pagamento (cfr. Cass. 26549/2021 e Tribunale di Cosenza, Sentenza del
15.10.2024 n. 2062)
5. - Ciò posto, occorre ora soffermarsi sull'ulteriore domanda spiegata dallo stesso opponente con atto “di intervento adesivo” depositato il 27.06.2024.
Ora, a discapito della qualificazione prospettata dal Marrazzo, trattasi in realtà, non già di atto di intervento di un terzo estraneo al giudizio, ma di nuova domanda (sub specie di reconventio reconventionis) spiegata dallo stesso opponente, avente ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla in forza di un Controparte_1 diverso e pregresso pignoramento ex art. art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 eseguito il
06.03.2018 su cui si è già pronunciato il Tribunale di Crotone con sentenza n. 1243/2029 emessa il 25.10.2019 all'esito del giudizio di opposizione iscritto al n. 219/2019.
La predetta domanda, quindi, suscettibile di essere proposta in autonomo e separato giudizio, avrebbe potuto essere veicolata in un giudizio già pendente tra le stesse parti solo a condizione che l'esigenza di proporla in tale sede sia insorta «per effetto delle domande ed eccezioni proposte dal convenuto» e comunque nel rispetto delle preclusioni processuali di cui al precedente art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed all'attuale art. 171 ter n. 1
c.p.c.
Nella specie, tale ultimo termine di decadenza non risulta comunque osservato giacché, a fronte di un'udienza fissata per la data del 18.07.2024 con termini a ritroso ex art. 171 c.p.c., tale domanda del predetto opponente è stata avanzata con atto depositato il
27.06.2024.
**************************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione al pignoramento e dell'inammissibilità dell'ulteriore domanda di ripetizione avanzata dallo stesso opponente, va disposta la compensazione delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Tenuto altresì conto della contumacia di va anche in questo caso Controparte_2 disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1347/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara l'inammissibilità delle domande spiegate dall'opponente con atto depositato in data 27.06.2024;
6 2. accoglie l'opposizione spiegata da avverso il pignoramento n. Parte_1
202200000000000329266 eseguito da ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. Controparte_1
602 del 1973;
3. condanna alla restituzione in favore dell'attore della somma pari ad Controparte_1
€ 640,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.p.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, in data 09 Gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1347/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione atti esecutivi”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Roma, via Parte_1 C.F._1
F.S. Nitti n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Marrazzo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
NONCHÉ DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Roma, via Parte_1 C.F._1
F.S. Nitti n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Marrazzo, giusta procura in atti;
QUALIFICATOSI COME “INTERVENUTO”
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Caivano, via Donadio n. 23; rappresentata e difesa dall'Avv.
Sebastiano Piscopo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
1 Conclusioni
All'udienza del 18.12.2024, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 30.09.2023 ha Parte_1 tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione spiegata avverso il pignoramento verso terzi n. 202200000000000329266 eseguito il 01.12.2022 da CP_1
ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo pari ad € 640,00
[...] dovuto a titolo di ICI ed IMU relative ad un immobile sito a Tortora (CS) in via Pucci e di cui ha asserito di aver acquisito contezza solo il 07.02.2023 mediante consultazione del proprio estratto conto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
i) l'omessa notifica del pignoramento al debitore esecutato;
ii) il proprio difetto di titolarità passiva del credito per cui è stata avviata la procedura esecutiva, in quanto avente ad oggetto tributi relativi ad un immobile di proprietà di terzi;
iii) l'omessa preventiva comunicazione di cii all'art.1 comma 544 della L. 228/2012 ed art. 1 comma 795 della L. n. 160/2019; iv) l'incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la Inesistenza e/o Nullità del pignoramento per inesistenza della notifica al Ricorrente-Pignorato;
2) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di legittimazione passiva del
Ricorrente-Pignorato;
3) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di notifica della comunicazione ex art. 1 comma 544 1. 228/2012 ed art. 1 comma 795, legge 160/2019;
2 4) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione;
5) accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della somma di € 640,00 dalla CP_2 alla per l'effetto ordinare e condannare la l pagamento
[...] CP_1 CP_1 ed alla restituzione della somma di € 640,00 oltre interessi e rivalutazione della somma e per le causali di cui in narrativa;
6) con condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c.
7) con vittoria di spese, spese generali (15,00%), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
C.P.A. ed IVA come per legge con distrazione delle spese all'avv. Fortunato Marrazzo ex art. 93
c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace la presso cui è stata CP_2 eseguito il pignoramento, si è costituita in giudizio la eccependo: Controparte_1
a) la sussistenza del litisconsorzio necessario dell'Ente Impositore ed il difetto di legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione per vizi afferenti al merito della pretesa contributiva;
b) l'inammissibilità della domanda per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione degli atti sottesi al pignoramento per cui è causa;
c) il difetto di giurisdizione del G.O., per essere la controversia devoluta alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
d) l'incompetenza per valore del Tribunale, rientrando il giudizio incardinato dall'opponente in quella devoluta al Giudice di Pace;
e) l'infondatezza delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. devoluta alla cognizione del giudice tributario;
2) in subordine nella denegata ipotesi di conferma della giurisdizione del G.O., accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi come Foro competente quello del
Giudice di Pace stante il valore della controversia di € 640,00;
3) in caso di conferma della propria competenza, dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine concedere il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 co. 2, cpc.;
4) sul merito della pretesa, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e per tutte le eccezioni esposte in narrativa;
5) rigettare la richiesta di risarcimento del danno morale nonché per violazione dell'art.
96 c.p.c. poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
6) condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase della opposizione in favore delle resistenti con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
7) in subordine dichiarare l'assenza di responsabilità del concessionario per tutta l'attività antecedente alla trasmissione della lista di carico».
3 3. - Con successivo atto definito di “intervento adesivo autonomo” del 24.06.2024 lo stesso ha spiegato altra ed ulteriore domanda giudiziale, avente ad Parte_1 oggetto la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla in Controparte_1 forza di un diverso e pregresso pignoramento ex art. art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 eseguito il 06.03.2018 su cui si è già pronunciato il Tribunale di Crotone con sentenza n.
1243/2029 emessa il 25.10.2019 all'esito del giudizio di opposizione iscritto al n. 219/2019.
Ha a tal riguardo chiesto di:
«1) Accertare e dichiarare il diritto dell'Interveniente, dott. di ripetere la Parte_1 somma pignorata il 6 marzo 2018 via pec alla sul conto corrente n. 838728 intestato CP_2 al dott. di € 624,21, giusta la sentenza n. 1243/2019 di codesto Tribunale che Parte_1 ha dichiarato la prescrizione del credito superando le altre eccezioni poste, oltre interessi e rivalutazione monetaria e così per la complessiva somma per Capitale Rivalutato + Interessi: €
793,31;
2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento della somma di € 793,31;
3) con il favore delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Fortunato
Marrazzo che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.».
4. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a seguito del tramutamento presso altra sede del Giudice Civile destinatario del provvedimento presidenziale di assegnazione, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 18.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Quanto alla domanda principale spiegata dall'odierno opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, vanno rigettate le eccezioni di rito sollevate dall'agente della riscossione sulla scorta delle argomentazioni già esposte con l'ordinanza del
12.10.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
3. - Nel merito dell'opposizione, va anzitutto ribadito che dal pignoramento ex art. 72- bis
D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (cfr. Cass., sez. III, sentenza del 04.10.2011 n. 20294), nella quale trova applicazione - in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime - la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973).
In altri termini, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale (cfr. Cass., sez. III, sentenza 13.02.2015 n. 2857), ma dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi,
4 differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate.
A tale procedura si applica, quindi, nei limiti della compatibilità, la disciplina ordinaria del processo esecutivo (cfr. Cass., sez. VI-3, ordinanza del 30.09.2021 n. 26549).
Anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall'agente della riscossione ai sensi del citato art. 72-bis e alle opposizioni esecutive in quella avanzate, perciò, si attagliano le medesime ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza che hanno indotto la Suprema Corte a statuire che «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., sez. III, Sentenza del
18.05.2021 n. 13533 e Cass., sez. III, 19.05.2022 n. 27480).
Specularmente, già in corso di esecuzione del pignoramento, incombe sull'agente della riscossione l'onere di coinvolgere nella procedura esecutiva sia il debitore esecutato che il debitor debitoris mediante notifica ad entrambi dell'atto di pignoramento.
Va quindi assicurata continuità all'orientamento secondo cui «Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde» (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27.11.2023 n. 32804).
Tali principi - applicabili anche in subiecta materia - impongono di ritenere che, in difetto di notifica al debitore dell'atto di pignoramento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. n.
602/1973, non si verifica l'effetto proprio di quest'ultimo, ossia quello di vincolare i beni o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dalla procedente (cfr., in tal senso, Trib. Roma, sentenza del 01.06.2023 n. 8768).
Ne consegue, quindi, l'accoglimento del primo ed assorbente motivo di opposizione, non avendo l'odierna opposta (che ha costantemente ingenerato confusione circa lo specifico procedimento esecutivo oggetto del presente giudizio) in alcun modo documentato la prova della notifica del pignoramento per cui è causa (si ripete, quello contrassegnato con il n. 202200000000000329266 eseguito il 01.12.2022) ed essendosi questa limitata ad invocare un effetto sanante tuttavia incompatibile con una notifica, non già semplicemente nulla, bensì del tutto inesistente (cfr. documento depositato il
30.01.2024, in alcun modo attestante la notifica dello specifico pignoramento per cui è causa all'odierno opponente).
4. - Per le suddette ragioni, deve procedersi alla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva e del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 in oggetto, con
5 conseguente accoglimento della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., così qualificata la domanda di condanna alla restituzione delle somme riscosse.
È stata infatti documentata con la produzione dell'estratto conto la riscossione della somma di euro 640,00.
Legittimato passivo di tale azione deve ritenersi l'agente della riscossione, che ha ricevuto l'indebito pagamento (cfr. Cass. 26549/2021 e Tribunale di Cosenza, Sentenza del
15.10.2024 n. 2062)
5. - Ciò posto, occorre ora soffermarsi sull'ulteriore domanda spiegata dallo stesso opponente con atto “di intervento adesivo” depositato il 27.06.2024.
Ora, a discapito della qualificazione prospettata dal Marrazzo, trattasi in realtà, non già di atto di intervento di un terzo estraneo al giudizio, ma di nuova domanda (sub specie di reconventio reconventionis) spiegata dallo stesso opponente, avente ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla in forza di un Controparte_1 diverso e pregresso pignoramento ex art. art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 eseguito il
06.03.2018 su cui si è già pronunciato il Tribunale di Crotone con sentenza n. 1243/2029 emessa il 25.10.2019 all'esito del giudizio di opposizione iscritto al n. 219/2019.
La predetta domanda, quindi, suscettibile di essere proposta in autonomo e separato giudizio, avrebbe potuto essere veicolata in un giudizio già pendente tra le stesse parti solo a condizione che l'esigenza di proporla in tale sede sia insorta «per effetto delle domande ed eccezioni proposte dal convenuto» e comunque nel rispetto delle preclusioni processuali di cui al precedente art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed all'attuale art. 171 ter n. 1
c.p.c.
Nella specie, tale ultimo termine di decadenza non risulta comunque osservato giacché, a fronte di un'udienza fissata per la data del 18.07.2024 con termini a ritroso ex art. 171 c.p.c., tale domanda del predetto opponente è stata avanzata con atto depositato il
27.06.2024.
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In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione al pignoramento e dell'inammissibilità dell'ulteriore domanda di ripetizione avanzata dallo stesso opponente, va disposta la compensazione delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Tenuto altresì conto della contumacia di va anche in questo caso Controparte_2 disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1347/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara l'inammissibilità delle domande spiegate dall'opponente con atto depositato in data 27.06.2024;
6 2. accoglie l'opposizione spiegata da avverso il pignoramento n. Parte_1
202200000000000329266 eseguito da ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. Controparte_1
602 del 1973;
3. condanna alla restituzione in favore dell'attore della somma pari ad Controparte_1
€ 640,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.p.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, in data 09 Gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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