Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15224 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.1 5 2 2 4 /03 sistenza sociale ri Magistrati R.G.N. 24346/01Presidente Dott. Vincenzo MILEO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.30383 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ua.10/04/03 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CITTADINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CITTADINO, giusta delega in 2003 atti;
controricorrente 2209 -1- avverso la sentenza n. 1188/01 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 12/06/01 R.G.N. 685/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 12 ottobre 1994 al Pretore di Catanzaro RI RI chiedeva che il Ministero dell'interno fosse condannato a ripri- stinare una pensione d'inabilità attribuita nel 1987 e poi revocata;
che, costituitosi il convenuto, la domanda veniva accolta con decisione del 4 dicembre 1996, confermata con sentenza 12 giugno 2001 dal Tribunale;
che contro questa il Ministero ricorre per cassazione, mentre la RI resiste con
contro
- ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo (rubricato sotto i numeri 1, 2 e 3) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 37, comma 5, 1. n. 448 del 1998, 354 e 102 cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione stante il suo difetto di legittimazione alle cause aventi ad oggetto la revoca dei benefici di invalidità civile, per le quali sarebbe legittimato soltanto il Ministero del tesoro;
che il motivo non è fondato poiché nei procedimenti in questione la legittimazione del Ministero del tesoro è stata disposta soltanto con l'art. 37, comma 5, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, 3 attuale mentre il processo è iniziato nel 1994; che per il periodo precedente la titolarità dei rapporti in materia spettava al sostanziali ai sensi delle leggi 30 Ministero dell'interno marzo 1971 n. 118 e 11 febbraio 1980 n. 18 onde esso era anche legittimato alle controversie attinenti alle vicende di quei rapporti (Cass. 21 aprile 1999 n. 3973); che al Ministero del tesoro vennero bensì attribuite competenze in materia di accertamento e della persistenza dei requisiti dell'esistenza sanitari dal d.l. 30 maggio 1988 n. 173 conv. in 1. 26 luglio 1988 n. 291, dalla legge 15 ottobre 1990 n. 295 e dal d.l. 21 settembre 1994 n. 698, i quali non tolsero però al Ministero dell'interno la detta titolarità dei rapporti, anche con riguardo agli elementi costitutivi dei diritti spettanti ai soggetti privati, diversi dal requisito sanitario (cfr. Cass. 22 marzo 2002 n. 4131); che pertanto, quando non fosse stabilito diversamente da norme di diritto, non v'era scissione fra titolarità del rapporto sostanziale e legittimazione alla causa, presentandosi le amministrazione diverse da quella titolare quali semplici ausiliari del debitore (art. 1228 cod. civ.); che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 16,00 1 oltre ad euro ' millecinquecento per onorario, Così deciso in Roma il 10 aprile 2003 !! Presidente: じ і менчо моего I! Cons. estensore: Tederico Ponthi IL CANCELLERE Depositata Cancelleria Oggi 11831. 2013 CANCELLIERE