Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. presuppone che il soggetto, dopo la consumazione del reato, si adoperi fattivamente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del commesso reato; essa non può essere invocata per avere l'imputato indicato il luogo dove era occultato altro stupefacente, circostanza che, attesa la natura permanente del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, determina soltanto il cessare della condotta criminosa posta in essere, ma non già l'elisione o il ridimensionamento delle conseguenze del reato stesso posteriori rispetto al momento consumativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/1999, n. 13028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13028 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 20/10/1999
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO Consigliere N. 2566
3. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. Consigliere N. 10336/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AR DI n. il 11.08.1972
2) SP UC n. il 08/09/1972
avverso la sentenza del 18.12.1997 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi udito l'avv. Nicola Chirco, difensore del ricorrente ZI UC, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1^ novembre 1992 AR AU e ZI UC venivano sottoposti a controllo da parte delle forze dell'ordine e trovati, nelle vicinanze di un camper, in possesso di 45 pastiglie di ecstasy, di cocaina, pari a 17 dosi medie giornaliere, nonché di hashish e foglie di canapa indiana pari a 1,9 dosi medie giornaliere. I due ammettevano le proprie responsabilità, ed il AR affermava di aver acquistato, unitamente ai suo coimputato, le sostanze stupefacenti a Bologna, di aver celato presso la propria abitazione altre 30 pastiglie di ecstasy e di averne venduto, insieme allo ZI, per un importo di lire 4.600.000 (pari a lire 50.000 per ciascuna pastiglia); anche il denaro veniva rinvenuto nella disponibilità dei due fermati. Il AR aggiungeva, inoltre, di aver affittato unitamente al suo compagno il camper e di sostare con tale mezzo nei pressi di una discoteca in quanto zona in cui era più agevole spacciare lo stupefacente. Per tali fatti il G.U.P. presso il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava il AR e lo ZI alla pena di anni tre mesi otto di reclusione e lire 22.000.000 di multa, ciascuno, previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche. A seguito di gravame ritualmente proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Bologna confermava integralmente la decisione del primo giudice, disattendendo, tra l'altro, la richiesta avanzata dal AR di applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 n. 6 del codice penale, nonché le doglianze dello ZI tendenti, per un verso, a contrastare il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla ritenuta finalità di spaccio, e, per altro verso, ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90 e dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 75 del D.P.R. citato. Hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già sottoposte al vaglio della Corte d'Appello in ordine alle questioni cui si è innanzi accennato:
il AR deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., e lo ZI lamenta anch'egli vizio motivazionale per quel che concerne la ritenuta finalità di spaccio nonché il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 D.P.R. N.309/90 e dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 75 dello stesso D.P.R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati per l'infondatezza delle censure dedotte, per lo più finalizzate ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Ricorso del AR - La doglianza dedotta dal AR non ha ragion d'essere in quanto - nella concreta fattispecie non sussistono i presupposti di applicabilità dell'invocata attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale. Come esattamente osservato dalla Corte territoriale, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, l'avere il AR indicato il luogo dove era occultata la restante parte della sostanza stupefacente detenuta (luogo peraltro facilmente individuabile dagli organi inquirenti trattandosi dell'abitazione dell'imputato che presumibilmente sarebbe stata oggetto di perquisizione), ha semplicemente comportato la cessazione della condotta criminosa posta in essere, tenuto conto della natura permanente del reato di detenzione di stupefacente ex art. 73 del D.P.R. N. 309/90, senza determinare l'elisione o il ridimensionamento delle conseguenze pericolose o dannose che rappresentano un "posterius" rispetto al momento consumativo del reato: la "ratio" dell'attenuante in parola consiste, invero, proprio nella opportunità, avvertita dal legislatore, di valutare positivamente il ravvedimento del soggetto il quale, dopo la consumazione del reato, si adopera fattivamente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del commesso reato. Ricorso dello ZI - Trattasi di doglianze infondate che tendono sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie inammissibile in serie di legittimità e concernono apprezzamenti di merito non sindacabili se sorretti da una adeguata motivazione. La Corte di merito ha è elencato una serie di elementi, tratti dalle risultanze di causa, dai quali ha ritenuto di poter dedurre la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato, ed in particolare: a) le modalità dell'azione (l'attenzione delle forze dell'ordine fu attirata proprio dalla presenza dei due imputati vicino al camper e dall'andirivieni di giovani dal camper stesso); b) il quantitativo di droga, tra cui numerose pasticche di ecstasy pronte per l'uso; c) le ammissioni del AR;
d) la sorpresa in flagranza di reato dei due, fermati nel mentre esercitavano l'attività di spaccio. Per quel che concerne il diniego dell'invocata attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90, invocata dal ricorrente, la Corte d'Appello ha dato conto del suo operato facendo espressamente riferimento alle modalità dell'azione, di cui si è appena detto, ed al quantitativo di droga, elementi ritenuti rivelatori di una attività sistematica e continuativa del tutto incompatibile con una valutazione di lieve entità del fatto. Quanto infine all'attenuante prevista dal settimo comma dell'art. 75 del D.P.R. N. 309/90, la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta dello ZI tendente alla concessione dell'attenuante stessa, ha puntualmente ed opportunamente richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non sono sufficienti precisazioni concernenti il fatto accertato ovvero dichiarazioni confessorie o chiamate in correità, ma è necessario che le indicazioni del collaborante siano tali da consentire di sradicare l'attività di spaccio nel quale è coinvolto: situazione questa che, come evidenziato dalla Corte d'Appello, non può certo dirsi essersi verificata nella concreta fattispecie.
Orbene, trattasi, all'evidenza, di apparato motivazionale caratterizzato da argomentazioni assolutamente coerenti e logicamente concatenate, nonché giuridicamente ineccepibili, per cui l'impugnata sentenza deve ritenersi immune anche dai vizi denunciati dallo ZI.
Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1999