Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 agosto 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 maggio 1995 |
Commentari • 25
- 1. Anagrafe nazionale degli assistitihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 65
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/09/2021, n. 1323Provvedimento: N. R.G. 907/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO di L'AQUILA La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati Dott. Giuseppe Iannaccone Presidente Dott. Carla Ciofani Consigliere rel. est. Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 907/2017 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del giorno 4.05.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 12.05.2021, scaduti il giorno 1.09.2021, vertente TRA Parte_1 , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Limone e …Leggi di più...
- proroga concessione·
- contributo unificato·
- correzione errore materiale·
- risarcimento danni·
- nesso di causalità·
- concessione servizio pubblico·
- art. 15 D.Lgs 164/2000·
- art. 24 D.Lgs 93/2011·
- art. 23 D.L. 273/2005·
- indebito oggettivo·
- inadempimento contrattuale·
- indebito soggettivo
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni in materia sanitaria
- Art. 1.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.
Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica. - Art. 2.
Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell' articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , si applicano anche agli istituti scientifici delle universita' ed agli istituti superiori.
Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.