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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13420/2023 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MASSIMINO FRANCESCA e dell'avv. SPADA SIMONE ( ) VIALE VITTORIO VENETO 187 95100 CATANIA, elettivamente C.F._3 domiciliato in PIAZZA MAZZINI 6 95024 ACIREALE presso il difensore avv. MASSIMINO FRANCESCA ATTORI contro (partita IVA di Gruppo ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTA CP_1 P.IVA_1
FIORE MICHELE, elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10129 TORINO presso il difensore avv. SAVASTA FIORE MICHELE CONVENUTO (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTA Controparte_2 P.IVA_2
FIORE MICHELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10129 TORINO presso il difensore avv. SAVASTA FIORE MICHELE INTERVENUTO CONCLUSIONI Per + 1 Parte_1
- In via preliminare dichiarare, incompetenza del Tribunale adito in vece del Tribunale di Catania;
-sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della odierna opposta;
-in via prelimnare e principale dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza, la nullità e /o l'invalidità ed inefficacia della fidejussione prestata dagli opponenti, anche per mancanza di causa e per violazione dell'art. 1956 del cod. civ. e dell'art. 1341 del cod. civ., e che dunque gli stessi già per tale ragione non hanno nessuna obbligazione di garanzia e fideiussoria con riferimento ai rapporti e pretese creditorie per i quali la banca ha agito in via monitoria, con conseguente rigetto già per tale ragione della richiesta di pagamento formulata all'opponente per i crediti di cui al decreto opposto;
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto concesso sulla base del saldo conto in violazione all'art. 50 tub, - dichiarare nel merito la mancanza di contratti e/o la nullità dei contratti e la mancanza di validi ed efficaci accordi e contratti e/o la mancanza, invalidità o inefficacia delle clausole contrattuali relative alla applicazione nel corso dei rapporti di interessi al tasso convenzionale (ultralegale), della capitalizzazione degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni in pagina 1 di 7 genere e della postergazione delle valute sugli accrediti e della antergazione degli addebiti;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate nell'esposizione in diritto, che la banca convenuta opposta, per effetto della mancanza di relative valide previsioni contrattuali, ha dunque illegittimamente applicato con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa dedotti in narrativa interessi oltre il tasso legale e oltre il tasso di cui all'art. 117 TUB, capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi, applicato commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni in generale non dovute e antergato e postergato le valute di addebiti e accrediti;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni evidenziate in narrativa, che tutti i rapporti oggetto di causa, sin dalla data di apertura, andavano (e vanno) regolati dunque al tasso legale tempo per tempo vigente, o in via subordinata ex art. 117 tub al tasso minimo dei buoni ordinari del tesori emessi nei dodici mesi antecedenti ad ogni periodo di riliquidazione del rapporto (cd. criterio dinamico), senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni in genere e con valuta coincidente con la data operazione, nonché con integrale eliminazione di interessi passivi e spese ove si dovesse accertare la previsione contrattuale e/o la applicazione di interessi usurai oltre soglia ex lege 108/96; - conseguentemente, disposta la riliquidazione dei rapporti oggetto di causa alle legittime condizioni sopra evidenziate partedendo dal saldo zero dal momento della produzione degli estratti conto da parte dell'istituto di credito e determinando così l'importo di tutte le somme illegittimamente addebitate, pagate e non dovute alla banca, ritenere e dichiarare quali siano gli effettivi e reali rapporti di dare e avere tra le parti e che la correntista, e conseguentemente anche gli esponenti, anche per effetto della compensazione dell'apparente saldo passivo dei rapporti cui al decreto con tutte le somme indebitamente ricevute dalla banca non hanno debito alcuno nei confronti della banca convenuta in relazione al d.i. opposto e ai tutti i rapporti bancari ivi richiamati e dedotti;
- conseguentemente, alla luce della rideterminazione dei reali rapporti intercorrenti tra ricorrente ed opponente dichiarare che nulla era dovuto, come tale dichiarare la radicale inesistenza/nullità e o invalidità del contratto di mutuo ex art. 1418 cod. civ, per illiceità della causa o qualunque altra formula si renda opportuna;
- conseguentemente, annullare e/o revocare e/o modificare, o con qualsiasi altra formula dichiarare privo di giuridico effetto, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano GI Antonio Stefani n. 1811 del 23.1.2032 RG.
40684/2022. - in via istruttoria, disporre consulenza tecnico contabile, al fine di accertare il reale saldo del conto oggetto di causa intrattenuto dalla CAMA Srl debitrice garantita, con la con l'applicazione del CP_3 tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, espungendo la commissione Massimo Scoperto e costi e spese e con valuta data operazione. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro € 106.440,76con contributo unificato pari a Euro 379,50, ridotto alla metà, in quanto trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo. Salvis iuribus Per Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto n. 1811/2023 (RG 40684/2022) concesso dal Tribunale di Milano, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta;
- in subordine, concedere la provvisoria esecutività parziale ex art. 648 co. 1, secondo capoverso, Decreto Ingiuntivo opposto n. 1811/2023 (RG 40684/2022) concesso dal Tribunale di Milano limitatamente all'importo capitale di € 20.874,00 non oggetto di contestazione;
- dato atto della corretta individuazione del Foro di competenza territoriale adito, rigettare l'eccezione preliminare avversaria dedotta in merito;
- dato atto della legittimazione attiva/passiva di e per essa rigettare l'eccezione preliminare avversaria. NEL MERITO: - CP_1 Controparte_4 rigettare l'opposizione e respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. n. 1811/2023 (RG 40684/2022) concesso dal Tribunale di Milano;
- In ogni caso, condannare i Signori e Parte_2 [...]
al pagamento solidale della somma di € 106.440,76, oltre interessi maturati e maturandi sulla somma Pt_1 capitale dalla scadenza al saldo, oltre alle spese liquidate nella procedura monitoria, rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e successive occorrende. IN SUBORDINE: - Condannare i Signori e al Parte_2 Parte_1 pagamento solidale della somma di € 106.440,76 oltre interessi maturati e maturandi sulla somma capitale dalla scadenza al saldo, o ad altra somma veriore somma accertando in corso di causa. SULLE SPESE: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Controparte_2
pagina 2 di 7 come sopra rappresentata e difesa con il presente atto interviene nel presente Controparte_2 giudizio, facendo propri tutti gli atti e le difese e le eccezioni sino ad ora spiegate da Controparte_4
quale procuratrice di
[...] CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1811/2023 emesso da questo tribunale a carico di e fideiussori in relazione a un rapporto bancario nel cui Parte_2 Parte_1 importo a credito è succeduto odierna convenuta opposta. Di Controparte_5 seguito è intervenuta nel giudizio alla quale è pervenuto, via scissione, il CP_1 rapporto bancario oggetto di contestazione. La causa è pervenuta all'attenzione del giudice all'esito di una c.t.u. già disposta.
La competenza è del tribunale di Milano, posto che i due fideiussori, che non si qualificano come consumatori, neppure sviluppano l'eccezione di incompetenza sotto tutti i profili astrattamente possibili. Di conseguenza l'eccezione è inammissibile per come concretamente formulata.
Le due fideiussioni prestate (docc. 6 e 7 monitorio) sono astrattamente valide. Infondata la tesi della nullità per mancanza di firma del beneficiario, posto che la fideiussione si può perfezionare ex art. 1333 c.c. Infondata la tesi della nullità per mancata comunicazione ai fideiussori relativamente al rapporto principale garantito, trattandosi di un'ipotesi di nullità non prevista dalla legge. L'eccezione ex art. 1956 c.c. è poi argomentata in termini generici, ossia senza riguardo a elementi concreti di fattispecie. Infondata la tesi della nullità in quanto “il contratto relativo alla garanzia fideiussoria sottoscritto dagli opponenti recita testualmente che << Il Fideiussore è obbligato a pagare quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, nonché in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale >>. Orbene, il suddetto documento non può essere fonte di obbligazione alcuna da parte del fideiussore, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, con la conseguente nullità della fideiussione (articolo 1346 e 1418 cod. civ.), perché il fideiussore non è assolutamente in grado di rendersi conto in anticipo del rischio che assume, in quanto lo stesso assume un obbligazione di garanzia dal contenuto assolutamente indeterminato e rimesso al mero arbitrio del creditore (la banca), che determinerà l'effettivo oggetto del negozio sulla base delle effettive erogazioni di credito concesse al debitore principale che i fideiussori sconoscono. L'art. 1346 cod. civ., nello stabilire che l'oggetto del contratto sia "determinato o determinabile", esprime l'esigenza della concretezza del regolamento di interessi convenuto, ossia la necessità strutturale, per la validità stessa del contratto, di una originaria definizione del risultato economico-giuridico disegnato dalle parti” (così l'atto di citazione). Per come strutturata, la fideiussione è determinata per relationem. Neppure viene allegato che si tratterebbe di una fideiussione omnibus e che manca l'esposizione massima garantita ai sensi dell'art. 1938 c.c., peraltro presente (€ 351.000,00). pagina 3 di 7 Infondata la tesi della nullità per deroga dell'art. 1957 c.c., posto che non viene in rilievo in capo ai fideiussori la qualità di consumatore, mai allegata. Infondata la tesi della mancata, specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., risultante dalla sottoscrizione di clausole espressamente richiamata con numero e titoletto, come da docc. 6 e 7 citt.
Nel merito, la pretesa di parte ricorrente in via monitoria è infondata. Anzitutto la stessa non ha provato la titolarità del credito azionato. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, al quale si è richiamata parte convenuta, integra mera pubblicità a fini di opponibilità, che assolve a un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c. La cessione del credito è contratto a forma libera;
tuttavia ciò non vale a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2721 c.c., atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali e, soprattutto, la qualità della parte contraente cedente, i.e. la banca, sono circostanze che rendono del tutto implausibile non solo una stipulazione orale (di per sé punto irrilevante) e del tutto inopportuna una prova testimoniale (né risulta che l'art. 2721 c. I c.c. sia stato abrogato: lo stesso impone di essere interpretato senza riguardo al limite quantitativo dettato, ma avuto riguardo alla sua ratio: i contratti “importanti” non si possono provare per testimoni o per indizi). Se non può venire in rilievo una prova testimoniale, neppure può venire in rilievo una prova indiziaria, ex art. 2729 c. II c.c. Del tutto inconferente il distinguo, operato dalla Cassazione, tra contestazione della cessione e contestazione dell'inclusione di un singolo credito nella cessione. In relazione a quest'ultimo punto, si afferma che basterebbe che in base a quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale, il credito ceduto rientri nei parametri indicati, senza necessità di provare il titolo, i.e. il contratto di cessione. Ne deriva allora che se si allega un contratto di cessione di due immobili, regolarmente trascritto, e una parte contesti la cessione di uno dei due immobili, sarebbe sufficiente dimostrare la trascrizione relativa a entrambi. Il che appare decisamente improbabile. Il plurimo richiamo alla necessità della prova del titolo svolto in sede di citazione in opposizione vale infine a integrare quell'opposizione a una prova testimoniale che una discutibile interpretazione dell'art. 2721 c.c. preclude che sia rilevabile d'ufficio (1). In ogni caso, si osserva che il c.t.u., dott. , ha escluso, dal ricalcolo effettuato Persona_1 sulla base del quesito disposto dal precedente titolare del fascicolo, un debito a carico del correntista. Di riflesso, si è accertata l'inesistenza di un debito dei fideiussori. Questo il quesito:
ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio; ora, si è evidenziato che “la disciplina della prova testimoniale - e di quella connessa per presunzioni - relativamente ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è dettata, rispettivamente, nei commi 1 e 2 della medesima disposizione, l'art. 2725 c.c.. Peraltro il tenore della norma è tale da rendere trasparente l'intento del legislatore di normare in maniera assolutamente sovrapponibile le due ipotesi: e invero, dopo che nel primo comma si trova enunciata la regola per cui quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (perdita incolpevole del documento), il capoverso, con formula di icastico nitore, prevede: "la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità". L'unitarietà della disciplina è poi ribadita dall'art. 2729 cod. civ., comma 2 che, occupandosi delle presunzioni semplici, ne inibisce l'ammissibilità "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". In tale contesto, a giudizio del collegio, la tesi che predica l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è insostenibile […] agganciandosi piuttosto a considerazioni metagiuridiche in ordine alla natura degli interessi coinvolti che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere con lo stesso criterio teleologico”. Le successive sezioni unite (Cass. S.U. n. 16723/2020), che si sono espresse in favore della prima tesi, non sono condivisibili. In sintesi, di fronte a un dettato normativo univoco in tema di forma scritta ad substantiam e di disposizioni che non differenziano tra quest'ultima ipotesi e quella relativa alla forma ad probationem, si è argomentato che l'inammissibilità della prova testimoniale debba essere eccepita e non possa essere rilevata d'ufficio, se la forma è richiesta invece solo ad probationem, mentre può essere rilevata d'ufficio se ad substantiam (Cass. S.U. n. 16723/2020); ciò sul presupposto che nel primo caso non verrebbe in rilievo un interesse pubblico, bensì uno privato e, come tale, disponibile, e per il fatto che traducendosi la forma ad probationem in un problema di forma della prova, vale l'art. 157 c. 2 c.p.c. (che esclude, nel silenzio della legge, il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto). Quest'ultimo punto appare alquanto opinabile: sia perché non si comprende allora perché il legislatore senta il bisogno di sancire la necessità di una prova scritta, sia perché la lettera degli artt. 2721 ss. c.c. non distingue a seconda delle funzioni della forma (Cass. n. 17986/2014); il problema, più in radice, non riguarda un atto del processo, ossia non si pone in un'ottica endoprocessuale, bensì di ammissibilità stessa (o meno) di un determinato mezzo di prova. Più in radice: le parti possono muoversi nell'ambito delle prove disponibili (per es. escludendo via art. 1352 c.c. una prova testimoniale), ma non possono rendere ammissibili prove che non lo sono (tanto più se alla base di tale mutazione non vi è una volontà di deroga e/o rinuncia di una parte bensì una semplice omissione processuale non tipizzata altrimenti dal legislatore: e tale è l'art. 157 c. II c.p.c.). La valutazione dell'ammissibilità delle prove è del resto affidata in modo inequivoco al giudice: a livello sistematico appare infatti difficile coordinare il principio sancito dalle sezioni unite con l'art. 421 c.p.c., che consente solo al giudice di superare i limiti di prova previsti dalla legge (e non certo alle parti). pagina 5 di 7 “Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta di comune accordo dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente che risulta in essere già dal 1996 (cfr estratto conto del 29.3.1996 prodotto sub doc2 fascicolo attoreo) in relazione al quale è intervenuta regolazione in data 11.4.2007 (doc 2 fascicolo monitorio) ed eventuali conti accessori (cfr il doc 4 fascicolo monitorio )
1. espunga dal conteggio spese e importi addebitati a titolo di CMS (se non concordate in modo determinato anche con riferimento alla modalità di calcolo ) o non conformi alle prescrizioni di cui all'art 117 bis TUB
2. verifichi se siano stati pattuite e correttamente applicate le clausole contrattuali in ordine alla pari periodicità della regolazione degli interessi attivi e passivi, provvedendo, n caso negativo alla espunzione degli interessi anatocistici;
a decorrere dal 1.1.2014 espunga qualsiasi interesse anatocistico
3. verifichi se siano fondate le deduzioni svolte da parte attrice in ordine alla mancata pattuizione delle condizioni di apertura di credito, provvedendo, in caso negativo alla applicazione dei tassi di cui all'art 117 7 co TUB
4. correttamente intervenuta la modifica in pejus degli interessi debitori calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso convenzionale che risulti pattuito e/o successivamente ritualmente modificato;
in mancanza applichi 1. il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92 –ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
6 ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso convenzionale ovvero in mancanza b) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
7 proceda al ricalcolo del saldo finale del conto corrente, considerando che il saldo del conto corrente alla data del primo estratto conto disponibile (doc 17 e 18 parte opposta) deve essere azzerato”. Ora, il c.t.u. ha accertato, rispetto al saldo contabile azionato in via monitoria, che vi è una differenza a favore del correntista pari ad € 93.732,43 rispetto al saldo evidenziato dalla banca, con un credito complessivo a favore del correntista di € 7.454,70. Ciò sul presupposto di partire dal c.d. saldo zero, atteso che il primo estratto conto risale al 2011, a fronte di un contratto ben più risalente.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
, revoca il decreto e condanna le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore degli odierni opponenti di € 13.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 1811/2023 emesso da questo tribunale RESPINGE La pretesa di parte e di e le Parte_3 CP_1
CONDANNA Al pagamento in favore di e di complessivi € 13.000,00 oltre Parte_2 Parte_1 spese generali 15% c.p.a. e i.v.a DICHIARA Porsi le spese di c.t.u. a carico di parte e di Parte_3 CP_1
Milano, 26 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relativamente all'interpretazione dell'art. 2721 c.c., occorre infatti osservare che Cass. n.
17986/2014 aveva evidenziato che in base a un primo orientamento giurisprudenziale, in relazione agli atti e ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non attinente all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, mentre in base a un secondo orientamento l'inammissibilità non è sanata dalla mancata (o tardiva) eccezione della parte interessata a sollevarla ed è quindi rilevabile d'ufficio. Ciò premesso, la sentenza aveva evidenziato altresì che in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 2724 cod. civ.), la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del negozio è inammissibile e tale inammissibilità può essere dedotta in pagina 4 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13420/2023 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MASSIMINO FRANCESCA e dell'avv. SPADA SIMONE ( ) VIALE VITTORIO VENETO 187 95100 CATANIA, elettivamente C.F._3 domiciliato in PIAZZA MAZZINI 6 95024 ACIREALE presso il difensore avv. MASSIMINO FRANCESCA ATTORI contro (partita IVA di Gruppo ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTA CP_1 P.IVA_1
FIORE MICHELE, elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10129 TORINO presso il difensore avv. SAVASTA FIORE MICHELE CONVENUTO (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTA Controparte_2 P.IVA_2
FIORE MICHELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10129 TORINO presso il difensore avv. SAVASTA FIORE MICHELE INTERVENUTO CONCLUSIONI Per + 1 Parte_1
- In via preliminare dichiarare, incompetenza del Tribunale adito in vece del Tribunale di Catania;
-sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della odierna opposta;
-in via prelimnare e principale dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza, la nullità e /o l'invalidità ed inefficacia della fidejussione prestata dagli opponenti, anche per mancanza di causa e per violazione dell'art. 1956 del cod. civ. e dell'art. 1341 del cod. civ., e che dunque gli stessi già per tale ragione non hanno nessuna obbligazione di garanzia e fideiussoria con riferimento ai rapporti e pretese creditorie per i quali la banca ha agito in via monitoria, con conseguente rigetto già per tale ragione della richiesta di pagamento formulata all'opponente per i crediti di cui al decreto opposto;
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto concesso sulla base del saldo conto in violazione all'art. 50 tub, - dichiarare nel merito la mancanza di contratti e/o la nullità dei contratti e la mancanza di validi ed efficaci accordi e contratti e/o la mancanza, invalidità o inefficacia delle clausole contrattuali relative alla applicazione nel corso dei rapporti di interessi al tasso convenzionale (ultralegale), della capitalizzazione degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni in pagina 1 di 7 genere e della postergazione delle valute sugli accrediti e della antergazione degli addebiti;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate nell'esposizione in diritto, che la banca convenuta opposta, per effetto della mancanza di relative valide previsioni contrattuali, ha dunque illegittimamente applicato con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa dedotti in narrativa interessi oltre il tasso legale e oltre il tasso di cui all'art. 117 TUB, capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi, applicato commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni in generale non dovute e antergato e postergato le valute di addebiti e accrediti;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni evidenziate in narrativa, che tutti i rapporti oggetto di causa, sin dalla data di apertura, andavano (e vanno) regolati dunque al tasso legale tempo per tempo vigente, o in via subordinata ex art. 117 tub al tasso minimo dei buoni ordinari del tesori emessi nei dodici mesi antecedenti ad ogni periodo di riliquidazione del rapporto (cd. criterio dinamico), senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni in genere e con valuta coincidente con la data operazione, nonché con integrale eliminazione di interessi passivi e spese ove si dovesse accertare la previsione contrattuale e/o la applicazione di interessi usurai oltre soglia ex lege 108/96; - conseguentemente, disposta la riliquidazione dei rapporti oggetto di causa alle legittime condizioni sopra evidenziate partedendo dal saldo zero dal momento della produzione degli estratti conto da parte dell'istituto di credito e determinando così l'importo di tutte le somme illegittimamente addebitate, pagate e non dovute alla banca, ritenere e dichiarare quali siano gli effettivi e reali rapporti di dare e avere tra le parti e che la correntista, e conseguentemente anche gli esponenti, anche per effetto della compensazione dell'apparente saldo passivo dei rapporti cui al decreto con tutte le somme indebitamente ricevute dalla banca non hanno debito alcuno nei confronti della banca convenuta in relazione al d.i. opposto e ai tutti i rapporti bancari ivi richiamati e dedotti;
- conseguentemente, alla luce della rideterminazione dei reali rapporti intercorrenti tra ricorrente ed opponente dichiarare che nulla era dovuto, come tale dichiarare la radicale inesistenza/nullità e o invalidità del contratto di mutuo ex art. 1418 cod. civ, per illiceità della causa o qualunque altra formula si renda opportuna;
- conseguentemente, annullare e/o revocare e/o modificare, o con qualsiasi altra formula dichiarare privo di giuridico effetto, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano GI Antonio Stefani n. 1811 del 23.1.2032 RG.
40684/2022. - in via istruttoria, disporre consulenza tecnico contabile, al fine di accertare il reale saldo del conto oggetto di causa intrattenuto dalla CAMA Srl debitrice garantita, con la con l'applicazione del CP_3 tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, espungendo la commissione Massimo Scoperto e costi e spese e con valuta data operazione. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro € 106.440,76con contributo unificato pari a Euro 379,50, ridotto alla metà, in quanto trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo. Salvis iuribus Per Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto n. 1811/2023 (RG 40684/2022) concesso dal Tribunale di Milano, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta;
- in subordine, concedere la provvisoria esecutività parziale ex art. 648 co. 1, secondo capoverso, Decreto Ingiuntivo opposto n. 1811/2023 (RG 40684/2022) concesso dal Tribunale di Milano limitatamente all'importo capitale di € 20.874,00 non oggetto di contestazione;
- dato atto della corretta individuazione del Foro di competenza territoriale adito, rigettare l'eccezione preliminare avversaria dedotta in merito;
- dato atto della legittimazione attiva/passiva di e per essa rigettare l'eccezione preliminare avversaria. NEL MERITO: - CP_1 Controparte_4 rigettare l'opposizione e respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. n. 1811/2023 (RG 40684/2022) concesso dal Tribunale di Milano;
- In ogni caso, condannare i Signori e Parte_2 [...]
al pagamento solidale della somma di € 106.440,76, oltre interessi maturati e maturandi sulla somma Pt_1 capitale dalla scadenza al saldo, oltre alle spese liquidate nella procedura monitoria, rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e successive occorrende. IN SUBORDINE: - Condannare i Signori e al Parte_2 Parte_1 pagamento solidale della somma di € 106.440,76 oltre interessi maturati e maturandi sulla somma capitale dalla scadenza al saldo, o ad altra somma veriore somma accertando in corso di causa. SULLE SPESE: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Controparte_2
pagina 2 di 7 come sopra rappresentata e difesa con il presente atto interviene nel presente Controparte_2 giudizio, facendo propri tutti gli atti e le difese e le eccezioni sino ad ora spiegate da Controparte_4
quale procuratrice di
[...] CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1811/2023 emesso da questo tribunale a carico di e fideiussori in relazione a un rapporto bancario nel cui Parte_2 Parte_1 importo a credito è succeduto odierna convenuta opposta. Di Controparte_5 seguito è intervenuta nel giudizio alla quale è pervenuto, via scissione, il CP_1 rapporto bancario oggetto di contestazione. La causa è pervenuta all'attenzione del giudice all'esito di una c.t.u. già disposta.
La competenza è del tribunale di Milano, posto che i due fideiussori, che non si qualificano come consumatori, neppure sviluppano l'eccezione di incompetenza sotto tutti i profili astrattamente possibili. Di conseguenza l'eccezione è inammissibile per come concretamente formulata.
Le due fideiussioni prestate (docc. 6 e 7 monitorio) sono astrattamente valide. Infondata la tesi della nullità per mancanza di firma del beneficiario, posto che la fideiussione si può perfezionare ex art. 1333 c.c. Infondata la tesi della nullità per mancata comunicazione ai fideiussori relativamente al rapporto principale garantito, trattandosi di un'ipotesi di nullità non prevista dalla legge. L'eccezione ex art. 1956 c.c. è poi argomentata in termini generici, ossia senza riguardo a elementi concreti di fattispecie. Infondata la tesi della nullità in quanto “il contratto relativo alla garanzia fideiussoria sottoscritto dagli opponenti recita testualmente che << Il Fideiussore è obbligato a pagare quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, nonché in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale >>. Orbene, il suddetto documento non può essere fonte di obbligazione alcuna da parte del fideiussore, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, con la conseguente nullità della fideiussione (articolo 1346 e 1418 cod. civ.), perché il fideiussore non è assolutamente in grado di rendersi conto in anticipo del rischio che assume, in quanto lo stesso assume un obbligazione di garanzia dal contenuto assolutamente indeterminato e rimesso al mero arbitrio del creditore (la banca), che determinerà l'effettivo oggetto del negozio sulla base delle effettive erogazioni di credito concesse al debitore principale che i fideiussori sconoscono. L'art. 1346 cod. civ., nello stabilire che l'oggetto del contratto sia "determinato o determinabile", esprime l'esigenza della concretezza del regolamento di interessi convenuto, ossia la necessità strutturale, per la validità stessa del contratto, di una originaria definizione del risultato economico-giuridico disegnato dalle parti” (così l'atto di citazione). Per come strutturata, la fideiussione è determinata per relationem. Neppure viene allegato che si tratterebbe di una fideiussione omnibus e che manca l'esposizione massima garantita ai sensi dell'art. 1938 c.c., peraltro presente (€ 351.000,00). pagina 3 di 7 Infondata la tesi della nullità per deroga dell'art. 1957 c.c., posto che non viene in rilievo in capo ai fideiussori la qualità di consumatore, mai allegata. Infondata la tesi della mancata, specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., risultante dalla sottoscrizione di clausole espressamente richiamata con numero e titoletto, come da docc. 6 e 7 citt.
Nel merito, la pretesa di parte ricorrente in via monitoria è infondata. Anzitutto la stessa non ha provato la titolarità del credito azionato. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, al quale si è richiamata parte convenuta, integra mera pubblicità a fini di opponibilità, che assolve a un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c. La cessione del credito è contratto a forma libera;
tuttavia ciò non vale a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2721 c.c., atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali e, soprattutto, la qualità della parte contraente cedente, i.e. la banca, sono circostanze che rendono del tutto implausibile non solo una stipulazione orale (di per sé punto irrilevante) e del tutto inopportuna una prova testimoniale (né risulta che l'art. 2721 c. I c.c. sia stato abrogato: lo stesso impone di essere interpretato senza riguardo al limite quantitativo dettato, ma avuto riguardo alla sua ratio: i contratti “importanti” non si possono provare per testimoni o per indizi). Se non può venire in rilievo una prova testimoniale, neppure può venire in rilievo una prova indiziaria, ex art. 2729 c. II c.c. Del tutto inconferente il distinguo, operato dalla Cassazione, tra contestazione della cessione e contestazione dell'inclusione di un singolo credito nella cessione. In relazione a quest'ultimo punto, si afferma che basterebbe che in base a quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale, il credito ceduto rientri nei parametri indicati, senza necessità di provare il titolo, i.e. il contratto di cessione. Ne deriva allora che se si allega un contratto di cessione di due immobili, regolarmente trascritto, e una parte contesti la cessione di uno dei due immobili, sarebbe sufficiente dimostrare la trascrizione relativa a entrambi. Il che appare decisamente improbabile. Il plurimo richiamo alla necessità della prova del titolo svolto in sede di citazione in opposizione vale infine a integrare quell'opposizione a una prova testimoniale che una discutibile interpretazione dell'art. 2721 c.c. preclude che sia rilevabile d'ufficio (1). In ogni caso, si osserva che il c.t.u., dott. , ha escluso, dal ricalcolo effettuato Persona_1 sulla base del quesito disposto dal precedente titolare del fascicolo, un debito a carico del correntista. Di riflesso, si è accertata l'inesistenza di un debito dei fideiussori. Questo il quesito:
ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio; ora, si è evidenziato che “la disciplina della prova testimoniale - e di quella connessa per presunzioni - relativamente ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è dettata, rispettivamente, nei commi 1 e 2 della medesima disposizione, l'art. 2725 c.c.. Peraltro il tenore della norma è tale da rendere trasparente l'intento del legislatore di normare in maniera assolutamente sovrapponibile le due ipotesi: e invero, dopo che nel primo comma si trova enunciata la regola per cui quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (perdita incolpevole del documento), il capoverso, con formula di icastico nitore, prevede: "la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità". L'unitarietà della disciplina è poi ribadita dall'art. 2729 cod. civ., comma 2 che, occupandosi delle presunzioni semplici, ne inibisce l'ammissibilità "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". In tale contesto, a giudizio del collegio, la tesi che predica l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è insostenibile […] agganciandosi piuttosto a considerazioni metagiuridiche in ordine alla natura degli interessi coinvolti che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere con lo stesso criterio teleologico”. Le successive sezioni unite (Cass. S.U. n. 16723/2020), che si sono espresse in favore della prima tesi, non sono condivisibili. In sintesi, di fronte a un dettato normativo univoco in tema di forma scritta ad substantiam e di disposizioni che non differenziano tra quest'ultima ipotesi e quella relativa alla forma ad probationem, si è argomentato che l'inammissibilità della prova testimoniale debba essere eccepita e non possa essere rilevata d'ufficio, se la forma è richiesta invece solo ad probationem, mentre può essere rilevata d'ufficio se ad substantiam (Cass. S.U. n. 16723/2020); ciò sul presupposto che nel primo caso non verrebbe in rilievo un interesse pubblico, bensì uno privato e, come tale, disponibile, e per il fatto che traducendosi la forma ad probationem in un problema di forma della prova, vale l'art. 157 c. 2 c.p.c. (che esclude, nel silenzio della legge, il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto). Quest'ultimo punto appare alquanto opinabile: sia perché non si comprende allora perché il legislatore senta il bisogno di sancire la necessità di una prova scritta, sia perché la lettera degli artt. 2721 ss. c.c. non distingue a seconda delle funzioni della forma (Cass. n. 17986/2014); il problema, più in radice, non riguarda un atto del processo, ossia non si pone in un'ottica endoprocessuale, bensì di ammissibilità stessa (o meno) di un determinato mezzo di prova. Più in radice: le parti possono muoversi nell'ambito delle prove disponibili (per es. escludendo via art. 1352 c.c. una prova testimoniale), ma non possono rendere ammissibili prove che non lo sono (tanto più se alla base di tale mutazione non vi è una volontà di deroga e/o rinuncia di una parte bensì una semplice omissione processuale non tipizzata altrimenti dal legislatore: e tale è l'art. 157 c. II c.p.c.). La valutazione dell'ammissibilità delle prove è del resto affidata in modo inequivoco al giudice: a livello sistematico appare infatti difficile coordinare il principio sancito dalle sezioni unite con l'art. 421 c.p.c., che consente solo al giudice di superare i limiti di prova previsti dalla legge (e non certo alle parti). pagina 5 di 7 “Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta di comune accordo dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente che risulta in essere già dal 1996 (cfr estratto conto del 29.3.1996 prodotto sub doc2 fascicolo attoreo) in relazione al quale è intervenuta regolazione in data 11.4.2007 (doc 2 fascicolo monitorio) ed eventuali conti accessori (cfr il doc 4 fascicolo monitorio )
1. espunga dal conteggio spese e importi addebitati a titolo di CMS (se non concordate in modo determinato anche con riferimento alla modalità di calcolo ) o non conformi alle prescrizioni di cui all'art 117 bis TUB
2. verifichi se siano stati pattuite e correttamente applicate le clausole contrattuali in ordine alla pari periodicità della regolazione degli interessi attivi e passivi, provvedendo, n caso negativo alla espunzione degli interessi anatocistici;
a decorrere dal 1.1.2014 espunga qualsiasi interesse anatocistico
3. verifichi se siano fondate le deduzioni svolte da parte attrice in ordine alla mancata pattuizione delle condizioni di apertura di credito, provvedendo, in caso negativo alla applicazione dei tassi di cui all'art 117 7 co TUB
4. correttamente intervenuta la modifica in pejus degli interessi debitori calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso convenzionale che risulti pattuito e/o successivamente ritualmente modificato;
in mancanza applichi 1. il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92 –ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
6 ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso convenzionale ovvero in mancanza b) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
7 proceda al ricalcolo del saldo finale del conto corrente, considerando che il saldo del conto corrente alla data del primo estratto conto disponibile (doc 17 e 18 parte opposta) deve essere azzerato”. Ora, il c.t.u. ha accertato, rispetto al saldo contabile azionato in via monitoria, che vi è una differenza a favore del correntista pari ad € 93.732,43 rispetto al saldo evidenziato dalla banca, con un credito complessivo a favore del correntista di € 7.454,70. Ciò sul presupposto di partire dal c.d. saldo zero, atteso che il primo estratto conto risale al 2011, a fronte di un contratto ben più risalente.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
, revoca il decreto e condanna le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore degli odierni opponenti di € 13.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 1811/2023 emesso da questo tribunale RESPINGE La pretesa di parte e di e le Parte_3 CP_1
CONDANNA Al pagamento in favore di e di complessivi € 13.000,00 oltre Parte_2 Parte_1 spese generali 15% c.p.a. e i.v.a DICHIARA Porsi le spese di c.t.u. a carico di parte e di Parte_3 CP_1
Milano, 26 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relativamente all'interpretazione dell'art. 2721 c.c., occorre infatti osservare che Cass. n.
17986/2014 aveva evidenziato che in base a un primo orientamento giurisprudenziale, in relazione agli atti e ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non attinente all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, mentre in base a un secondo orientamento l'inammissibilità non è sanata dalla mancata (o tardiva) eccezione della parte interessata a sollevarla ed è quindi rilevabile d'ufficio. Ciò premesso, la sentenza aveva evidenziato altresì che in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 2724 cod. civ.), la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del negozio è inammissibile e tale inammissibilità può essere dedotta in pagina 4 di 7