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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 3271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 3271/2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Severo (FG), Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Risorgimento n.19, presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA CONSIGLIA GENTILE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Severo (FG), CP_1 CodiceFiscale_2 alla Piazza Allegato, n.18, presso lo studio dell'Avv. ELENA ALBANESE che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del giorno 15.09.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 CP_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. I coniugi, in particolare, esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Torremaggiore (FG) il 07.09.2013 (Atto n. 35, Parte II, serie A, anno 2013), in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i tre figli, tutti minorenni, , il 04.03.2016, Persona_1 Per_2
, il 06.04.2020 e , il 03.02.2023. A seguito di incomprensioni maturate negli
[...] Persona_3 anni e del venir meno dell'affectio coniugalis, tuttavia, si è verificata una crisi matrimoniale irreversibile, che li ha indotti a richiedere contestualmente la pronuncia di separazione e di divorzio. Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni pattuite e documentate nel ricorso congiunto e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Per quanto attiene alla situazione patrimoniale delle parti, essi rappresentavano che, pur essendo entrambi economicamente indipendenti, la moglie, allo stato attuale, è priva di occupazione, mentre il marito è un artigiano titolare di ditta individuale, oltre ad essere proprietario esclusivo dell'immobile, adibito ad abitazione coniugale, sito in San Severo alla via Deliceto n. 18 e del locale adibito a box auto sito nella stessa via acquistati prima del matrimonio. All'udienza del 28.01.2025 per la comparizione personale dei coniugi, fissata dal Presidente con proprio decreto, le parti manifestavano la volontà di non volersi riconciliare, chiedendo l'integrale accoglimento di quanto richiesto nell'atto introduttivo, con una parziale modifica della clausola prevista per il mantenimento, disponendo il versamento da parte del padre, a titolo di concorso al mantenimento, dell'importo di €150,00 per ciascun figlio. Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 74/2025 del 11.02.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi al Giudice designato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 15.09.2025, le parti hanno confermato di volersi riportare alle stesse condizioni indicate nel ricorso congiunto, così come parzialmente modificate in sede di udienza di comparizione dei coniugi del 28.01.2025. Il Giudice, trattenuta la causa in decisione, si riservava di riferire al Collegio per l'omologa.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1 [...]
è fondata e, per l'effetto, va accolta. CP_1
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dal deposito del ricorso introduttivo ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso, come parzialmente modificate in sede di udienza di comparizione dei coniugi, verbale cronol. 583/2025 del 28.01.2025, innanzi al Presidente Dott. Sebastiano L. Gentile. L'art. 2 della L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. Ricorrono, dunque, in questo caso, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero: - inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 11.02.2025;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conformi a diritto e all'interesse dei tre figli minori della coppia, in considerazione di quanto esposto dalle parti e di quanto emerge dagli atti prodotti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Torremaggiore (FG) il 07.09.2013 (Atto n. 35, Parte II, serie A, anno 2013);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni pattuite tra le parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
• nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 3271/2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Severo (FG), Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Risorgimento n.19, presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA CONSIGLIA GENTILE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Severo (FG), CP_1 CodiceFiscale_2 alla Piazza Allegato, n.18, presso lo studio dell'Avv. ELENA ALBANESE che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del giorno 15.09.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 CP_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. I coniugi, in particolare, esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Torremaggiore (FG) il 07.09.2013 (Atto n. 35, Parte II, serie A, anno 2013), in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i tre figli, tutti minorenni, , il 04.03.2016, Persona_1 Per_2
, il 06.04.2020 e , il 03.02.2023. A seguito di incomprensioni maturate negli
[...] Persona_3 anni e del venir meno dell'affectio coniugalis, tuttavia, si è verificata una crisi matrimoniale irreversibile, che li ha indotti a richiedere contestualmente la pronuncia di separazione e di divorzio. Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni pattuite e documentate nel ricorso congiunto e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Per quanto attiene alla situazione patrimoniale delle parti, essi rappresentavano che, pur essendo entrambi economicamente indipendenti, la moglie, allo stato attuale, è priva di occupazione, mentre il marito è un artigiano titolare di ditta individuale, oltre ad essere proprietario esclusivo dell'immobile, adibito ad abitazione coniugale, sito in San Severo alla via Deliceto n. 18 e del locale adibito a box auto sito nella stessa via acquistati prima del matrimonio. All'udienza del 28.01.2025 per la comparizione personale dei coniugi, fissata dal Presidente con proprio decreto, le parti manifestavano la volontà di non volersi riconciliare, chiedendo l'integrale accoglimento di quanto richiesto nell'atto introduttivo, con una parziale modifica della clausola prevista per il mantenimento, disponendo il versamento da parte del padre, a titolo di concorso al mantenimento, dell'importo di €150,00 per ciascun figlio. Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 74/2025 del 11.02.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi al Giudice designato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 15.09.2025, le parti hanno confermato di volersi riportare alle stesse condizioni indicate nel ricorso congiunto, così come parzialmente modificate in sede di udienza di comparizione dei coniugi del 28.01.2025. Il Giudice, trattenuta la causa in decisione, si riservava di riferire al Collegio per l'omologa.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1 [...]
è fondata e, per l'effetto, va accolta. CP_1
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dal deposito del ricorso introduttivo ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso, come parzialmente modificate in sede di udienza di comparizione dei coniugi, verbale cronol. 583/2025 del 28.01.2025, innanzi al Presidente Dott. Sebastiano L. Gentile. L'art. 2 della L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. Ricorrono, dunque, in questo caso, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero: - inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 11.02.2025;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conformi a diritto e all'interesse dei tre figli minori della coppia, in considerazione di quanto esposto dalle parti e di quanto emerge dagli atti prodotti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Torremaggiore (FG) il 07.09.2013 (Atto n. 35, Parte II, serie A, anno 2013);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni pattuite tra le parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
• nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro