TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6167/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1 con l'avv. TICOZZI MARCO
e
, Controparte_1 con l'avv. TARDIVO BARBARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 01/05/2017.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 947/2024 del
20/11/2024, pubblicata in data 03/12/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di
1 divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 05/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01/05/2017 da nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] - ECUADOR il 18/09/1977 e trascritto Controparte_1
al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISON
DI VALMARINO alle seguenti condizioni:
1. Condizioni economiche
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, n. 8, il sig. Pt_1
riconosce alla signora per riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia e Controparte_1
comunque a titolo di mantenimento una tantum la complessiva somma di € 26.500,00
(ventiseimila cinquecento/00) che verranno così corrisposti:
- € 15.000,00 entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione a titolo di acconto;
- € 11.500,00 nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a saldo della complessiva somma a titolo di una tantum.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6167/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1 con l'avv. TICOZZI MARCO
e
, Controparte_1 con l'avv. TARDIVO BARBARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 01/05/2017.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 947/2024 del
20/11/2024, pubblicata in data 03/12/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di
1 divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 05/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01/05/2017 da nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] - ECUADOR il 18/09/1977 e trascritto Controparte_1
al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISON
DI VALMARINO alle seguenti condizioni:
1. Condizioni economiche
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, n. 8, il sig. Pt_1
riconosce alla signora per riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia e Controparte_1
comunque a titolo di mantenimento una tantum la complessiva somma di € 26.500,00
(ventiseimila cinquecento/00) che verranno così corrisposti:
- € 15.000,00 entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione a titolo di acconto;
- € 11.500,00 nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a saldo della complessiva somma a titolo di una tantum.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2