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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in via Taranto n.11 76015 Trinitapoli presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_2 C.F._2
PASQUALE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_3 C.F._3
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA TARANTO N.11 76015 TRINITAPOLI presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_4 C.F._4
PASQUALE, elettivamente domiciliato in Via Taranto, 11 71049 TRINITAPOLI presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE
opponenti contro
C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Fabio Patarnello, elettivamente domiciliata in presso il P.IVA_1 predetto difensore. opposta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNI MASSIMILIANO Controparte_2 P.IVA_2
( ) CORSO GARIBALDI 115 PORTICI, elettivamente domiciliato in presso C.F._5 il predetto difensore. intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 735/2018 si fonda sulle seguenti doglianze relative al contratto di c/c n. 10753700 acceso con atto di data certa del 23.1.2007 presso la Filiale di TA OV CP_1
(FG), contratto di mutuo chirografario n. 6480938 del 20.9.2010 sottoscritto presso la filiale CP_1 (già di NO (FG) concesso per complessivi € 10.000,00, contratto Controparte_3 di mutuo chirografario n. 3954633 del 10.01.2012 sottoscritto presso la filiale di NO CP_1
pagina 1 di 4 (FG) dell'importo originario di € 50.000,00, contratto di mutuo chirografario n. 4380299 del 30.10.2013 sottoscritto presso la filiale di NO (FG) concesso per complessivi € CP_1
37.000,00, contratti assistiti da fideiussioni omnibus limitate e fideiussioni specifiche a firma dei Sig.ri
, , e ed in particolare, fideiussione omnibus Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 limitata del 30.10.2013, rilasciata fino alle concorrenza di € 271.579,00 a firma dei Sig.ri Parte_2
e ; fideiussione omnibus limitata del 30.10.2013, rilasciata fino alla concorrenza di
[...] Parte_1
€ 271.579,00 a firma del sig. ; fideiussione specifica del 30.10.2013 rilasciata su mutuo Parte_3 chirografario imprese di € 37.000,00, con durata originaria pari a 36 mesi, a firma dei Sig.ri Pt_1
, e;
fideiussione specifica del 10.01.2012, rilasciata su mutuo
[...] Parte_2 Parte_3 chirografario imprese, di € 50.000,00 valido fino al 31.01.2015 a firma dei Sig.ri , Parte_1
e ; fideiussione omnibus limitata del 10.01.2012, rilasciata a firma del Parte_2 Parte_3 Sig. fino alla concorrenza di € 164.000,00; fideiussione omnibus limitata del 16.6.2011, Parte_3 rilasciata a firma dei Sig.ri e fino alla concorrenza di € 164.000,00; Parte_2 Parte_1 fideiussione specifica del 20.9.2010, rilasciata su mutuo chirografario di imprese, di € 10.000,00, con durata pari a 60 mesi a firma dei Sig.ri e fideiussione omnibus limitata Parte_4 Parte_2 del 28.7.2010 rilasciata sino alla concorrenza di € 164.000,00 a firma dei Sig.ri e Parte_4 [...]
in prosecuzione senza soluzione di continuità della fideiussione rilasciata dagli stessi in data Parte_2
24.5.2007 - sino alla concorrenza di € 72.000,00 - e successive variazioni di cui al documento del
6.7.2009.
I motivi di opposizione così si riassumo:
- inefficacia del decreto ingiuntivo;
- carenza di legittimazione attiva di Pt_5
- carenza di ius postulandi dell'Avvocato Patarnello;
- carenza di prova del credito;
- disconoscimento delle copie dei documenti prodotti in copia;
- illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali.
- nullità delle fideiussioni.
In relazione alle prime due doglianze si evidenzia che la (già CP_4 [...]
e precedentemente aveva ricevuto dalla Controparte_5 Controparte_6 CP_1 il mandato ad agire per la riscossione e la gestione dei relativi crediti e che, pertanto, la mandataria
[...] ha agito in sede monitoria (in nome e per conto della società mandante), mediante un proprio difensore munito di procura generale ad lites in virtù di procura generale alle liti per notar di Verona Per_1 allegata al fascicolo monitorio. Quanto all'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere la notifica di detto atto stata effettuata oltre il sessantesimo giorno dall'emissione, si osserva che, in disparte il rilievo che il decreto ingiuntivo è stato notificato entro il termine di legge essendo lo stesso stato emesso il 27 ottobre 2017 e consegnato il plico all'Ufficiale Giudiziario il 23 novembre 2017, dunque entro i termini di legge - la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto- la notifica oltre il termine non impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…”.. (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022). Sulla carenza di prova, mette conto rilevare che la società opposta ha allegato i contratti e gli estratti conto su cui si fonda il credito.
Con riferimento alle allegazioni relative all'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali, deve sottolinearsi che le contestazioni sono generiche. La genericità delle doglianze, unitamente all'omessa indicazione della pagina 2 di 4 posta di credito in concreto contestata, declassa a mere asserzioni le deduzioni attoree, che restano sfornite di qualsivoglia riscontro. Sulla richiesta di c.t.u., la stessa non è stata correttamente poichè in difetto di specifiche prospettazioni di parte opponente circa le poste di credito addebitate in eccesso, sarebbe risultata del tutto esplorativa.
In riferimento al disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla banca, l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.
In particolare il criterio al quale fare riferimento è cristallizzato nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Nel caso in esame le contestazioni sono generiche e dunque nessun rilievo assume il disconoscimento delle copie dei documenti allegati da parte della creditrice.
Sulla nullità delle fideiussioni, vale rilevare che avuto riguardo alla fattispecie di concessione abusiva di credito all'impresa si muove nella prospettiva contrattuale chi, mantenendo appropriatamente in tale alveo il ruolo della diligenza professionale, fa leva sul peculiare status del finanziatore – puntellato da penetranti regole di comportamento fissate dalla disciplina normativa del sistema bancario, lette nella prospettiva del dovere di solidarietà – per giustificare il sorgere a carico del creditore di un obbligo di protezione dell'integrità patrimoniale della sfera giuridica implicata nella situazione di contatto sociale, e per questa via tutelare i terzi, creditori del cliente, che abbiano maturato affidamento su quello status . Escluso, dunque, l'obbligo di astensione del finanziatore, va verificato l'obbligo di informazione nel caso di fideiussione ominibus come quello in esame. In caso di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Con la sentenza n. 16827, pubblicata il 9 agosto 2016, la Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Milano ed ha enunciato il principio di diritto in virtù del quale la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale, violazione che rende la fideiussione omnibus nulla. A tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Nel caso oggetto di vaglio i contratti stipulati dagli opponenti si atteggiano come contratti autonomi di garanzia sulla base della clausola 6), primo periodo, contenuta in detti contratti- -“il fideiussore è
pagina 3 di 4 tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”. Va dato conto che il secondo periodo della clausola di cui si è appena fatto cenno non si attaglia al caso in esame stante la mancanza di qualità di consumatrice in capo alla debitrice.
La qualificazione del rapporto come negozio autonomo di garanzia è soggetto ad una legge sua propria diversa da quella che regola la fideiussione e, di conseguenza, non potrà applicarsi la norma del codice civile che abilita il fideiussore a liberarsi dall'impegno assunto se il creditore, in difetto di autorizzazione e al corrente della deteriore situazione patrimoniale del debitore, abbia fatto o abbia continuato a far credito al medesimo.
Sulla scorta di tale rapporto, il garante non può opporre le eccezioni fondate sul rapporto principale, venendo meno ogni vincolo di accessorietà tra l'obbligazione del garante e quella del garantito: di conseguenza la Suprema Corte ha chiarito che quest'ultimo dovrà non solo adempiere senza eccezioni l'obbligazione inadempiuta del debitore principale, ma non potrà nemmeno proporre nessuna eccezione riguardo alla prova del credito.Cass., Sez, I Civ., 31 ottobre 2019, ordinanza n. 28204 Alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione va rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del d.m. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Foggia, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in via Taranto n.11 76015 Trinitapoli presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_2 C.F._2
PASQUALE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_3 C.F._3
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA TARANTO N.11 76015 TRINITAPOLI presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_4 C.F._4
PASQUALE, elettivamente domiciliato in Via Taranto, 11 71049 TRINITAPOLI presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE
opponenti contro
C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Fabio Patarnello, elettivamente domiciliata in presso il P.IVA_1 predetto difensore. opposta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNI MASSIMILIANO Controparte_2 P.IVA_2
( ) CORSO GARIBALDI 115 PORTICI, elettivamente domiciliato in presso C.F._5 il predetto difensore. intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 735/2018 si fonda sulle seguenti doglianze relative al contratto di c/c n. 10753700 acceso con atto di data certa del 23.1.2007 presso la Filiale di TA OV CP_1
(FG), contratto di mutuo chirografario n. 6480938 del 20.9.2010 sottoscritto presso la filiale CP_1 (già di NO (FG) concesso per complessivi € 10.000,00, contratto Controparte_3 di mutuo chirografario n. 3954633 del 10.01.2012 sottoscritto presso la filiale di NO CP_1
pagina 1 di 4 (FG) dell'importo originario di € 50.000,00, contratto di mutuo chirografario n. 4380299 del 30.10.2013 sottoscritto presso la filiale di NO (FG) concesso per complessivi € CP_1
37.000,00, contratti assistiti da fideiussioni omnibus limitate e fideiussioni specifiche a firma dei Sig.ri
, , e ed in particolare, fideiussione omnibus Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 limitata del 30.10.2013, rilasciata fino alle concorrenza di € 271.579,00 a firma dei Sig.ri Parte_2
e ; fideiussione omnibus limitata del 30.10.2013, rilasciata fino alla concorrenza di
[...] Parte_1
€ 271.579,00 a firma del sig. ; fideiussione specifica del 30.10.2013 rilasciata su mutuo Parte_3 chirografario imprese di € 37.000,00, con durata originaria pari a 36 mesi, a firma dei Sig.ri Pt_1
, e;
fideiussione specifica del 10.01.2012, rilasciata su mutuo
[...] Parte_2 Parte_3 chirografario imprese, di € 50.000,00 valido fino al 31.01.2015 a firma dei Sig.ri , Parte_1
e ; fideiussione omnibus limitata del 10.01.2012, rilasciata a firma del Parte_2 Parte_3 Sig. fino alla concorrenza di € 164.000,00; fideiussione omnibus limitata del 16.6.2011, Parte_3 rilasciata a firma dei Sig.ri e fino alla concorrenza di € 164.000,00; Parte_2 Parte_1 fideiussione specifica del 20.9.2010, rilasciata su mutuo chirografario di imprese, di € 10.000,00, con durata pari a 60 mesi a firma dei Sig.ri e fideiussione omnibus limitata Parte_4 Parte_2 del 28.7.2010 rilasciata sino alla concorrenza di € 164.000,00 a firma dei Sig.ri e Parte_4 [...]
in prosecuzione senza soluzione di continuità della fideiussione rilasciata dagli stessi in data Parte_2
24.5.2007 - sino alla concorrenza di € 72.000,00 - e successive variazioni di cui al documento del
6.7.2009.
I motivi di opposizione così si riassumo:
- inefficacia del decreto ingiuntivo;
- carenza di legittimazione attiva di Pt_5
- carenza di ius postulandi dell'Avvocato Patarnello;
- carenza di prova del credito;
- disconoscimento delle copie dei documenti prodotti in copia;
- illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali.
- nullità delle fideiussioni.
In relazione alle prime due doglianze si evidenzia che la (già CP_4 [...]
e precedentemente aveva ricevuto dalla Controparte_5 Controparte_6 CP_1 il mandato ad agire per la riscossione e la gestione dei relativi crediti e che, pertanto, la mandataria
[...] ha agito in sede monitoria (in nome e per conto della società mandante), mediante un proprio difensore munito di procura generale ad lites in virtù di procura generale alle liti per notar di Verona Per_1 allegata al fascicolo monitorio. Quanto all'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere la notifica di detto atto stata effettuata oltre il sessantesimo giorno dall'emissione, si osserva che, in disparte il rilievo che il decreto ingiuntivo è stato notificato entro il termine di legge essendo lo stesso stato emesso il 27 ottobre 2017 e consegnato il plico all'Ufficiale Giudiziario il 23 novembre 2017, dunque entro i termini di legge - la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto- la notifica oltre il termine non impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…”.. (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022). Sulla carenza di prova, mette conto rilevare che la società opposta ha allegato i contratti e gli estratti conto su cui si fonda il credito.
Con riferimento alle allegazioni relative all'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali, deve sottolinearsi che le contestazioni sono generiche. La genericità delle doglianze, unitamente all'omessa indicazione della pagina 2 di 4 posta di credito in concreto contestata, declassa a mere asserzioni le deduzioni attoree, che restano sfornite di qualsivoglia riscontro. Sulla richiesta di c.t.u., la stessa non è stata correttamente poichè in difetto di specifiche prospettazioni di parte opponente circa le poste di credito addebitate in eccesso, sarebbe risultata del tutto esplorativa.
In riferimento al disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla banca, l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.
In particolare il criterio al quale fare riferimento è cristallizzato nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Nel caso in esame le contestazioni sono generiche e dunque nessun rilievo assume il disconoscimento delle copie dei documenti allegati da parte della creditrice.
Sulla nullità delle fideiussioni, vale rilevare che avuto riguardo alla fattispecie di concessione abusiva di credito all'impresa si muove nella prospettiva contrattuale chi, mantenendo appropriatamente in tale alveo il ruolo della diligenza professionale, fa leva sul peculiare status del finanziatore – puntellato da penetranti regole di comportamento fissate dalla disciplina normativa del sistema bancario, lette nella prospettiva del dovere di solidarietà – per giustificare il sorgere a carico del creditore di un obbligo di protezione dell'integrità patrimoniale della sfera giuridica implicata nella situazione di contatto sociale, e per questa via tutelare i terzi, creditori del cliente, che abbiano maturato affidamento su quello status . Escluso, dunque, l'obbligo di astensione del finanziatore, va verificato l'obbligo di informazione nel caso di fideiussione ominibus come quello in esame. In caso di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Con la sentenza n. 16827, pubblicata il 9 agosto 2016, la Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Milano ed ha enunciato il principio di diritto in virtù del quale la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale, violazione che rende la fideiussione omnibus nulla. A tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Nel caso oggetto di vaglio i contratti stipulati dagli opponenti si atteggiano come contratti autonomi di garanzia sulla base della clausola 6), primo periodo, contenuta in detti contratti- -“il fideiussore è
pagina 3 di 4 tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”. Va dato conto che il secondo periodo della clausola di cui si è appena fatto cenno non si attaglia al caso in esame stante la mancanza di qualità di consumatrice in capo alla debitrice.
La qualificazione del rapporto come negozio autonomo di garanzia è soggetto ad una legge sua propria diversa da quella che regola la fideiussione e, di conseguenza, non potrà applicarsi la norma del codice civile che abilita il fideiussore a liberarsi dall'impegno assunto se il creditore, in difetto di autorizzazione e al corrente della deteriore situazione patrimoniale del debitore, abbia fatto o abbia continuato a far credito al medesimo.
Sulla scorta di tale rapporto, il garante non può opporre le eccezioni fondate sul rapporto principale, venendo meno ogni vincolo di accessorietà tra l'obbligazione del garante e quella del garantito: di conseguenza la Suprema Corte ha chiarito che quest'ultimo dovrà non solo adempiere senza eccezioni l'obbligazione inadempiuta del debitore principale, ma non potrà nemmeno proporre nessuna eccezione riguardo alla prova del credito.Cass., Sez, I Civ., 31 ottobre 2019, ordinanza n. 28204 Alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione va rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del d.m. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Foggia, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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