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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2311/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Rosaria Rossella Danile;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/3/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo
Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente totalmente INVALIDO (100%) senza diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di NON gravità
(ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 1), così come già correttamente valutato dalla
Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile di in data Per_1
1 02/04/2024”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di marzo 2025.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come
2 novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi
i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass.
1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento delle provvidenze in esame, a decorrere dal mese di marzo 2025.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Cardiopatia ischemica cronica pluririvascolarizzata con funzione sistolica depressa (FE=30%) in soggetto portatore di ICD affetto da poliartropatia diffusa ad incidenza funzionale, esiti di intervento di decompressione radicolare L4-L5 (2017), Diabete Mellito ID complicato, remoto evento ictale (2009), psoriasi”), ha chiaramente concluso che “…il Sig. può essere Parte_1 considerato invalido nella misura del 100%, portatore di handicap in situazione di gravità
(Art.3 Comma 3 Legge 104/92) non in grado di compiere gli atti elementari della vita di ogni giorno con diritto all'Indennità di Accompagnamento. La decorrenza dei benefici può farsi ascendere al mese di Marzo 2025, in coincidenza del recente ricovero che dimostra un viraggio in peius delle condizioni cliniche del paziente”.
3 Le predette conclusioni, d'altronde, sono state confermate dal CTU anche a seguito delle osservazione critiche di parte ricorrente in ordine alla decorrenza dei requisiti sanitari in questione, avendo sul punto la consulente precisato che “…Tale assunto non può essere condiviso, poiché l'unica documentazione relativa alle difficoltà motorie del paziente è datata 06.12.2023 e sulla base dell'esame obiettivo riportato in tale certificazione il paziente presentava difficoltà alla stazione eretta e alla deambulazione che era comunque possibile con uso di deambulatore. Per il resto, in nessun altro documento si evince quanto affermato dal CTP, in nessuna certificazione si fa riferimento alle difficoltà deambulatorie del paziente, né, di per sé, la patologia cardiovascolare è tale da determinare il diritto alla prestazione richiesta. Per tale motivo, il certificato in questione non può costituire punto di riferimento per la concessione del beneficio richiesto. […]”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente confermate a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente (sostanzialmente analoghi a quelli ribaditi nelle note del 12.7.2025), non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo dunque i presupposti per la pur sollecitata rinnovazione della CTU richiesta da parte ricorrente nelle citate note del
12.7.2025.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di marzo 2025.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1 decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
4 CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 15 luglio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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