Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1949, n. 1050
Articolo 1
Versione
26 gennaio 1950
Art. 2.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1950