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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9854 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69162 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
EN NI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 69162 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto mediazione
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Viterbo alla Via del Santuario n. 117, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Chiappetta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Reno 15/A, per procura estesa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed ultimo rinunciatario con deposito del 17 luglio 2023
OPPONENTE-conventa in senso sostanziale
E
(P.IVA/C.F.: )- di seguito anche “ o la Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
“Società” - , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura estesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Roberto Pera, Gennaro Sposato, Valeria Spagnoletti-Zeuli, nonché l'Abog.
[...]
, presso il cui studio in Piazza di Santa Anastasia n.7, 00186 – Roma è Controparte_2 elettivamente domiciliata
OPPOSTA-attrice in senso sostanziale
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come verbale del 23 gennaio 2025 richiamandosi alle note autorizzate del 17 febbraio 2023 di cui non risulta alcun deposito a differenza delle note del
13 febbraio 2023 con le quali ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni depositate con il foglio di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2022.
Parte opponente non ha precisato le conclusioni, in quanto per tale parte nessuno è comparso all'udienza del 23 gennaio 2025, perciò è da ritenersi che essa abbia voluto fare riferimento a quelle formulate in precedenza, in particolare, nella fattispecie all'atto di citazione in opposizione (Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983; Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
. con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 17551/2019 emesso il 31 agosto 2019 e depositato il 2 settembre 2019, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 49731/2019 a favore di , con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ Controparte_1
€27084,00”, oltre “interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e
C.A.P come per legge. L'ingiunzione è stata emessa a titolo di provvigioni maturate per l'attività di intermediazione immobiliare svolta nell'ambito delle trattative intercorse con la
Sig.ra , promissaria acquirente, per la compravendita dell'appartamento Parte_2 sito in Roma alla Via Adda n. 105.
L'istante invece a sostegno della domanda di opposizione, tra l'altro, ha dedotto: 1) la
Illegittimità e/o inammissibilità della pretesa creditoria ex adverso azionata a titolo di provvigione per carenza di prova in ordine all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;
2) la infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria ex adverso azionata per carenza di prova, 3) la infondatezza ed illegittimità dell'avversa pretesa creditoria in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 dell'incarico di mediazione;
4) la Infondatezza ed illegittimità dell'avversa pretesa creditoria per inefficacia e/o nullità della clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di mancata effettuazione dell'affare; 5) la infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata da
[...] alla luce dell'inadempimento posto in essere dalla stessa con riguardo agli CP_1
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. obblighi di cui all'art. 1759 C.C.; 6) Infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria ex adverso azionata per errata determinazione del quantum debeatur. In conclusione ha precisato con atto di citazione “[…] ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione disattesa, rigettata l'eventuale richiesta ex art. 648 C.P.C. da parte dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto de quo, In via preliminare di rito -
Autorizzare la chiamata in causa della Sig.ra nata a [...] il Parte_2
06/01/1980 e residente in [...] (Cod. Fisc.: C.F._2
) e, allo scopo, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del
[...] suddetto terzo, al fine di accertare e dichiarare che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse accogliere le domande svolte dalla società CP_1
la Sig.ra all'esito dell'espletanda istruttoria. In via principale - Accertare
[...] Parte_2
e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza, l'illegittimità e/o l'inammissibilità in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dalla società e/o, comunque, Controparte_1 dichiarare non dovuta la somma dalla medesima reclamata per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n. 17551/2019 - R.G. n. 49731/2019 emesso dal
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Francavilla, in data 02/09/2019, con ogni declaratoria del caso. In via subordinata - Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurne sensibilmente l'ammontare nei limiti del dovuto e del provato all'esito dell'espletanda istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente opposizione. In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Surace sarebbe tenuta a manlevare e garantire l'Arch. da dette pretese e, per l'effetto, sarebbe condannata alla Parte_1 corresponsione delle somme eventualmente risultanti come dovute in favore di
[...]
CP_1
Costituitasi ha tra l'altro contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, così precisando: “In via preliminare atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Nel merito - confermare il decreto ingiuntivo n. 17551/2019, n. R.G.
49731/2019, ovvero - condannare il Sig. , al pagamento in favore della Pt_1 CP_1
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
- rigettare la domanda attorea in quanto destituita di fondamento;
In ogni caso Con vittoria di spese del presente giudizio, ed aumento del 30% del compenso professionale di cui al D.M. 55/2014 ai sensi dell'art. 4, co 1 bis D.M. 55/2014, oltre agli accessori di legge (15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. 127 / 2004, a I.V.A. e C.P.A. come per legge), ogni relativo costo ed alle successive occorrende”
È stata istruita la causa con produzione documentale.
Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato.
Inoltre è stata rigettata la chiamata in causa del terzo con ordinanza emessa in data 30 giugno
2021.
Fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito riguardo al primo motivo circa la Illegittimità e/o inammissibilità della pretesa creditoria ex adverso azionata a titolo di provvigione per carenza di prova in ordine all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.
L'eccezione appare fondata.
Il Decreto Legislativo 59/2010 ha abrogato il "Ruolo degli agenti di affari in mediazione", tuttavia ha mantenuto l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, sezione REA
(Repertorio Economico Amministrativo). A tal riguardo, la legge n. 39 del 3/2/1989 prescriveva l'iscrizione obbligatoria al ruolo degli agenti di affari in mediazione - presso ciascuna CCIAA – per tutti coloro che svolgevano, o intendevano svolgere, attività di mediazione. Successivamente, l'art. 73 del D.Lgs. n. 59 del 26/3/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE ha disposto la soppressione del ruolo di cui all' art. 2 della L. n.
39/1989 (comma 1), sostituendolo con l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività
(comma 2 come sostituito dall'art 11 del dlgs n. 147 del 6/08/2012) presso la CCIAA competente, cui consegue la successiva iscrizione in Camera di Commercio del mediatore richiedente. Ebbene, in tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 pur avendo soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, non ha abrogato quest'ultima legge. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989,
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio
(Cassazione Civile, Sez. III, del 16.1.2014, n. 762). Quindi la Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989. Da ciò deriva che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", deve essere interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cassazione Civile, Sez. III, del 16.1.2014, n.
762). Perciò è da ritenere tuttora valido l'indirizzo giurisprudenziale per cui, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso a favore di chi assume di avere svolto attività di mediazione, la prova dell'iscrizione nel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione (cfr. Cassazione civile, sentenza del 26.10.2004, n. 20749). Inoltre, come nella fattispecie, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria la
Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mediazione e specificatamente che: «In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio
1989,n.39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990 n.452. Ne consegue che sia insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società, con conseguente obbligo di restituire la
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto». (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10350 del 2020 che richiama anche Cass. n. 18889/2008). Se ne ricava che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. Dunque, i collaboratori ed i dipendenti dell'agenzia immobiliare organizzata in forma societaria potranno svolgere una attività di assistenza risultando però necessario, per far sorgere il diritto alla provvigione, che l'attività tipica di intermediazione sia svolta in via esclusiva dai soggetti abilitati.
Pertanto da quanto esposto inferisce, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte, che è insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.7.2008, n. 18889;
31 luglio 2002, n. 11372; Tribunale Arezzo, 04/07/2016, n. 808).
Orbene a seguito della contestazione da parte dell'opponente la parte opposta non ha dimostrato l'iscrizione all'albo dei mediatori e neanche attraverso il suo attuale legale rappresentante costituito in causa : in carica quale “[…] preposto Controparte_3 alla mediazione di cui art. 11 d.m. 452/90 […] nominato in data il 07/05/2018 Durata in carica: fino alla revoca” (pag. 13 della comparsa), e nominato amministratore nonché legale rappresentante in data 12 novembre 2018 (doc. 19, visura, fascicolo dell'opposto).
Ora dalla visura risulta anche una ulteriore amministratrice, legale rappresentante,
[...]
nominata con atto del 5 luglio 2017. e Persona_1 CP_3 Persona_1 risultano essere in carica quale preposto al momento della sottoscrizione dell'incarico avvenuta in data 15 maggio 2018 (doc. 2). Inoltre dalla visura appaiono altresì preposti alla mediazione , , e Persona_2 Parte_3 Persona_3 Persona_4 Pt_4
, i primi tre con nomina in data 7 maggio 2018, gli ultimi due il 19 dicembre 2019
[...] quindi non presenti al momento della mediazione (doc. 19 punto 7 della visura). Tuttavia in tale scrittura privata non si evince il nominativo del soggetto che ha accettato l'incarico,
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. indicato solo come agente immobiliare. Se si dovesse fare riferimento al legale rappresentante indicato nel modulo, indicato nel modulo di Persona_5 incarico sottoscritto il 15 maggio 2018, la carica di quest'ultimo non si ricava dalla visura sopra richiamata né risulta la sua nomina quale preposto alla mediazione. Poi la proposta di acquisto è stata sottoscritta il 12 ottobre 2018 e la conoscenza dell'accettazione da parte del preponente il 17 ottobre 2018. Ora ugualmente non risulta dal modulo di proposta il nominativo dell'agente che abbia ricevuto la proposta né l'accettazione, quest'ultima effettuata tramite telegramma (doc.6, fascicolo citato). Dunque da tale documentazione né da quella ulteriore depositata non risulta l'agente o gli agenti che abbiamo svolto la mediazione ( in particolare doc, doc. 7: fattura Provvigione Sig. ; - doc. 8: scrittura Pt_1 privata del 16/17.10.2018; - doc. 9: planimetria con specificazione opere da eseguire all'interno dell'Immobile; - doc. 10: relazione tecnica del 3/12/2018; - doc. 11: relazioni arch. - doc. 12: PEC del Notaio del 10/12/2018 17:24; - doc. 13: Per_6 Persona_7 scrittura privata del 28.12.2019; doc. 14: lettera del 8.01.2019, ore 7.32 inviata dalla
Signora al venditore;
- doc. 15: lettera del 9.01.2019 inviata dalla Signora Pt_2 Pt_2
- doc. 16: comunicazioni del Notaio - doc. 17: PEC del 06.04.2018 comunicazione Per_7 visite con nominativo - doc. 18: atto di compravendita del 15.05.2019 a rogito del Per_8
Notaio ). Nemmeno dall'elenco dei clienti ( doc.17) non appare chi abbia fatto Per_9 effettuare le visite ma nemmeno i mediatori preposti al fine di attuare l'opera mediatrice per la conclusione dell'affare. Come esposto parte attrice non ha dimostrato la carica di di cui l'opposta desume la qualità di amministratore e Persona_5 rappresentante legale al momento del ricevimento dell'incarico, non fornendo però la dimostrazione, di fronte alla confutazione dell'opponente, dell'agente che abbia svolto la mediazione e la sua iscrizione nella sezione e/o registro dei mediatori e la segnalazione di inizio dell'attività. In effetti l'opposta, successivamente alle contestazioni dell'opponente effettuate con l'atto di citazione, allega con la comparsa che il conferimento dell'incarico da parte dell'arch. è avvenuto alla presenza dell'agente preposto, ma tale Pt_1 Per_2 circostanza risulta ulteriormente contestata dall'opponente con la memoria ex art. 181, co.6,
n. 1 c.p.c. La parte convenuta in senso sostanziale contesta che l'incarico dallo stesso conferito alla sia stato sottoscritto dal Sig. “non presente Controparte_1 Per_5 nell'occasione” allegando di aver avuto contatti con “tale che, dalla Persona_10 documentazione versata in atti, non risulta essere né il legale rappresentante di controparte,
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. né, tanto meno, preposto della stessa”, producendo con la memoria ex art. 183, co.6, n. 2
c.p.c., il curriculum vitae, non contestato, da cui non si evince l'attività di mediatore o agente immobiliare. Di fronte a tali confutazioni l'attrice – spettando a lei come suo onere, la prova di aver correttamente adempiuto, quindi a prova dei soggetti che hanno svolto attività di mediazione nonché del presupposto essenziale, al fine di chiede la provvigione, inerente la corretta comunicazione di inizio dell'attività alla Camera di commercio di tutti i soggetti che, per conto di hanno preso parte all'affare immobiliare di Controparte_1 cui si discute. In effetti però non risulta che ricoprisse la carica di Persona_5 rappresentante legale all'epoca della mediazione, ovvero la sua nomina quale preposto alla mediazione per conto della società, ovvero la segnalazione di inizio di attività dello stesso.
Inoltre laddove si facesse riferimento a pur risultando una comunicazione Persona_2 di inizio della attività dal 6 maggio 2015 (doc. 21, fascicolo dell'opposto), comporta evidenziare che dalla certificazione prodotta non risulta l'iscrizione nel Repertorio
Economico Amministrativo (R.E.A.) nella sezione relativa agli agenti di affari in mediazione, come "Agente di affari in mediazione". o come "preposti all'attività di mediazione", come tutti coloro che operano per l'agenzia, come dipendenti o collaboratori.
Invece nel documento prodotto dall'opponente (doc.33, memoria ex art. 183, co.6, n. 2
c.p.c.) risulta che ha cessato l'attività con cancellazione della partita IVA Persona_2 in data 28 dicembre 2017, trovando tale circostanza conferma con la visura prodotta dalla medesima opposta, attraverso la memoria ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c., in cui si evince la cessazione dell'attività nella data prima detta. Dunque non appare idonea la sola comunicazione di inizio attività (doc. 21, fascicolo citato) senza una ulteriore elemento indicante la permanenza la permanenza in attività al momento della mediazione nel mese di maggio 2018. Non appare probante la visura della società (doc.22, idem) che non contempla tutti i dati - facendo riferimento solo a quelli societari e non alla effettività delle qualifiche dei singoli soggetti preposti - da cui non si può ricavare la permanenza dell'attività, come detto quale preposto alla mediazione. Invero occorre anche domandarsi come sia possibile poi che un soggetto che ha cessato l'attività nel mese di dicembre 2015 risulti ancora nominato al 6 maggio 2018, epoca anche dell'affare di cui si tratta, quale preposto alla mediazione, non avendone più requisiti, rilevata l'assenza di elementi di riscontro contrari. La visura societaria della Camera di Commercio non è sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti dei singoli preposti e della loro segnalazione di inizio
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. attività e iscrizione nella sezione inerente alla attività di mediazione. La visura attesta l'iscrizione dell'impresa, ma non la qualifica del preposto come mediatore. Per dimostrare l'abilitazione a mediatore, è necessario che il soggetto sia iscritto nella sezione dei mediatori essendo abilitato, nonché abbia segnalato l'inizio dell'attività quale mediatore, in quanto per le società che svolgono attività di mediazione immobiliare il possesso dei requisiti è adempiuto anche attraverso la propria iscrizione, insomma di tutti i legali rappresentanti e coloro che concludono affari per conto della società. Ugualmente può ragionarsi per
[...]
, , . Dunque all'attualità Controparte_3 Persona_1 Parte_3 Persona_3 non ha fornito la prova, neanche per presunzioni, della effettiva Controparte_1 esistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo a tutti coloro che esercitano la attività di mediazione per suo conto, nonché dei legali rappresentati. Di conseguenza appare evidente che la società attorea non può aver maturato alcun diritto a pretendere il pagamento di una provvigione, anche a discapito dell'eventuale buon esito dell'opera di intermediazione svolta.
Occorre anche osservare che i motivi su esposti devono ritenersi assorbenti anche delle altre questioni dedotte dalle parti.
Premesso ciò, in base alla situazione, la domanda di opposizione deve essere accolta e parallelamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da €
5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022), gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del
50% in relazione a tutte le fasi. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (opponente-convenuto in Parte_1 senso sostanziale), nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 17551/2019 emesso il 31 agosto 2019 e depositato il 2 settembre 2019, dal
Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 49731/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al Pt_1 netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%- € 380,78 - D.M. 55/2014) oltre
IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 28/06/2025
Il Giudice Onorario
Dott. EN NI
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
EN NI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 69162 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto mediazione
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Viterbo alla Via del Santuario n. 117, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Chiappetta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Reno 15/A, per procura estesa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed ultimo rinunciatario con deposito del 17 luglio 2023
OPPONENTE-conventa in senso sostanziale
E
(P.IVA/C.F.: )- di seguito anche “ o la Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
“Società” - , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura estesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Roberto Pera, Gennaro Sposato, Valeria Spagnoletti-Zeuli, nonché l'Abog.
[...]
, presso il cui studio in Piazza di Santa Anastasia n.7, 00186 – Roma è Controparte_2 elettivamente domiciliata
OPPOSTA-attrice in senso sostanziale
Pag. 1 di 10
Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come verbale del 23 gennaio 2025 richiamandosi alle note autorizzate del 17 febbraio 2023 di cui non risulta alcun deposito a differenza delle note del
13 febbraio 2023 con le quali ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni depositate con il foglio di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2022.
Parte opponente non ha precisato le conclusioni, in quanto per tale parte nessuno è comparso all'udienza del 23 gennaio 2025, perciò è da ritenersi che essa abbia voluto fare riferimento a quelle formulate in precedenza, in particolare, nella fattispecie all'atto di citazione in opposizione (Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983; Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
. con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 17551/2019 emesso il 31 agosto 2019 e depositato il 2 settembre 2019, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 49731/2019 a favore di , con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ Controparte_1
€27084,00”, oltre “interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e
C.A.P come per legge. L'ingiunzione è stata emessa a titolo di provvigioni maturate per l'attività di intermediazione immobiliare svolta nell'ambito delle trattative intercorse con la
Sig.ra , promissaria acquirente, per la compravendita dell'appartamento Parte_2 sito in Roma alla Via Adda n. 105.
L'istante invece a sostegno della domanda di opposizione, tra l'altro, ha dedotto: 1) la
Illegittimità e/o inammissibilità della pretesa creditoria ex adverso azionata a titolo di provvigione per carenza di prova in ordine all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;
2) la infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria ex adverso azionata per carenza di prova, 3) la infondatezza ed illegittimità dell'avversa pretesa creditoria in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 dell'incarico di mediazione;
4) la Infondatezza ed illegittimità dell'avversa pretesa creditoria per inefficacia e/o nullità della clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di mancata effettuazione dell'affare; 5) la infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata da
[...] alla luce dell'inadempimento posto in essere dalla stessa con riguardo agli CP_1
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. obblighi di cui all'art. 1759 C.C.; 6) Infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria ex adverso azionata per errata determinazione del quantum debeatur. In conclusione ha precisato con atto di citazione “[…] ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione disattesa, rigettata l'eventuale richiesta ex art. 648 C.P.C. da parte dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto de quo, In via preliminare di rito -
Autorizzare la chiamata in causa della Sig.ra nata a [...] il Parte_2
06/01/1980 e residente in [...] (Cod. Fisc.: C.F._2
) e, allo scopo, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del
[...] suddetto terzo, al fine di accertare e dichiarare che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse accogliere le domande svolte dalla società CP_1
la Sig.ra all'esito dell'espletanda istruttoria. In via principale - Accertare
[...] Parte_2
e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza, l'illegittimità e/o l'inammissibilità in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dalla società e/o, comunque, Controparte_1 dichiarare non dovuta la somma dalla medesima reclamata per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n. 17551/2019 - R.G. n. 49731/2019 emesso dal
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Francavilla, in data 02/09/2019, con ogni declaratoria del caso. In via subordinata - Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurne sensibilmente l'ammontare nei limiti del dovuto e del provato all'esito dell'espletanda istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente opposizione. In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Surace sarebbe tenuta a manlevare e garantire l'Arch. da dette pretese e, per l'effetto, sarebbe condannata alla Parte_1 corresponsione delle somme eventualmente risultanti come dovute in favore di
[...]
CP_1
Costituitasi ha tra l'altro contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, così precisando: “In via preliminare atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Nel merito - confermare il decreto ingiuntivo n. 17551/2019, n. R.G.
49731/2019, ovvero - condannare il Sig. , al pagamento in favore della Pt_1 CP_1
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
- rigettare la domanda attorea in quanto destituita di fondamento;
In ogni caso Con vittoria di spese del presente giudizio, ed aumento del 30% del compenso professionale di cui al D.M. 55/2014 ai sensi dell'art. 4, co 1 bis D.M. 55/2014, oltre agli accessori di legge (15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. 127 / 2004, a I.V.A. e C.P.A. come per legge), ogni relativo costo ed alle successive occorrende”
È stata istruita la causa con produzione documentale.
Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato.
Inoltre è stata rigettata la chiamata in causa del terzo con ordinanza emessa in data 30 giugno
2021.
Fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito riguardo al primo motivo circa la Illegittimità e/o inammissibilità della pretesa creditoria ex adverso azionata a titolo di provvigione per carenza di prova in ordine all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.
L'eccezione appare fondata.
Il Decreto Legislativo 59/2010 ha abrogato il "Ruolo degli agenti di affari in mediazione", tuttavia ha mantenuto l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, sezione REA
(Repertorio Economico Amministrativo). A tal riguardo, la legge n. 39 del 3/2/1989 prescriveva l'iscrizione obbligatoria al ruolo degli agenti di affari in mediazione - presso ciascuna CCIAA – per tutti coloro che svolgevano, o intendevano svolgere, attività di mediazione. Successivamente, l'art. 73 del D.Lgs. n. 59 del 26/3/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE ha disposto la soppressione del ruolo di cui all' art. 2 della L. n.
39/1989 (comma 1), sostituendolo con l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività
(comma 2 come sostituito dall'art 11 del dlgs n. 147 del 6/08/2012) presso la CCIAA competente, cui consegue la successiva iscrizione in Camera di Commercio del mediatore richiedente. Ebbene, in tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 pur avendo soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, non ha abrogato quest'ultima legge. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989,
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio
(Cassazione Civile, Sez. III, del 16.1.2014, n. 762). Quindi la Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989. Da ciò deriva che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", deve essere interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cassazione Civile, Sez. III, del 16.1.2014, n.
762). Perciò è da ritenere tuttora valido l'indirizzo giurisprudenziale per cui, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso a favore di chi assume di avere svolto attività di mediazione, la prova dell'iscrizione nel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione (cfr. Cassazione civile, sentenza del 26.10.2004, n. 20749). Inoltre, come nella fattispecie, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria la
Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mediazione e specificatamente che: «In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio
1989,n.39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990 n.452. Ne consegue che sia insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società, con conseguente obbligo di restituire la
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto». (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10350 del 2020 che richiama anche Cass. n. 18889/2008). Se ne ricava che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. Dunque, i collaboratori ed i dipendenti dell'agenzia immobiliare organizzata in forma societaria potranno svolgere una attività di assistenza risultando però necessario, per far sorgere il diritto alla provvigione, che l'attività tipica di intermediazione sia svolta in via esclusiva dai soggetti abilitati.
Pertanto da quanto esposto inferisce, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte, che è insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.7.2008, n. 18889;
31 luglio 2002, n. 11372; Tribunale Arezzo, 04/07/2016, n. 808).
Orbene a seguito della contestazione da parte dell'opponente la parte opposta non ha dimostrato l'iscrizione all'albo dei mediatori e neanche attraverso il suo attuale legale rappresentante costituito in causa : in carica quale “[…] preposto Controparte_3 alla mediazione di cui art. 11 d.m. 452/90 […] nominato in data il 07/05/2018 Durata in carica: fino alla revoca” (pag. 13 della comparsa), e nominato amministratore nonché legale rappresentante in data 12 novembre 2018 (doc. 19, visura, fascicolo dell'opposto).
Ora dalla visura risulta anche una ulteriore amministratrice, legale rappresentante,
[...]
nominata con atto del 5 luglio 2017. e Persona_1 CP_3 Persona_1 risultano essere in carica quale preposto al momento della sottoscrizione dell'incarico avvenuta in data 15 maggio 2018 (doc. 2). Inoltre dalla visura appaiono altresì preposti alla mediazione , , e Persona_2 Parte_3 Persona_3 Persona_4 Pt_4
, i primi tre con nomina in data 7 maggio 2018, gli ultimi due il 19 dicembre 2019
[...] quindi non presenti al momento della mediazione (doc. 19 punto 7 della visura). Tuttavia in tale scrittura privata non si evince il nominativo del soggetto che ha accettato l'incarico,
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. indicato solo come agente immobiliare. Se si dovesse fare riferimento al legale rappresentante indicato nel modulo, indicato nel modulo di Persona_5 incarico sottoscritto il 15 maggio 2018, la carica di quest'ultimo non si ricava dalla visura sopra richiamata né risulta la sua nomina quale preposto alla mediazione. Poi la proposta di acquisto è stata sottoscritta il 12 ottobre 2018 e la conoscenza dell'accettazione da parte del preponente il 17 ottobre 2018. Ora ugualmente non risulta dal modulo di proposta il nominativo dell'agente che abbia ricevuto la proposta né l'accettazione, quest'ultima effettuata tramite telegramma (doc.6, fascicolo citato). Dunque da tale documentazione né da quella ulteriore depositata non risulta l'agente o gli agenti che abbiamo svolto la mediazione ( in particolare doc, doc. 7: fattura Provvigione Sig. ; - doc. 8: scrittura Pt_1 privata del 16/17.10.2018; - doc. 9: planimetria con specificazione opere da eseguire all'interno dell'Immobile; - doc. 10: relazione tecnica del 3/12/2018; - doc. 11: relazioni arch. - doc. 12: PEC del Notaio del 10/12/2018 17:24; - doc. 13: Per_6 Persona_7 scrittura privata del 28.12.2019; doc. 14: lettera del 8.01.2019, ore 7.32 inviata dalla
Signora al venditore;
- doc. 15: lettera del 9.01.2019 inviata dalla Signora Pt_2 Pt_2
- doc. 16: comunicazioni del Notaio - doc. 17: PEC del 06.04.2018 comunicazione Per_7 visite con nominativo - doc. 18: atto di compravendita del 15.05.2019 a rogito del Per_8
Notaio ). Nemmeno dall'elenco dei clienti ( doc.17) non appare chi abbia fatto Per_9 effettuare le visite ma nemmeno i mediatori preposti al fine di attuare l'opera mediatrice per la conclusione dell'affare. Come esposto parte attrice non ha dimostrato la carica di di cui l'opposta desume la qualità di amministratore e Persona_5 rappresentante legale al momento del ricevimento dell'incarico, non fornendo però la dimostrazione, di fronte alla confutazione dell'opponente, dell'agente che abbia svolto la mediazione e la sua iscrizione nella sezione e/o registro dei mediatori e la segnalazione di inizio dell'attività. In effetti l'opposta, successivamente alle contestazioni dell'opponente effettuate con l'atto di citazione, allega con la comparsa che il conferimento dell'incarico da parte dell'arch. è avvenuto alla presenza dell'agente preposto, ma tale Pt_1 Per_2 circostanza risulta ulteriormente contestata dall'opponente con la memoria ex art. 181, co.6,
n. 1 c.p.c. La parte convenuta in senso sostanziale contesta che l'incarico dallo stesso conferito alla sia stato sottoscritto dal Sig. “non presente Controparte_1 Per_5 nell'occasione” allegando di aver avuto contatti con “tale che, dalla Persona_10 documentazione versata in atti, non risulta essere né il legale rappresentante di controparte,
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. né, tanto meno, preposto della stessa”, producendo con la memoria ex art. 183, co.6, n. 2
c.p.c., il curriculum vitae, non contestato, da cui non si evince l'attività di mediatore o agente immobiliare. Di fronte a tali confutazioni l'attrice – spettando a lei come suo onere, la prova di aver correttamente adempiuto, quindi a prova dei soggetti che hanno svolto attività di mediazione nonché del presupposto essenziale, al fine di chiede la provvigione, inerente la corretta comunicazione di inizio dell'attività alla Camera di commercio di tutti i soggetti che, per conto di hanno preso parte all'affare immobiliare di Controparte_1 cui si discute. In effetti però non risulta che ricoprisse la carica di Persona_5 rappresentante legale all'epoca della mediazione, ovvero la sua nomina quale preposto alla mediazione per conto della società, ovvero la segnalazione di inizio di attività dello stesso.
Inoltre laddove si facesse riferimento a pur risultando una comunicazione Persona_2 di inizio della attività dal 6 maggio 2015 (doc. 21, fascicolo dell'opposto), comporta evidenziare che dalla certificazione prodotta non risulta l'iscrizione nel Repertorio
Economico Amministrativo (R.E.A.) nella sezione relativa agli agenti di affari in mediazione, come "Agente di affari in mediazione". o come "preposti all'attività di mediazione", come tutti coloro che operano per l'agenzia, come dipendenti o collaboratori.
Invece nel documento prodotto dall'opponente (doc.33, memoria ex art. 183, co.6, n. 2
c.p.c.) risulta che ha cessato l'attività con cancellazione della partita IVA Persona_2 in data 28 dicembre 2017, trovando tale circostanza conferma con la visura prodotta dalla medesima opposta, attraverso la memoria ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c., in cui si evince la cessazione dell'attività nella data prima detta. Dunque non appare idonea la sola comunicazione di inizio attività (doc. 21, fascicolo citato) senza una ulteriore elemento indicante la permanenza la permanenza in attività al momento della mediazione nel mese di maggio 2018. Non appare probante la visura della società (doc.22, idem) che non contempla tutti i dati - facendo riferimento solo a quelli societari e non alla effettività delle qualifiche dei singoli soggetti preposti - da cui non si può ricavare la permanenza dell'attività, come detto quale preposto alla mediazione. Invero occorre anche domandarsi come sia possibile poi che un soggetto che ha cessato l'attività nel mese di dicembre 2015 risulti ancora nominato al 6 maggio 2018, epoca anche dell'affare di cui si tratta, quale preposto alla mediazione, non avendone più requisiti, rilevata l'assenza di elementi di riscontro contrari. La visura societaria della Camera di Commercio non è sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti dei singoli preposti e della loro segnalazione di inizio
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. attività e iscrizione nella sezione inerente alla attività di mediazione. La visura attesta l'iscrizione dell'impresa, ma non la qualifica del preposto come mediatore. Per dimostrare l'abilitazione a mediatore, è necessario che il soggetto sia iscritto nella sezione dei mediatori essendo abilitato, nonché abbia segnalato l'inizio dell'attività quale mediatore, in quanto per le società che svolgono attività di mediazione immobiliare il possesso dei requisiti è adempiuto anche attraverso la propria iscrizione, insomma di tutti i legali rappresentanti e coloro che concludono affari per conto della società. Ugualmente può ragionarsi per
[...]
, , . Dunque all'attualità Controparte_3 Persona_1 Parte_3 Persona_3 non ha fornito la prova, neanche per presunzioni, della effettiva Controparte_1 esistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo a tutti coloro che esercitano la attività di mediazione per suo conto, nonché dei legali rappresentati. Di conseguenza appare evidente che la società attorea non può aver maturato alcun diritto a pretendere il pagamento di una provvigione, anche a discapito dell'eventuale buon esito dell'opera di intermediazione svolta.
Occorre anche osservare che i motivi su esposti devono ritenersi assorbenti anche delle altre questioni dedotte dalle parti.
Premesso ciò, in base alla situazione, la domanda di opposizione deve essere accolta e parallelamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da €
5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022), gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del
50% in relazione a tutte le fasi. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (opponente-convenuto in Parte_1 senso sostanziale), nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 17551/2019 emesso il 31 agosto 2019 e depositato il 2 settembre 2019, dal
Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 49731/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al Pt_1 netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%- € 380,78 - D.M. 55/2014) oltre
IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 28/06/2025
Il Giudice Onorario
Dott. EN NI
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Procedimento civile n. 69162 / 2019 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.