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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1147 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
dott. Massimo DI PATRIA Presidente rel. e est. dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. e. est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1147/2024 promossa da:
in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Parte_1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente a [...]C.F._1
Pascoli (FC) in via Veneto n.17, con il patrocinio dell'avv. Chiara Brunelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cesenatico (FC), viale De Amicis n.15/C
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ All'udienza del 11 febbraio 2025, il ricorrente , in persona Parte_1
dell'amministratore di sostegno Avv. precisando le conclusioni come da Parte_2
ricorso introduttivo depositato il 15 aprile 2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da
nato a [...] il 26 settembre e nata a Sapele Parte_1 CP_1
(Nigeria), il 17/07/1986, in San Mauro Pascoli (FC) in data 27 marzo 2015, avanti l'ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune nell'anno 2015 n° 4 - P 1°, per il quale è già stata pronunziata sempre dal TRIBUNALE di FORLI' la separazione giudiziale nel procedimento n.
3288/2017 R.G., con sentenza del 07 giugno 2018 . Con vittoria di spese competenze ed
onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 ha chiesto dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 27 marzo 2015 con dal quale CP_1
non nascevano figli.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 12 novembre 2024, la resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Dal momento che il è sottoposto ad amministrazione di sostegno, come da decreto Pt_1
emesso dal Tribunale di Forlì nel procedimento n. 2191/2018 RG, il Giudice riteneva assolutamente indispensabile sentire personalmente il ricorrente al fine di accertare che il medesimo fosse effettivamente conscio della richiesta avanzata.
All'udienza tenutasi in data 11 febbraio 2025, appariva lucido, consapevole della Pt_1
domanda svolta, confermando la sua volontà di sciogliere il vincolo coniugale con la resistente.
In particolare, riferiva che il matrimonio era entrato in crisi immediatamente dopo la celebrazione poiché la resistente abbandonava la casa coniugale senza farvi più ritorno e senza fornire più al marito alcuna notizia di sé. all'udienza del 11 febbraio 2025 il Procuratore del resistente si riportava alle conclusioni precisate nel ricorso introduttivo, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le part in San Mauro Pascoli (FC) in data 27.03.2015, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di San Mauro
Pascoli (FC) dell'anno 2015, Atto n. 4, Parte 1, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì in data 7 giugno 2018 e pubblicata il 4 luglio
2018, ed essendo trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (udienza tenutasi in data 16 gennaio 2018), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale ha insistito nella richiesta di divorzio, affermando di avere perso completamente i contatti con la moglie, della quale ignora l'attuale residenza o domicilio, a far tempo da pochi mesi dopo la celebrazione del matrimonio, ancor prima della domanda di separazione - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non intervenire all'udienza di comparizione delle parti ed è rimasta contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione morale e materiale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che il ricorrente continua a vivere a
San Mauro Pascoli (FC), mentre la resistente risulta irreperibile, come si evince dal certificato di residenza storico rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe del comune di San Mauro Pascoli in data
16 aprile 2024 (infatti, il ricorso per divorzio e il decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti gli sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c., non essendo conosciuta la sua residenza/domicilio/dimora).
Avendo le parti contratto matrimonio civile, deve dunque pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, e non la cessazione degli effetti civili dello stesso, con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Considerata la semplicità delle questioni trattate e il fatto che la resistente, rimanendo contumace, di fatto non si è opposta alle domande del marito, sussistono valide ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti. pagina 3 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ ***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere in mancanza di specifiche richieste;
invero, i coniugi sono indipendenti ed economicamente indipendenti, vieppiù che dalla loro unione non sono nati figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da , in Parte_3 persona dell'amministratore di sostegno Avv. nei confronti di Parte_2 CP_1
con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 ed iscritto in data 20 maggio 2024, ogni
[...]
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Mauro Pascoli in data 27 marzo
2015 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Sapele (Nigeria) il 17 luglio 1986 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Mauro Pascoli dell'anno 2015, atto n. 4 parte 1;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San mauro Pascoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
dott. Massimo DI PATRIA Presidente rel. e est. dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. e. est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1147/2024 promossa da:
in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Parte_1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente a [...]C.F._1
Pascoli (FC) in via Veneto n.17, con il patrocinio dell'avv. Chiara Brunelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cesenatico (FC), viale De Amicis n.15/C
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ All'udienza del 11 febbraio 2025, il ricorrente , in persona Parte_1
dell'amministratore di sostegno Avv. precisando le conclusioni come da Parte_2
ricorso introduttivo depositato il 15 aprile 2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da
nato a [...] il 26 settembre e nata a Sapele Parte_1 CP_1
(Nigeria), il 17/07/1986, in San Mauro Pascoli (FC) in data 27 marzo 2015, avanti l'ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune nell'anno 2015 n° 4 - P 1°, per il quale è già stata pronunziata sempre dal TRIBUNALE di FORLI' la separazione giudiziale nel procedimento n.
3288/2017 R.G., con sentenza del 07 giugno 2018 . Con vittoria di spese competenze ed
onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 ha chiesto dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 27 marzo 2015 con dal quale CP_1
non nascevano figli.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 12 novembre 2024, la resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Dal momento che il è sottoposto ad amministrazione di sostegno, come da decreto Pt_1
emesso dal Tribunale di Forlì nel procedimento n. 2191/2018 RG, il Giudice riteneva assolutamente indispensabile sentire personalmente il ricorrente al fine di accertare che il medesimo fosse effettivamente conscio della richiesta avanzata.
All'udienza tenutasi in data 11 febbraio 2025, appariva lucido, consapevole della Pt_1
domanda svolta, confermando la sua volontà di sciogliere il vincolo coniugale con la resistente.
In particolare, riferiva che il matrimonio era entrato in crisi immediatamente dopo la celebrazione poiché la resistente abbandonava la casa coniugale senza farvi più ritorno e senza fornire più al marito alcuna notizia di sé. all'udienza del 11 febbraio 2025 il Procuratore del resistente si riportava alle conclusioni precisate nel ricorso introduttivo, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le part in San Mauro Pascoli (FC) in data 27.03.2015, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di San Mauro
Pascoli (FC) dell'anno 2015, Atto n. 4, Parte 1, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì in data 7 giugno 2018 e pubblicata il 4 luglio
2018, ed essendo trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (udienza tenutasi in data 16 gennaio 2018), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale ha insistito nella richiesta di divorzio, affermando di avere perso completamente i contatti con la moglie, della quale ignora l'attuale residenza o domicilio, a far tempo da pochi mesi dopo la celebrazione del matrimonio, ancor prima della domanda di separazione - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non intervenire all'udienza di comparizione delle parti ed è rimasta contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione morale e materiale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che il ricorrente continua a vivere a
San Mauro Pascoli (FC), mentre la resistente risulta irreperibile, come si evince dal certificato di residenza storico rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe del comune di San Mauro Pascoli in data
16 aprile 2024 (infatti, il ricorso per divorzio e il decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti gli sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c., non essendo conosciuta la sua residenza/domicilio/dimora).
Avendo le parti contratto matrimonio civile, deve dunque pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, e non la cessazione degli effetti civili dello stesso, con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Considerata la semplicità delle questioni trattate e il fatto che la resistente, rimanendo contumace, di fatto non si è opposta alle domande del marito, sussistono valide ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti. pagina 3 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ ***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere in mancanza di specifiche richieste;
invero, i coniugi sono indipendenti ed economicamente indipendenti, vieppiù che dalla loro unione non sono nati figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da , in Parte_3 persona dell'amministratore di sostegno Avv. nei confronti di Parte_2 CP_1
con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 ed iscritto in data 20 maggio 2024, ogni
[...]
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Mauro Pascoli in data 27 marzo
2015 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Sapele (Nigeria) il 17 luglio 1986 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Mauro Pascoli dell'anno 2015, atto n. 4 parte 1;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San mauro Pascoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
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