Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8696 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 20/02/2025 ; tenuto conto che con decreto del 7.1.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8696/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti d'opera, vertente tra
, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Parte_1 Pt_1
Unità Italiana n. 28, C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Servillo in P.IVA_1 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in n Napoli alla Via del
Parco Margherita n. 49, presso lo studio del suo procuratore;
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casagiove Controparte_1
(CE) alla via XXV Aprile, I° Traversa, ex Abetaia, P.I. rappresentata e difesa unitamente P.IVA_2
e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuliano Montuori (C.F. ) e Francesco Giusti C.F._1
(C.F. , in virtù di procura in calce all'originario ricorso per D.I. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il loro studio sito in Capua alla via Ponte Vecchio Romano, 18; opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2236/2020 emesso dal Parte_2
Tribunale di S. Maria C.V. in data 01.10.2020, notificato in data 02.10.2020, con il quale è stato ingiunto all il pagamento della somma di euro 27.392,22 oltre interessi, a titolo di interessi per il Parte_2 ritardato pagamento su fatture, chiedendone la revoca per errata fatturazione e contabilizzazione degli interessi. Part L' ingiunta, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto la carenza di prova idonea del credito, la mancata indicazione della data di pagamento degli acconti, il mancato deposito della documentazione bancaria atta a comprovare la data di incasso degli acconti e l'eventuale ritardo rispetto alle scadenze contrattuali;
ha soggiunto che il conteggio degli interessi andava computato con decorrenza entro sessanta giorni dalla fine del mese di riferimento, alla luce delle previsioni contenute nel contratto sottoscritto tra le parti. Pertanto, l ha chiesto in via principale accogliersi dell'opposizione proposta e Parte_1 per l'effetto revocarsi il D.I. n. n. 2236/2018, con pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa.
Il ha presentato comparsa di costituzione e risposta, contestando le eccezioni e Controparte_1 le deduzioni fatte da parte opponente. Ha chiesto la conferma del decreto opposto.
Esaurita l'istruttoria, consistita nella acquisizione documentale e c.t.u. contabile, all'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 20.2.2025, ove venivano acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il merito
5. Va osservato che le norme riportate nel contratto stipulato tra le parti (in produzione di parte opponente: prot. n. 46352/ASL del 20.2.2018 per le prestazioni rese negli anni 2016 e 2017) si prevede all'art. 7 le modalità di pagamento delle prestazioni:
1. il 90% della fattura entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono;
2. il pagamento del saldo in quattro tranches. In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi di mora vengono stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2
e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal Dlgs 9/11/2012 n. 192, maggiorato come segue:
- Per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di 2 punti percentuali;
- Per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di 4 punti percentuali;
- Per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di 6 punti percentuali;
- A decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di 8 punti percentuali.
Ebbene, il ctu ha evidenziato come il diritto al pagamento sorga dalla data di presentazione della fattura sia essa in acconto o a saldo e deve essere letto in combinato disposto con il comma 1 dell'art. 7 del contratto sottoscritto fra le parti e con il comma 4 dell'art 7 del contratto, che con riferimento specifico agli interessi da ritardo, richiama l'art. 4 del d.lgs. 231 del 2002 che fa riferimento alla decorrenza degli interessi dalla data del ricevimento della fattura.
Dall'esame della documentazione agli atti, il ctu ha provveduto a calcolare l'effettivo importo dovuto per ritardati pagamenti, facendo decorrere gli stessi dai 60 giorni dalla data della fattura, applicando il tasso di cui al Dlgs 231/2002 – interessi moratori. Il ctu ha correttamente assunto che la data della fattura CP_ coincida con la data della consegna della stessa all , essendo la fattura elettronica.
A tal proposito la percentuale degli interessi di mora è fissata dal Ministero delle Economie e delle
Finanze maggiorato fino al tasso massimo così come da riferimento temporale.
Alla luce di tale considerazione e come da documenti in atti riscontrati , risulta dalla ctu in atti per gli anni 2016 e 2017 il ritardato pagamento delle fatture, da cui sono scaturiti interessi moratori ammontanti a complessivi € 26.151,21. In conclusione, dal conteggio elaborato si evince che il totale dovuto per i ritardati pagamenti avente ad oggetto gli interessi moratori ammontano ad € 26.151,21 e non 27.392,22 (somma portata al decreto opposto). Part In riferimento alle osservazioni sollevata della relativa al calcolo degli interessi moratori per la Part fattura n. 10 del 2017 (secondo cui, essendo stata autorizzata dall' per euro 37.576,37 e non euro
44.871,56, la mora andava calcolata non secondo il 90% del fatturato ma secondo quello autorizzato Part dall' come Allega con determina Dirigenziale n.7713 del 17/11/2017), il c.t.u., con valutazioni immuni da profili di censurabilità, logiche, coerenti e del tutto condivise da questo giudice che le fa proprie , ha correttamente considerato la tardività del rilievo, non sollevato quale eccezione in sede processuale negli scritti difensivi.
Pertanto, l deve essere condannata a pagare gli interessi moratori sui ritardati pagamenti Parte_2 ai sensi del d.lgs. 231/2002 pari alla somma di € 26.151,21, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo.
E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (cfr.
Cassazione Civile 30 aprile 2005, n. 9021).
7. Il parziale accoglimento dell'opposizione, anche alla luce delle risultanze della ctu, dati complessivamente considerati, costituiscono tutti gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
Diversamente, vanno poste a carico dell'opponente – risultato maggiormente soccombente - le spese occorse per la stesura della ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.° 2236/2020;
• Condanna l' in persona del legale rapp. pro tempore al Controparte_3 pagamento, in favore del della somma di € 26.151,21; Controparte_1
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione;
• Condanna l' in persona del legale rapp. pro tempore al Controparte_3 pagamento, in favore del in persona del legale rapp. pro tempore , Controparte_1 delle spese del procedimento monitorio, che liquida in 1.305,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione al procuratore anticipatario;
• Pone a carico dell'opponente le spese occorse per la stesura della ctu.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo