Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 4671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4671/2024;
esaminato il ricorso con cui i coniugi:
( , n. in CATANIA (CT) il Parte_1 C.F._1
31/01/1981, rappr. e dif. dall'avv. PRESENTI FABIO GIUSEPPE
e
), n. in FRANCIA il 07/03/1978, Parte_2 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. GRECO ALESSANDRA
congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 11/06/2005;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 08/01/2025 depositate tempestivamente nel quale è documentato il loro consenso;
ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologazione n. 1273/2023 del pagina 1 di 3
accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
verificata la compatibilità delle singole pattuizioni con le norme inderogabili,
regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 cpc
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 11/06/2005 tra:
Parte_1
e
Parte_2
alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita a Catania, in via Della Lucciola n. 89, con gli arredi e corredi
sarà assegnata alla sig.ra ; Parte_1
2) I figli, entrambi maggiorenni, sono economicamente indipendenti e pertanto nulla
viene disposto;
3) La sig.ra e il sig. sono economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e pertanto non hanno nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun
titolo”.
O R D I N A
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (Comune di
CATANIA, ATTO N. 218, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2005).
Catania, 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3