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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 207 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 3071/2019(RG 5049/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di impugnativa di sanzione disciplinare, promossa da:
Parte_1
rappr. e difesa dall'avv. F.M. MANTOVANI
- Appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
rappr. e difesa dall'avv. A. PUTORTI'
-Appellata-
OGGETTO: “impugnativa di sanzione disciplinare”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 5/6/2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza, con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare della multa di € 200,00 irrogatale dall'Asl appellata con provvedimento del 23/1/2018, per aver disatteso la disposizione del dirigente di fruire del riposo compensativo obbligatorio, attesa la reperibilità prestata nella giornata di domenica 15/10/2018, nelle giornate indicate dal dirigente contenute nella settimana dal 16 al 20. Il Tribunale ha ritenuto legittima la sanzione in virtù della disposizione contrattuale, che obbliga il lavoratore a fruire del riposo compensativo entro la settimana immediatamente successiva al giorno di pronta disponibilità, concordandola con il dirigente. Nel caso di specie invece la ricorrente si era rifiutata di goderne nelle giornate indicate dal dirigente, andando regolarmente al lavoro e pretendendo invece di differire il riposo alla settimana ancora successiva.
Ha assunto la appellante l'erroneità della sentenza, per non avere dato peso al fatto che ella avesse giustificato il rinvio del riposo compensativo, dal momento che vi erano esigenze di servizio che le imponevano di lavorare il 16 ottobre, mentre tale giorno le avrebbe fatto comodo il 25 ottobre, dovendo ella sottoporsi ad un esame medico il 24 che le sconsigliava di frequentare l'ambiente ospedaliero per il giorno seguente. Peraltro il 16 aveva dovuto recuperare la timbratura del 14 che aveva dimenticato di effettuare il giorno 14. E in ogni caso i dirigenti non erano tenuti a rispettare un orario di lavoro ma potevano organizzare liberamente la loro prestazione, dovendo garantire un risultato, Per questo non poteva ritenersi che ella avesse violato una disposizione di servizio, non essendo tenuta ad osservare disposizioni in merito all'orario di lavoro.
Concludeva pertanto chiedendo di annullare la sanzione disciplinare perché illegittima.
L'Asl costituendosi si è opposta all'appello chiedendone il rigetto.
L'appello è infondato. Occorre precisare che la sanzione disciplinare è stata irrogata perché la ricorrente ha violato due successive disposizioni di servizio, la prima che stabiliva che ella avrebbe dovuto recuperare la giornata di reperibilità del 15/10/2018 il successivo giorno lavorativo del
16/10/2018, la seconda quella adottata dal dirigente in conseguenza del fatto che la ricorrente si fosse presentata in servizio il 16, con cui si differiva il godimento del riposo al 20/10/2018.
Anche questa nuova disposizione di servizio veniva disattesa in quanto la ricorrente si presentava anche il 20 chiedendo di differire alla settimana successiva il godimento del riposo, in concomitanza con la necessità di assentarsi il 25 ottobre dovendo sottoporsi il giorno antecedente ad un esame medico.
A sua difesa la ricorrente sostiene che ella non era tenuta ad osservare un orario di lavoro e il dirigente non poteva imporle la fruizione del riposo compensativo, posto che trattandosi di un turno di reperibilità, il recupero doveva essere effettuato senza riduzione del monte orario settimanale, con un aggravio di lavoro nei restanti giorni. E dunque la valutazione di fruirne doveva essere libera.
Il caso di specie è tuttavia diverso. Innanzitutto non si concorda sul fatto che il dirigente medico non abbia un orario di lavoro da osservare. Non è dirimente sul punto il richiamare in generale la disciplina in tema di orario di lavoro del dirigente, secondo cui il dirigente non ha un orario di servizio da rispettare ma organizza la propria prestazione in modo flessibile nel rispetto di una presenza minima in servizio di 38 ore settimanali, perché è pacifico in giurisprudenza che la flessibilità dell'orario di lavoro non escluda il potere conformativo dell'orario da parte dei superiori gerarchici anche con fissazione di orari rigidi per certi ruoli e attività(vedi Cass ordinanza n.
31795/2024). E ciò è ovvio tenuto conto che non sarebbe ipotizzabile una organizzazione personale e autonoma dell'orario di lavoro da parte di ciascun dirigente medico, non rapportata agli orari degli altri medici, per cui è necessaria un'opera di raccordo e predisposizione dei turni settimanali e mensili da parte del dirigente. La norma ha solo la finalità di chiarire che il dirigente medico deve restare in servizio anche oltre il turno di lavoro, ove necessario, non potendo pretendere la remunerazione delle ore aggiuntive in termini di lavoro straordinario o supplementare(vd. Cass. S
L, sent. N. 20796/2024).
In ordine poi alla natura del riposo compensativo rispetto al turno di pronta disponibilità(o reperibilità) senza dubbio esso è un diritto del dirigente medico che ha prestato il servizio di pronta disponibilità e di regola deve essere fruito previa domanda dell'interessato, ossia previa valutazione di convenienza perché non riduce il monte ore da espletare nella settimana a venire. Nel caso di specie ella ha presentato domanda di fruizione del riposo compensativo in data 16/10/2017, quindi ella ha manifestato la volontà di fruirne. Peraltro nel caso specifico risulta dalla stessa istanza a firma della ricorrente che il riposo festivo(perché il turno di reperibilità cadeva nella giornata di domenica 15 ottobre 2017) sia stato anche lavorato, per espressa dicitura aggiunta dalla ricorrente nella istanza. Dunque nel caso di specie non si trattava di recuperare un servizio di pronta disponibilità senza riduzione del monte orario settimanale, ma di recuperare un turno effettuato nel giorno festivo, che le dava diritto ad una giornata di riposo compensativo e obbligava l'azienda a concederglielo preferibilmente nella medesima settimana.
La fruizione di un giorno di riposo settimanale è una norma fondamentale del nostro ordinamento, richiamata dall'art 36 Cost, dall'art 2109 c.c., dall'art 9 Dlvo 66/2002 in materia di sanità e dall'art
28 CCNL 2020 sanità. Per questo è ragionevole e auspicabile consentire il recupero della giornate di riposo, ove il dipendente in ragione dei turni abbia lavorato di domenica, nella stessa settimana.
Ciò risponde alla ratio dell'istituto che è quella di consentire al medico che ha lavorato nel giorno festivo di recuperare il riposo nella settimana immediatamente seguente, in modo da godere comunque di un giorno di riposo nella stessa settimana. E trova fondamento anche nell'art 14, comma 3 L 161/2014 richiamata pure dal giudice di primo grado, in base al quale deve essere garantito al dipendente un pronto recupero del turno in periodi immediatamente successivi al giorno di lavoro.
Dunque è corretta la disposizione del dirigente di programmare l'immediata fruizione del riposo già nella giornata successiva alla domenica lavorata.
Ed anche risulta legittima la successiva disposizione del dirigente di differimento ad altro giorno della stessa settimana. La ricorrente invece si è sottratta arbitrariamente anche a questa disposizione, chiedendo in una successiva istanza del 24/10/2017 di poter rinviare al 4/11/2017 il
“riposo festivo lavorato il 15/10/2017 non ancora fruito”, con ciò ribadendo che si è trattato di un giorno di effettivo lavoro di domenica e non solo un turno di pronta disponibilità, dimostrando di non conoscere la normativa che impone al datore di lavoro di concedere il giorno di riposo inderogabilmente nella settimana successiva o comunque il più vicino possibile al giorno festivo lavorato da recuperare.
A prescindere comunque dalla questione se il riposo compensativo potesse al limite essere differito alla settimana successiva alla prestazione del turno di reperibilità(secondo la prima richiesta effettuata dalla dipendente in data 16/10), il punto nel caso di specie è la disubbidienza all'ìndicazione del dirigente, per due volte consecutive nella stessa settimana, creando scompiglio nell'organizzazione del turno settimanale, perché in due successivi giorni il dirigente non l'aveva inserita nel turno di servizio ed ella si è invece presentata al lavoro sovrapponendosi ad altri dirigenti medici già in servizio.
Peraltro la sua volontà di far coincidere a tutti i costi il riposo compensativo con il giorno 25 ottobre non era giustificata, dal momento che dovendo sottoporsi ad un esame medico particolare che prevedeva l'assunzione di un radio farmaco che non le consentiva di lavorare nelle 24 ore successive, come spiegato, avrebbe potuto disporre di un permesso retribuito o di un giorno di malattia.
La sanzione è allora giustificata, perché ella voleva decidere unilateralmente la data del riposo compensativo, calendarizzandolo a suo piacimento come se si trattasse di un giorno di ferie o di un permesso retribuito, ossia in base alle proprie esigenze personali, mentre il riposo compensativo ha una sua precisa natura che ne impone la fruizione a ridosso del giorno festivo lavorato o comunque nella medesima settimana, secondo l'organizzazione dei turni effettuata dal dirigente dell'area.
L'appello deve essere rigettato.
La particolarità della questione esaminata e la equivocità della normativa contrattuale in materia giustificano la compensazione delle spese del giudizio. Stante la proposizione dello stesso dopo il
31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 22/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R.Di Todaro dott. ssa A. Lastella