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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2101 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi;
- società appellante - contro
a socio unico (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 P.IVA_2
qualità di procuratrice speciale di (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pasqualini e Monia Mariani;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 90/2022, emessa dal Giudice di Pace di Rossano in data
3.2.2022 e depositata il 22.2.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato adìva l'ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Rossano invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti esposti in premessa: - Accertare e dichiarare
l'erroneità ed illegittimità della decisione del Collegio ABF di Bari n. 8866/2021 del 31.03.2021 e per l'effetto che la nulla deve al Sig. in virtù della Parte_1 Parte_3 estinzione anticipata del finanziamento n. 13695/2018; - In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della - Con vittoria di compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio a socio unico, quale procuratrice speciale di , la quale - premesso Controparte_1 Parte_2 che quest'ultimo aveva estinto anticipatamente con il pagamento integrale delle rate restanti il contratto di prestito mediante cessione di quote della retribuzione mensile n. 13695 stipulato con in data 1.3.2018 - chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: − nel merito: respingere tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, non provate, o con qualsivoglia statuizione;
− in via riconvenzionale: accertato il diritto del convenuto al rimborso proporzionale di tutti gli oneri versati alla stipula del contratto di finanziamento anticipatamente estinto, per l'effetto, a tale titolo, condannare la società attrice al versamento in favore del convenuto di tale rimborso da quantificarsi nella somma di € 1.069,58 (secondo il criterio pro rata temporis, maggiorato della commissione di estinzione illegittimamente addebitata), ovvero, in subordine, nella somma di € 971,48 (quantificata dall'ABF nella decisione in atti, maggiorata della commissione di estinzione illegittimamente addebitata), ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di equità e giustizia, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso (riconosciuti nella decisione ABF), oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore della società procuratrice”.
Con sentenza n. 90/2022, emessa il 3.2.2022 e depositata il 22.2.2022, il Giudice di Pace di Rossano rigettava la domanda attorea e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando la al pagamento - in favore del - della somma di euro 846,00, oltre interessi Parte_1 Pt_2 legali, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza lamentando l'erronea applicazione al caso di specie della “linea interpretativa della Unione Europea” espressa nella sentenza Lexitor anche alla luce del nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB che ne limiterebbe l'applicabilità ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021; ha così concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 90/2022, del Giudice di Pace di Rossano, Giudice dott.ssa Anna
Maria Salerno, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: - Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al Sig. la somma di Euro 846,00 a titolo di Parte_1 Parte_3 rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 13695/2018, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 90/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rossano;
- Per
l'effetto condannare il Sig. alla restituzione in favore della Parte_3 Parte_1 degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata per via telematica il 10.2.2023 si è costituita nel giudizio di secondo grado a socio unico, quale procuratrice speciale di , la quale ha Controparte_1 Parte_2 evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime cure e chiesto il rigetto dell'appello, con il favore di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 18.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la gravata sentenza merita, quindi, di essere Parte_1 confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Va evidenziato, in premessa, che il d.lgs. n. 141/2010 ha trasposto nell'ordinamento italiano la
Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo), introducendo l'art. 125 sexies nell'ambito del TUB che, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale norma costituisce l'esatta trasposizione dell'art. 16 par. 1 della predetta Direttiva, il quale ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore”, ossia “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
La giurisprudenza di merito, anche sulla scorta della lettura di tale disposizione offerta dalla Banca
d'Italia sin dal provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del
9.2.2011, ha fin da subito interpretato tale norma nel senso di ritenere rimborsabili i soli oneri connessi alla durata del contratto (c.d. recurring), escludendo la ripetibilità dei c.d. costi up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento e, quindi, finalizzati a remunerare un'attività espletata nella fase iniziale del rapporto, dunque già conclusa al momento della estinzione anticipata.
In tale contesto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383 c.d. Lexitor).
La CGUE, offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, ha precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Privo di pregio è l'assunto di parte appellante in ordine alla inapplicabilità della predetta sentenza al caso di specie ed alla “validità della distinzione tra costi “up front” e “recurring”” per i contratti sottoscritti in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (ex multis Cass. n. 2468/2016: “va rammentato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG C-231/96; C- 61/79; Cass 17994/15 in fattispecie del tutto analoga alla presente). Su tale questione questa Corte ha ripetutamente affermato alla natura dichiarativa delle sentenze della Corte di Giustizia discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito.”). Ed ancora, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità: “
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2023, n. Per_1 Per_2
25977).
Per quanto riguarda il recente intervento del legislatore italiano si rileva che lo stesso - introducendo l'art. 11 octies D.l. 73/2021 del 25.5.2021, conv. con modif. in L. 106/2021 del 23.7.2021 - da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”); dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia - le quali avallavano l'interpretazione sopra riferita - finiva col circoscrivere, per i contratti conclusi prima della novella, il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, ponendosi in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di NO (ordinanza 5/11/2021) ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 D.l.
73/2021, conv. con modif. in L. 106/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte
(punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca D'Italia », sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. […]”.
La Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce (di conseguenza, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della sentenza Lexitor da parte dei singoli Stati membri), ha statuito che “La citata sentenza della Corte di giustizia prospetta una interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva (art. 30 della direttiva) e che non limita la vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima pronuncia”. Da quanto esposto deriva che l'art. 125-sexies, comma 1 T.U.B. vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, con obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Pertanto, nella prospettiva offerta dalla Consulta, in virtù dell'interpretazione della CGUE, i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se abbiano concluso i loro contratti prima della modifica all'art. 125 sexies
TUB introdotta dall'art. 11 octies, c. 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ne consegue che qualsiasi clausola contrattuale che limiti le commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata - come quelle invocate da parte appellante - non può che ritenersi inefficace, in quanto avente carattere vessatorio.
Si veda, a tal proposito, il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del
d.lgs. n. 206 del 2005.” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2023, n. 25977).
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, la pronuncia impugnata va integralmente confermata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le recenti pronunce giurisprudenziali di cui si è dato conto, così come l'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto nell'ambito della giurisprudenza di merito, ne giustificano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2101/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2101 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi;
- società appellante - contro
a socio unico (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 P.IVA_2
qualità di procuratrice speciale di (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pasqualini e Monia Mariani;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 90/2022, emessa dal Giudice di Pace di Rossano in data
3.2.2022 e depositata il 22.2.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato adìva l'ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Rossano invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti esposti in premessa: - Accertare e dichiarare
l'erroneità ed illegittimità della decisione del Collegio ABF di Bari n. 8866/2021 del 31.03.2021 e per l'effetto che la nulla deve al Sig. in virtù della Parte_1 Parte_3 estinzione anticipata del finanziamento n. 13695/2018; - In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della - Con vittoria di compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio a socio unico, quale procuratrice speciale di , la quale - premesso Controparte_1 Parte_2 che quest'ultimo aveva estinto anticipatamente con il pagamento integrale delle rate restanti il contratto di prestito mediante cessione di quote della retribuzione mensile n. 13695 stipulato con in data 1.3.2018 - chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: − nel merito: respingere tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, non provate, o con qualsivoglia statuizione;
− in via riconvenzionale: accertato il diritto del convenuto al rimborso proporzionale di tutti gli oneri versati alla stipula del contratto di finanziamento anticipatamente estinto, per l'effetto, a tale titolo, condannare la società attrice al versamento in favore del convenuto di tale rimborso da quantificarsi nella somma di € 1.069,58 (secondo il criterio pro rata temporis, maggiorato della commissione di estinzione illegittimamente addebitata), ovvero, in subordine, nella somma di € 971,48 (quantificata dall'ABF nella decisione in atti, maggiorata della commissione di estinzione illegittimamente addebitata), ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di equità e giustizia, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso (riconosciuti nella decisione ABF), oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore della società procuratrice”.
Con sentenza n. 90/2022, emessa il 3.2.2022 e depositata il 22.2.2022, il Giudice di Pace di Rossano rigettava la domanda attorea e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando la al pagamento - in favore del - della somma di euro 846,00, oltre interessi Parte_1 Pt_2 legali, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza lamentando l'erronea applicazione al caso di specie della “linea interpretativa della Unione Europea” espressa nella sentenza Lexitor anche alla luce del nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB che ne limiterebbe l'applicabilità ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021; ha così concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 90/2022, del Giudice di Pace di Rossano, Giudice dott.ssa Anna
Maria Salerno, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: - Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al Sig. la somma di Euro 846,00 a titolo di Parte_1 Parte_3 rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 13695/2018, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 90/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rossano;
- Per
l'effetto condannare il Sig. alla restituzione in favore della Parte_3 Parte_1 degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata per via telematica il 10.2.2023 si è costituita nel giudizio di secondo grado a socio unico, quale procuratrice speciale di , la quale ha Controparte_1 Parte_2 evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime cure e chiesto il rigetto dell'appello, con il favore di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 18.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la gravata sentenza merita, quindi, di essere Parte_1 confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Va evidenziato, in premessa, che il d.lgs. n. 141/2010 ha trasposto nell'ordinamento italiano la
Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo), introducendo l'art. 125 sexies nell'ambito del TUB che, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale norma costituisce l'esatta trasposizione dell'art. 16 par. 1 della predetta Direttiva, il quale ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore”, ossia “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
La giurisprudenza di merito, anche sulla scorta della lettura di tale disposizione offerta dalla Banca
d'Italia sin dal provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del
9.2.2011, ha fin da subito interpretato tale norma nel senso di ritenere rimborsabili i soli oneri connessi alla durata del contratto (c.d. recurring), escludendo la ripetibilità dei c.d. costi up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento e, quindi, finalizzati a remunerare un'attività espletata nella fase iniziale del rapporto, dunque già conclusa al momento della estinzione anticipata.
In tale contesto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383 c.d. Lexitor).
La CGUE, offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, ha precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Privo di pregio è l'assunto di parte appellante in ordine alla inapplicabilità della predetta sentenza al caso di specie ed alla “validità della distinzione tra costi “up front” e “recurring”” per i contratti sottoscritti in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (ex multis Cass. n. 2468/2016: “va rammentato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG C-231/96; C- 61/79; Cass 17994/15 in fattispecie del tutto analoga alla presente). Su tale questione questa Corte ha ripetutamente affermato alla natura dichiarativa delle sentenze della Corte di Giustizia discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito.”). Ed ancora, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità: “
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2023, n. Per_1 Per_2
25977).
Per quanto riguarda il recente intervento del legislatore italiano si rileva che lo stesso - introducendo l'art. 11 octies D.l. 73/2021 del 25.5.2021, conv. con modif. in L. 106/2021 del 23.7.2021 - da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”); dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd. Lexitor stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia - le quali avallavano l'interpretazione sopra riferita - finiva col circoscrivere, per i contratti conclusi prima della novella, il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, ponendosi in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di NO (ordinanza 5/11/2021) ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 D.l.
73/2021, conv. con modif. in L. 106/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte
(punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca D'Italia », sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. […]”.
La Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce (di conseguenza, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della sentenza Lexitor da parte dei singoli Stati membri), ha statuito che “La citata sentenza della Corte di giustizia prospetta una interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva (art. 30 della direttiva) e che non limita la vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima pronuncia”. Da quanto esposto deriva che l'art. 125-sexies, comma 1 T.U.B. vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, con obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Pertanto, nella prospettiva offerta dalla Consulta, in virtù dell'interpretazione della CGUE, i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se abbiano concluso i loro contratti prima della modifica all'art. 125 sexies
TUB introdotta dall'art. 11 octies, c. 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ne consegue che qualsiasi clausola contrattuale che limiti le commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata - come quelle invocate da parte appellante - non può che ritenersi inefficace, in quanto avente carattere vessatorio.
Si veda, a tal proposito, il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del
d.lgs. n. 206 del 2005.” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2023, n. 25977).
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, la pronuncia impugnata va integralmente confermata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le recenti pronunce giurisprudenziali di cui si è dato conto, così come l'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto nell'ambito della giurisprudenza di merito, ne giustificano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2101/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.