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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1835/2023 promossa da:
(CF: con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. DAVIDE DE GAETANO (CF: ) e dell'Avv. GIULIO C.F._2
CASELLI (CF: ) CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE DE GAETANO (CF: Parte_2
) e dell'Avv. GIULIO CASELLI (CF: C.F._2 CodiceFiscale_3
APPELLANTI nei confronti di
(P.IVA: ) E PER ESSA QUALE Controparte_1 P.IVA_1
MANDATARIA con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_2
ROSSI (CF ) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
26/07/2023
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
In data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa disamina di ammissibilità, rilevanza e fondatezza dell'appello proposto dai signori e in Parte_1 Pt_2 accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Onorario Dott. Mario Ferreri, oggetto del presente gravame, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta:
NEL MERITO ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I° GRADO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Mario Ferreri, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori e e per l'effetto dichiarare inefficace il decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo n. D.I. 2273/2022 - Ruolo n. 6490/2022 emesso dal Tribunale di Firenze e revocarlo e/o renderlo nullo, con il conseguente rigetto di qualsiasi pretesa della odierna parte convenuta nei confronti dei signori e Parte_1
Pt_2
Sempre preliminarmente, accertata la carenza di prova del credito azionato da parte di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
D.I. 2273/2022 - Ruolo n. 6490/2022 emesso dal Tribunale di Firenze e revocarlo e/o renderlo nullo, con il conseguente rigetto di qualsiasi pretesa della odierna parte convenuta nei confronti dei signori e Parte_1 Pt_2
Nel merito, accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
pagina 2 di 13 l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e/o ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano sin da ora antistatari.
Per la parte appellata:
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda di parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 2333/2023, pubblicata il 26/7/2023 dal Tribunale di Firenze (RG 8665/2022) per le ragioni di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2333/2023 pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
1) Non accoglie l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2273/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Condanna altresì gli opponenti in solido a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dagli odierni APPELLANTI avverso il decreto ingiuntivo n. 2273/2022 emesso dal Tribunale di Firenze con cui era stato ingiunto, ai medesimi, il pagamento della somma di € 11.884,00, a favore della anche quale mandataria, della Controparte_1 [...]
. CP2
A sostegno dell'opposizione e avevano Parte_1 Parte_2 eccepito l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria, stante la duplicazione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2388/2020 emesso dal Tribunale di Firenze,
pagina 3 di 13 l'assenza di prova della pretesa cessione del credito, per l'esistenza di usura ed anatocismo nonché la carenza di legittimazione attiva della società opposta,
Si era costituita anche quale mandataria, della Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto della opposizione a D.I., in quanto infondata. CP2
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(di seguito anche APPELLANTI o CORRENTISTI) hanno, quindi,
[...] convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
(di seguito o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP3 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea qualificazione del thema decidendum e del thema disputandum – travisamento dei fatti e dei documenti prodotti;
2) Mancato assolvimento degli oneri probatori sussistenti in capo alla parte attrice opposta;
3) Nullità della sentenza, per omessa pronuncia su specifiche domande ed eccezioni di merito. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.;
4) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, a mezzo della CP3 mandataria (di seguito ) ha contestato, Controparte_2 CP4 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza in data 11.04.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 4 di 13 In data 15.07.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., acquisiti il fascicolo di primo grado e quello monitorio.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo i lamentano l'erronea qualificazione del thema Parte_3 decidendum e del thema disputandum ed il travisamento dei fatti e dei documenti prodotti, per avere essi contestato il rapporto contrattuale azionato in sede monitoria e non essere stata ritenuta carente la documentazione prodotta dalla convenuta opposta, rappresentata da due contratti di affidamento bancario e da ricevute bancarie da essi non sottoscritte.
In particolare, sotto un primo profilo (erronea ricostruzione dei fatti), il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che essi originari opponenti non avessero fornito prova documentale di pagamenti ulteriori, oltre a quelli ammessi dall'opposta (cfr. pag. 3 di 4 sentenza impugnata), per il fatto che, da un lato, essi avevano contestato che il contratto prodotto sub doc. 3 potesse costituire causa petendi CP della domanda monitoria e, dall'altro che non avesse mai prodotto nel corso del procedimento di primo grado alcuna ricevuta di pagamento relativa al presunto credito vantato, né tantomeno, mai “ammesso” di aver ricevuto alcun pagamento.
pagina 5 di 13 Sotto altro profilo (erronea lettura degli elementi probatori prodotti in giudizio da CP
) gli APPELLANTI lamentano la violazione dei principi di consumazione dell'azione e di divieto del bis in idem, avendo mutato il titolo, per CP3 avere asserito di aver azionato un credito “di importo pari € 11.884,00 derivante da un altro e diverso rapporto di finanziamento – ossia, una ricevuta bancaria
(cd. Ri.BA.) – rispetto a quello che aveva dato origine all'esposizione debitoria di
€ 23.772,56 azionata con il DI n. 2388/2020, rappresentato da uno scoperto di conto corrente”.
Il primo giudice avrebbe, dunque, omesso di considerare che il documento CP prodotto da sub doc. 3 in fase monitoria sarebbe costituito da due contratti di affidamento (il n. 27649 e un altro concesso in data 29.01.2002), che sarebbero già stati posti a fondamento del provvedimento monitorio n.
2388/2020.
Obietta l'APPELLATA di aver azionato le due ricevute bancarie prodotte in giudizio che recano infatti, importi capitali, rispettivamente, di € 3.704,40 e € 8.179,60, per un totale € 11.884,00, somma rimasta insoluta, esattamente corrispondente a quella anticipata da BMPS che le aveva ceduto il credito ed a quella richiesta con il ricorso monitorio, come da riquadro riportato in rosso dell'estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. 9:
Sostiene quindi che il credito oggetto del D.I. opposto sarebbe diverso CP3 da quello che aveva dato origine all'esposizione debitoria di € 23.772,56 azionata pagina 6 di 13 con il ricorso per D.I. n. 2388/2020 e relativa ad uno scoperto di conto corrente
(cfr. doc. 1 opponenti).
Rileva la Corte, in primo luogo, che anche a voler ritenere che la causa petendi allegata e provata da fosse rappresentata dai contratti di apertura di CP3 credito prodotti sub doc. 3 sopra menzionati, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda
e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato
l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 26727 del 15/10/2024).
Ne consegue che avendo la creditrice APPELLATA, sin dalla fase monitoria, avanzato la medesima pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione (e cioè il credito cedutole da BMPS nei confronti degli opponenti per complessivi €
11.884,00) ed avendo, altresì, prodotto, sin dalla fase monitoria, anche le due ricevute bancarie portanti tale complessivo credito, oltre all'estratto conto da cui si evincono le diverse somme costituenti oggetto dei provvedimenti monitori di cui trattasi, non è ravvisabile nella fattispecie alcuna mutatio libelli, né alcuna duplicazione del titolo giudiziario.
Infatti, dal citato estratto conto risulta quanto segue:
pagina 7 di 13 Da tale estratto conto si evince che effettivamente, come asserito dall'APPELLATA, questa fosse titolare di due voci di credito: l'una oggetto del D.I.
n. 2388/2020, l'altra oggetto del D.I. n. 2273/2022, opposto nel primo grado del presente giudizio, pari rispettivamente, a € 23.772,56, quale scoperto di conto Co corrente e a € 11.884,00, quale somma oggetto di due Ri. rimaste insolute.
A ciò si aggiunga che spetta all'attore sostanziale provare il fatto costitutivo della propria pretesa ed al convenuto l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
La Corte di legittimità - con un orientamento consolidato espresso sin dal 2001
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) – ha avuto modo di precisare, al riguardo, anche di recente, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il
pagina 8 di 13 risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019,
Sentenza n. 826 del 20/01/2015 e Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Il giudice di primo grado non ha, quindi, attribuito rilievo ai due contratti di affidamento mediante scoperto in conto corrente, conclusi con gli APPELLANTI in data 24.11.1999 (fino alla concorrenza dell'importo di £ 10 ML) ed in data
29.01.2002 (fino alla concorrenza dell'importo di € 15.000,00), in sostituzione Co della prima linea di credito, bensì alle Ri sopra citate, rimaste insolute ed al fatto che spettava a e dimostrare di Parte_1 Parte_2 aver estinto il proprio debito e che tale prova (ritenuta ulteriore rispetto alla Co produzione da parte di in questione) non è stata da essi Controparte_6 fornita.
La distinzione dei due crediti risulta anche dalla sotto riprodotta corrispondenza:
A) lettera di raccomandata di messa in mora in data 18.05.2015:
B) lettera raccomandata di sollecito in data 16.11.2016:
pagina 9 di 13 Non ricorrendo alcuna delle denunciate violazioni la sentenza appellata merita, quindi, di essere confermata, in quanto validamente emessa.
II. Con la seconda censura alla sentenza impugnata gli APPELLANTI denunciano il mancato assolvimento degli oneri probatori sussistenti in capo alla parte attrice opposta.
Il motivo è assorbito.
Si richiamo al riguardo le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede in punto di ripartizione dell'onere della prova in tema di contratti a prestazioni corrispettive.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col terzo motivo gli APPELLANTI denunciano nullità della sentenza, per omessa pronuncia su specifiche domande ed eccezioni di merito, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all' art. 112 c.p.c.
Anche la critica in argomento è assorbita da quanto valutato in riferimento al primo motivo di gravame, con particolare riferimento alla domanda come pagina 10 di 13 modificata da nella comparsa di costituzione e risposta, depositata nel CP3 giudizio di primo grado in cui si legge: “Con il D.I. n. 2273/2022, oggetto della presente opposizione, è stato azionato un credito di importo pari € 11.884,00 derivante da un altro e diverso rapporto di finanziamento – ossia, una ricevuta bancaria (cd. Ri.Ba.) - rispetto a quello che ha dato origine all'esposizione debitoria di € 23.772,56 azionata con il DI n. 2388/2020 e relativa ad uno scoperto di conto corrente (cfr. doc. 1 opponenti)”.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata - afferente alla condanna al pagamento delle spese di lite – è in parte fondata.
Gli APPELLANTI sostengono che i vizi della sentenza impugnata imporrebbero di statuire nuovamente sulle spese di lite del giudizio di primo grado e che essi, in caso di annullamento e/o riforma della sentenza, dovrebbero essere tenuti indenni dal pagamento di tutte le spese di lite di quello stesso giudizio, per il noto principio secondo cui le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Pur non potendosi considerare gli APPELLANTI parte vittoriosa all'esito del giudizio complessivo, avendo la convenuta opposta modificato la causa petendi della propria domanda soltanto nel costituirsi nel giudizio di opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto compensare, seppure in parte, le spese di quel giudizio, in ragione di 1/3, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in tal senso, stante la condotta processuale tenuta da nell'agire in sede monitoria e poi CP3 resistere nel giudizio di opposizione a D.I., tale da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittoriosa anche le CP3 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere compensate in ragione di 1/3 ed essere poste a carico degli APPELLANTI per la residua parte pagina 11 di 13 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, E PER ESSA QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
26/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata DICHIARA le spese del giudizio di primo grado compensate in ragione di 1/3 e DA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro ed in favore di
, delle stesse spese, che si liquidano per l'intero, in € Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2. CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza;
3. DICHIARA le spese del presente grado compensate in ragione di 1/3 e
DA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle stesse spese che si liquidano per l'intero, in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 31.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1835/2023 promossa da:
(CF: con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. DAVIDE DE GAETANO (CF: ) e dell'Avv. GIULIO C.F._2
CASELLI (CF: ) CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE DE GAETANO (CF: Parte_2
) e dell'Avv. GIULIO CASELLI (CF: C.F._2 CodiceFiscale_3
APPELLANTI nei confronti di
(P.IVA: ) E PER ESSA QUALE Controparte_1 P.IVA_1
MANDATARIA con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_2
ROSSI (CF ) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
26/07/2023
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
In data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa disamina di ammissibilità, rilevanza e fondatezza dell'appello proposto dai signori e in Parte_1 Pt_2 accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Onorario Dott. Mario Ferreri, oggetto del presente gravame, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta:
NEL MERITO ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I° GRADO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Mario Ferreri, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori e e per l'effetto dichiarare inefficace il decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo n. D.I. 2273/2022 - Ruolo n. 6490/2022 emesso dal Tribunale di Firenze e revocarlo e/o renderlo nullo, con il conseguente rigetto di qualsiasi pretesa della odierna parte convenuta nei confronti dei signori e Parte_1
Pt_2
Sempre preliminarmente, accertata la carenza di prova del credito azionato da parte di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
D.I. 2273/2022 - Ruolo n. 6490/2022 emesso dal Tribunale di Firenze e revocarlo e/o renderlo nullo, con il conseguente rigetto di qualsiasi pretesa della odierna parte convenuta nei confronti dei signori e Parte_1 Pt_2
Nel merito, accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
pagina 2 di 13 l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e/o ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano sin da ora antistatari.
Per la parte appellata:
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda di parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 2333/2023, pubblicata il 26/7/2023 dal Tribunale di Firenze (RG 8665/2022) per le ragioni di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2333/2023 pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
1) Non accoglie l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2273/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Condanna altresì gli opponenti in solido a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dagli odierni APPELLANTI avverso il decreto ingiuntivo n. 2273/2022 emesso dal Tribunale di Firenze con cui era stato ingiunto, ai medesimi, il pagamento della somma di € 11.884,00, a favore della anche quale mandataria, della Controparte_1 [...]
. CP2
A sostegno dell'opposizione e avevano Parte_1 Parte_2 eccepito l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria, stante la duplicazione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2388/2020 emesso dal Tribunale di Firenze,
pagina 3 di 13 l'assenza di prova della pretesa cessione del credito, per l'esistenza di usura ed anatocismo nonché la carenza di legittimazione attiva della società opposta,
Si era costituita anche quale mandataria, della Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto della opposizione a D.I., in quanto infondata. CP2
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(di seguito anche APPELLANTI o CORRENTISTI) hanno, quindi,
[...] convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
(di seguito o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP3 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea qualificazione del thema decidendum e del thema disputandum – travisamento dei fatti e dei documenti prodotti;
2) Mancato assolvimento degli oneri probatori sussistenti in capo alla parte attrice opposta;
3) Nullità della sentenza, per omessa pronuncia su specifiche domande ed eccezioni di merito. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.;
4) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, a mezzo della CP3 mandataria (di seguito ) ha contestato, Controparte_2 CP4 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza in data 11.04.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 4 di 13 In data 15.07.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., acquisiti il fascicolo di primo grado e quello monitorio.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo i lamentano l'erronea qualificazione del thema Parte_3 decidendum e del thema disputandum ed il travisamento dei fatti e dei documenti prodotti, per avere essi contestato il rapporto contrattuale azionato in sede monitoria e non essere stata ritenuta carente la documentazione prodotta dalla convenuta opposta, rappresentata da due contratti di affidamento bancario e da ricevute bancarie da essi non sottoscritte.
In particolare, sotto un primo profilo (erronea ricostruzione dei fatti), il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che essi originari opponenti non avessero fornito prova documentale di pagamenti ulteriori, oltre a quelli ammessi dall'opposta (cfr. pag. 3 di 4 sentenza impugnata), per il fatto che, da un lato, essi avevano contestato che il contratto prodotto sub doc. 3 potesse costituire causa petendi CP della domanda monitoria e, dall'altro che non avesse mai prodotto nel corso del procedimento di primo grado alcuna ricevuta di pagamento relativa al presunto credito vantato, né tantomeno, mai “ammesso” di aver ricevuto alcun pagamento.
pagina 5 di 13 Sotto altro profilo (erronea lettura degli elementi probatori prodotti in giudizio da CP
) gli APPELLANTI lamentano la violazione dei principi di consumazione dell'azione e di divieto del bis in idem, avendo mutato il titolo, per CP3 avere asserito di aver azionato un credito “di importo pari € 11.884,00 derivante da un altro e diverso rapporto di finanziamento – ossia, una ricevuta bancaria
(cd. Ri.BA.) – rispetto a quello che aveva dato origine all'esposizione debitoria di
€ 23.772,56 azionata con il DI n. 2388/2020, rappresentato da uno scoperto di conto corrente”.
Il primo giudice avrebbe, dunque, omesso di considerare che il documento CP prodotto da sub doc. 3 in fase monitoria sarebbe costituito da due contratti di affidamento (il n. 27649 e un altro concesso in data 29.01.2002), che sarebbero già stati posti a fondamento del provvedimento monitorio n.
2388/2020.
Obietta l'APPELLATA di aver azionato le due ricevute bancarie prodotte in giudizio che recano infatti, importi capitali, rispettivamente, di € 3.704,40 e € 8.179,60, per un totale € 11.884,00, somma rimasta insoluta, esattamente corrispondente a quella anticipata da BMPS che le aveva ceduto il credito ed a quella richiesta con il ricorso monitorio, come da riquadro riportato in rosso dell'estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. 9:
Sostiene quindi che il credito oggetto del D.I. opposto sarebbe diverso CP3 da quello che aveva dato origine all'esposizione debitoria di € 23.772,56 azionata pagina 6 di 13 con il ricorso per D.I. n. 2388/2020 e relativa ad uno scoperto di conto corrente
(cfr. doc. 1 opponenti).
Rileva la Corte, in primo luogo, che anche a voler ritenere che la causa petendi allegata e provata da fosse rappresentata dai contratti di apertura di CP3 credito prodotti sub doc. 3 sopra menzionati, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda
e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato
l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 26727 del 15/10/2024).
Ne consegue che avendo la creditrice APPELLATA, sin dalla fase monitoria, avanzato la medesima pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione (e cioè il credito cedutole da BMPS nei confronti degli opponenti per complessivi €
11.884,00) ed avendo, altresì, prodotto, sin dalla fase monitoria, anche le due ricevute bancarie portanti tale complessivo credito, oltre all'estratto conto da cui si evincono le diverse somme costituenti oggetto dei provvedimenti monitori di cui trattasi, non è ravvisabile nella fattispecie alcuna mutatio libelli, né alcuna duplicazione del titolo giudiziario.
Infatti, dal citato estratto conto risulta quanto segue:
pagina 7 di 13 Da tale estratto conto si evince che effettivamente, come asserito dall'APPELLATA, questa fosse titolare di due voci di credito: l'una oggetto del D.I.
n. 2388/2020, l'altra oggetto del D.I. n. 2273/2022, opposto nel primo grado del presente giudizio, pari rispettivamente, a € 23.772,56, quale scoperto di conto Co corrente e a € 11.884,00, quale somma oggetto di due Ri. rimaste insolute.
A ciò si aggiunga che spetta all'attore sostanziale provare il fatto costitutivo della propria pretesa ed al convenuto l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
La Corte di legittimità - con un orientamento consolidato espresso sin dal 2001
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) – ha avuto modo di precisare, al riguardo, anche di recente, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il
pagina 8 di 13 risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019,
Sentenza n. 826 del 20/01/2015 e Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Il giudice di primo grado non ha, quindi, attribuito rilievo ai due contratti di affidamento mediante scoperto in conto corrente, conclusi con gli APPELLANTI in data 24.11.1999 (fino alla concorrenza dell'importo di £ 10 ML) ed in data
29.01.2002 (fino alla concorrenza dell'importo di € 15.000,00), in sostituzione Co della prima linea di credito, bensì alle Ri sopra citate, rimaste insolute ed al fatto che spettava a e dimostrare di Parte_1 Parte_2 aver estinto il proprio debito e che tale prova (ritenuta ulteriore rispetto alla Co produzione da parte di in questione) non è stata da essi Controparte_6 fornita.
La distinzione dei due crediti risulta anche dalla sotto riprodotta corrispondenza:
A) lettera di raccomandata di messa in mora in data 18.05.2015:
B) lettera raccomandata di sollecito in data 16.11.2016:
pagina 9 di 13 Non ricorrendo alcuna delle denunciate violazioni la sentenza appellata merita, quindi, di essere confermata, in quanto validamente emessa.
II. Con la seconda censura alla sentenza impugnata gli APPELLANTI denunciano il mancato assolvimento degli oneri probatori sussistenti in capo alla parte attrice opposta.
Il motivo è assorbito.
Si richiamo al riguardo le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede in punto di ripartizione dell'onere della prova in tema di contratti a prestazioni corrispettive.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col terzo motivo gli APPELLANTI denunciano nullità della sentenza, per omessa pronuncia su specifiche domande ed eccezioni di merito, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all' art. 112 c.p.c.
Anche la critica in argomento è assorbita da quanto valutato in riferimento al primo motivo di gravame, con particolare riferimento alla domanda come pagina 10 di 13 modificata da nella comparsa di costituzione e risposta, depositata nel CP3 giudizio di primo grado in cui si legge: “Con il D.I. n. 2273/2022, oggetto della presente opposizione, è stato azionato un credito di importo pari € 11.884,00 derivante da un altro e diverso rapporto di finanziamento – ossia, una ricevuta bancaria (cd. Ri.Ba.) - rispetto a quello che ha dato origine all'esposizione debitoria di € 23.772,56 azionata con il DI n. 2388/2020 e relativa ad uno scoperto di conto corrente (cfr. doc. 1 opponenti)”.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata - afferente alla condanna al pagamento delle spese di lite – è in parte fondata.
Gli APPELLANTI sostengono che i vizi della sentenza impugnata imporrebbero di statuire nuovamente sulle spese di lite del giudizio di primo grado e che essi, in caso di annullamento e/o riforma della sentenza, dovrebbero essere tenuti indenni dal pagamento di tutte le spese di lite di quello stesso giudizio, per il noto principio secondo cui le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Pur non potendosi considerare gli APPELLANTI parte vittoriosa all'esito del giudizio complessivo, avendo la convenuta opposta modificato la causa petendi della propria domanda soltanto nel costituirsi nel giudizio di opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto compensare, seppure in parte, le spese di quel giudizio, in ragione di 1/3, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in tal senso, stante la condotta processuale tenuta da nell'agire in sede monitoria e poi CP3 resistere nel giudizio di opposizione a D.I., tale da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittoriosa anche le CP3 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere compensate in ragione di 1/3 ed essere poste a carico degli APPELLANTI per la residua parte pagina 11 di 13 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, E PER ESSA QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 2333/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
26/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata DICHIARA le spese del giudizio di primo grado compensate in ragione di 1/3 e DA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro ed in favore di
, delle stesse spese, che si liquidano per l'intero, in € Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2. CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza;
3. DICHIARA le spese del presente grado compensate in ragione di 1/3 e
DA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle stesse spese che si liquidano per l'intero, in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 31.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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