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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7203/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAVARON CARLAcome da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI:
“In via preliminare:
- nelle more del presente giudizio, autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel
reciproco rispetto.
Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al
competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Verona.”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 30/11/2002, in VERONA, (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), proponeva domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c.
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11.3.2025 è stata sentita la ricorrente e, all'esito, la causa è stata assunta in decisione sulla domanda di separazione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
2 Nulla va disposto per le spese di lite in ragione sia della natura 'necessaria' della pronuncia adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) nulla per le spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7203/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAVARON CARLAcome da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI:
“In via preliminare:
- nelle more del presente giudizio, autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel
reciproco rispetto.
Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al
competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Verona.”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 30/11/2002, in VERONA, (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), proponeva domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c.
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11.3.2025 è stata sentita la ricorrente e, all'esito, la causa è stata assunta in decisione sulla domanda di separazione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
2 Nulla va disposto per le spese di lite in ragione sia della natura 'necessaria' della pronuncia adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) nulla per le spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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