Art. 01. (( (Categoria professionale degli psicologi). )) ((1. La professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561))
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15 febbraio 2018
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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- 1. Corte Cost., sentenza 18/05/2023, n. 98Provvedimento: […] Tenendo conto dell'importanza della professione di psicologo nell'attività di cura della salute delle persone, al fine della prevenzione e della eliminazione dei disagi e dei disturbi di tipo psichico, il legislatore, con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), l'ha espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» (art. 01 della legge n. 56 del 1989).Leggi di più...
- fondamento costituzionale·
- militari·
- imparzialità dell'azione amministrativa·
- personale del ruolo unico della dirigenza sanitaria. (classif. 131012).·
- eguaglianza (principio di)·
- condizione·
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- principio di incompatibilità della professione militare con l'esercizio di ogni altra professione·
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