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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 10237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10237/2023 promossa da:
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Parte_2 affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e procura speciale repertorio n. 14641, raccolta n. 11847 del 2 luglio 2020, elettivamente domiciliato in Roma, via Settembrini n. 28, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Adinolfi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 23 luglio 2024, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, conveniva in giudizio esponendo che in data 18 giugno 2020 tra l'Istituto esponente e al Controparte_1 Parte_2 era stato stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e
[...]
pagina 1 di 4 commerciale del patrimonio immobiliare del riferito Istituto;
che l'Istituto esponente era proprietario dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 9, scala A, piano sette, interno 22; che in data 9 luglio 2019 l'amministratore del Condominio comunicava alla che l'immobile in Parte_2 oggetto era sato occupato abusivamente da persone non identificate;
che in data 28 agosto 2019 veniva constatato che la porta d'ingresso dell'immobile in considerazione era stata forzata;
che in data 10 settembre 2019 la per conto dell' aveva provveduto a sporgere denuncia Parte_2 Pt_1 querela contro ignoti denunciando l'avvenuta occupazione abusiva della predetta unità immobiliare;
che in data 13 settembre 2019 la convenuta inviava alla una email Controparte_1 Parte_2 nella quale dichiarava di aver occupato abusivamente l'immobile per cui era lite dall'8 luglio 2019; che in data 27 settembre 2019 la per conto dell' provvedeva a sporgere denuncia Parte_2 Pt_1 querela nei confronti di per l'occupazione abusiva dell'immobile de quo; che Controparte_1 risultava pendente innanzi al Tribunale di Roma il procedimento penale n. 47591/2019 in riferimento al quale la era stata rinviata a giudizio;
che tale illegittima occupazione aveva causato danni Per_1 all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile da quantificare in relazione al valore locativo del bene nella complessiva somma di €. 15.904,08, oltre agli oneri accessori, così determinata: €. 2.185,54 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2019; €. 4.570,56 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione in riferimento all'intero anno 2020; €. 4.570,56 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione in riferimento all'intero anno 2021; €. 4.577,42 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione in riferimento all'intero anno 2022.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte della convenuta dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, la stessa venisse condannata all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da cose, oltre che Pt_1 al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dal mese di luglio 2019 determinata nella complessiva somma di €. 15.904,08 in riferimento al momento di proposizione della domanda, oltre alla somma di €. 380,88 per indennità di occupazione per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio, oltre agli oneri accessori ed agli interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova per interpello, cui non veniva data risposta, e della prova testimoniale;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 23 luglio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (cfr. atto di compravendita del 21 novembre 1966, da cui si evince che l'immobile è stato acquistato dall'Inpdai, cui l' attore è Pt_3 succeduto ai sensi dell'art. 42 della legge n. 289/2002), deve rilevarsi che, in esito all'istruttoria svolta, può ritenersi senz'altro provata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 9, scala A, piano sette, interno 22, sin dall'8 luglio 2019, come provato sulla base di quanto dichiarato dalla stessa nella email del 13 settembre 2019 versata in atti ed in considerazione del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti della stessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2022 proprio in pagina 2 di 4 riferimento all'occupazione dell'immobile in considerazione;
del pari, in considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta, tenuto conto degli altri elementi emersi dall'istruttoria, possono ritenersi come ammesse le circostanze indicate nei capitoli di prova, sicché può ritenersi raggiunta anche la prova dell'attualità dell'occupazione.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte della convenuta, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo alla stessa di un legittimo titolo di detenzione ovvero dell'avvenuto rilascio dell'immobile nella piena disponibilità dell'Istituto attore.
In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella somma di €. 15.904,08, come richiesto dall'Istituto attore, in riferimento al periodo intercorrente tra il mese di luglio 2019 ed il mese di dicembre 2022, corrispondente all'importo medio mensile di €. 378,66, nonché nella misura di €. 380,88 mensili, per il periodo successivo, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario, in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica.
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dal mese di luglio 2019 sino al corrente mese di gennaio 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 25.426,08 (€. 15.904,08, conformemente alla richiesta attorea, in riferimento al periodo luglio 2019 - dicembre 2022, cui va aggiunta la somma di €. 9.522,00, relativa al periodo che va dal mese di gennaio 2023 sino al mese corrente, determinato in riferimento alla somma di €. 380,88 x 25 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'Istituto attore gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
Non può parimenti essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori formulata da parte attrice, non avendo la stessa né allegato né provato l'entità dell'importo dovuto a tale titolo, con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice in riferimento al quantum, non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, rilevando solo sulla quantificazione delle spese stesse.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera della convenuta Controparte_1 dell'immobile ad uso abitativo di proprietà dell' Parte_3
, sito in Roma, via dell'Impruneta n. 9, scala A, piano sette, interno 22;
[...]
2) condanna la convenuta a rilasciare immediatamente il predetto immobile Controparte_1 libero da persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Istituto attore;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della Controparte_1 somma di €. 25.426,08 a titolo di risarcimento del danno;
4) rigetta la domanda proposta da parte attrice di condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali;
5) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Istituto attore delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in €. 630,00 per spese ed in euro 4.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10237/2023 promossa da:
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Parte_2 affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e procura speciale repertorio n. 14641, raccolta n. 11847 del 2 luglio 2020, elettivamente domiciliato in Roma, via Settembrini n. 28, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Adinolfi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 23 luglio 2024, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, conveniva in giudizio esponendo che in data 18 giugno 2020 tra l'Istituto esponente e al Controparte_1 Parte_2 era stato stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e
[...]
pagina 1 di 4 commerciale del patrimonio immobiliare del riferito Istituto;
che l'Istituto esponente era proprietario dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 9, scala A, piano sette, interno 22; che in data 9 luglio 2019 l'amministratore del Condominio comunicava alla che l'immobile in Parte_2 oggetto era sato occupato abusivamente da persone non identificate;
che in data 28 agosto 2019 veniva constatato che la porta d'ingresso dell'immobile in considerazione era stata forzata;
che in data 10 settembre 2019 la per conto dell' aveva provveduto a sporgere denuncia Parte_2 Pt_1 querela contro ignoti denunciando l'avvenuta occupazione abusiva della predetta unità immobiliare;
che in data 13 settembre 2019 la convenuta inviava alla una email Controparte_1 Parte_2 nella quale dichiarava di aver occupato abusivamente l'immobile per cui era lite dall'8 luglio 2019; che in data 27 settembre 2019 la per conto dell' provvedeva a sporgere denuncia Parte_2 Pt_1 querela nei confronti di per l'occupazione abusiva dell'immobile de quo; che Controparte_1 risultava pendente innanzi al Tribunale di Roma il procedimento penale n. 47591/2019 in riferimento al quale la era stata rinviata a giudizio;
che tale illegittima occupazione aveva causato danni Per_1 all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile da quantificare in relazione al valore locativo del bene nella complessiva somma di €. 15.904,08, oltre agli oneri accessori, così determinata: €. 2.185,54 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2019; €. 4.570,56 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione in riferimento all'intero anno 2020; €. 4.570,56 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione in riferimento all'intero anno 2021; €. 4.577,42 per mancato pagamento dell'indennità di occupazione in riferimento all'intero anno 2022.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte della convenuta dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, la stessa venisse condannata all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da cose, oltre che Pt_1 al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dal mese di luglio 2019 determinata nella complessiva somma di €. 15.904,08 in riferimento al momento di proposizione della domanda, oltre alla somma di €. 380,88 per indennità di occupazione per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio, oltre agli oneri accessori ed agli interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova per interpello, cui non veniva data risposta, e della prova testimoniale;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 23 luglio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (cfr. atto di compravendita del 21 novembre 1966, da cui si evince che l'immobile è stato acquistato dall'Inpdai, cui l' attore è Pt_3 succeduto ai sensi dell'art. 42 della legge n. 289/2002), deve rilevarsi che, in esito all'istruttoria svolta, può ritenersi senz'altro provata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 9, scala A, piano sette, interno 22, sin dall'8 luglio 2019, come provato sulla base di quanto dichiarato dalla stessa nella email del 13 settembre 2019 versata in atti ed in considerazione del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti della stessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2022 proprio in pagina 2 di 4 riferimento all'occupazione dell'immobile in considerazione;
del pari, in considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta, tenuto conto degli altri elementi emersi dall'istruttoria, possono ritenersi come ammesse le circostanze indicate nei capitoli di prova, sicché può ritenersi raggiunta anche la prova dell'attualità dell'occupazione.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte della convenuta, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo alla stessa di un legittimo titolo di detenzione ovvero dell'avvenuto rilascio dell'immobile nella piena disponibilità dell'Istituto attore.
In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella somma di €. 15.904,08, come richiesto dall'Istituto attore, in riferimento al periodo intercorrente tra il mese di luglio 2019 ed il mese di dicembre 2022, corrispondente all'importo medio mensile di €. 378,66, nonché nella misura di €. 380,88 mensili, per il periodo successivo, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario, in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica.
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dal mese di luglio 2019 sino al corrente mese di gennaio 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 25.426,08 (€. 15.904,08, conformemente alla richiesta attorea, in riferimento al periodo luglio 2019 - dicembre 2022, cui va aggiunta la somma di €. 9.522,00, relativa al periodo che va dal mese di gennaio 2023 sino al mese corrente, determinato in riferimento alla somma di €. 380,88 x 25 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'Istituto attore gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
Non può parimenti essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori formulata da parte attrice, non avendo la stessa né allegato né provato l'entità dell'importo dovuto a tale titolo, con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice in riferimento al quantum, non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, rilevando solo sulla quantificazione delle spese stesse.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera della convenuta Controparte_1 dell'immobile ad uso abitativo di proprietà dell' Parte_3
, sito in Roma, via dell'Impruneta n. 9, scala A, piano sette, interno 22;
[...]
2) condanna la convenuta a rilasciare immediatamente il predetto immobile Controparte_1 libero da persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Istituto attore;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della Controparte_1 somma di €. 25.426,08 a titolo di risarcimento del danno;
4) rigetta la domanda proposta da parte attrice di condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali;
5) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Istituto attore delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in €. 630,00 per spese ed in euro 4.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 4 di 4