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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4337/2023 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, titolare dell'omonima ditta con sede in Terme Vigliatore (ME), Via C.F._1
Fiume n. 55, P.Iva n. , rappresentata e difesa dall''Avv. Francesco Euticchio e P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Falcone (ME), giusta procura allegata al ricorso iscritto al
R.G. n. 642/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_2 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo generale resistente
Co Avente ad oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato e
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 04/08/2023, riassumeva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Messina il procedimento recante n.r.g. 642/2021, incardinato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che si era dichiarato incompetente.
A seguito di verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro n. 2020005810 del
31/08/2020, il figlio della ricorrente veniva qualificato come coltivatore diretto, collaboratore del nucleo familiare di , in luogo del rapporto di Parte_1
lavoro subordinato per come era stato denunziato e la ricorrente veniva iscritta alla gestione coltivatori diretti, nonostante la stessa, sin dal 01/01/2006, avesse ottenuto la qualifica di
Co Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (Iatp, oggi ). Sulla scorta di ciò, l riteneva CP_3 dovute le somme di € 31,097,66 a titolo di contributi previdenziali obbligatori e di € 4.746,13
a titolo di somme aggiuntive.
Nell'odierno giudizio parte ricorrente chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dichiararlo nullo;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' che, deducendo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo siccome CP_3
mancante della esatta indicazione dell'organo giudicante adito non surrogabile dall'indirizzo di spedizione del file; chiedeva il rigetto del ricorso e l'accertamento dell'obbligo contributivo della ricorrente come individuato e specificato in euro 31.097,66 a titolo di contributi, euro 4.746,13 a titolo di somme aggiuntive oltre agli ulteriori oneri maturati ed accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
Deve darsi preliminarmente atto che il ricorso appare formalmente e correttamente instaurato presso il Tribunale adito, non ostando a tal riguardo alcuna incongruenza né nell'intestazione né nel deposito del ricorso.
Quanto al merito della vicenda, la vicenda sottostante alla cancellazione del rapporto di lavoro dipendente e la sua conversione in collaborazione familiare, oltre che l'attribuzione alla titolare della Ditta della qualifica di Coltivatore diretto in luogo di imprenditore agricolo, ad opera dell' trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad CP_3 oggetto la ditta , al fine di verificarne la regolarità complessiva, Parte_1
oltre che l'effettiva attività realizzata dall'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 31/08/2020, prodotto in atti dalla ricorrente e a firma dai funzionari e . Parte_2 Parte_3
Sul punto, è assolutamente consolidato il principio di diritto secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_3
lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro e del suo carattere subordinato.
Infatti come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di CP_3
lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”, Cass. civ., sez. lav., 12001/18.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova.
Le risultanze delle dichiarazioni in atti, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di collaborazione per come dedotto dall'ente resistente.
Invero, i lavoratori affermavano che la CP_4 Persona_1 Persona_2
titolare sarebbe stata sempre presente al vivaio e la stessa dichiarava di lavorare Parte_1
personalmente ed esclusivamente nel vivaio dal 2000, con il supporto del figlio _3
, che la stessa dichiarava di assumere per 102 giorni lavorativi l'anno da quando
[...]
aveva compiuto i 18 anni. La ricorrente specificava che il figlio cominciava la giornata lavorativa dopo di lei, verso le ore 7,30-8,00 e che si occupava di tutto ciò che serviva nei lavori occorrenti al vivaio, collaborando a tal fine tutto l'anno, essendo totalmente autonomo nella gestione del lavoro. Non è emersa prova delle attività svolte dal presso la ditta agricola, posto che deve _3
manifestarsi un potere organizzativo del datore di lavoro ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 29646/2018).
Né è stata fornita prova della presenza costante del figlio sul luogo di lavoro e dell'osservanza di un orario di lavoro al fine della prefigurazione dell'invocato rapporto subordinato, come richiesto dal precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente, secondo cui il rapporto familiare tra le parti non esclude la natura subordinata del lavoro se sussistono indici sintomatici in tal senso.
La titolare si limita infatti a riferire dell'inizio dell'attività di lavoro per le ore 7,30-8,00 e neppure per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 - di cui si allegavano le buste paga del con ultime note – si chiedeva escussione testimoniale degli altri lavoratori _3 rinvenuti in azienda durante l'accertamento fiscale, come pure del figlio, al fine di riferire del rapporto di lavoro del suddetto.
Pertanto sulla base delle risultanze dei verbali ispettivi che avevano reputato fittizio il rapporto di lavoro del figlio, denunciato quale lavoro subordinato, va esclusa la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato di . Persona_3
Peraltro, va ritenuta corretta l'attribuzione all'odierna ricorrente ed al figlio della qualifica di coltivatori diretti, posto che è coltivatore diretto chi coltiva direttamente e abitualmente un fondo soddisfacendo oltre un terzo delle necessità del fondo, avvalendosi esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare;
per quanto veniva riferito nel verbale di accertamento, i braccianti agricoli venivano assunti solamente nella seconda metà dell'anno o negli ultimi due mesi e non è stata fornita prova che l'attività agricola non fosse fonte esclusiva o prevalente di reddito per e . Parte_1 _3
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente resistente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' Parte_1 CP_3 che liquida in € 4.636,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 11 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando