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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 131/2025
tra
C.F. ) , assistito e difeso dall'Avv. MAZZURANA Parte_1 C.F._1
MARIKA elett. Dom VIA SANTA CATERINA, 45 ARCO
appellante e
(C.F. e (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), assistito e difeso dall'Avv. BRESCIANI STEFANO elett dom. in Arco Loc. C.F._3
S.Giorgio 14/A appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza impugnata
In via principale nel merito:
Sospendere il termine per l'esecuzione della sentenza, fissato per la data del 21.07.2025 visto il pregiudizio grave e irreparabile che ne deriva per la signora (sia economico sia Parte_1
pagina 1 di 7 lesivo del diritto all'abitare riconosciuto come diritto umano nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo)
Prevedere un termine per il rilascio dell'immobile lungo al fine di permettere alla signora di Parte_1 trovare una soluzione alloggiativa alternativa, anche temporanea e d'urgenza, prevedendo l'obbligo per la signora di rilasciare l'immobile non appena trovata una soluzione alloggiativa Parte_1 comunicandolo ai signori e Prevedere un piano di rientro lungo, stabilito sulla CP_2 CP_1 base delle capacità economiche dell'odierna appellante, al fine di effettuare il pagamento delle spese condominiali arretrate ed ammontante ad Euro 3.985,40
In via secondaria nel merito
- Dichiarare il contratto di locazione ad uso abitativo di data 30.09.2019 ancora in essere tra le parti fino alla sua naturale scadenza (30.09.2027)
- Confermare il contratto di locazione tuttora esistente, in caso di vendita dell'immobile a nuovo acquirente, fino a quando la signora non avrà reperito una soluzione Parte_1 alloggiativa alternativa, anche d'urgenza, con impegno della stessa a versare il canone di locazione al nuovo proprietario Sospendere il termine per l'esecuzione della sentenza, fissato per la data del 21.07.2025 visto il pregiudizio grave e irreparabile che ne deriva per la signora
(sia economico sia lesivo del diritto all'abitare riconosciuto come diritto Parte_1 umano nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo)
Prevedere un termine per il rilascio dell'immobile lungo al fine di permettere alla signora di Parte_1 trovare una soluzione alloggiativa alternativa, anche temporanea e d'urgenza, prevedendo l'obbligo per la signora di rilasciare l'immobile non appena trovata una soluzione alloggiativa Parte_1 comunicandolo ai signori e Prevedere un piano di rientro lungo, stabilito sulla CP_2 CP_1 base delle capacità economiche dell'odierna appellante, al fine di effettuare il pagamento delle spese condominiali arretrate ed ammontante ad Euro 3.985,40
per parte appellata:
IN RITO
- dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis – 436 bis c.p.c.; - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Rovereto n.
104/2025;
- NEL MERITO- in via principale, rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Rovereto n. 104/2025 e per l'effetto confermare la medesima, rigettando tutte le domande formulate da , da ritenersi inammissibili ed Parte_1
pagina 2 di 7 infondate;
-
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a 15% spese generali, CNPA riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida dd. 29.8.24 CP_2
e chiedevano fosse accertata la morosità di in ordine al
[...] Controparte_1 Parte_1 mancato pagamento delle spese condominiali per complessivi euro 4.551,63 e del canone di locazione del mese di agosto 2023 relativi all'immobile sito in Arco Loc. Bolognano, utilizzato da Parte_1 in forza di contratto di locazione ad uso abitativo dd.30.9.19 (registrato il 9.10.19). A fronte
[...] della notifica dell'atto dal quale risultava l'irreperibilità dell'intimata, veniva disposta la trasformazione del rito.
Con memoria integrativa notificata a controparte in data 17.10.2, e Controparte_1 CP_2
esponevano che medio tempore il debito per spese condominiali era aumentato ad euro 5.257,07,
[...] confermando di aver ricevuto da l'importo di euro 2.00000 a titolo di spese Parte_1 condominiali ed euro 500,00 a titolo di canone riferito al mese di agosto 2023 .
Nel giudizio di merito si costituiva in giudizio, rilevando di aver sempre fatto fronte Parte_2 regolarmente ai pagamenti dovuti ad eccezione del canone di locazione relativo al mese di agosto 2023, versato prima della sua costituzione in giudizio, e delle spese condominiali, in relazione alle quali aveva medio tempore versato l'importo di euro 2000. Evidenziava che le difficoltà nel pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali erano conseguenti alle sue condizioni di salute e alla conseguente mancanza di lavoro. Esponeva di aver rinvenuto nella cassetta delle lettere l'atto di intimazione e di aver contattato il legale degli intimati per far presente la propria impossibilità di presenziare l'udienza del 9.10.24 per ragioni di salute. Chiedeva pertanto che fosse rigettata la domanda di intimazione di sfratto per morosità, attesa la sua volontà di far fronte ai pagamenti delle somme ancora dovute, con conseguente conferma della validità ed efficacia del contratto di locazione in essere tra le parti fino alla sua naturale scadenza;
in via subordinata, chiedeva fosse fissato un termine lungo pe il rilascio dell'immobile, al fine di permetterle il reperimento di una nuova sistemazione.
Con sentenza di data 7.5.25 n. 104/2025, oggetto di impugnazione, il tribunale di Rovereto dichiarava risolto il contratto di locazione ad uso abitativo di data 30.9.19 intercorso tra e Controparte_2
da un lato e dall'altro ed avente per oggetto l'immobile sito in Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 Arco, località Bolognano via Santissima Trinità 18, per grave inadempimento della conduttrice ed ordinava alla stessa di rilasciare tale immobile e relative pertinenze liberi da persone o cose in favore dei locatori, fissando per l'esecuzione la data del 21.7.25. Condannava al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.985,40 a titolo di spese condominiali oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite.
Affermava il tribunale che fosse onere della conduttrice provare l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali, prova che la stessa non aveva fornito e che le spese condominiali ammontavano al momento della decisione all'importo di euro 3.885,40, importo documentato attraverso il deposito del verbale dell'assemblea condominiale con il riparto delle spese e del prospetto rateale. Rilevava il tribunale che tali somme non erano state oggetto di contestazione da parte della conduttrice che aveva dedotto in giudizio esclusivamente la sussistenza di sue difficoltà economiche e l'impossibilità di reperire un diverso alloggio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione di Parte_1 seguito esaminati.
e si sono costituiti in giudizio, chiedendo che l'appello sia Controparte_2 Controparte_1 dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
Quindi la causa veniva discussa l'udienza del 23.9.25 e decisa come da dispositivo letto in udienza.
* * *
Con il primo motivo di impugnazione eccepisce che l'intero procedimento di primo Parte_1 grado risulterebbe viziato in quanto all'udienza del 9.10.24 era stato dichiarato dagli appellati che la stessa era irreperibile, mentre al contrario la stessa non aveva ricevuto la notifica della intimazione di sfratto per morosità e dell'atto di citazione per la convalida e comunque non era irreperibile e non aveva potuto presenziare all'udienza a causa alle sue condizioni di salute che avevano reso necessario un ricovero.
Espone che l'impossibilità di presenziare all'udienza del 9.10.24 era stata comunicata alle controparti, ma tale circostanza non era stata esposta in udienza nella quale era stata dichiarata la sua irreperibilità.
Con il medesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che la sentenza sia viziata nella parte in cui il giudice ha affermato che la stessa , costituendosi in giudizio, aveva evidenziato la sua situazione di difficoltà economica e solo in sede di memoria conclusiva aveva dedotto la difficoltà di reperire un nuovo alloggio. Espone l'appellante che al momento di costituirsi in giudizio la stessa non aveva urgenza di reperire un nuovo alloggio, in quanto il contratto di locazione dedotto in giudizio aveva la sua scadenza naturale al settembre 2027 e l'urgenza di trovare una diversa soluzione abitativa era emersa solamente a seguito dell'udienza del 4.12.24. Sostiene l'appellante che aveva continuato a pagina 4 di 7 versare il canone di locazione, ma non era riuscita a far fronte al pagamento delle spese condominiali in relazione alle quali aveva trovato un accordo verbale con l'amministratore del condominio per un piano di rientro, accordo che l'amministratore non aveva voluto mettere per iscritto. Ribadisce la sua volontà di provvedere al pagamento delle spese condominiali attraverso un piano di rientro e di essere intenzionata a reperire una nuova sistemazione abitativa, cosa che non era riuscita a fare a causa del breve termine che gli è stato concesso nel corso del giudizio di primo grado (da dicembre 2024 a maggio 2025). Sostiene di aver provveduto al pagamento delle spese condominiali ogni volta che ne ha avuto la possibilità economica, e di trovarsi in una situazione precaria a causa delle sue condizioni di salute che le impediscono di lavorare, percependo solo una indennità INPS e un assegno dall'ex marito, importi prioritariamente destinati alle proprie necessità di cure mediche e di sussistenza.
Espone che l'esecuzione della sentenza determina un pregiudizio grave e irreparabile sia dal punto di vista economico che abitativo.
Ha chiesto la sospensione del termine per l'esecuzione della sentenza, che sia fissato un maggiore termine per il rilascio dell'immobile al fine di consentirle di reperire una nuova soluzione abitativa e al fine di consentire il pagamento delle spese condominiali. In via subordinata ha chiesto sia accertato il contratto di locazione di data 30.9.19 è ancora in essere tra le parti fino alla sua naturale scadenza del
30.9.27 e che tale contratto di locazione, in caso di vendita dell'immobile, è ancora efficace fino al momento in cui la stessa non abbia reperito una nuova sistemazione abitativa.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, rilevando che la notifica dell'atto d'appello è stata effettuata nei confronti degli appellati personalmente e non al loro procuratore costituito in primo grado e che la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierno udienza sia avvenuta oltre il termine assegnato. Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, posto che l'appellante si è limitata a riproporre in forma generica le medesime contestazioni già sollevate in primo grado, esponendo inoltre argomentazioni del tutto estranee al thema decidendum, e la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis cpc essendo lo stesso manifestamente infondato. Rilevano che l'irreperibilità dell'appellante con riguardo alla notifica dell'atto di intimazione risultava sull'avviso postale di ritorno della notifica e che nel corso dell'udienza del 9.10.24 gli stessi avevano rilevato che l'appellante abitava regolarmente l'immobile locato, tanto che il giudice aveva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc. Rilevano che, a fronte dell'attestazione dell'agente postale della irreperibilità della era necessario proporre quel querela di falso. Parte_1
Chiedono la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc della seguente affermazione contenuta nell'atto d'appello: “In primis è necessario precisare che l'intero procedimento di primo grado risulta essere
pagina 5 di 7 viziato nel rito atteso che, all'udienza del giorno 09.10.2024 è stato falsamente dichiarato dagli odierni appellati che la signora era irreperibile”. Parte_1
Espongono che a tutt'oggi l'appellante non ha versato le spese condominiali al cui pagamento era stata condannata con la sentenza impugnata e che anzi la sua posizione debitoria si è aggravata, non essendo state pagate le spese condominiali scadute al giugno e ad agosto del 2025 per complessivi euro
688,70 e non essendo stato versato il canone di locazione relativo al mese di agosto 2025.
Ciò premesso le eccezioni preliminari di parte appellata devono essere rigettate posto che, con la sua costituzione in giudizio, la stessa ha sanato la nullità relativa alla notifica effettuata non presso il procuratore costituito bensì alle parti personalmente, e la eccepita tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Del resto l'appello risulta tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso in data 6.6.25 a fronte della notifica dell'impugnata sentenza in data 10.5.25
Deve essere rigettata anche l'eccezione inammissibilità per violazione dell'articolo 348 bis cpc posto che non può ritenersi che il motivo di appello sia generico ovvero manifestamente infondato.
Ciò premesso l'appello in esame deve essere rigettato.
Seppure siano condivisibili le doglianza di parte appellante relative alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, nondimeno nel corso dell'udienza del 9.10.24 non è stato assunto alcun provvedimento di natura decisoria;
infatti, a fonte dell'esito della notifica (risultando attestata dall'ufficiale postale la irreperibilità dell'appellante), il giudice di primo grado ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'articolo 667 cpc e nel corso del successivo giudizio di merito l'odierna appellante si è costituita, potendo così esplicare le sue difese.
Va rilevato che, a seguito della trasformazione del rito, il procedimento sommario si conclude e si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria.
La memoria integrativa degli appellati è stata notificata all'appellante in data 17.10.24 e l'appellante si è regolarmente costituita in giudizio. Quindi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice è stata pronunciata all'esito del giudizio ordinario a cognizione piena svoltosi a seguito della conversione del rito.
Quanto agli ulteriori profili di impugnazione, va rilevato che il contratto di locazione intercorso tra le parti è stato dichiarato risolto dal tribunale di Rovereto per inadempimento del conduttrice, posto che è incontestato che la stessa non abbia provveduto al pagamento delle spese condominiali per l'importo, accertato al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza, di euro 3.985,40 .
Risultano pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 5 l. n. 392/78 in quanto l'importo delle spese condominiali non versate accertato dal tribunale di Rovereto è maggiore del doppio dell'importo del canone di locazione, fissato nel contratto intercorso dalle parti in euro 500 mensili . pagina 6 di 7 Parte appellante non ha contestato il mancato pagamento della somma in questione, affermando che lo stesso è stato determinato dalle sue precarie condizioni economiche dovute al suo stato di salute, circostanze tuttavia che non esclude l'imputabilità dell'inadempimento.
Viene rigettata l'istanza di cancellazione dell'espressione indicata dagli appellanti, la quale risulta funzionale all'esposizione della tesi difensiva della Parte_1
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo negli importi medi di tariffa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 104/2025 del Tribunale Parte_1 di Rovereto;
2) condanna al rimborso in favore di e , Parte_1 CP_2 Controparte_1
delle spese di giudizio del presente grado di appello, liquidate in € 536,00 per la fase di studio,
€ 536,00 per la fase introduttiva, , € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trento, 23/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Dr.ssa L.Guzzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 131/2025
tra
C.F. ) , assistito e difeso dall'Avv. MAZZURANA Parte_1 C.F._1
MARIKA elett. Dom VIA SANTA CATERINA, 45 ARCO
appellante e
(C.F. e (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), assistito e difeso dall'Avv. BRESCIANI STEFANO elett dom. in Arco Loc. C.F._3
S.Giorgio 14/A appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza impugnata
In via principale nel merito:
Sospendere il termine per l'esecuzione della sentenza, fissato per la data del 21.07.2025 visto il pregiudizio grave e irreparabile che ne deriva per la signora (sia economico sia Parte_1
pagina 1 di 7 lesivo del diritto all'abitare riconosciuto come diritto umano nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo)
Prevedere un termine per il rilascio dell'immobile lungo al fine di permettere alla signora di Parte_1 trovare una soluzione alloggiativa alternativa, anche temporanea e d'urgenza, prevedendo l'obbligo per la signora di rilasciare l'immobile non appena trovata una soluzione alloggiativa Parte_1 comunicandolo ai signori e Prevedere un piano di rientro lungo, stabilito sulla CP_2 CP_1 base delle capacità economiche dell'odierna appellante, al fine di effettuare il pagamento delle spese condominiali arretrate ed ammontante ad Euro 3.985,40
In via secondaria nel merito
- Dichiarare il contratto di locazione ad uso abitativo di data 30.09.2019 ancora in essere tra le parti fino alla sua naturale scadenza (30.09.2027)
- Confermare il contratto di locazione tuttora esistente, in caso di vendita dell'immobile a nuovo acquirente, fino a quando la signora non avrà reperito una soluzione Parte_1 alloggiativa alternativa, anche d'urgenza, con impegno della stessa a versare il canone di locazione al nuovo proprietario Sospendere il termine per l'esecuzione della sentenza, fissato per la data del 21.07.2025 visto il pregiudizio grave e irreparabile che ne deriva per la signora
(sia economico sia lesivo del diritto all'abitare riconosciuto come diritto Parte_1 umano nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo)
Prevedere un termine per il rilascio dell'immobile lungo al fine di permettere alla signora di Parte_1 trovare una soluzione alloggiativa alternativa, anche temporanea e d'urgenza, prevedendo l'obbligo per la signora di rilasciare l'immobile non appena trovata una soluzione alloggiativa Parte_1 comunicandolo ai signori e Prevedere un piano di rientro lungo, stabilito sulla CP_2 CP_1 base delle capacità economiche dell'odierna appellante, al fine di effettuare il pagamento delle spese condominiali arretrate ed ammontante ad Euro 3.985,40
per parte appellata:
IN RITO
- dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis – 436 bis c.p.c.; - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Rovereto n.
104/2025;
- NEL MERITO- in via principale, rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Rovereto n. 104/2025 e per l'effetto confermare la medesima, rigettando tutte le domande formulate da , da ritenersi inammissibili ed Parte_1
pagina 2 di 7 infondate;
-
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a 15% spese generali, CNPA riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida dd. 29.8.24 CP_2
e chiedevano fosse accertata la morosità di in ordine al
[...] Controparte_1 Parte_1 mancato pagamento delle spese condominiali per complessivi euro 4.551,63 e del canone di locazione del mese di agosto 2023 relativi all'immobile sito in Arco Loc. Bolognano, utilizzato da Parte_1 in forza di contratto di locazione ad uso abitativo dd.30.9.19 (registrato il 9.10.19). A fronte
[...] della notifica dell'atto dal quale risultava l'irreperibilità dell'intimata, veniva disposta la trasformazione del rito.
Con memoria integrativa notificata a controparte in data 17.10.2, e Controparte_1 CP_2
esponevano che medio tempore il debito per spese condominiali era aumentato ad euro 5.257,07,
[...] confermando di aver ricevuto da l'importo di euro 2.00000 a titolo di spese Parte_1 condominiali ed euro 500,00 a titolo di canone riferito al mese di agosto 2023 .
Nel giudizio di merito si costituiva in giudizio, rilevando di aver sempre fatto fronte Parte_2 regolarmente ai pagamenti dovuti ad eccezione del canone di locazione relativo al mese di agosto 2023, versato prima della sua costituzione in giudizio, e delle spese condominiali, in relazione alle quali aveva medio tempore versato l'importo di euro 2000. Evidenziava che le difficoltà nel pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali erano conseguenti alle sue condizioni di salute e alla conseguente mancanza di lavoro. Esponeva di aver rinvenuto nella cassetta delle lettere l'atto di intimazione e di aver contattato il legale degli intimati per far presente la propria impossibilità di presenziare l'udienza del 9.10.24 per ragioni di salute. Chiedeva pertanto che fosse rigettata la domanda di intimazione di sfratto per morosità, attesa la sua volontà di far fronte ai pagamenti delle somme ancora dovute, con conseguente conferma della validità ed efficacia del contratto di locazione in essere tra le parti fino alla sua naturale scadenza;
in via subordinata, chiedeva fosse fissato un termine lungo pe il rilascio dell'immobile, al fine di permetterle il reperimento di una nuova sistemazione.
Con sentenza di data 7.5.25 n. 104/2025, oggetto di impugnazione, il tribunale di Rovereto dichiarava risolto il contratto di locazione ad uso abitativo di data 30.9.19 intercorso tra e Controparte_2
da un lato e dall'altro ed avente per oggetto l'immobile sito in Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 Arco, località Bolognano via Santissima Trinità 18, per grave inadempimento della conduttrice ed ordinava alla stessa di rilasciare tale immobile e relative pertinenze liberi da persone o cose in favore dei locatori, fissando per l'esecuzione la data del 21.7.25. Condannava al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.985,40 a titolo di spese condominiali oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite.
Affermava il tribunale che fosse onere della conduttrice provare l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali, prova che la stessa non aveva fornito e che le spese condominiali ammontavano al momento della decisione all'importo di euro 3.885,40, importo documentato attraverso il deposito del verbale dell'assemblea condominiale con il riparto delle spese e del prospetto rateale. Rilevava il tribunale che tali somme non erano state oggetto di contestazione da parte della conduttrice che aveva dedotto in giudizio esclusivamente la sussistenza di sue difficoltà economiche e l'impossibilità di reperire un diverso alloggio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione di Parte_1 seguito esaminati.
e si sono costituiti in giudizio, chiedendo che l'appello sia Controparte_2 Controparte_1 dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
Quindi la causa veniva discussa l'udienza del 23.9.25 e decisa come da dispositivo letto in udienza.
* * *
Con il primo motivo di impugnazione eccepisce che l'intero procedimento di primo Parte_1 grado risulterebbe viziato in quanto all'udienza del 9.10.24 era stato dichiarato dagli appellati che la stessa era irreperibile, mentre al contrario la stessa non aveva ricevuto la notifica della intimazione di sfratto per morosità e dell'atto di citazione per la convalida e comunque non era irreperibile e non aveva potuto presenziare all'udienza a causa alle sue condizioni di salute che avevano reso necessario un ricovero.
Espone che l'impossibilità di presenziare all'udienza del 9.10.24 era stata comunicata alle controparti, ma tale circostanza non era stata esposta in udienza nella quale era stata dichiarata la sua irreperibilità.
Con il medesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che la sentenza sia viziata nella parte in cui il giudice ha affermato che la stessa , costituendosi in giudizio, aveva evidenziato la sua situazione di difficoltà economica e solo in sede di memoria conclusiva aveva dedotto la difficoltà di reperire un nuovo alloggio. Espone l'appellante che al momento di costituirsi in giudizio la stessa non aveva urgenza di reperire un nuovo alloggio, in quanto il contratto di locazione dedotto in giudizio aveva la sua scadenza naturale al settembre 2027 e l'urgenza di trovare una diversa soluzione abitativa era emersa solamente a seguito dell'udienza del 4.12.24. Sostiene l'appellante che aveva continuato a pagina 4 di 7 versare il canone di locazione, ma non era riuscita a far fronte al pagamento delle spese condominiali in relazione alle quali aveva trovato un accordo verbale con l'amministratore del condominio per un piano di rientro, accordo che l'amministratore non aveva voluto mettere per iscritto. Ribadisce la sua volontà di provvedere al pagamento delle spese condominiali attraverso un piano di rientro e di essere intenzionata a reperire una nuova sistemazione abitativa, cosa che non era riuscita a fare a causa del breve termine che gli è stato concesso nel corso del giudizio di primo grado (da dicembre 2024 a maggio 2025). Sostiene di aver provveduto al pagamento delle spese condominiali ogni volta che ne ha avuto la possibilità economica, e di trovarsi in una situazione precaria a causa delle sue condizioni di salute che le impediscono di lavorare, percependo solo una indennità INPS e un assegno dall'ex marito, importi prioritariamente destinati alle proprie necessità di cure mediche e di sussistenza.
Espone che l'esecuzione della sentenza determina un pregiudizio grave e irreparabile sia dal punto di vista economico che abitativo.
Ha chiesto la sospensione del termine per l'esecuzione della sentenza, che sia fissato un maggiore termine per il rilascio dell'immobile al fine di consentirle di reperire una nuova soluzione abitativa e al fine di consentire il pagamento delle spese condominiali. In via subordinata ha chiesto sia accertato il contratto di locazione di data 30.9.19 è ancora in essere tra le parti fino alla sua naturale scadenza del
30.9.27 e che tale contratto di locazione, in caso di vendita dell'immobile, è ancora efficace fino al momento in cui la stessa non abbia reperito una nuova sistemazione abitativa.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, rilevando che la notifica dell'atto d'appello è stata effettuata nei confronti degli appellati personalmente e non al loro procuratore costituito in primo grado e che la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierno udienza sia avvenuta oltre il termine assegnato. Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, posto che l'appellante si è limitata a riproporre in forma generica le medesime contestazioni già sollevate in primo grado, esponendo inoltre argomentazioni del tutto estranee al thema decidendum, e la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis cpc essendo lo stesso manifestamente infondato. Rilevano che l'irreperibilità dell'appellante con riguardo alla notifica dell'atto di intimazione risultava sull'avviso postale di ritorno della notifica e che nel corso dell'udienza del 9.10.24 gli stessi avevano rilevato che l'appellante abitava regolarmente l'immobile locato, tanto che il giudice aveva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc. Rilevano che, a fronte dell'attestazione dell'agente postale della irreperibilità della era necessario proporre quel querela di falso. Parte_1
Chiedono la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc della seguente affermazione contenuta nell'atto d'appello: “In primis è necessario precisare che l'intero procedimento di primo grado risulta essere
pagina 5 di 7 viziato nel rito atteso che, all'udienza del giorno 09.10.2024 è stato falsamente dichiarato dagli odierni appellati che la signora era irreperibile”. Parte_1
Espongono che a tutt'oggi l'appellante non ha versato le spese condominiali al cui pagamento era stata condannata con la sentenza impugnata e che anzi la sua posizione debitoria si è aggravata, non essendo state pagate le spese condominiali scadute al giugno e ad agosto del 2025 per complessivi euro
688,70 e non essendo stato versato il canone di locazione relativo al mese di agosto 2025.
Ciò premesso le eccezioni preliminari di parte appellata devono essere rigettate posto che, con la sua costituzione in giudizio, la stessa ha sanato la nullità relativa alla notifica effettuata non presso il procuratore costituito bensì alle parti personalmente, e la eccepita tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Del resto l'appello risulta tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso in data 6.6.25 a fronte della notifica dell'impugnata sentenza in data 10.5.25
Deve essere rigettata anche l'eccezione inammissibilità per violazione dell'articolo 348 bis cpc posto che non può ritenersi che il motivo di appello sia generico ovvero manifestamente infondato.
Ciò premesso l'appello in esame deve essere rigettato.
Seppure siano condivisibili le doglianza di parte appellante relative alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, nondimeno nel corso dell'udienza del 9.10.24 non è stato assunto alcun provvedimento di natura decisoria;
infatti, a fonte dell'esito della notifica (risultando attestata dall'ufficiale postale la irreperibilità dell'appellante), il giudice di primo grado ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'articolo 667 cpc e nel corso del successivo giudizio di merito l'odierna appellante si è costituita, potendo così esplicare le sue difese.
Va rilevato che, a seguito della trasformazione del rito, il procedimento sommario si conclude e si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria.
La memoria integrativa degli appellati è stata notificata all'appellante in data 17.10.24 e l'appellante si è regolarmente costituita in giudizio. Quindi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice è stata pronunciata all'esito del giudizio ordinario a cognizione piena svoltosi a seguito della conversione del rito.
Quanto agli ulteriori profili di impugnazione, va rilevato che il contratto di locazione intercorso tra le parti è stato dichiarato risolto dal tribunale di Rovereto per inadempimento del conduttrice, posto che è incontestato che la stessa non abbia provveduto al pagamento delle spese condominiali per l'importo, accertato al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza, di euro 3.985,40 .
Risultano pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 5 l. n. 392/78 in quanto l'importo delle spese condominiali non versate accertato dal tribunale di Rovereto è maggiore del doppio dell'importo del canone di locazione, fissato nel contratto intercorso dalle parti in euro 500 mensili . pagina 6 di 7 Parte appellante non ha contestato il mancato pagamento della somma in questione, affermando che lo stesso è stato determinato dalle sue precarie condizioni economiche dovute al suo stato di salute, circostanze tuttavia che non esclude l'imputabilità dell'inadempimento.
Viene rigettata l'istanza di cancellazione dell'espressione indicata dagli appellanti, la quale risulta funzionale all'esposizione della tesi difensiva della Parte_1
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo negli importi medi di tariffa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 104/2025 del Tribunale Parte_1 di Rovereto;
2) condanna al rimborso in favore di e , Parte_1 CP_2 Controparte_1
delle spese di giudizio del presente grado di appello, liquidate in € 536,00 per la fase di studio,
€ 536,00 per la fase introduttiva, , € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trento, 23/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Dr.ssa L.Guzzo
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