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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 808/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Ester Ferrari Morandi, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dall'avv. Maria Carla CP_1 Attanasio, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 8344/2022 pubblicata il 13.10.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2021, titolare di pensione cat. INVCIV Parte_1
n. 07202388 dall'1.11.2014, esponeva di avere inoltrato, in data 4.4.2017, domanda di pensione di CP_ vecchiaia e che, con nota del 4.8.2020, l' gli aveva comunicato l'accoglimento della domanda con decorrenza 1.5.2018, determinando l'ammontare degli arretrati, relativi al periodo dall'1.5.2018
1 al 31.7.2020, nell'importo di € 14.671,97; che, con successiva nota del 6.8.2020, gli era stato comunicato che la pensione categoria INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dall'1.1.2018, con un debito a suo carico, calcolato fino al 31.8.2020, di € 6.359,28, che era stato detratto dall'importo degli arretrati della pensione di vecchiaia;
di avere proposto ricorso amministrativo senza esito alcuno.
Chiedeva l'applicazione dei benefici in materia di indebito di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e all'art. 13 della L. n. 412/1991, deducendo la propria buona fede e la totale assenza di dolo.
Così concludeva: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza CP_ della richiesta di restituzione formulata dall' in data 06.08.20, in quanto estremamente generica, illegittima e infondata. ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente non deve CP_ restituire nulla all' perché la somma chiesta in restituzione è stata già trattenuta dall' . CP_2
CP_ CONDANNARE l' alla restituzione di euro 6.359,28 illegittimamente trattenuti. Con espressa CP_ riserva, a seguito dell'esame della eventuale memoria di costituzione dell' di controdedurre in merito con note autorizzate, produrre documentazione, anche fiscale attinente al caso e porre in essere ogni altra attività istruttoria consentita. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza indicate in epigrafe, rigettava il ricorso sul presupposto CP_ che l' aveva effettuato una compensazione tra quanto percepito a titolo di invalidità civile, non più spettante a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia, e quanto dovuto a titolo di pensione di vecchiaia. Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 sinteticamente indicati:
1) Illegittimità dell'indebito per assenza di dolo. CP_ Ha lamentato l'appellante l'illegittimità della richesta dell' di restituzione, dal momento che la percezione della pensione di vecchiaia ha determinato il superamento del limite reddituale stabilito dalla legge per l'assegno mensile, non sussistendo, quindi, il dolo nella condotta dello Pt_1
CP_ perché entrambe le prestazioni vengono erogate dall' che, pertanto, era consapevole della non spettanza dell'assegno di invalidità.
2)Infondatezza delle richiesta di restituzione in relazione al periodo 1 maggio 2020-31 agosto
2020.
Ha sostenuto l'appellante di essere divenuto titolare di pensione di inabilità, ex art. 12 L. n.
118/1971, con decorrenza dall'1.5.2020, a seguito del decreto di omologa emesso il 27.10.2021, con il quale il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di
2 CP_ inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.4.2020); che l' gli ha comunicato la riliquidazione della pensione il 31.10.2022; che, pertanto, essendo divenuto titolare di pensione di inabilità da aprile 2020, non è obbligato a restituire i ratei di assegno di invalidità civile percepiti dall'1.5.2020 al 31.8.2020, perché il suo reddito, anche computando la pensione di vecchiaia, è inferiore al limite di legge.
Ha, così concluso: “ Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza:
DICHIARARE l'illegittimità, l'insussistenza e/o l'infondatezza del provvedimento di indebito
CP_ formulato dall' in data 06.08.20 in quanto illegittimo, non provato e quindi infondato.
CP_ CONDANNARE l' alla restituzione di euro 6.359,28 illegittimamente trattenuti. In via subordinata, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o l'infondatezza della richiesta di restituzione del 06.08.2020 quantomeno in relazione ai ratei riferiti al periodo 1 maggio 2020 – 31 agosto 2020 spettanti per legge, essendo il ricorrente divenuto titolare di pensione di inabilità dalla
CP_ domanda del 10.04.2020 CONDANNARE l' alla restituzione di euro 1.188,56 (ratei di pensione di inabilità dal 1 maggio 2020 al 31 agosto 2020) illegittimamente trattenuti Condannare
CP_ il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella in entrambe le fasi del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M.
127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'appello è fondato.
Nella comunicazione del 6.8.2020, relativa alla riliquidazione dell'assegno di invalidità civile e al CP_ recupero di somme indebitamente percepite, l' ha evidenziato un debito dello pari a € Pt_1
6.359,28, calcolato fino al 31.8.2020, essendo costui divenuto titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.5.2018, e avendo, pertanto, superato i limiti di reddito previsti dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile.
Osserva il Collegio che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
3 del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Cass. n.
28771/2018; n. 13223/2020; n. 5606/2023).
Ha sostenuto, in particolare, la Suprema Corte nella ordinanza n. 13223/2020 (richiamata dalla successiva sentenza n. 5606/2023) che: “17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Risulta perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di
4 prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce.
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
5 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”.
Inoltre, la Suprema Corte, in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001, ha affermato che:
“la disciplina della ripetibilità di quelle (prestazioni economiche) indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. n. 13915/2021; n.
4600/2021; n. 8970/2014).
2.1. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, le prestazioni erogate allo non Pt_1 erano ripetibili, in quanto, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, e non potendo trovare CP_ applicazione l'art. 2033 c.c., l' nulla ha allegato in relazione al dolo del percipiente, che non è comunque configurabile nel caso di specie, dal momento che il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile è dipeso dall'accoglimento CP_ della domanda di pensione di vecchiaia, avvenuto con provvedimento dell' del 4.8.2020, con decorrenza dall'1.5.2018.
L'erogazione indebita dei ratei di assegno di invalidità civile non è, quindi, addebitabile
6 all'appellante, con la conseguenza che la restituzione dell'indebito sarebbe potuta avvenire solo a decorrere dal provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti reddituali.
2.2. Osserva, ulteriormente, il Collegio che per il periodo dall'1.5.2020 al 31.8.2020 non si è verificato alcun indebito, in quanto lo ha ottenuto, a decorrere dall'1.5.2020, il Pt_1 riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità in luogo dell'assegno di invalidità, e rispetto a tale prestazione assistenziale non risultano superati i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, riformata, e, conseguentemente, deve essere CP_ dichiarato irripetibile l'indebito oggettivo, pari a € 6.359,28, di cui alla nota del 6.8.2020, e CP_ l' deve essere condannato a restituire all'appellante la somma di € 6.359,28, illegittimamente trattenuta, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Ester Ferrari Morandi, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata: CP_
- dichiara irripetibile l'indebito oggettivo, pari a € 6.359,28, di cui alla nota del 6.8.2020; CP_
- condanna l' alla restituzione all'appellante della somma di € 6.359,28, illegittimamente trattenuta, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 quanto al primo grado, e in € 2.800,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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