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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8549 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21552 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Michele Livani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n. 76,
OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Pasquale Saffioti, e domiciliato ex lege presso il domicilio digitale del suo difensore Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento scrittura privata
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“in via principale, accertata e dichiarata la inefficacia della scrittura privata nei confronti del sig.
e/o la prescrizione del credito sia per sorte capitale sia per interessi del 10% Parte_1 all'anno, revocare il decreto ingiuntivo n. 2802/2024 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. VIII, Dr.
Valletta, nel procedimento recante n. 3480/2024 del R.G., poiché emesso in carenza dei presupposti di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte opposta:
“In via preliminare a) accertare e dichiarare che la ricevuta del 15.02.2014 (allegato n. 4) e la firma apposta in calce siano state redatte del sig. Parte_1
1 b) accertare e dichiarare che anche le ricevute di cui all'allegato n. 4 alla presente comparsa di costituzione e risposta sono state scritte di pugno dall'opponente;
In via principale c) accertare e dichiarare, per i motivi in rassegna, che il sig. Parte_1 con la sottoscrizione della scrittura privata del 29.12.2005 si è impegnato nei confronti del sig.
ad adempiere personalmente in luogo dei terzi e Controparte_1 Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 1180 c.c. e che, conseguentemente, il predetto opponente si è obbligato Pt_3 personalmente nei confronti dell'opposto ad estinguere il debito gravante sui debitori originari e, per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata con tutte le eccezioni ivi sollevate e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2802/2024 D.I., Rep. n. 2091/2024 del 04.03.2024 Tribunale di
Roma;
IN SUBORDINE d) accertare e dichiarare, che il sig. comunque, con la Parte_1 sottoscrizione della scrittura privata in rassegna del 29.12.2005 ha agito quale falsus procurator nei confronti del creditore in buona fede, tratto in errore dalla condotta proprio del rappresentante senza mandato, ed ha taciuto al terzo contraente la carenza di idonei poteri, determinando in esso il suo affidamento nell'efficacia della stipulazione;
e) condannare, per l'effetto, per tutte le motivazioni esposte in parte motiva, l'opponente al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale in favore del sig.
[...]
da quantificarsi in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
CP_1
f) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2802/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso il 04.03.2024 e notificato in data 11.04.2024, con il quale l'intestato Tribunale gli ha intimato il pagamento, in favore dell'odierno opposto, , della somma di € 76.500,00, oltre interessi e spese legali, Controparte_1 pari ad € 1.630,00 per compenso ed € 406,60 per esborsi, ed accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto di aver sottoscritto la scrittura privata del
29.12.2005 – posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo spiegato dalla controparte – unicamente nella qualità di rappresentante di e . Ha, quindi, Parte_3 Parte_2 escluso di aver assunto qualsivoglia obbligo personale per effetto della dedotta scrittura privata, allegando l'inefficacia della stessa nei suoi confronti. Al riguardo, e in punto di diritto, ha dedotto l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1388 c.c., secondo il quale “Il contratto concluso dal
2 rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
Parte opponente ha, inoltre, addotto la genericità della predetta scrittura privata in relazione all'indicazione dei soggetti obbligati, anche in ragione della sola indicazione del “sig. ” Pt_1 quale soggetto obbligato, senza alcun ulteriore riferimento atto ad individuare specificamente il debitore, tanto più considerato l'intervento, nella richiamata scrittura, di almeno due soggetti aventi il medesimo cognome. ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito ex adverso vantato, evidenziando Parte_1 che, per effetto della richiamata scrittura privata, la corresponsione dell'importo ivi indicato sarebbe dovuta avvenire, entro e non oltre due anni decorrenti dalla data della stipulazione della scrittura, ossia entro il 29.12.2007. Nello specifico, ha dedotto che , per diciotto anni, ha Controparte_1 omesso di rivendicare l'esatto adempimento della scrittura privata, avendo preteso tale adempimento solo con la lettera di messa in mora datata 28.07.2023. Sul punto, Parte_1 ha, poi, negato di aver mai riconosciuto l'avverso credito, sostenendo tale assunto anche in forza del disconoscimento del documento n. 3 allegato al ricorso monitorio. Sulla scorta di tali argomentazioni, parte opponente ha eccepito la prescrizione dell'avversa pretesa, atteso il decorso del termine decennale - ex art. 2946 c.c. - per quanto concerne la “sorte capitale” e del termine quinquennale relativo agli interessi.
Parte opponente ha, infine, formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, allegando, quale periculum in mora, il rischio di grave e irreparabile danno conseguente all'esecuzione forzata del credito ivi dedotto e, quale fumus boni iuris, la evidente infondatezza delle pretese ex adverso avanzate, in quanto smentite per tabulas dall'opposizione spiegata.
In data 08.10.2024 si è costituito , chiedendo il rigetto dell'opposizione svolta, Controparte_1 attesa la sua infondatezza in punto di fatto e di diritto.
Parte opposta ha dedotto che il credito vantato in sede monitoria è scaturito dalla scrittura privata del 29.12.2005, per effetto della quale n.q. di rappresentante di e Parte_1 Parte_3
(rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della Quadrifoglio Parte_2
S.A.S. di PI AN e NN CC) si era impegnato al pagamento dell'importo di €
288.000,00, quale somma che il aveva, in passato, conferito (alla società) a titolo di CP_1 prestito per l'acquisto di un esercizio commerciale sito in Corso Vittorio Emanuele n. 302, Roma.
L'opposto ha, inoltre, allegato di essersi impegnato, con la richiamata scrittura, a cedere la sua quota di partecipazione al capitale sociale della predetta società, ottenendo, in cambio, la
3 corresponsione, entro i successivi due anni, della somma di € 60.000,00 per indennizzo di buonuscita.
Nelle proprie difese, ha dedotto che controparte aveva parzialmente adempiuto Controparte_1 all'obbligo assunto con la richiamata scrittura privata, versando la complessiva somma di €
271.200,00 a mezzo di plurimi pagamenti in acconto, puntualmente annotati dal su CP_1 appositi fogli di ricevuta custoditi in originale dal solo . Ha, tuttavia, lamentato che, a far Pt_1 data dal 15.02.2014, il debitore aveva omesso di versare il residuo importo di € 76.500,00, successivamente azionato mediante procedimento monitorio.
A sostegno delle pretese svolte in fase monitoria, l'odierno opposto ha argomentato che, per effetto della richiamata scrittura privata, si era impegnato al pagamento dell'importo Parte_1 soprarichiamato in luogo degli originari debitori e (quest'ultimo Parte_2 Parte_3 figlio dell'opponente), con ciò determinando l'estinzione della pretesa originariamente sorta verso tali soggetti e la nascita un nuovo rapporto obbligatorio tra le parti dell'odierno giudizio.
In punto di diritto, parte opposta ha ritenuto che, per effetto di tale impegno, Parte_1 aveva adempiuto, ex art. 1180 c.c., ad un'obbligazione di terzo, ricorrendo tutti i presupposti della relativa fattispecie. Ha, inoltre, eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni di prescrizione del credito, avendo la controparte parzialmente adempiuto alle obbligazioni assunte e versato l'ultimo acconto in data 15.02.2014. Pertanto, secondo le deduzioni di parte opposta, considerata la messa in mora del 28.07.2023, alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata.
Quanto al disconoscimento del documento contenente le ricevute di pagamento, parte opposta ha domandato perizia calligrafica volta ad accertare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta da precisando, tuttavia, di non essere in possesso dell'originale del documento in Parte_1 quanto detenuto dalla controparte.
L'opposto ha, poi, rappresentato che - anche volendo considerare la controparte quale mero rappresentante dei debitori e - l'assenza di un accordo solutorio tra Parte_2 Parte_3 questi ultimi e parte opponente avrebbe consentito di qualificare alla stregua di un Parte_1 falsus procurator, responsabile, ex art. 2043 c.c., per aver taciuto la carenza dei poteri rappresentativi e pregiudicato il contrapposto legittimo affidamento nell'efficacia della stipulazione.
Per tali ragioni, ha chiesto, in subordine, la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ha, infine, chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del provvedimento monitorio, non avendo la controparte offerto prova dei necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4 Con ordinanza del 21.01.2025 - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025 - il
Giudicante, in accoglimento dell'istanza di parte opponente, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2802/2024 attesa la sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c. e tenuto conto della probabile fondatezza dell'opposizione, desumibile dalle eccezioni proposte dalla parte opponente (con riguardo, in particolare, alla titolarità passiva dell'asserito credito) e considerato il disconoscimento del documento n. 4 del fascicolo di parte opposta, contenente alcune ricevute di pagamento di acconti, con sottoscrizione a nome dell'opponente.
Con la medesima ordinanza, il Giudicante ha rigettato l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta da parte opponente e la richiesta di CTU avanzate da parte opposta, anche considerata l'omessa produzione dell'originale del documento disconosciuto (quale onere incombente sulla parte intenzionata ad avvalersene in giudizio), e viste le contestazioni della controparte volte a negare il possesso di tale documento.
La causa, istruita con acquisizioni documentali, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17.04.2025, sulla base delle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Assumendo di aver sottoscritto la scrittura privata del 29.12.2005 nella sola qualità di rappresentante di e e negando, pertanto, di aver assunto, in Parte_3 Parte_2 proprio, qualsivoglia obbligazione per effetto di detta scrittura, ha contestato la Parte_1 fondatezza della contrapposta pretesa creditoria.
Ha, poi, in ogni caso, eccepito la prescrizione di tale pretesa, disconoscendo la documentazione ex adverso depositata, atta a provare il proprio parziale adempimento sino al febbraio del 2014. Ha, pertanto, sostenuto di non aver mai adempiuto personalmente agli obblighi derivanti dalla scrittura privata, con conseguente prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, in ragione dell'assenza di qualsivoglia atto riconoscitivo di tale debito.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha ritenuto che la partecipazione dell'opponente alla scrittura privata del 29.12.2005, n.q. di rappresentante di e abbia Parte_3 Parte_2 integrato adempimento di terzo ex art. 1180 c.c., traendo, peraltro, conferma di tale assunto dall'adempimento parziale del debito attuato sino al febbraio 2014.
Anche in forza di detto adempimento parziale - comprovato dalla documentazione prodotta e in relazione alla quale l'opposto ha formulato istanza di verificazione in seguito al disconoscimento
5 della controparte – ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione della Controparte_1 propria pretesa creditoria.
Parte opposta ha, in subordine, qualificato l'opponente alla stregua di un falsus procurator, sostenendo ciò in ragione dalla mancanza di un accordo solutorio tra quest'ultimo e gli obbligati e Ha, quindi, dedotto la responsabilità dell'opponente, ex art. Parte_3 Parte_2
2043 c.c., per aver taciuto la carenza di poteri rappresentativi e pregiudicato il proprio legittimo affidamento nell'efficacia dell'atto stipulato. In subordine, ha, pertanto, chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Tanto premesso, esaminata la scrittura privata del 29.12.2005, non possono condividersi le difese di parte opponente volte a significare di aver partecipato all'atto in esame nella sola qualità di rappresentante di e , ai sensi dell'art. 1387 e ss. c.c. Parte_3 Parte_2
Considerate, infatti, le contrapposte difese delle parti sul punto, occorre procedere ad un'interpretazione della scrittura privata per cui è causa informata ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Va, in particolare, osservato che, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., nell'interpretazione del contratto occorre indagare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, sicché le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Ne deriva che le singole clausole non possono leggersi in maniera separata le une dalle altre, occorrendo necessariamente una valutazione combinata delle stesse.
Ai sensi dell'art. 1366 c.c., poi, il contratto deve essere intrepretato secondo buona fede, canone che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (sul punto, cfr. Cass. civ. n. 6675/2018, n. 7927/2017 e n. 23701/2016).
Ebbene, applicati al caso in esame tali criteri ermeneutici, deve ritenersi che, con la scrittura privata del 29.12.2005, pur intervenendo nell'atto in rappresentanza di e Parte_1 Parte_3
abbia inteso obbligarsi personalmente, nei confronti del creditore ( Parte_2 CP_1
), al pagamento del debito gravante sui rappresentati, integrando così uno schema
[...] negoziale assimilabile a quello dell'espromissione di cui all'art. 1272 c.c., con la quale l'espromittente assume spontaneamente verso il creditore il debito del debitore originario, diventandone debitore solidale, salvo liberazione del medesimo debitore originario.
6 Tale schema negoziale è chiaramente desumibile dalla clausola in cui si prevede che CP_1
“chiede al sig. la somma di € 288.000.00 in aggiunta all'ulteriore
[...] Parte_1 importo di € 60.000,00 a titolo di buonuscita, per un totale di € 348.000,00.
La sottoscrizione, da parte di - in proprio e non nella qualità di rappresentante - di Parte_1 detta clausola contenuta nella scrittura privata de quo, vincola direttamente l'opponente, nei confronti dell'opposto, al pagamento dell'obbligazione dei debitori originari ( e Parte_3 [...]
) da lui stesso rappresentati. Parte_2
Di poi, il chiaro riferimento a quale soggetto cui chiedere l'adempimento Parte_1 dell'obbligazione dei rappresentati, esclude che egli abbia assunto tale obbligo nella sua pur dichiarata qualità di rappresentante degli stessi, anziché in proprio.
L'operatività dell'istituto della rappresentanza avrebbe consentito, infatti, al creditore di pretendere l'adempimento dell'obbligazione esclusivamente dai soggetti rappresentati, in conformità al disposto di cui all'art. 1388 c.c. (peraltro invocato dalla stessa parte opponente), in base al quale gli effetti del negozio giuridico compiuto dal rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Quanto appena detto, peraltro, è avvalorato dallo stesso prosieguo della scrittura privata, nelle cui clausole successive è ulteriormente indicato, quale soggetto obbligato, il solo “sig. ”. Tale Pt_1 riferimento concerne ragionevolmente l'opponente , in considerazione della Parte_1 necessità di coordinare tale clausola con la precedente, nella quale il cognome “ ” è indicato Pt_1 unitamente al primo nome . Pt_1
D'altra parte, se così non fosse – e se, pertanto, per “ ” dovesse intendersi il sig. Pt_1 [...]
- non si comprenderebbe la ragione per la quale le parti abbiano deciso di limitare le pretese Pt_3 creditorie nei soli confronti di quest'ultimo, escludendo l'ulteriore soggetto obbligato, Parte_2
[...]
Le motivazioni esposte inducono, quindi, a ritenere che il riferimento all'istituto della rappresentanza inserito nella premessa dell'atto – nella quale è indicata la partecipazione di
“nato a [...] il [...] residente in [...] n° 1, in qualità di Parte_1 rappresentante dei sig.ri e quali soci della Quadrifoglio sas” – sia Parte_3 Parte_4 confinato al solo profilo del riconoscimento del debito dei rappresentati, senza peraltro con ciò stesso escludere l'assunzione in proprio dell'obbligazione di costoro, in virtù dell'accordo di espromissione intercorso con il creditore.
Tale assunto è comprovato dalla partecipazione del rappresentato , il quale ha Parte_3 sottoscritto “per avallo” la scrittura privata azionata in sede monitoria.
7 Conseguentemente, la partecipazione alla redazione dell'atto da parte di , quale Parte_3
(con)debitore originario, esclude che l'istituto della rappresentanza possa essere validamente invocato anche in relazione all'assunzione del debito altrui da parte di non Parte_1 riscontrandosi, in caso contrario, ragionevoli motivi atti a giustificare l'esercizio di un potere di rappresentanza in favore di un soggetto che ha sottoscritto lo stesso atto in cui è intervenuto il rappresentante.
Ciò detto, circa l'obbligazione assunta direttamente da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con la sottoscrizione della scrittura privata in esame, va, tuttavia, rilevata la fondatezza
[...] dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Alla luce dell'esame della documentazione versata in atti, deve, infatti, rilevarsi l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata da , per aver, quest'ultimo, Controparte_1 tardivamente esercitato il diritto di credito derivante dalla scrittura privata oggetto di lite, una volta decorso il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., per quanto attiene alla sorte capitale,
e quinquennale, ex art. 2948 n. 4, c.c. per quanto attiene agli interessi.
Ebbene, considerato quale dies a quo la data del 29.12.2007 - indicata come scadenza pattuita per l'adempimento delle obbligazioni assunte nella scrittura privata (cfr. “Tale somma verrà erogata al sig. entro 2 (Due) anni, prima e non dopo”) – la pretesa creditoria di Controparte_1 CP_1
risulta prescritta, non riscontrandosi alcun valido atto interruttivo precedente alla lettera di
[...] messa in mora datata 28.07.2023, ricevuta dall'opponente in data 8.08.2023 (cfr. all.to n. 6, fasc.lo parte opposta), né nei confronti dell'opponente, né tantomeno nei confronti dei debitori solidali originari.
Al riguardo, in particolare, non appaiono fondate le difese di parte opposta volte a provare la sussistenza di pagamenti in acconto, da parte di valevoli quali atti interruttivi Parte_1 della dedotta prescrizione.
Difatti, al fine di dimostrare tali pagamenti parziali, parte opposta ha versato in atti copia delle quietanze dei pagamenti asseritamente effettuati da sino al febbraio del 2014 (cfr. Parte_1 all.to n. 4), tutte sottoscritte dallo stesso , tranne l'ultima reca in calce la firma a Controparte_1 nome di Parte_1
Senonché, tale documento risulta inutilizzabile ai fini della presente decisione, essendo stato tempestivamente disconosciuto dall'opponente e considerata l'inammissibilità dell'istanza di verificazione - proposta da parte opposta - a cagione dell'omessa produzione del documento in originale, del quale nessuna delle parti ha dato prova che l'altra ne avesse il possesso.
8 Dall'inutilizzabilità del documento in esame consegue che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, non vi è prova dei dedotti atti interruttivi, il cui onere probatorio incombeva sul creditore opposto, attore in senso sostanziale.
In conclusione, va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
In via subordinata, parte opposta, nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha lamentato l'assenza di poteri rappresentativi in capo a qualificando lo stesso alla stregua di un falsus Parte_1 procurator. In forza di ciò, ha domandato la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Ebbene, tali deduzioni – oltre che inammissibili in ragione della tardiva costituzione dell'opposto
– sono comunque infondate per le stesse ragioni per le quali è stato riconosciuto Controparte_1 il potere di rappresentanza speso da nella scrittura privata per cui è causa, sia pur Parte_1 limitatamente al riconoscimento del debito dei suoi rappresentati.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente e l'inammissibilità/infondatezza della nuova domanda svolta da parte opposta conducono all'accoglimento dell'opposizione spiegata da e alla conseguente revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 2802/2024 del 04.03.2024.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal
DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile – definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2802/2024 del 04.03.2024;
b) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte opponente, che liquida in € 379,50 per spese vive e in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Livani.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
9 Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Alessia Ciufo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21552 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Michele Livani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n. 76,
OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Pasquale Saffioti, e domiciliato ex lege presso il domicilio digitale del suo difensore Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento scrittura privata
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“in via principale, accertata e dichiarata la inefficacia della scrittura privata nei confronti del sig.
e/o la prescrizione del credito sia per sorte capitale sia per interessi del 10% Parte_1 all'anno, revocare il decreto ingiuntivo n. 2802/2024 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. VIII, Dr.
Valletta, nel procedimento recante n. 3480/2024 del R.G., poiché emesso in carenza dei presupposti di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte opposta:
“In via preliminare a) accertare e dichiarare che la ricevuta del 15.02.2014 (allegato n. 4) e la firma apposta in calce siano state redatte del sig. Parte_1
1 b) accertare e dichiarare che anche le ricevute di cui all'allegato n. 4 alla presente comparsa di costituzione e risposta sono state scritte di pugno dall'opponente;
In via principale c) accertare e dichiarare, per i motivi in rassegna, che il sig. Parte_1 con la sottoscrizione della scrittura privata del 29.12.2005 si è impegnato nei confronti del sig.
ad adempiere personalmente in luogo dei terzi e Controparte_1 Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 1180 c.c. e che, conseguentemente, il predetto opponente si è obbligato Pt_3 personalmente nei confronti dell'opposto ad estinguere il debito gravante sui debitori originari e, per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata con tutte le eccezioni ivi sollevate e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2802/2024 D.I., Rep. n. 2091/2024 del 04.03.2024 Tribunale di
Roma;
IN SUBORDINE d) accertare e dichiarare, che il sig. comunque, con la Parte_1 sottoscrizione della scrittura privata in rassegna del 29.12.2005 ha agito quale falsus procurator nei confronti del creditore in buona fede, tratto in errore dalla condotta proprio del rappresentante senza mandato, ed ha taciuto al terzo contraente la carenza di idonei poteri, determinando in esso il suo affidamento nell'efficacia della stipulazione;
e) condannare, per l'effetto, per tutte le motivazioni esposte in parte motiva, l'opponente al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale in favore del sig.
[...]
da quantificarsi in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
CP_1
f) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2802/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso il 04.03.2024 e notificato in data 11.04.2024, con il quale l'intestato Tribunale gli ha intimato il pagamento, in favore dell'odierno opposto, , della somma di € 76.500,00, oltre interessi e spese legali, Controparte_1 pari ad € 1.630,00 per compenso ed € 406,60 per esborsi, ed accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto di aver sottoscritto la scrittura privata del
29.12.2005 – posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo spiegato dalla controparte – unicamente nella qualità di rappresentante di e . Ha, quindi, Parte_3 Parte_2 escluso di aver assunto qualsivoglia obbligo personale per effetto della dedotta scrittura privata, allegando l'inefficacia della stessa nei suoi confronti. Al riguardo, e in punto di diritto, ha dedotto l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1388 c.c., secondo il quale “Il contratto concluso dal
2 rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
Parte opponente ha, inoltre, addotto la genericità della predetta scrittura privata in relazione all'indicazione dei soggetti obbligati, anche in ragione della sola indicazione del “sig. ” Pt_1 quale soggetto obbligato, senza alcun ulteriore riferimento atto ad individuare specificamente il debitore, tanto più considerato l'intervento, nella richiamata scrittura, di almeno due soggetti aventi il medesimo cognome. ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito ex adverso vantato, evidenziando Parte_1 che, per effetto della richiamata scrittura privata, la corresponsione dell'importo ivi indicato sarebbe dovuta avvenire, entro e non oltre due anni decorrenti dalla data della stipulazione della scrittura, ossia entro il 29.12.2007. Nello specifico, ha dedotto che , per diciotto anni, ha Controparte_1 omesso di rivendicare l'esatto adempimento della scrittura privata, avendo preteso tale adempimento solo con la lettera di messa in mora datata 28.07.2023. Sul punto, Parte_1 ha, poi, negato di aver mai riconosciuto l'avverso credito, sostenendo tale assunto anche in forza del disconoscimento del documento n. 3 allegato al ricorso monitorio. Sulla scorta di tali argomentazioni, parte opponente ha eccepito la prescrizione dell'avversa pretesa, atteso il decorso del termine decennale - ex art. 2946 c.c. - per quanto concerne la “sorte capitale” e del termine quinquennale relativo agli interessi.
Parte opponente ha, infine, formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, allegando, quale periculum in mora, il rischio di grave e irreparabile danno conseguente all'esecuzione forzata del credito ivi dedotto e, quale fumus boni iuris, la evidente infondatezza delle pretese ex adverso avanzate, in quanto smentite per tabulas dall'opposizione spiegata.
In data 08.10.2024 si è costituito , chiedendo il rigetto dell'opposizione svolta, Controparte_1 attesa la sua infondatezza in punto di fatto e di diritto.
Parte opposta ha dedotto che il credito vantato in sede monitoria è scaturito dalla scrittura privata del 29.12.2005, per effetto della quale n.q. di rappresentante di e Parte_1 Parte_3
(rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della Quadrifoglio Parte_2
S.A.S. di PI AN e NN CC) si era impegnato al pagamento dell'importo di €
288.000,00, quale somma che il aveva, in passato, conferito (alla società) a titolo di CP_1 prestito per l'acquisto di un esercizio commerciale sito in Corso Vittorio Emanuele n. 302, Roma.
L'opposto ha, inoltre, allegato di essersi impegnato, con la richiamata scrittura, a cedere la sua quota di partecipazione al capitale sociale della predetta società, ottenendo, in cambio, la
3 corresponsione, entro i successivi due anni, della somma di € 60.000,00 per indennizzo di buonuscita.
Nelle proprie difese, ha dedotto che controparte aveva parzialmente adempiuto Controparte_1 all'obbligo assunto con la richiamata scrittura privata, versando la complessiva somma di €
271.200,00 a mezzo di plurimi pagamenti in acconto, puntualmente annotati dal su CP_1 appositi fogli di ricevuta custoditi in originale dal solo . Ha, tuttavia, lamentato che, a far Pt_1 data dal 15.02.2014, il debitore aveva omesso di versare il residuo importo di € 76.500,00, successivamente azionato mediante procedimento monitorio.
A sostegno delle pretese svolte in fase monitoria, l'odierno opposto ha argomentato che, per effetto della richiamata scrittura privata, si era impegnato al pagamento dell'importo Parte_1 soprarichiamato in luogo degli originari debitori e (quest'ultimo Parte_2 Parte_3 figlio dell'opponente), con ciò determinando l'estinzione della pretesa originariamente sorta verso tali soggetti e la nascita un nuovo rapporto obbligatorio tra le parti dell'odierno giudizio.
In punto di diritto, parte opposta ha ritenuto che, per effetto di tale impegno, Parte_1 aveva adempiuto, ex art. 1180 c.c., ad un'obbligazione di terzo, ricorrendo tutti i presupposti della relativa fattispecie. Ha, inoltre, eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni di prescrizione del credito, avendo la controparte parzialmente adempiuto alle obbligazioni assunte e versato l'ultimo acconto in data 15.02.2014. Pertanto, secondo le deduzioni di parte opposta, considerata la messa in mora del 28.07.2023, alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata.
Quanto al disconoscimento del documento contenente le ricevute di pagamento, parte opposta ha domandato perizia calligrafica volta ad accertare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta da precisando, tuttavia, di non essere in possesso dell'originale del documento in Parte_1 quanto detenuto dalla controparte.
L'opposto ha, poi, rappresentato che - anche volendo considerare la controparte quale mero rappresentante dei debitori e - l'assenza di un accordo solutorio tra Parte_2 Parte_3 questi ultimi e parte opponente avrebbe consentito di qualificare alla stregua di un Parte_1 falsus procurator, responsabile, ex art. 2043 c.c., per aver taciuto la carenza dei poteri rappresentativi e pregiudicato il contrapposto legittimo affidamento nell'efficacia della stipulazione.
Per tali ragioni, ha chiesto, in subordine, la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ha, infine, chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del provvedimento monitorio, non avendo la controparte offerto prova dei necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4 Con ordinanza del 21.01.2025 - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025 - il
Giudicante, in accoglimento dell'istanza di parte opponente, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2802/2024 attesa la sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c. e tenuto conto della probabile fondatezza dell'opposizione, desumibile dalle eccezioni proposte dalla parte opponente (con riguardo, in particolare, alla titolarità passiva dell'asserito credito) e considerato il disconoscimento del documento n. 4 del fascicolo di parte opposta, contenente alcune ricevute di pagamento di acconti, con sottoscrizione a nome dell'opponente.
Con la medesima ordinanza, il Giudicante ha rigettato l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta da parte opponente e la richiesta di CTU avanzate da parte opposta, anche considerata l'omessa produzione dell'originale del documento disconosciuto (quale onere incombente sulla parte intenzionata ad avvalersene in giudizio), e viste le contestazioni della controparte volte a negare il possesso di tale documento.
La causa, istruita con acquisizioni documentali, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17.04.2025, sulla base delle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Assumendo di aver sottoscritto la scrittura privata del 29.12.2005 nella sola qualità di rappresentante di e e negando, pertanto, di aver assunto, in Parte_3 Parte_2 proprio, qualsivoglia obbligazione per effetto di detta scrittura, ha contestato la Parte_1 fondatezza della contrapposta pretesa creditoria.
Ha, poi, in ogni caso, eccepito la prescrizione di tale pretesa, disconoscendo la documentazione ex adverso depositata, atta a provare il proprio parziale adempimento sino al febbraio del 2014. Ha, pertanto, sostenuto di non aver mai adempiuto personalmente agli obblighi derivanti dalla scrittura privata, con conseguente prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, in ragione dell'assenza di qualsivoglia atto riconoscitivo di tale debito.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha ritenuto che la partecipazione dell'opponente alla scrittura privata del 29.12.2005, n.q. di rappresentante di e abbia Parte_3 Parte_2 integrato adempimento di terzo ex art. 1180 c.c., traendo, peraltro, conferma di tale assunto dall'adempimento parziale del debito attuato sino al febbraio 2014.
Anche in forza di detto adempimento parziale - comprovato dalla documentazione prodotta e in relazione alla quale l'opposto ha formulato istanza di verificazione in seguito al disconoscimento
5 della controparte – ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione della Controparte_1 propria pretesa creditoria.
Parte opposta ha, in subordine, qualificato l'opponente alla stregua di un falsus procurator, sostenendo ciò in ragione dalla mancanza di un accordo solutorio tra quest'ultimo e gli obbligati e Ha, quindi, dedotto la responsabilità dell'opponente, ex art. Parte_3 Parte_2
2043 c.c., per aver taciuto la carenza di poteri rappresentativi e pregiudicato il proprio legittimo affidamento nell'efficacia dell'atto stipulato. In subordine, ha, pertanto, chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Tanto premesso, esaminata la scrittura privata del 29.12.2005, non possono condividersi le difese di parte opponente volte a significare di aver partecipato all'atto in esame nella sola qualità di rappresentante di e , ai sensi dell'art. 1387 e ss. c.c. Parte_3 Parte_2
Considerate, infatti, le contrapposte difese delle parti sul punto, occorre procedere ad un'interpretazione della scrittura privata per cui è causa informata ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Va, in particolare, osservato che, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., nell'interpretazione del contratto occorre indagare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, sicché le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Ne deriva che le singole clausole non possono leggersi in maniera separata le une dalle altre, occorrendo necessariamente una valutazione combinata delle stesse.
Ai sensi dell'art. 1366 c.c., poi, il contratto deve essere intrepretato secondo buona fede, canone che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (sul punto, cfr. Cass. civ. n. 6675/2018, n. 7927/2017 e n. 23701/2016).
Ebbene, applicati al caso in esame tali criteri ermeneutici, deve ritenersi che, con la scrittura privata del 29.12.2005, pur intervenendo nell'atto in rappresentanza di e Parte_1 Parte_3
abbia inteso obbligarsi personalmente, nei confronti del creditore ( Parte_2 CP_1
), al pagamento del debito gravante sui rappresentati, integrando così uno schema
[...] negoziale assimilabile a quello dell'espromissione di cui all'art. 1272 c.c., con la quale l'espromittente assume spontaneamente verso il creditore il debito del debitore originario, diventandone debitore solidale, salvo liberazione del medesimo debitore originario.
6 Tale schema negoziale è chiaramente desumibile dalla clausola in cui si prevede che CP_1
“chiede al sig. la somma di € 288.000.00 in aggiunta all'ulteriore
[...] Parte_1 importo di € 60.000,00 a titolo di buonuscita, per un totale di € 348.000,00.
La sottoscrizione, da parte di - in proprio e non nella qualità di rappresentante - di Parte_1 detta clausola contenuta nella scrittura privata de quo, vincola direttamente l'opponente, nei confronti dell'opposto, al pagamento dell'obbligazione dei debitori originari ( e Parte_3 [...]
) da lui stesso rappresentati. Parte_2
Di poi, il chiaro riferimento a quale soggetto cui chiedere l'adempimento Parte_1 dell'obbligazione dei rappresentati, esclude che egli abbia assunto tale obbligo nella sua pur dichiarata qualità di rappresentante degli stessi, anziché in proprio.
L'operatività dell'istituto della rappresentanza avrebbe consentito, infatti, al creditore di pretendere l'adempimento dell'obbligazione esclusivamente dai soggetti rappresentati, in conformità al disposto di cui all'art. 1388 c.c. (peraltro invocato dalla stessa parte opponente), in base al quale gli effetti del negozio giuridico compiuto dal rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Quanto appena detto, peraltro, è avvalorato dallo stesso prosieguo della scrittura privata, nelle cui clausole successive è ulteriormente indicato, quale soggetto obbligato, il solo “sig. ”. Tale Pt_1 riferimento concerne ragionevolmente l'opponente , in considerazione della Parte_1 necessità di coordinare tale clausola con la precedente, nella quale il cognome “ ” è indicato Pt_1 unitamente al primo nome . Pt_1
D'altra parte, se così non fosse – e se, pertanto, per “ ” dovesse intendersi il sig. Pt_1 [...]
- non si comprenderebbe la ragione per la quale le parti abbiano deciso di limitare le pretese Pt_3 creditorie nei soli confronti di quest'ultimo, escludendo l'ulteriore soggetto obbligato, Parte_2
[...]
Le motivazioni esposte inducono, quindi, a ritenere che il riferimento all'istituto della rappresentanza inserito nella premessa dell'atto – nella quale è indicata la partecipazione di
“nato a [...] il [...] residente in [...] n° 1, in qualità di Parte_1 rappresentante dei sig.ri e quali soci della Quadrifoglio sas” – sia Parte_3 Parte_4 confinato al solo profilo del riconoscimento del debito dei rappresentati, senza peraltro con ciò stesso escludere l'assunzione in proprio dell'obbligazione di costoro, in virtù dell'accordo di espromissione intercorso con il creditore.
Tale assunto è comprovato dalla partecipazione del rappresentato , il quale ha Parte_3 sottoscritto “per avallo” la scrittura privata azionata in sede monitoria.
7 Conseguentemente, la partecipazione alla redazione dell'atto da parte di , quale Parte_3
(con)debitore originario, esclude che l'istituto della rappresentanza possa essere validamente invocato anche in relazione all'assunzione del debito altrui da parte di non Parte_1 riscontrandosi, in caso contrario, ragionevoli motivi atti a giustificare l'esercizio di un potere di rappresentanza in favore di un soggetto che ha sottoscritto lo stesso atto in cui è intervenuto il rappresentante.
Ciò detto, circa l'obbligazione assunta direttamente da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con la sottoscrizione della scrittura privata in esame, va, tuttavia, rilevata la fondatezza
[...] dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Alla luce dell'esame della documentazione versata in atti, deve, infatti, rilevarsi l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata da , per aver, quest'ultimo, Controparte_1 tardivamente esercitato il diritto di credito derivante dalla scrittura privata oggetto di lite, una volta decorso il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., per quanto attiene alla sorte capitale,
e quinquennale, ex art. 2948 n. 4, c.c. per quanto attiene agli interessi.
Ebbene, considerato quale dies a quo la data del 29.12.2007 - indicata come scadenza pattuita per l'adempimento delle obbligazioni assunte nella scrittura privata (cfr. “Tale somma verrà erogata al sig. entro 2 (Due) anni, prima e non dopo”) – la pretesa creditoria di Controparte_1 CP_1
risulta prescritta, non riscontrandosi alcun valido atto interruttivo precedente alla lettera di
[...] messa in mora datata 28.07.2023, ricevuta dall'opponente in data 8.08.2023 (cfr. all.to n. 6, fasc.lo parte opposta), né nei confronti dell'opponente, né tantomeno nei confronti dei debitori solidali originari.
Al riguardo, in particolare, non appaiono fondate le difese di parte opposta volte a provare la sussistenza di pagamenti in acconto, da parte di valevoli quali atti interruttivi Parte_1 della dedotta prescrizione.
Difatti, al fine di dimostrare tali pagamenti parziali, parte opposta ha versato in atti copia delle quietanze dei pagamenti asseritamente effettuati da sino al febbraio del 2014 (cfr. Parte_1 all.to n. 4), tutte sottoscritte dallo stesso , tranne l'ultima reca in calce la firma a Controparte_1 nome di Parte_1
Senonché, tale documento risulta inutilizzabile ai fini della presente decisione, essendo stato tempestivamente disconosciuto dall'opponente e considerata l'inammissibilità dell'istanza di verificazione - proposta da parte opposta - a cagione dell'omessa produzione del documento in originale, del quale nessuna delle parti ha dato prova che l'altra ne avesse il possesso.
8 Dall'inutilizzabilità del documento in esame consegue che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, non vi è prova dei dedotti atti interruttivi, il cui onere probatorio incombeva sul creditore opposto, attore in senso sostanziale.
In conclusione, va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
In via subordinata, parte opposta, nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha lamentato l'assenza di poteri rappresentativi in capo a qualificando lo stesso alla stregua di un falsus Parte_1 procurator. In forza di ciò, ha domandato la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in € 76.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Ebbene, tali deduzioni – oltre che inammissibili in ragione della tardiva costituzione dell'opposto
– sono comunque infondate per le stesse ragioni per le quali è stato riconosciuto Controparte_1 il potere di rappresentanza speso da nella scrittura privata per cui è causa, sia pur Parte_1 limitatamente al riconoscimento del debito dei suoi rappresentati.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente e l'inammissibilità/infondatezza della nuova domanda svolta da parte opposta conducono all'accoglimento dell'opposizione spiegata da e alla conseguente revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 2802/2024 del 04.03.2024.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal
DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile – definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2802/2024 del 04.03.2024;
b) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte opponente, che liquida in € 379,50 per spese vive e in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Livani.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
9 Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Alessia Ciufo
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