Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22298 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13351 del 2025, proposto da
VI RA KE ED DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto emesso il 31.7.2025 della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, di rigetto della domanda presentata in favore del ricorrente di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. OV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 28.10.2025 e depositato il 4.11.2025, KE ED DO HT RA impugnava il decreto emesso il 31.7.2025 della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, di rigetto della domanda presentata in favore del ricorrente di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020.
In particolare, l’atto anzidetto veniva giustificato dall’amministrazione in ragione di quanto previsto dall’art. 9 co. 2 D.M. 27.5.2020: “ Il richiedente datore di lavoro ha presentato n. 3 domande di lavoro domestico con mansione di assistente a persona non autosufficiente, è stata presa in considerazione prima domanda presentata in data 07.08.2020 con ID 117487, pertanto la presente istanza di emersione non può essere accolta ...Si specifica che a verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate il richiedente datore di lavoro non possiede un reddito imponibile che consente un ulteriore lavoratore ”.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso articolando, in sintesi, una duplice censura, ritendo, sia leso il proprio diritto di difesa, non essendo stato notificato l’avviso di cui all’art. 10 bis l. 241/1990, sia violato quanto previsto dall’art. 5 co. 11 bis D. Lgs. n. 109/2012 (riferito alla “sanatoria” del 2012 ma applicabile, secondo parte ricorrente, anche al caso di specie), che avrebbe dovuto condurre la Prefettura di Roma a rilasciare per KE ED DO HT RA un permesso per attesa occupazione, stante che l’esito negativo della procedura era dipeso da causa addebitabile al solo datore.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma chiedendo la reiezione del ricorso e depositando documentazione relativa al procedimento.
4. Alla camera di consiglio del 9.12.2025, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso, pur volendo prescindere dall’eccezione di tardività del ricorso proposta da parte delle amministrazioni resistenti, è infondato.
6. Il decreto di rigetto impugnato è basato, come indicato nella parte in fatto, sull’assenza del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 9, co. 2, D.M. 27.5.2020 e art. 103 D.L. n. 34/2020.
Con riferimento a tale aspetto nulla è stato dedotto in giudizio per superare le verifiche effettuate dall’amministrazione o meglio per dimostrare che il reddito sia stato superiore alle soglie indicate dall’art. 9 menzionato.
Pertanto, la Prefettura di Roma, la cui attività era vincolata, risulta aver fatto buon governo di quanto stabilito dalla normativa sulla procedura di emersione.
Né, altresì, nella vicenda in questione l’amministrazione poteva, come chiesto da parte ricorrente, rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché nella specie vi era un’originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, situazione non contemplata tra quelle che, alla luce della procedura di regolarizzazione del 2020, consentivano il rilascio di tale titolo alternativo (“ Nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dall’originario difetto dei presupposti previsti dalla legge, tra cui il reddito minimo del datore di lavoro, ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro e totalmente da lui dipendenti quali possono essere la forza maggiore, cfr. circolare del 24 luglio 2020, … d’altra parte, ove si ritenesse che in caso di insufficienza del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro di cui all’art. 103, co. 6, D.L. 34/2020; tale norma ha l’evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro ”; cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8007/2022).
L’amministrazione, altresì, non poteva fare applicazione neppure dell’art. 5 co. 11 bis D. Lgs. n. 109/2012, poiché riferito alla sola “sanatoria” del 2012, dunque norma non applicabile alla procedura di emersione del 2020, caratterizzata, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 209/2023, da una propria specificità (“ i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità ”). Peraltro, proprio su questo aspetto, ovvero sulla mancanza di una disposizione analoga all’art. 5 co. 11 bis cit. nella normativa del 2020, la Consulta, nella citata sentenza del 2023, non ha ritenuto irragionevole il dettato dell’art. 103 D.L. n. 34/2020.
7. Da respingere pure il motivo di ricorso riferito alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, poiché, tenuto conto della natura vincolata dell’attività dell’amministrazione e di quanto previsto dall’art. 21 octies co. 2 l. cit. in tema di vizio “non invalidante”, non è stato provato che l’atto impugnato avrebbe potuto avere un contenuto differente.
8. Per quanto osservato il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE DOgiovanni, Presidente
OV NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV NE | LE DOgiovanni |
IL SEGRETARIO