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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza 30.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3865/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: azione di accertamento negativo
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Crocetta ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.07.2021, la parte ricorrente ha chiesto: «di accertare che è stato dipendente della ditta Ferraro dal 18.05.2009 al 25.09.2020, con mansioni di Controparte_1 barista preposto alla preparazione ed al servizio al banco di caffè, con inquadramento al quinto livello contrattuale;
che il dipendente è stato assunto inizialmente con contratto part-time per complessive 32 ore settimanali;
CP_1 successivamente, dal 01.05.2018, per espressa richiesta del dipendente, l'orario è stato ridotto a nr. 24 ore settimanali;
che l'orario è sempre stato ripartito su 6 giorni lavorativi settimanali, in linea di massima dal lunedì al sabato (con la domenica di riposo): inizialmente, allorquando l'orario settimanale è stato di 32 ore, con 5 ore giornaliere, dal lunedì al giovedì (dalle ore 08.00 alle ore 13.00) e 6 ore durante la giornata del venerdì e del sabato (dalle ore 08.00 alle ore
Pag. 1 di 5 14.00); successivamente, allorquando l'orario è stato ridotto a 24 ore settimanali, con 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato (dalle ore 09.00 alle ore 13.00); che il dipendente ha lavorato per il numero di ore indicate nei prospetti CP_1 paga e ha ricevuto la retribuzione ivi indicata;
che il convenuto ha rassegnato le proprie dimissioni in tronco e senza rispetto del termine di preavviso, contrattualmente stabilito in un mese, in assenza di una causa giustificativa e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 1.606,95» Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda ha esposto di essere titolare dell'omonima ditta individuale Ferraro, con sede in San Giuseppe AN (Na) ed esercente attività di “bar e caffe”; che il ricorrente è sempre stato aiutato nella gestione dell'attività dalla sorella che il personale Parte_2 dipendente è sempre stato regolarmente inquadrato, part-time o full time, e ha sempre ricevuto regolarmente la retribuzione contrattualmente dovuta;
che il convenuto è stato dipendente CP_1 della ditta dal 18.05.2009 al 25.09.2020, con mansione di barista ed inquadramento nel 5 livello del ccnl di settore;
che lo stesso ha lavorato dapprima con un contratto di lavoro part-time a 32 ore settimanali e, successivamente, dal 01.05.2018 pari a 24 ore settimanali;
che lo stesso è sempre stato regolarmente retribuito;
che in data 23.09.2020 ha reso le sue dimissioni senza rispetto del termine di preavviso;
che in data 31.03.2021 il ricorrente ha ricevuto la convocazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro di
Napoli, su richiesta del convenuto, avente ad oggetto “crediti patrimoniali non soddisfatti”; che il convenuto non si è presentato ed è stato redatto verbale con esito negativo «per assenza del lavoratore»; che sussiste il proprio interesse ad agire attesa la necessità di ottenere un accertamento negativo delle Con somme rivendicate dal convenuto in sede di .
Nonostante la regolarità della notifica (cfr. ricorso cartaceo originale nel fascicolo d'ufficio), la parte convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del
10.11.2022).
Letti gli atti, ritenuto di non dover ammettere la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
In via preliminare, deve ribadirsi la contumacia della parte convenuta che non si è costituita né è comparsa in udienza a mezzo del proprio difensore.
Parte ricorrente ha promosso un'azione di accertamento negativo del credito, chiedendo di dichiarare che il convenuto, dipendente della ditta 18.05.2009 al 25.09.2020, ha sempre svolto attività lavorativa secondo quanto contrattualmente stabilito, ricevendo adeguata retribuzione. Al riguardo, ha Con esposto di aver ricevuto una comunicazione dalla di Napoli, avente ad oggetto “convocazione per crediti patrimoniali non soddisfatti del dipendente ” e che, tuttavia, il verbale si è Controparte_1
Pag. 2 di 5 concluso con esito negativo «per assenza del lavoratore».
Si osserva che il personale ispettivo, che in base all'art. 7 comma 1 lett. A) e B) del decreto legislativo 124/2004 ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza dei contratti e accordi collettivi di lavoro, è stato messo in condizione anche di accertare crediti retributivi in favore del lavoratore ed è stato anche dotato del potere di diffidare il datore di lavoro a corrispondere il dovuto al lavoratore.
Nello specifico, l'art.12 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, rubricato “Diffida accertativa per crediti patrimoniali”, prevede che: “
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.”
Al provvedimento di diffida adottato in presenza dei suddetti presupposti il legislatore ha ritenuto di conferire al Direttore della Direzione Provinciale del lavoro il potere di attribuire con proprio provvedimento alla diffida valore di “accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo” sulla base del quale può aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dovendo la diffida accertativa essere annoverata tra gli “atti ai quali la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo”.
Ciò comporta quindi che il lavoratore possa agire mediante atto di precetto a soddisfazione dei propri crediti retributivi e fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo avente natura di titolo immediatamente esecutivo.
Appare evidente che la diffida rappresenta uno strumento conferito dalla Direzione del lavoro in favore del lavoratore al fine di un rapido soddisfacimento del credito retributivo. Tale strumento non può essere impugnato preventivamente da parte del datore di lavoro, se non nei confronti del
Pag. 3 di 5 lavoratore medesimo, quale unico titolare del credito retributivo. È ammissibile, dunque, una azione di accertamento negativo, come quella per cui è causa, ma solo nei confronti del lavoratore, titolare del credito in questione.
Tanto premesso in generale, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto parte ricorrente, ancora prima di documentare, non ha allegato e dedotto la esistenza di una diffida da parte della in cui siano stati accertati i crediti patrimoniali in favore del convenuto e Controparte_3 scaturenti dall'inosservanza della disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro. Ed infatti, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una comunicazione dall'Ispettorato del Lavoro di Napoli recante la «convocazione, su richiesta di avente ad oggetto “crediti patrimoniali non soddisfatti», Controparte_1 specificando poi che la seduta si è conclusa con verbale con esito negativo per mancata presentazione del lavoratore.
Non è dato sapere, pertanto, se questi crediti patrimoniali in favore del convenuto siano stati effettivamente accertati, tanto da rendere necessaria la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. 26 maggio 2008, n. 13556; Cass. 30 luglio 2015, n. 16162; Cass. 12 novembre
2019, n. 29294).
Merita accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Dal modulo di recesso in atti (cfr. prod. tel. ric.) emerge che il rapporto è cessato per dimissioni per giusta causa rese in data 25.09.2020. La parte convenuta, con la sua scelta difensiva contumaciale, non ha fornito la prova della giusta causa e, pertanto, il termine di preavviso non può ritenersi rispettato. Nel caso in esame, tale termine, trattandosi di lavoratore con più di 10 anni di servizio ed inquadrato nel 5 livello (cfr. modulo di recesso), è pari a 45 giorni (cfr. ccnl in atti).
In ordine al quantum debeatur, tenuto conto, da un lato, delle non chiare allegazioni in base alle quali parte ricorrente ha chiesto la somma di cui al ricorso e, dall'altro, della paga oraria risultante dalle buste paga in atti, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma a titolo di indennità di mancato preavviso pari ad € 1.428,56 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinati in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto e dei parametri medi. Tuttavia, appare equo procedere alla compensazione per metà atteso il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 4 di 5 1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.428,56 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì della maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
2) rigetta per il resto la domanda;
3) compensate della metà le spese del giudizio, condanna la parte convenuta al residuo che liquida in € 1.313,00 oltre iva e cpa nonché spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv.
Antonio Crocetta, dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 03.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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