Articolo 30 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 febbraio 1951
Art. 30.
Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravita', anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.
Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalita' e la residenza del dichiarante, l'attivita' esercitata e i cespiti posseduti e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravita', anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedelta' delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.
Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 25 e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951