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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 705/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in PONTREMOLI (MS) il Parte_1 C.F._1
04/01/1962 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tubarchi in SALITA DI SANTA
CATERINA N. 3/5 GENOVA rappresentato e difeso dall'Avv. BUGLIANI GIACOMO appellante nei confronti di
COD. FISC. ) nato in FIVIZZANO il 23/07/1962 CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA MARINA VECCHIA N. 4 INT. 9 MASSA rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTI LUCA appellato
(GIA' Controparte_2 RT
(COD. FISC.
[...] P.IVA_1
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis e Pt_1
previa rimessione in istruttoria del giudizio:
1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza non definitiva n. 793/2015 emessa dal Tribunale di 1 Massa nell'ambito del giudizio recante R.G. 308280/12, depositata in cancelleria in data
14.07.2015, mai notificata, accogliere, per quanto di competenza, le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto:
- in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza con cui il Giudice di primo grado disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, non sussistendone i presupposti che la legittimavano e, conseguentemente, dichiarare la compagnia RT
(oggi regolarmente costituita in giudizio con il
[...] Controparte_4
deposito della comparsa di costituzione e risposta alla prima udienza tenutasi in data 05.06.2013 e, quindi, decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione del diritto alla copertura assicurativa da parte dell'odierno appellante;
-alternativamente e in ogni modo e a prescindere dalla declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di cui al punto precedente, dichiarare inammissibile, perché tardiva, l'eccezione avanzata da
[...]
(oggi di intervenuta prescrizione del RT Controparte_4 diritto di rivalsa di verso l'Assicurazione formulata da quest'ultima in comparsa di Parte_1 risposta depositata in data 15.11.2013, stante l'inidoneità dell'ordinanza di cui al punto precedente a rimettere in termini la terza chiamata in causa, con conseguente declaratoria di RT
(oggi a tenere indenne e manlevare l'odierno
[...] Controparte_4
appellante da quanto eventualmente dovuto nei confronti di;
CP_5
-condannare (oggi a rifondere a RT Controparte_4
le spese di lite, disponendo, altresì, la restituzione delle somme corrisposte a titolo Parte_1
di spese legali da alla terza chiamata in causa in virtù della predetta sentenza non Parte_1
definitiva oggi appellata;
2) sempre in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza non definitiva n. 288/2021 emessa dal
Tribunale di Massa nell'ambito del giudizio recante R.G. 308280/12 depositata in cancelleria in data 03.05.2021, mai notificata, accogliere, per quanto di competenza, le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno reclamato da e della conseguente azione giudiziale;
CP_5
- in via principale, rigettare la domanda attorea di condanna del Geom. al risarcimento dei Pt_1
danni in relazione alla progettazione e direzione dei lavori delle opere realizzate nell'immobile sito nel Comune di Zeri, località La Dolce, distinto in N.C.E.U. al foglio n. 44, mapp. n. 589 (ora mapp.
n. 972), sub. 1, cat. F/3, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, comunque, assolutamente non provata;
2 - in via subordinata, ridurre la pretesa risarcitoria in termini di giustizia e sulla base di quanto risultante dagli atti di causa;
- in caso di mancato accoglimento delle predette conclusioni, condannare RT
(oggi a tenere indenne e manlevare l'odierno appellante da Controparte_4
quanto eventualmente dovuto nei confronti di;
CP_5
- in ogni caso, con vittoria di tutte le spese e i compensi professionali di causa.
3) sempre in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza definitiva n. 80/2023 emessa dal Tribunale di Massa nell'ambito del giudizio recante R.G. 308280/12, depositata in cancelleria in data
04.02.2023, notificata da in data 23.06.2023, accogliere, per quanto di competenza, le CP_5 conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto:
- in via principale, rigettare la domanda attorea di condanna del Geom. al risarcimento dei Pt_1
danni in relazione alla progettazione delle opere realizzate nell'immobile sito nel Comune di Zeri, località La Dolce, distinto in N.C.E.U. al foglio n. 44, mapp. n. 589 (ora mapp. n. 972), sub. 1, cat.
F/3, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
- in subordine, ridurre la pretesa risarcitoria in termini di giustizia e sulla base di quanto risultante dagli atti di causa, anche alla luce della rinnovanda istruttoria;
- in caso di mancato accoglimento delle predette conclusioni, condannare RT
(oggi a tenere indenne e manlevare l'odierno appellante da Controparte_4
quanto eventualmente dovuto nei confronti di;
CP_5
- in ogni caso, con vittoria di tutte le spese e i compensi professionali di causa;
4) in ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si insiste, ad ogni modo, per la preliminare rimessione in istruttoria del presente giudizio, al fine dell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni già esposte in atto di appello e, nello specifico, per l'escussione del testimone , Testimone_1
indebitamente dichiarato inammissibile in primo grado e la cui deposizione è indispensabile ai fini della decisione d'appello (quanto meno per determinare il concorso di colpa dell'attore in primo grado alla causazione del danno ex art. 1227 c.c.), nonché per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di stimare correttamente il valore di mercato dell'immobile oggetto di causa, onde rideterminare l'abnorme e vistosamente ingiusta stima dello stesso così come effettuata dal CTU nominato in primo grado e posta alla base della decisione impugnata”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare CP_5
i motivi di appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto;
per l'effetto e conseguentemente, confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 288/2021 e la sentenza
3 definitiva n. 80/2023 del Tribunale di Massa, con ogni statuizione conseguente e con condanna dell'appellante al pagamento ed alla rivalutazione degli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado;
vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi del giudizio, compreso rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata. dopo aver premesso: «- Di essere proprietario di CP_1
un fabbricato sito nel territorio del Comune di Zeri. - Di avere incaricato nel 1990 il geom. Pt_1
della redazione di un progetto di ristrutturazione, consolidamento e ampliamento. - Che,
[...]
eseguito il progetto e conseguita la concessione edilizia 150/90, i lavori venivano intrapresi sotto la direzione tecnica del medesimo geom. - Che, all'esito del getto dei solai di sottotetto e CP_5
copertura, due muri perimetrali in pietra evidenziavano segni di c.d. spanciamento verso l'esterno.
…. Ciò premesso, quantificato il danno complessivo in euro 260.000, 00 (lavori di adeguamento, spese per opere di consolidamento e pratiche amministrative rivelatesi inutili, mancato godimento dell'immobile) o nella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, l'attore chiedeva che il geom. fosse condannato al relativo risarcimento. CP_5
si costituiva mediante comparsa con la quale …, previa richiesta di chiamare in Parte_1
garanzia , chiedeva: - La sospensione del procedimento - Dichiararsi il RT
parziale difetto di legittimazione passiva del convenuto - La dichiarazione di estinzione per prescrizione dell'eventuale diritto risarcitorio - Il rigetto della domanda per insussistenza del credito risarcitorio o, in subordine, la più adeguata quantificazione. - La condanna di a RT
tenerlo indenne. si costituiva mediante comparsa con la quale eccepiva: - RT
L'improcedibilità della domanda di garanzia non avendo il convenuto depositato in cancelleria l'atto di citazione del terzo chiamato nei dieci giorni successivi alla notificazione. - L'inoperatività temporale della polizza, … - La prescrizione del diritto alla garanzia … - La perdita del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1915 c.c. e 4 condizioni di polizza. - In ogni caso la limitazione al massimale di polizza pari ad euro 500.000, 00, “previa applicazione dello scoperto contrattuale del
10% ( con minimo di euro 200, 00 e il massimo di euro 2.000, 00 e di euro 5.000, 00 quanto ai danni alle opere ) scoperto da porsi a carico immediato e diretto del contraente “. Ciò premesso concludeva come di conseguenza.
Con sentenza non definitiva in data 14.7.2015 il Tribunale dichiarava la decadenza del convenuto dalla garanzia assicurativa.
4 Con sentenza non definitiva n. 288/2021 venivano rigettate le eccezioni pregiudiziali di rito e la eccezione di prescrizione sollevate la parte convenuta e la causa rimessa sul ruolo ai fini della esecuzione di integrazione di consulenza tecnica.
Pertanto, nel corso del giudizio il Tribunale di Massa con sentenza non definitiva n. 793/2015 del
14.07.2015 non notificata così statuiva: “dichiara che è decaduto dal diritto alla Parte_1
garanzia assicurativa nei confronti della società in relazione ai RT
danni denunziati da;
condanna a rifondere a CP_5 Parte_1 RT
le spese dei lite da questa sostenute che si liquidano in €6.200,00 quale compenso
[...]
complessivo, oltre al rimborso forfettario spese genarli nella misura del 5 per cento e oneri di legge.”.
Con sentenza non definitiva n. 288/2021 del 30.04.2021 non notificata, il Tribunale così decideva:
“rigetta tutte le eccezioni di rito di parte convenuta;
rigetta l'eccezione di prescrizione;
dispone rimettersi la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo”
Infine, con sentenza definitiva n. 80/2023 del 04.02.2023 e notificata il 23.06.2023, il Tribunale di
Massa, in composizione monocratica: “ACCERTATA la responsabilità di nella Parte_1
causazione dei danni per cui è causa CONDANNA a pagare a a titolo Parte_1 CP_5
di risarcimento dei danni la complessiva somma di euro 202.807, 00 ( già comprensiva di rivalutazione e interessi alla data della sentenza ) CONDANNA a pagare a Parte_1 CP_5
a titolo di refusione delle spese legali, la complessiva somma di euro 12.000, 00 oltre 15%
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa se dovute. PONE le spese di consulenza definitivamente a carico di .”. Parte_1
Avverso tali decisioni, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con atto Parte_1
notificato alle parti appellate in data 17.07.2023.
Con comparsa si costituiva il quale instava per il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza in data 09.02.2024 la Corte verificava la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di (oggi RT Controparte_4 dichiarava la contumacia di (oggi Controparte_6 Controparte_2
e respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. della parte appellante e, ritenuta
[...] la necessità di sollevare d'ufficio ex art. 101 c.p.c. la questione relativa al passaggio in giudicato della sentenza n. 793/2015, in quanto avente – in apparenza – natura di sentenza definitiva, rimetteva la causa al Consigliere Istruttore.
Con ordinanza del 27.03.2024, la Corte - rilevato che parte appellante nelle note reiterava l'istanza di sospensiva, assumendo che il contenuto delle memorie autorizzate ex art. 101 c.p.c. potesse essere considerato quale mutamento di circostanze rilevante ex art. 283 c.p.c.- dichiarava
5 inammissibile l'istanza di parte appellante, rinviando all'udienza collegiale del 18/12/2024 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; udienza che su istanza di parte appellante, veniva rinviata al 19.02.2025, all'esito della quale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N.
793/2015 È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO, CON LE CONSEGUENZE INFRA
SPECIFICATE, MENTRE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE RIGETTATI GLI
APPELLI AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N° 288/2021 e
CONTRO
LA
SENTENZA DEFINITIVA N. 80/23.
A) CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 793/15.
1) MOTIVO UNICO - SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE PER ILLEGITTIMITÀ DELLA
REMISSIONE IN TERMINI DELLA TERZA CHIAMATA IN GARANZIA IN ORDINE
ALL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E ALLE ALTRE ECCEZIONI IN SENSO STRETTO A
SEGUITO DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DISPOSTA DAL GIUDICE IN DATA
05.06.2013. CONSEQUENZIALE RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA (ANCHE NEI
CAPI DERIVATI) – L'appellante censura il capo della sentenza non definitiva n. 793/15 (pag. 1 e
2), laddove il Tribunale di Massa ha ritenuto tempestiva l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c., sollevata da RT
(oggi sostenendo che: i) il Giudice di primo grado ha
[...] Controparte_4
erroneamente ritenuto che, a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto e oggi appellante il mancato deposito in cancelleria dell'originale nel Pt_1 termine di dieci giorni da parte del chiamante fosse da considerarsi un'ipotesi di nullità comportante la necessità di una rinnovazione della notifica, con conseguente operatività dell'art. 166 c.p.c. e, quindi, con remissione in termini dell'assicurazione terza chiamata ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione;
ii) che l'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione alla terza chiamata in causa per mancato deposito in cancelleria dell'originale dell'atto notificato nei dieci giorni successivi, in ogni caso, non avrebbe mai potuto consentire la remissione in termini in ordine all'eccezione di prescrizione, dalle quali era decaduta poiché non RT costituitasi entro i venti giorni dall'udienza; iii) di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibili tale eccezione;
iv) è pacifico in giurisprudenza che il termine di dieci giorni per il deposito in cancelleria della citazione notificata al terzo non sia di carattere perentorio, ma solo ordinatorio e non comporti, per questo motivo, alcuna sanzione di carattere processuale;
v) la rinnovazione della notifica nei confronti di è comunque illegittima, in primis, RT
6 in virtù della costante giurisprudenza della Suprema Corte;
vi) la rinnovazione è illegittima anche in conseguenza dell'applicazione del principio generale dell'art. 156 c.p.c. ossia, essendosi verificata regolarmente la costituzione della terza chiamata in causa, il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto ritenere operante il principio di convalidazione oggettiva dell'atto per raggiungimento dello scopo;
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) La sentenza impugnata (n. 735/2015 pubblicata il 14/7/2015) dopo avere ritenuto in motivazione
Così provvedeva:
II) “In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un
7 espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all'esito di ulteriore istruttoria)” (Cass. Sez. 3, 13/09/2019, n. 22854, Rv.
655089 - 01)
III) “Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva” (Cass. Sez. U., 19/04/2021, n. 10242, Rv. 661061 -
01),
IV) Nella sentenza impugnata, si legge:
autorizzato la rinnovazione della citazione, deve osservarsi che pur non essendo il termine di cui all'art. 269 comma 4 c.p.c. connotato da natura perentoria (Cass. 7341/1983), una volta ritenuta la mancata osservanza del termine ed autorizzata la rinnovazione della citazione questa deve intendersi
8 IV) La Giurisprudenza ha di recente ribadito: “Nel caso di chiamata di un terzo in causa, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione del terzo chiamato ha natura ordinatoria e, se non rispettato, non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato.(Fattispecie in tema di garanzia impropria)” (Cass. Sez. 2, 14/02/2022, n. 4674, Rv.
663832 - 01)
V) Pertanto, l'ordine di rinnovazione della chiamata di terzo non poteva essere emesso e, non avendo in relazione all'atto di chiamata di terzo originario, sollevato RT
l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., nel rispetto dei termini prevista dall'art. 166 c.p.c., detta eccezione deve essere ritenuta inammissibile.
VI) Nel merito, la domanda di garanzia è infondata in quanto la polizza (doc. 12 appellante) venne stipulata il 29/12/2006, quindi successivamente alle richieste risarcitorie comunicate il 24/11/2006, riferite a eventi sicuramente antecedenti a tale data, quindi non coperti dalla polizza i cui effetti decorrevano dalle ore 24 del 29/12/2006
9 VI) Conseguentemente, l'accoglimento dell'appello, con il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da , non comporta l'accoglimento della domanda di RT
garanzia, che è infondata.
B) CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 288/21.
1) MOTIVO UNICO – SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALLA MANCATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1669 C.P.C. E ALLA DECADENZA E/ O PRESCRIZIONE DEL
DIRITTO AZIONATO DALL'ATTORE IN PRIMO GRADO NEI CONFRONTI
DELL'ODIERNO APPELLANTE. ERRONEA DETERMINAZIONE DEL DIES A QUO DELLA
PRESCRIZIONE DALL'ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE DEL 24.11.2006 –
L'appellante censura la seconda sentenza non definitiva n. 288/21, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'azione del è stata esercitata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e non dell'art. 1669 c.c. CP_5
e che quindi il diritto azionato non si era prescritto, sostenendo che: i) ai fini della qualificazione giuridica dell'azione di responsabilità, il Tribunale fa riferimento alle conclusioni dell'attore in primo grado, dalle quali dovrebbe desumersi che la parte ha agito ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria dovrebbe decorrere dal
24.11.2006, data della relazione tecnica sui difetti dell'immobile, e sarebbero stati interrotti con la lettera raccomandata del 30.12.2006 (reiterata alle date del 29.12.2007, 24.12.2008, 24.12.2009,
24.12.2010 e 23.12.2011), sino alla notifica dell'atto di citazione nel 2012; ii) che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, ritenere l'avvenuta decadenza e/o prescrizione del diritto risarcitorio dell'attore, in considerazione del mancato rispetto sia del termine di decadenza annuale di denuncia del vizio (decorrente dalla sua scoperta), sia del termine prescrizionale di un anno per l'esercizio dell'azione giudiziaria (decorrente dal momento della denuncia); iii) in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile l'art. 2043 c.c., il Tribunale ha errato nel far decorrere il quinquennio rilevante ai fini della prescrizione a partire dalla redazione della consulenza tecnica di parte del 24.11.2006, in quanto la scoperta effettiva del vizio (e la consapevolezza della sua causa) devono farsi salire a prima dell'anno 2001; iv) la Corte di
Cassazione è costante nel qualificare la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori per i danni derivanti dalla rovina di edificio in termini di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., con la precisazione che la disciplina dell'art. 1669 c.c. individua un'ipotesi di
10 responsabilità speciale rispetto a quella generale ex art. 2043 c.c., il che comporta che può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c. solo ove non ricorrano in concreto le condizioni per l'applicazione dell'art. 1669 c.c.; v) nel caso di specie, al momento della scoperta dei vizi, il decorso di dieci anni dalla conclusione dei lavori non si è verificato – anzi l'immobile in questione non è mai stato completato e mai è stata dichiarata la chiusura dei lavori stessi – e, pertanto,
l'azione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c.; vi) in applicazione di tale norma, quanto al termine annuale di decadenza dalla scoperta del vizio, il Tribunale ha errato a farlo decorrere sic et simpliciter dal momento in cui è divenuta piena la consapevolezza dello stesso, ossia dalla relazione tecnica di parte del 24.11.2006; viii) lo stesso appellato in sede di CP_5
interrogatorio formale, ha dichiarato che i vizi oggetto di causa sono stati percepiti dal medesimo fin da subito durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed erano quindi noti ben prima della realizzazione dei quattro barbacani, avvenuta negli anni 2001 e 2002; ix) la collaborazione prestata a da parte del geom. e quindi la presunta “fiducia” che l'appellato potesse CP_5 Pt_1 avere verso il tecnico, negli anni della realizzazione dei barbacani, non è indice del fatto che l'attore non fosse a conoscenza dell'esistenza dei vizi e della loro causazione, come ritenuto dal Giudice di primo grado, bensì corrobora il fatto che gli stessi fossero già ben noti all'odierno appellato, il quale, effettuando la denuncia solo il 09.01.2007, si è attivato almeno sei anni dopo la loro scoperta;
x) essendo pacifica la consapevolezza della sussistenza dei vizi in capo al già negli anni CP_5
2001/02, non è corretto presumere – come ha fatto Giudice - che la perdurante collaborazione in quel periodo tra l'attore e il convenuto nel tentativo di approntare dei rimedi debba escludere la consapevolezza dell'esistenza degli stessi;
xi) anche nell'ipotesi in cui la denuncia formalizzata per iscritto in data 30.12.2006 (e spedita in data 09.01.2007) possa intendersi come tempestiva denuncia dei vizi di cui all'art. 1669 primo comma c.c., la proposizione dell'azione in data 30.09.2012 risulta ugualmente tardiva e prescritta ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c., in quanto l'azione di responsabilità è stata esercitata dopo oltre un anno dalla denuncia dei vizi;
xii) è venuto meno, in data 19.12.2009, l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla raccomandata/ fax del
19.12.2008, e ciò in quanto la successiva lettera è stata inoltrata all'indirizzo del destinatario il
22.12.2009 e, quindi, un anno e tre giorni dopo l'inoltro (e la ricezione) della precedente diffida del
19.12.2008; xiii) la prescrizione si è verificata in ogni caso, sia che ci si ricolleghi alla data di spedizione delle missive di cui sopra, sia che ci si riporti a quella del loro ricevimento da parte del destinatario.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Sull'eccezione di prescrizione: nel proprio atto di citazione parte attrice richiama norme pertinenti sia ad un'azione di natura contrattuale che ad un'azione di
11 natura extracontrattuale (artt. 2236 e 1176 c.c. e 2043 c.c. ) e del resto le conclusioni formalmente rassegnate sono compatibili con entrambi i tipi di azione. Deve pertanto ritenersi che l'attore abbia inteso proporre sia un'azione di natura contrattuale sia un'azione di natura extracontrattuale. Quanto all'azione extracontrattuale essa non è stata proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., come ipotizza il difensore del convenuto in comparsa di costituzione, bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c. Va a tal uopo osservato che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. SS UU n. 2284 del 3.2.2014;
Cass. Civ. Sez. I n. 8520/06), la presenza della norma di cui all'art. 1669 c.c. non esclude la possibilità che il danneggiato chieda tutela ai sensi dell'art. 2043 c.c.: la norma dell'art. 1669 c.c., infatti, è finalizzata non a restringere ma ad ampliare la tutela prevista per il committente con la conseguenza che, qualora non ricorrano i presupposti per la relativa applicazione, questi può comunque ricorrere alla generale tutela prevista dall'art. 2043 c.c. Il credito risarcitorio dell'attore si prescrive pertanto in cinque anni (art. 2947 c.c.) decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c. ) che non può che coincidere con il giorno della scoperta, evento indicato dall'art. 1669 c.c. come inizio della decorrenza del termine di decadenza per la denuncia del danno»
(pag. 9).
II) L'appellante, in estrema sintesi, non contesta gli elementi sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto di qualificare l'azione proposta come riconducibile all'art. 2043 c.c., ma sostiene: «Può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c. solo ove non ricorrano in concreto le condizioni per l'applicazione dell'art. 1669 c.c. (come nel caso del danno prodottosi e manifestatosi oltre il decennio dalla realizzazione dell'opera). Chi agisce in giudizio contro l'appaltatore (e/o il progettista e direttore dei lavori) dovrà farlo ai sensi dell'art. 1669 c.c., laddove sussistano le condizioni per l'applicazione di tale disposizione;
solo in difetto di queste si potrà esperire l'azione ex art. 2043 c.c. Poiché, al momento della scoperta dei vizi, il decorso di dieci anni dalla conclusione dei lavori non si era verificato (non fosse altro per il fatto che l'immobile in questione non è mai stato completato e mai è stata dichiarata la chiusura dei lavori stessi), l'azione avrebbe potuto e dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. Applicando, dunque, la predetta fattispecie è del tutto evidente come controparte non abbia rispettato in alcun modo i termini previsti dall'art. 1669 c.c.».
III) Al riguardo si ricorda che, secondo la Giurisprudenza: “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il
12 decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore” (Cass. Sez. U., 03/02/2014, n.
2284, Rv. 629518 - 01). E' stato altresì precisato: “La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore” (Cass. Sez. 2, 26/09/2023, n. 27385, Rv. 669153 - 01).
IV) In ogni caso, anche a prescindere dalla questione della qualificazione giuridica dell'azione esercitata, nella sentenza impugnata è stato anche chiarito: «Secondo un orientamento giurisprudenziale da ritenersi consolidato il giorno a partire dal quale decorre il termine di decadenza per l'azione ex art. 1669 c.c. e, dunque, il termine di prescrizione dell'azione ex art. 2043
c.c. coincide con quello della completa conoscenza da parte del committente del difetti e delle relative cause (cfr. Cass. Civ. Sez. II 777/2020; Cass. Civ. Sez. II sent. 3040 del 16.2.2015 Rv.
634354; Cass. Civ. Sez. II sent. 22722 del 24.10.2014; Trib. Milano 7426/2020 ). In linea di massima tale momento viene fatto coincidere con quello in cui i difetti e le relative cause vengono evidenziati tramite accertamenti tecnici, salvo che tale piena consapevolezza non emerga già altrimenti ( cfr. Cass. Civ. Sez. II sent. 22722 del 24.10.2014; Trib. Monza 2302 18.8.2016; Trib.
Savona 11.3.2014 ecc.). Ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta risarcitoria datata 30.12.2006 sottoscritta dagli avv.ti Franco Perfetti e Davide Cariola;
tale circostanza, allegata e documentata fin dall'atto di citazione, non solo non è stata oggetto di specifica contestazione ma, correttamente, è stata sostanzialmente riconosciuta in comparsa di costituzione. Ora, la certa conoscenza dei danni e la relativa riconducibilità a colpose condotte del progettista e direttore dei lavori, è stata acquisita con la redazione, da parte dell'ing. a cui l'attore si era rivolto ai fini di una verifica tecnica della Pt_2
struttura, della relazione datata 24.11.2006 (cfr. allegato 12 parte attrice ) che evidenzia per la prima volta in modo specifico le responsabilità del progettista … sicuramente successivo al maggio 2002,
a partire da quale l'attore ha avuto contezza del fatto che, malgrado la realizzazione del quarto
13 contrafforte, i problemi di staticità dell'edificio permanevano. Il termine di prescrizione è poi stato nuovamente interrotto (cfr. produzioni attore) in data 29.12.2007, in data 24.12.2008, in data
24.12.2009, in data 24.12.2010, in data 23.12.2011 e da ultimo nel 2012 con la notifica dell'atto di citazione.»
V) La decisione è corretta relativamente all'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione.
Per quanto attiene all'art. 2043 c.c.: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione della libertà negoziale
- conseguente alla stipulazione di un contratto di transazione a condizioni economiche deteriori, per la parte vittima di reato di corruzione in atti giudiziari - fosse decorsa non dal momento della consumazione del reato, ma da quello della notifica, alla stessa, della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati)” (Cass. Sez. 3, 17/09/2013, n. 21255, Rv. 628699 – 01; nello stesso senso Cass. Sez.
3, 29/01/2024, n. 2725, Rv. 670072 – 01).
Per quanto attiene all'art. 1669 c.c.: “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici” (Cass. Sez. 2, 29/10/2019, n. 27693, Rv. 655682 - 01), laddove nel caso specifico il concreto svolgimento degli eventi, successivo al primo emergere delle problematiche che interessavano l'immobile, esclude che il possa avere avuto contezza che fossero CP_5 riconducibili a errori nell'operato del al quale continuava a rivolgersi per la risoluzione Pt_1
delle problematiche.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha individuato il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione (o i termini decadenza/prescrizione ai fini dell'art. 1669) nella relazione datata
24/11/2006. In particolare, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, è corretto il ragionamento del Tribunale, secondo cui, a fronte dei problemi evidenziatisi in precedenza, se il li CP_5
14 avesse ritenuti ascrivibili al certamente non avrebbe fatto ricorso ancora alla sua opera. Pt_1
Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, dalle risposte date dal in sede di CP_5
interrogatorio formale, come risulta dal verbale di udienza 16/12/2019 e come sintetizzate a pag. 6 della sentenza impugnata (« in sede di interrogatorio formale riconosceva: - Che il CP_5 progetto del geom. prevedeva l'integrale demolizione del muro collocato a nord est del Pt_1
vano camera e la sua ricostruzione in getto di calcestruzzo armato internamente e in muratura della pietra esternamente. - Che le opere furono eseguite dalla ditta individuale Quiligotti Erminio - Che a seguito del verificarsi di alcuni spanciamenti sui muri perimetrali aveva dichiarato al geom. Pt_1
di volere realizzare dei barbacani in muratura in pietra in aderenza ai muri del fabbricato. - Che i primi tre barbacani furono realizzati nel 2001 e il quarto nel 2002. - Che per la realizzazione dei barbacani aveva concordato con il comune di Zeri l'acquisto di un tratto di strada pubblica in disuso su cui lo stesso sarebbe andato ad insistere») non è possibile evincere che avesse CP_5
acquisito alcuna consapevolezza, circa la natura e causa dei problemi dell'immobile, e comunque circa la loro ascrivibilità all'operato del rima della relazione datata 24/11/2006. Pt_1
VI) Con riferimento alla tesi dell'appellante, secondo la quale la successione temporale delle raccomandate non avrebbe impedito la prescrizione del diritto ex art. 1669 c.c. in quanto: «Per quanto riguarda l'anno 2008 … parte attrice inoltrava la stessa lettera a mezzo fax e a mezzo raccomandata A/R al Geom. in data 19.12.2008 (recante in calce pari data) con cui reiterava Pt_1
la richiesta risarcitoria per gli asseriti danni all'immobile per cui è causa. La riprova che la lettera sia stata inviata in data 19.12.2008 si ha anche nel cedolino postale allegato alla stessa e prodotto sub doc. n. 16 dell'atto di citazione avversario e, ulteriormente, nel fax spedito in pari data (ore
18:32), anch'esso risultante dal doc. n. 16 allegato da controparte all'atto di citazione. La lettera successiva (datata 22.12.2009) veniva inoltrata da parte attrice al Geom. in data 22.12.2009, Pt_1
come attestato sia dal timbro dell'ufficio postale apposto sul cedolino di attestazione di invio della lettera raccomandata “1”, sia dall'attestazione di ricevimento del fax contenente la medesima lettera che reca sempre la data del 22.12.2009 (ore 19:52)» - contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, che fa riferimento al momento di inoltro degli atti interruttivi della prescrizione, l'atto interruttivo della prescrizione è atto ricettizio, che produce effetto nel momento in cui perviene nella disponibilità del destinatario (Cass. Sez. L., 06/11/2024, n. 28580, Rv. 672685 – 01; Cass. Sez. 3,
08/10/2021, n. 27412, Rv. 662416 – 01). È stato, in particolare, chiarito: “In tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica” (Cass. Sez.
15 2, 24/11/2022, n. 34648, Rv. 666317 - 01). Dal documento 16 dell'attuale appellato risulta che l'atto interruttivo del 2008, spedito il 19/12/2008 fu ricevuto dal destinatario in data 24/12/2008,
Mentre l'atto successivo del 2009 fu anch'esso ricevuto dal destinatario il 24/12/2009
16 Di nessun rilievo la ricezione dei fax prodotti sempre dall'appellato sub 16 - secondo l'appellante
«l'effetto interruttivo nel 2008 si è provocato con la ricezione del fax (19.12.2008) e l'anno successivo la lettera di diffida è stata ricevuta (sempre a mezzo fax) il giorno 22.12.2009 (anche in questo caso con tre giorni di ritardo)» - perché superati dalla successiva ricezione delle lettere raccomandate attestate dal relativo documento sopra riprodotto. Quindi la successione degli atti interruttivi della prescrizione – come ricostruita nella sentenza (richiesta risarcitoria datata
30.12.2006, a fronte della relazione datata 24.11.2006 e quindi «Il termine di prescrizione è poi stato nuovamente interrotto … in data 29.12.2007, in data 24.12.2008, in data 24.12.2009, in data
24.12.2010, in data 23.12.2011 e da ultimo nel 2012 con la notifica dell'atto di citazione») - conduce in ogni caso ad escludere che si sia verificata la prescrizione, anche se si dovese ricondurre l'azione esercitata al disposto di cui all'art. 1669 c.c.
C) CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEFINITIVA N. 80/2023
1) PRIMO MOTIVO - IN ORDINE ALLA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ PER Pt_3
RICONOSCIUTA IN CARICO AL GEOM. – L'appellante
[...] Parte_1
censura la sentenza definitiva n. 80/2023, nella parte (pag. 7-9) in cui si dichiara l'esclusiva responsabilità per colpa grave del convenuto in primo grado, in quanto, in qualità di progettista, avrebbe progettato opere che comportavano un rilevante aumento dei carichi delle strutture portanti senza eseguire i calcoli di fattibilità e, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe permesso che il rinforzo in cemento armato del muro di Nord Est dell'immobile oggetto di causa non venisse realizzato (come previsto, invece, da progetto), sostenendo che: i) il Giudice di prime cure ha errato laddove, aderendo in toto alle risultanze della CTU, non ha considerato, nel definire la responsabilità del convenuto – nello specifico, nell'escluderla o quantomeno ridurla - tre ulteriori ed importanti aspetti, ossia: a) le indicazioni all'epoca impartite dagli Uffici del Genio Civile sul progetto;
b) la non obbligatorietà dell'esecuzione dei calcoli strutturali;
c) gli interventi eseguiti in autonomia sull'immobile nel corso degli anni dalla committenza;
ii) in relazione al punto a),
l'appellante evidenzia che il progetto di ristrutturazione era stato eseguito in conformità alle indicazioni allora fornite dagli Uffici del Genio Civile, che andavano - diversamente da quanto accade oggi - nella direzione di favorire la realizzazione di coperture in cemento armato e che addirittura escludevano che potessero sussistere gli estremi affinché si dovesse procedere ad una demolizione della muratura;
iii) la vidimazione del progetto da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara in data 17.05.1991, dimostra che il progetto risultava conforme alla normativa sismica vigente all'epoca, ovvero: la legge n. 64 del 02.02.1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), il D.M. n. 141 del 09.01.1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento)
17 per le costruzioni in zona non sismica e la Circolare Min. LL.PP. n. 30787 del 04.01.1989
(Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento); iv) oltretutto, il certificato d'idoneità sismica datato
29.05.2005 dichiara che l'ingegnere incaricato “non ha riscontrato segni di dissesto né di cedimento che possano far ritenere inadeguata la struttura. Le opere eseguite sono state realizzate secondo le regole del buon costruire e corrispondono esattamente agli elaborati allegati alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria” (doc. n. 5 primo grado e che “si rende necessario per Pt_1
garantire l'idoneità sismica del fabbricato un intervento di irrigidimento della struttura tramite
l'inserimento di catene in acciaio in corrispondenza dei solai di piano primo e di sottotetto. Le strutture così realizzate sono staticamente verificate come da relazione allegata”; v) in relazione al punto b), il Giudice di primo grado non ha considerato che all'epoca dei fatti (1991) non vi era alcun obbligo di esecuzione dei cc.dd. calcoli strutturali, i quali sono stati introdotti solamente in epoca successiva (dall'anno 2005 con il D.M. del 14.09.2005), e che, in quel periodo, al contrario, si procedeva, per le strutture in muratura, a una serie di verifiche semplificate di tipo statico che l'odierno appellante ha debitamente effettuato;
vi) in relazione al punto c) il Tribunale non ha considerato che, dopo le dimissioni dalla direzione dei lavori del il fabbricato sia stato Pt_1
profondamente modificato da parte della committenza attraverso una serie di opere che ha influito sull'evoluzione strutturale successiva dell'immobile (es. i quattro contrafforti in cemento armato realizzati negli anni 2001/2002); vii) pertanto, la sentenza deve essere riformata, escludendo - previa rinnovazione della CTU - la responsabilità del o, in subordine, escludendo che possa Pt_1 ravvisarsi uno stato soggettivo di colpa grave in capo all'odierno appellante nella progettazione e nella direzione dei lavori che hanno determinato i vizi dell'immobile di proprietà del CP_5
2) SECONDO MOTIVO - IN ORDINE ALLA RIFORMA DEL CAPO CHE ESCLUDE LA
CORRESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E ALLA CONSEGUENTE RIDUZIONE DI
RESPONSABILITÀ EX ART. 1227 C.C – L'appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto in primo grado Geom. escludendo Pt_1
del tutto il concorso di colpa della committenza, in quanto questo profilo risulterebbe non provato in atti, sostenendo che: i) il Giudice di prima istanza ha erroneamente ritenuto che, sebbene l'ipotesi che la committenza abbia manifestato - allo scopo di risparmiare sui costi di realizzazione - la volontà di limitarsi a un più ridotto e meno radicale intervento di rinforzo del muro di nord-est possa comportare una diminuzione della misura del risarcimento ex art. 1227 c.c., tale circostanza non è stata provata;
ii) la predetta circostanza avrebbe potuto essere provata sia per via testimoniale che per via presuntiva;
tuttavia, il Giudicante ha arbitrariamente escluso il ricorso a tali mezzi di prova;
iii) il ha richiesto in primo grado con seconda memoria ex art. 183 6c c.p.c. Pt_1
18 l'ammissione del teste (titolare ditta che ha eseguito i lavori), il quale era l'unico a poter Tes_1
confermare che il aveva deciso di non demolire il muro in questione, bensì soltanto di CP_5
consolidarlo; iv) nonostante l'esclusione di tale testimonianza, il Giudice di prime cure avrebbe potuto arrivare ugualmente al riconoscimento del concorso di colpa della committenza nella causazione del danno mediante ragionamento presuntivo;
v) infatti, il ha deciso di non CP_5
demolire e ricostruire il muro come da progetto ma soltanto di consolidarlo a causa dei costi troppo onerosi e, pertanto, l'odierno appellante, in qualità di direttore dei lavori, non ha mai proceduto a dichiarare la chiusura dei lavori, proprio poiché quelle opere dovevano essere eseguite come da progetto depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara;
vi) dunque, il Giudice di primo grado poteva rilevare in via presuntiva tale manifestazione di volontà della committenza e, conseguentemente, ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.; vii) ciò anche sul presupposto che non è di nessun interesse per il progettista e direttore dei lavori apportare autonomamente una modifica del proprio progetto iniziale che comporta solo una riduzione dei costi per la committenza e che espone inutilmente, invece, il tecnico al rischio di incorrere in responsabilità professionale;
viii) la scelta di procedere a una soluzione più economica non può che essere frutto di una richiesta avanzata da chi tali costi li doveva sostenere e, non a caso, negli anni successivi la committenza si è sempre rifiutata di procedere a soluzioni più radicali;
ix) oltretutto, il provvedimento autorizzativo della proroga della concessione edilizia del 18.04.2000 (sub doc. 3 primo grado) attesta CP_5
come, alla base della richiesta di proroga, vi fossero problematiche di mancata conclusione dei lavori determinate da ragioni di natura economica della committenza;
x) pertanto, il Giudice, se avesse ricavato da questi elementi, quanto meno in via presuntiva, la corresponsabilità della committenza nella causazione del danno, avrebbe potuto operare una significativa riduzione del risarcimento del danno, non imputando lo stesso nella sua totalità al d.l. Pt_1
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 9): «E' quindi evidente la colpa grave del convenuto che:
- Ha progettato opere che comportavano un rilevante aumento dei carichi sulle strutture portanti senza eseguire calcoli di fattibilità;
- Nella qualità di direttore dei lavori ha permesso che il rinforzo in cemento armato del muro di
Nord Est, che lui stesso aveva progettato, non fosse realizzato.
Evidente, esclusa la causa geologica, tenuto conto del rilevante aumento dei carichi sulle strutture portanti, della prossimità temporale tra realizzazione delle opere e il manifestarsi degli spanciamento, della realizzazione delle opere senza i rinforzi strutturali che lui stesso aveva progettato, è pure il rapporto di causalità tra le opere di ristrutturazione, erroneamente progettate ed eseguite comunque in difformità dal progetto, ed il danno manifestatosi. E del resto nessuna causa
19 alternativa è stata prospettata né risulta in concreto alcun elemento specifico che ne consenta la prospettazione»
II) Con riguardo al fatto che il progetto di ristrutturazione (depositato in data 17.05.1991 presso l'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara), era stato eseguito in conformità alle indicazioni allora fornite dagli Uffici del Genio Civile, è chiaro che l'approvazione da parte degli uffici competenti non vale ad escludere la responsabilità del progettista per gli errori commessi, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, così come accertati in primo grado. Lo stesso deve dirsi per le certificazioni di idoneità sismica, posto che la CTU svolta in primo grado ha accertato «la assoluta inidoneità dell'edificio sotto il profilo statico» e «come tale inidoneità sia conseguenza di gravi errori compiuti dal convenuto nelle fasi di progettazione e direzione dei lavori». Sul punto si richiama la relazione di CTU depositata il 20/10/2019, pag. 16, a proposito delle “certificazioni di
IDONEITA' SISMICA formalmente rilasciate e depositate” cui si riferiva il CTP di Pt_1
«Quanto riportato in atti è stato ampiamente superato dall'evidenza dei fatti e confutato dalle rilevazioni oggettive effettuate: nonostante tutte le dichiarazioni di agibilità rese e degli interventi di messa in sicurezza eseguiti, l'edificio continua a lesionarsi, e le lesioni già presenti a progredire. Lo stesso, ancora, si deve ritenere per “la non obbligatorietà dell'esecuzione dei calcoli strutturali per la ristrutturazione dell'immobile per cui è causa”, avuto riguardo a quanto rilevato dal CTU a pag. 10 della relazione depositata il 20/10/2019: «Eliminata quindi l'ipotesi di un cedimento a livello delle fondazioni, visto il buono stato di conservazione delle murature del piano terra, appare evidente che le cause dello spanciamento dei paramenti murari perimetrali vadano ricercate nell'intervento di ristrutturazione iniziato in data 14/05/1992. L'intervento ha comportato la sostituzione dei solai esistenti in legno e della copertura, anch'essa in legno, con solai e copertura in latero cemento con soletta di completamento in calcestruzzo. Dall'analisi dei carichi allegata risulta un incremento complessivo di carico pari al 260% del carico originario. Nella relazione tecnica a firma del Geom.
depositata presso il Genio Civile in data 17/05/1991, non è riportata alcuna verifica Parte_1
sulla capacità portante delle murature esistenti. Tale verifica risulta imprescindibile prima di procedere a qualsiasi aumento di carico in grado di alterare un equilibrio che risultava già limite dato lo stato di conservazione dell'immobile. Prova ne è il fatto che gli spanciamenti ebbero inizio non appena furono ultimati i solai e la copertura». Sul punto: “In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi
20 potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, architetto, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, rilevando come la professionista avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori e che, finanche il giorno del crollo parziale del fabbricato oggetto dell'appalto, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva, previo sopralluogo, escluso la situazione di pericolo)”. (Cass. Sez. 3,
04/07/2023, n. 18839, Rv. 668174 - 01).
III) Quanto alla tesi secondo la quale, dopo le dimissioni dalla direzione dei lavori del il Pt_1
fabbricato era stato profondamente modificato da parte della committenza attraverso una serie di opere che ha influito sull'evoluzione strutturale successiva dell'immobile (es. i quattro contrafforti in cemento armato realizzati negli anni 2001/2002), si ricorda che nella sentenza 288/2021, era stato evidenziato che tali modifiche erano state attuate con la partecipazione del per ovviare al Pt_1 problema dello “spanciamento”: «all'iniziale spanciamento dell'opera si era cercato di porre rimedio mediante la realizzazione di quattro contrafforti ( o barbacani ), tre dei quali furono realizzati nel 2001 mentre il quarto è stato pacificamente realizzato nel 2002 ( si veda richiesta autorizzazione 15.5.2002 e autorizzazione comunale in data 27.5.2002, dichiarazione testimoniale resa da ); Il convenuto ha contestato di avere suggerito tale soluzione tecnica, Testimone_2
realizzata abusivamente e senza specifica progettazione, e tuttavia egli ha pacificamente aiutato l'attore nelle pratiche di frazionamento finalizzate alla cessione al dell'area, di proprietà CP_5
comunale, su cui il quarto contrafforte avrebbe dovuto essere realizzato ( cfr. interrogatorio formale
), tant'è che in data 12.3.2005 aveva emesso fattura in relazione alle proprie prestazioni Pt_1
professionali ( doc. 9 parte attrice ). Ora, se è scarsamente credibile la circostanza che il si Pt_1
sia impegnato professionalmente per un'attività prodromica alla realizzazione di un rimedio strutturale che in ultima analisi avrebbe dovuto garantire la sicurezza statica dell'opera da lui progettata ed eseguita sotto la sua direzione, senza condividere tale soluzione tecnica, ciò comunque dimostra, ai fini della prescrizione, che fino a tutto il maggio 2002, il ancora riteneva che CP_5
l'opera progettata dal e realizzata sotto la sua direzione, con la costruzione del quarto Pt_1
contrafforte avrebbe superato i problemi di staticità già evidenziatisi. Tanto è vero che, incaricandolo della pratica di frazionamento e di trattare con l'amministrazione comunale la cessione dell'area, continuava a manifestare la propria fiducia nel professionista, che evidentemente riteneva non responsabile in relazione alle problematiche insorte» (pag. 10). Quindi, è evidente che tali interventi non sono la causa delle problematiche strutturali dell'immobile, ma sono stati attuati
(con il concorso del per ovviare a problematiche preesistenti, della quale è stata così Pt_1
21 descritta la causa nella sentenza definitiva: «La causa, esclusa a seguito di specifico accertamento una origine geologica del fenomeno, è stata individuata nelle opere di ristrutturazione per cui è processo, a seguito delle quali peraltro si sono manifestati gli spanciamenti (cfr. dichiarazioni testimoniali rese di , teste solo omonimo dell'attore ) e come risulta dal fatto che a Testimone_3
tale fenomeno lo stesso cercò di porre rimedio ( cfr. anche interrogatorio formale ) mediante Pt_1
un sistema di catene e tiranti, poi rivelatosi insufficiente» (pag. 8).
IV) Quanto alle asserite ingerenze della committenza, nella sentenza appellata si legge: «Il convenuto si è difeso allegando il fatto che il mancato rinforzo del muro di Nord Est sarebbe conseguente alla volontà del committente che, al fine di risparmiare sui costi di realizzazione, avrebbe preteso il meno incisivo intervento che in concreto è stato realizzato. E' evidente che, se anche ciò corrispondesse al vero, la responsabilità del convenuto non sarebbe esclusa, sia perché il progetto prevedeva un rilevante incremento dei carichi senza i calcoli che ne garantissero la sostenibilità, sia perché, in qualità di direttore dei lavori, egli avrebbe dovuto pretendere che fossero realizzati conformemente al progetto o, in difetto, rassegnare le dimissioni: l'avere consentito l'esecuzione delle opere in difformità rispetto al proprio stesso progetto equivale ad assumersi la responsabilità per quanto effettivamente realizzato. Indubbiamente se fosse dimostrato che la difformità tra quanto eseguito e quanto realizzato fosse ascrivibile a richiesta del committente, potrebbe ipotizzarsi una diminuzione della misura del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. La circostanza allegata è però stata specificamente contestata dall'attore con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc e non è stata altrimenti dimostrata, talchè il convenuto deve essere ritenuto integralmente responsabile in relazione ai danni accertandi». L'appellante si limita in sostanza a reiterare le proprie difese svolte in primo grado, senza sviluppare censure idonee a inficiare la riportata motivazione, la quale comunque è corretta alla luce della Giurisprudenza secondo la quale:
“In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.
(Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700, Rv. 639746 - 01)
V) Quanto alla mancata ammissione di una testimonianza, si rileva che nelle note depositate in relazione all'udienza del 25/10/2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, il convenuto
22 così concludeva: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, • in via principale, Pt_1
rigettare la domanda attorea di condanna del Geom. al risarcimento dei danni in relazione Pt_1
alla progettazione delle opere realizzate nell'immobile sito nel Comune di Zeri, località La Dolce, distinto in N.C.E.U. al foglio n. 44, mapp. n. 589 dai sig.ri , e Parte_4 CP_5 Pt_5
in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, comunque, assolutamente non provata;
• in
[...]
subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre la pretesa risarcitoria in termini di giustizia e sulla base di quanto risultante dagli atti di causa, anche alla luce della rinnovata CTU;
• in ogni caso, condannare il sig. a rimborsare al sig. CP_5 Pt_1
spese e compensi professionali del presente giudizio, anche relativamente alla chiamata in
[...]
causa di terzo». La mancata reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni comporta che “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (nella specie, la richiesta di prova per testi, per ritenuta incapacità a deporre) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 16290 del 04/08/2016, Rv. 642097 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 Rv.
653001 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770 – 02; Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019 Rv. 654190 – 01)
3) TERZO MOTIVO - IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: ERRONEA
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO ED ERRONEA QUALIFICAZIONE
CATASTALE DELL'IMMOBILE; OMESSA RIDUZIONE EQUITATIVA DEGLI INTERESSI E
DELLA RIVALUTAZIONE PER LA CONDOTTA INERTE DEL DANNEGGIATO –
L'appellante censura la sentenza impugnata (pag. 10-12) laddove il Giudice di primo grado determina l'ammontare del danno subito dal rimettendosi in toto a quanto disposto dalla CP_5
CTU. L'appellante sostiene che: i) il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che fosse condivisibile il quantum determinato in sede di rinnovazione della CTU, in particolar modo sostenendo che il valore di mercato del predetto immobile (riferito all'anno 1991) avrebbe dovuto essere pari a 221.722.278 milioni di lire e, quindi, significativamente superiore al costo dei lavori di ristrutturazione stimati in 112.892.436 milioni di lire, e riconoscendo così la piena risarcibilità del valore del costo delle opere di ristrutturazione, poiché inferiore a quello di mercato;
ii) il Giudicante ha, quindi, erroneamente trascurato i rilievi formulati da questa difesa circa la metodologia di calcolo e la classificazione dell'immobile applicati al caso di specie dalla CTU;
iii) le risultanze della CTU, condivise dal Giudice, hanno avuto come riferimento i valori di mercato della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che classifica l'immobile come categoria A/7, ovvero come villa, e che offre dati disponibili, per il comune di
23 Zeri, solo a partire dal 1997, motivo per il quale la medesima CTU ha operato una non meglio precisata indagine di mercato, che attesterebbe che i valori del 1991 a Zeri sarebbero stati superiori a quelli del 1997; iv) tuttavia, il valore di mercato dell'immobile nell'anno 1991 avrebbe dovuto essere riportato a un ammontare ben inferiore ai costi di ristrutturazione stimati in 112.892.436 milioni di lire;
v) è sufficiente accedere a qualsivoglia sito di vendite immobiliari per verificare come gli immobili (ancorché pregevoli) collocati nel Comune di Zeri abbiano stime di mercato estremamente basse, e a maggior ragione ancora più bassa dovrebbe essere la stima di un fabbricato rurale quale quello in questione;
v) inoltre, quanto alla determinazione del valore di mercato dell'immobile, operata attraverso una media ponderale tra il valore massimo e il valore minimo, si è trascurato che la variazione dei valori deve tenere conto del diverso parametro della localizzazione, in quanto la sotto-frazione “La Dolce”, in cui è sito il fabbricato in oggetto, è un nucleo di poche abitazioni, sito in un'area marginale del già periferico Comune di Zeri;
vi) pertanto, il reale valore di mercato risulta di molto inferiore ai valori medi della zona centrale di Zeri;
vii) in relazione alla qualificazione catastale dell'immobile, evidenzia come la classificazione del fabbricato Pt_1 rurale operata dal CTU in termini di “villa” sia inadeguata e ingiustificata rispetto alla qualità edilizia e al contesto urbano del fabbricato;
viii) il fabbricato in oggetto era originariamente classato come “fabbricato rurale” ed oggi è classificato al N.C.E.U. come “F3”, vale a dire “fabbricato in fase di costruzione”, oltre alla circostanza che i fabbricati residenziali della sotto-frazione “La
Dolce” sono tutti classificati nelle categorie A4 (popolare), A5 (ultra-popolare), A3 (economico) e
A2 (civile) e, soprattutto, presentano valori tipologici e qualità edilizia uguali al fabbricato in oggetto;
ix) applicando i valori corretti e facendo una media tra il valore massimo e il valore minimo si ottiene il valore medio di 426,50 €/mq che, moltiplicato per la superficie dell'immobile di 132 mq, porta a una stima pari ad € 56.298,00 – perciò di gran lunga inferiore a quella di lire
221.722.278 (pari ad € 114.510,00) operata dalla CTU e riportata nella sentenza impugnata - ed inferiore anche alla stima dei danni quantificata dal Giudice di primo grado in € 59.626,00; x) poiché l'indennizzo si commisura al minor valore tra il risarcimento dei danni e il valore di mercato dell'immobile, la stima correttamente operata del valore del bene in € 56.298,00 è inferiore a entrambi i predetti parametri e, ad essa, andrebbe eventualmente commisurata l'eventuale condanna dell'odierno appellante, con conseguente riforma della sentenza impugnata;
xi) il Giudice di primo grado ha errato laddove ha operato una rivalutazione di dette somme dal 1991 alla data della pronuncia, imputando interamente al il decorso del tempo e trascurando il fatto che Pt_1
l'odierno appellato ha intentato la causa solamente nel 2012, a distanza di ben 21 anni dall'inizio dei lavori e, soprattutto, circa 11 anni dopo l'acquisita certezza dell'esistenza dei vizi e delle origini degli stessi;
xii) poiché i vizi erano già noti al prima del 2001, non è comprensibile per CP_5
24 quale motivo debba andare a totale detrimento dell'appellante il fatto che l'attore in primo grado ha richiesto la perizia solamente alla fine del 2006 e che la causa sia stata avviata solamente nel 2012; xii) il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, quanto meno, ridurre equitativamente il calcolo degli interessi e della rivalutazione, in ragione dell'immotivata e protratta inerzia dell'attore in primo grado nell'eseguire gli accertamenti tecnici (2006) e/o nell'intentare l'azione giudiziale (2012).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 10 -11): «La consulente ha stimato il costo delle opere di ristrutturazione necessarie in valori di mercato dell'anno 1991 facendo riferimento al prezziario del bollettino degli ingegneri della provincia di Massa Carrara del 1991, fatta eccezione per tre voci, non presenti, in relazione alle quali ha proceduto tramite indagine di mercato. Il costo degli interventi è stato così stimato in complessive lire 102.629.487 costo di cui ha stimato un aumento nella misura del 10% “ per tenere conto degli imprevisti generalmente riscontrabili nelle ristrutturazioni “. I consulenti di parte niente hanno eccepito in ordine alla correttezza del metodo utilizzato e, i soli consulenti di parte convenuta, hanno suggerito una riduzione del 23%, tenuto conto del minor costo della vita nel comune di Zeri e del fatto che nel 1991 le imprese edili avrebbero praticato significativi sconti. Tali circostanze, però, non trovano conferma in dati oggettivi e perciò la consulente ha correttamente mantenuto ferme le originarie valutazioni. Il costo delle opere di ristrutturazione nell'anno 1991 può pertanto ragionevolmente quantificarsi nella misura di lire 112.892.436. La consulente ha accertato che il valore di mercato del bene nell'anno
1991, ad ipotizzarne la abitabilità e idoneità statica, ammontava a lire 221.722.278 ed era pertanto significativamente superiore al costo delle opere di ristrutturazione. Ne segue la piena risarcibilità del valore del costo delle opere di ristrutturazione. La consulente ha dettagliatamente indicato la metodologia di calcolo seguita: ella, in particolare, ha fatto riferimento ai valori risultanti dalla banca dati dell'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) oggi gestita dall'agenzia delle entrate.
Con riferimento al Comune di Zeri i dati sono disponibili solo a partire dal 1997 e tuttavia, tenuto conto che, secondo indagine di mercato, i valori del 1991 a Zeri erano superiori, appare corretta la scelta della consulente di assumere come base di calcolo i valori del 1997. I consulenti di parte convenuta hanno contestato tale valutazione per il fatto che la collocazione del bene in località La
Dolce non avrebbe giustificato l'applicazione dei valori medi della località centrale e che erroneamente la consulente avrebbe qualificato l'immobile come villa. Quanto al primo aspetto l'osservazione dei ccttpp è frutto di un errore di fatto perché la consulente non ha utilizzato i valori delle costruzioni site in località centrale bensì i valori delle costruzioni site nelle aree periferiche. In risposta alle osservazioni la consulente ha inoltre riportato la classificazione delle tipologie abitative
25 a cui fa riferimento l'osservatorio del mercato immobiliare ciò che rende evidente la necessità di inquadrare l'immobile per cui è causa nella classe “ville e villini”»
II) Nella sentenza impugnata, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il Tribunale non si è limitato a recepire le conclusioni del CTU, ma ha svolto una congrua motivazione, esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere l'esito degli accertamenti espletati, mentre è
l'appellante a dolersi genericamente dell'operato del CTU, in quanto avrebbe dovuto riferirsi ai valori che poterebbero emergere da un'indagine di mercato. Invece il Giudice ha ben spiegato che il
CTU si è basato sui valori OMI del 1997 dopo avere compiuto un'indagine di mercato relativa ai valori del 1991. Si tenga inoltre presente che, come espressamente indicato nella sentenza impugnata l'accertamento in ordine al valore di mercato del bene nell'anno 1991, ad ipotizzarne la abitabilità e idoneità statica - risultato pari a lire 221.722.278 e quindi significativamente superiore al costo delle opere di ristrutturazione, pari a lire 112.892.436 – era finalizzato a verificare la piena risarcibilità del costo delle opere di ristrutturazione. In definitiva, l'appellante richiama genericamente le critiche alla CTU svolta in primo grado. Né l'appellante ha dedotto che si possa pervenire a una stima dell'immobile significativamente inferiore al costo delle opere di ristrutturazione necessarie, tanto è vero che, secondo la sua stessa prospettazione, basata sul recepimento delle non meglio specificate critiche alla CTU svolta in primo grado, il valore dell'immobile sarebbe pari a € 56.298,00, di poco inferiore alla stima dei danni pari a € 59.626,00
III) Infondata la pretesa di “quantomeno ridurre equitativamente il calcolo degli interessi e della rivalutazione, in ragione dell'immotivata e protratta inerzia dell'attore in primo grado nell'eseguire gli accertamenti tecnici (2006) e/o nell'intentare l'azione giudiziale (2012)” dal momento che trattandosi un debito non di valuta, ma di valore, in qualsiasi momento venga liquidato, gli interessi e la rivalutazione assicurano l'adeguamento dell'importo riconosciuto danno al valore attuale e gli interessi sono una compensazione per l'indisponibilità della somma, in materia sia di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, sia di obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale (Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37798, Rv. 666565 - 01).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA L'APPELLO AVVERSO LA
SENTENZA NON DEFINITIVA N. 793/2015 DEVE ESSERE ACCOLTO, CON LE
CONSEGUENZE SOPRA SPECIFICATE, MENTRE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE
RIGETTATI GLI APPELLI AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA N° 288/2021 e
CONTRO
LA SENTENZA DEFINITIVA N. 80/23.
Per quanto attiene al rapporto processuale tra e Parte_1 RT
(oggi , l'accoglimento
[...] Controparte_2 dell'appello non comporta una modifica dell'esito sostanziale del giudizio e quindi non determina la
26 necessità di rivedere la statuizione sulle spese adottata nella sentenza impugnata, che deve pertanto essere confermata (Cass. Sez. 3, 26/09/2019, n. 23985, Rv. 655106 - 01.
Per quanto attiene al rapporto processuale tra E ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Pt_1 CP_5
devono essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento dell'appello proposto da , avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 793/2015 pronunciata inter partes dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di (oggi Parte_1 RT
; Controparte_2
2) rigetta gli appelli proposti da avverso la sentenza non definitiva Parte_1
288/2021 e la sentenza definitiva 80/2023, pronunciate inter partes dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica, confermando integralmente le sentenze impugnate;
3) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata
Per quanto attiene al rapporto tra e CP_5 Pt_1 Controparte_7
[...]
[...] [...]
(già conferma la statuizione
[...] RT
sulle spese di cui alla sentenza n. 793/2015.
4) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva 288/2021 e la sentenza definitiva 80/2023.
Genova, 19/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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