Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02743/2025REG.PROV.COLL.
N. 01569/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2023, proposto da Fca Italy S.p.A. Società Incorporante La Fca Melfi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora, Maurizio Barbatelli, Raffaele Troncone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Lucano Spa, E.G.R.I.B. - Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro Amorosino, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di EN in liquidazione, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 794/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Lucano Spa e di E.G.R.I.B. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda l’annullamento del decreto dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse idriche della Regione Basilicata (E.G.R.I.B.), n. 5 del 14 aprile 2021, recante l’approvazione della tariffa provvisoria per il servizio di distribuzione acqua e collettamento e depurazione dei reflui industriali, nei termini già disposti dal Consorzio ASI di EN con la delibera n. 27 del 7 febbraio 2018.
1.1 Va preliminarmente rilevato che l’appellante società è insediata all’interno dell’Area Sviluppo Industriale della Provincia di EN e che:
- con delibera n. 27 del 7 febbraio 2018, il Commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di EN ha determinato le nuove tariffe del servizio di fornitura di acqua ad uso industriale e di collettamento e depurazione delle acque reflue degli impianti industriali localizzati nei Nuclei industriali della provincia di EN;
- la richiamata delibera n. 27/2018 è stata impugnata innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata da un altro soggetto industriale ed è stata annullata con sentenza n. 571 del 2 luglio 2019 in considerazione della ritenuta carenza di potere del Consorzio alla determinazione delle tariffe idriche applicabili nell’ambito di competenza; nella richiamata decisione si è ritenuto che la competenza de qua fosse radicata in capo all’Autorità di regolazione per le energie, reti e ambiente (oggi ARERA) ed all’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.);
- in sede di appello, detta sentenza del giudice di primo grado n.571/2019 è stata riformata (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2021, n. 3800), con rigetto dell’originario ricorso, in quanto si è escluso che “ l’A.R.E.R.A. sia titolare della funzione di approvazione delle tariffe per i servizi di gestione dell’acqua ad uso industriale resi dal Consorzio appellante alle imprese con sede operativa nel nucleo industriale ” e si è riconosciuto che “ Il soggetto fornito di competenza alla determinazione delle predette tariffe va, dunque, individuato sulla base della legislazione regionale ”; la legislazione regionale all’epoca vigente ( cfr. l.r. Basilicata n. 18 del 5/2/2010, n. 18), “ attribuiva ai consorzi per lo sviluppo industriale la competenza alla determinazione sia dei corrispettivi che delle tariffe dovuti per la prestazioni dei servizi nelle aree industriali, ivi compresi i servizi relativi alla gestione dell’acqua ad uso industriale ”;
- il medesimo Consorzio - nelle more del richiamato giudizio di appello - ha assunto una nuova deliberazione tariffaria - n. 163 del 14 novembre 2019 – di determinazione delle tariffe per i servizi di fornitura di acqua ad uso industriale e depurazione reflui, in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio sin dal mese di giugno 2019 e fino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato sull’appello proposto dal Consorzio; detta deliberazione è stata anch’essa impugnata in giudizio (in questo caso dall’odierna appellante) ed è stata annullata dal giudice di primo grado con sentenza n. 35 del 20 gennaio 2021, per le ragioni sostanzialmente identiche a quelle del precedente decisum n. 571/2019. In particolare in detta decisione si è ritenuto che non vi sia alcuna competenza in capo al Consorzio intimato atteso che l’articolazione del regime tariffario è il frutto dell’intervento di due attori, l’ARERA e gli Enti di gestione dell’ambito, e segnatamente, con riguardo alla Regione Basilicata, dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B.;
- è inoltre intervenuta la l.r. n. 7 del 3 marzo 2021 (cfr. art. 5, comma 2) che ha disposto la messa in liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di EN, autorizzando la costituzione della Società regionale Aree Produttive Industriali di Basilicata – A.P.I.B.A.S. s.p.a. (alla quale trasferire tutte le competenze in materia di gestione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di EN) e prevedendo, altresì, che, a decorrere dalla nomina del liquidatore consortile, “ la concessione in uso e la gestione di tutti gli impianti di accumulo, sollevamento, trattamento, distribuzione, depurazione delle acque e dei reflui industriali e delle reti di distribuzione di acqua ad uso industriale e di collettamento reflui siti nelle aree industriali della Provincia di EN, è attribuita all'E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata) ”;
- l’E.G.R.I.B., con l’impugnato decreto n. 5 del 14 aprile 2021, ha proposto all’Assemblea dei sindaci (organo deliberativo dell’Ente in materia tariffaria, ex art. 6 della l.r. n. 1/2016) l’approvazione delle tariffe di cui alla delibera consortile n. 27 del 7 febbraio 2018; detta determinazione aveva natura provvisoria, nelle more della fissazione della nuova tariffazione da applicare agli utenti industriali secondo la metodologia di Arera.
2.Avverso il decreto dell’E.G.R.I.B., n. 5 del 14 aprile 2021, l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata che con la decisione ora appellata lo ha respinto sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale, n. 571/2019 ( rectius 35/2021), invocato a sostegno delle tesi dei ricorrenti, si riferisce alla delibera transitoria n.163/2019 e non è direttamente rilevante per i fini di causa; la questione all’esame infatti verte sulla delibera consortile n. 27/2018, riprodotta con decreto 5/2021 dell’E.G.R.I.B. qui impugnato la cui validità giuridica trova inequivocabile fondamento nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 3800/2021;
- la decisione del Consiglio di Stato n. 3800/2021 ha riconosciuto, la competenza del Consorzio in materia di tariffazione dei servizi di gestione dell’acqua ad uso industriale, a seguito del riassetto di cui alla l.r. n. 7/2021, fornendo un solido fondamento alle attribuzioni esercitate dal subentrante E.G.R.I.B.;
- non è disciplinato dalla normativa che regola l’esercizio delle funzioni dell’E.G.R.I.B. la necessità che l’approvazione tariffaria sia preceduta dalla consultazione dei rappresentanti stante che come emerge dalla decisione del Consiglio di Stato n.3800/2021 (relativa alla delibera 27/2018, riprodotta nell’impugnato decreto dell’E.G.R.I.B. n. 5/2021) all’epoca dell’adozione della delibera del Consorzio erano stati attivati tavoli di concertazione e confronto con TR Basilicata e CO EN;
- quanto poi all’adeguatezza dei livelli tariffari il giudice di primo grado si è rifatto alla richiamata decisione del Consiglio di Stato n.3800/2021 che rilevava come la fissazione delle tariffe ha natura discrezionale e non necessita di una puntuale motivazione ritenendo comunque idonea la motivazione fornita in considerazione della variabilità dei consumi dell’acqua per uso industriale.
3. La società appellante FCA propone ora appello premettendo che la richiamata sentenza del giudice di primo grado 35/2021, passata in giudicato, aveva statuito che: “L’articolazione del regime tariffario è il frutto dell’intervento di due attori rispettivamente costituiti dall’ARERA e dall’EGRIB istituito con legge regionale del 3 gennaio 2016 n.1, mentre alcuna competenza è dato ravvisare in capo al Consorzio ASI”.
I motivi di appello riguardano la riproposizione delle censure di primo grado (sub I) e specifici motivi di appello (sub II, III, IV e V):
In particolare sub I)
I) error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. relativamente ai primi tre motivi dedotti nel ricorso introduttivo, contrasto con il giudicato formatosi:
1. Illegittimità derivata dell’operato E.G.R.I.B. e Acquedotto Lucano per incompetenza del consorzio a decidere sulle tariffe dell’acqua, violazione del giudicato e del principio di intangibilità del giudicato ex artt. 2909 c.c., difetto di istruttoria. Eccesso di potere;
2. Violazione dell’art. 16 dello statuto del Consorzio ASI di EN, approvato con l.r. Basilicata 5 novembre 2014, n. 32, che prevede la previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di indirizzo, di cui al successivo art. 17, composto dal Presidente della provincia, dai Sindaci dei Comuni ove sono collocate le aree industriali, dal Presidente della Camera di commercio oltre a tre rappresentanti della TR e tre della CO;
3. Violazione degli artt.1321-1323-1341-1350 c.c.; Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e del principio autonomia negoziale.
In particolare con questo gruppo di censure l’appellante invoca il giudicato maturato sulla decisione del Tar Basilicata 35/2021 rilevando l’errore consistente nel richiamo operato nella decisione appellata alla sentenza n. 571/2019, laddove il ricorso invocava il giudicato formatosi sulla diversa sentenza n. 35/2021.
Rileva inoltre che detta decisione è passata in giudicato e ritiene incompetente il Consorzio a fissare tariffe per l’acqua industriale se non previa autorizzazione e verifica dell’Autorità di regolazione per le energie e ambiente ARERA .
Quanto alla partecipazione procedimentale di tutti i soggetti interessati dalla rideterminazione delle tariffe, rileva che non abbisogna di una puntuale previsione nell’ambito della normativa di settore che viene di volta in volta in rilievo, in quanto essa ha valore di principio generale.
Come motivi specifici del presente appello poi propone i seguenti motivi:
II) Error in iudicando ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul quarto motivo di ricorso, ossia: “illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione degli artt. 141-147 e 149 e ss. d.lgs n. 152/2006 e dell’art. 2, commi 13 e 19, d.l. 20/2011, conv. in l. 214/2011. Incompetenza. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Violazione ed erronea applicazione del d.P.C.M. 20/7/2012. Violazione della delibera n. 664 del 28 dicembre 2015 dell’EE art. 10 e ss. Sviamento. Illogicita’ manifesta”.
Con il secondo motivo, l’appellante svolge una disamina della normativa succedutesi in materia di regolazione tariffaria rilevando che l’EE ha avviato il procedimento per l’esercizio del potere tariffario assegnatole in materia di servizi idrici, adottando un primo provvedimento tariffario transitorio a valere dal 1° gennaio 2012, con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1 gennaio 2013 da applicarsi nelle more dell’adozione del metodo definitivo; detto provvedimento è stato seguito, nel 2015, dall’approvazione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo “ Regolatorio MTI-2 ”.
Sostiene invece l’appellante che con il provvedimento impugnato l’E.G.R.I.B. avrebbe reiterato le tariffe del Consorzio ASI di EN, sulla scorta dell’esigenza - come motivazione - di ristabilire l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente, senza alcuna previa consultazione con l’ARERA.
III) Error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine al quinto motivo di ricorso – “Violazione delle tariffe EGRIB 2019 per gli impianti industriali. Falsa applicazione dell’art. 7 della l.r. Basilicata n. 10 del 5/2/2010 e dell’art. 48, comma 4, della l.r. Basilicata n. 19/2017. Eccesso di potere. Vizio del procedimento. Errata qualificazione degli oneri di depurazione come oneri di servizio generale. Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento”.
Con il terzo motivo l’appellante censura le motivazioni del giudice di primo grado relative all’ eccessività degli incrementi tariffari atteso che la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 3800/2021 riguardava piuttosto la legittimità delle rideterminazioni tariffarie solo sotto il profilo dell’analiticità della motivazione, non avendo riguardo alle ipotesi in cui le scelte discrezionali dell’autorità diano luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari come ritiene avvenga nella fattispecie in esame.
IV) Error in iudicando ex artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione al sesto motivo di ricorso: “Violazione della procedura stabilita dalla EE (ARERA) con delibera n. 664/2015/r/idr artt. 3, 4 e 5 e delle successive determinazioni dell’ente. Vizio del procedimento, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge”.
Con il quarto motivo censura che le determinazioni dell’EGRIB, che mutuano il regime fissato dalla delibera del Consorzio ASI di EN (annullata), sarebbero illegittime non essendo allegato alcuno studio analitico o dato programmatico di indirizzo.
V) Error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. sul settimo motivo di ricorso: “Illegittimità derivata e violazione art.11 preleggi irretroattività della legge nel tempo e 25 Cost. Violazione art. 1 prot. 1 Cedu. Eccesso di potere. Violazione del principio di tipicità del procedimento amministrativo. Incompetenza. Violazione del principio di legalità art.97 Cost”.
In relazione al V motivo di appello, l’appellante fa riferimento alla dedotta illegittimità per carenza di potere delle delibera di Giunta regionale n. 417/2021 del 27/5/2021 e n. 685 del 3/9/2021, avente ad oggetto lo scioglimento del Consorzio Asi di EN e la nomina del liquidatore della liquidazione coatta ammnistrativa con atti richiamati connessi e conseguenziali; a tal riguardo ritiene che la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto è lo stesso giudice a respingere le doglianze relative alla dedotta incompetenza del Consorzio in materia di tariffazione dei servizi.
4. In considerazione della connessione tra i motivi questi possono essere trattati unitariamente; il ricorso è infondato.
Preliminarmente va rilevato che non si esaminano le eccezioni di rito di irricevibilità e, comunque, inammissibilità del ricorso al TAR per tardività sollevate dall’ente di governo appellato in quanto il ricorso è infondato nel merito.
4.1 Al riguardo (in relazione ai motivi I e II come sopra riportati) va primariamente rilevato che con la sentenza 3800/2021 di questo Consiglio, con ampia motivazione dalla quale non si intende discostare, si è pervenuti alla conclusione che nella fattispecie in esame operi la competenza del Consorzio per la determinazione delle tariffe.
In particolare la richiamata decisione, come evidenziato dall’appellato, verteva sulla medesima questione ed ha rilevato che:
-“Occorre, dunque, aver riguardo alla composizione del servizio idrico integrato come stabilita dall’art. 141 ( Ambito di applicazione ) d.lgs. 3 aprile 2006,n. 152 ( Codice dell’ambiente ) a mente del quale: “ Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civili di fognatura e depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato ”. La disposizione citata va interpretata nel senso che, di regola, il servizio idrico integrato è costituito dai diversi servizi riferiti ad acqua ad uso civile , salvo il caso in cui siano gestiti nell’ambito del servizio idrico integrato anche le acque ad uso industriale ;
- “Uno dei casi in cui quest’ultima situazione può verificarsi è proprio quella dei Consorzi per lo sviluppo industriale: l’art. 172 ( Gestioni esistenti ), comma 6, del medesimo decreto legislativo prevede, infatti, che: Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati ; … tuttavia, il piano per il trasferimento degli impianti dai consorzi al gestore del servizio idrico integrato dell’A.T.O. non è mai stato approvato, per cui non si è mai verificata la condizione prevista dalla legge affinché anche l’acqua ad uso industriale trattata dai consorzi di sviluppo industriale sia gestita nell’ambito del servizio idrico integrato.”
- “Per il ragionamento svolto va, dunque, escluso che l’A.R.E.R.A. sia titolare della funzione di approvazione delle tariffe per i servizi di gestione dell’acqua ad uso industriale resi dal Consorzio appellante alle imprese con sede operativa nel nucleo industriale. Il soggetto fornito di competenza alla determinazione delle predette tariffe va, dunque, individuato sulla base della legislazione regionale.”
- “A tal fine viene in rilievo l’art. 11 della l. reg. Basilicata 5 febbraio 2010, n. 18 che, alla lett . b) assegna ai Consorzi, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, la competenza “ alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell'utilizzo di opere o impianti consortili ovvero della prestazione di servizi ” e l’art. 21 lett. e) , per il quale il consiglio di amministrazione del consorzio approva i regolamenti “sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovute a fronte di tali servizi ”, vale adire i “ servizi consortili ”. Anche la legge regionale, al pari dell’art. 172, comma 6, del codice dell’ambiente, prevede, all’art. 7, che la gestione delle reti e degli impianti idrici ubicati nelle aree industriali – tra le quali nulla consente di escludere quelle riferibili ai consorzi – sia demandata al gestore del servizio nell’A.T.O. della Basilicata, così prefigurando una situazione di gestione unica delle acque civili e di quelle industriali all’interno del servizio idrico integrato, ma anche questa disposizione richiede l’adozione di provvedimenti amministrativi a carico della Giunta regionale che a tanto diano seguito nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore (e dopo aver concluso un’intesa con l’Autorità d’ambito); tuttavia tali provvedimenti, fino a questo momento non sono stati adottati. Completa il quadro normativo regionale l’art. 1, comma 2, lett. b ) l.reg. 8 gennaio 2016, n.1, legge istitutiva dell’E.G.R.I.B., che, pur assegnando all’ente la “ responsabilità del governo ” della “ risorsa acqua ad uso civile e industriale ” specifica che è tenuto ad esercitare i suoi poteri “ nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti ”.
- “In definitiva, la legislazione regionale, sulla scorta delle disposizioni ora richiamate, vigenti al momento in cui la delibera impugnata era assunta, attribuiva ai consorzi per lo sviluppo industriale la competenza alla determinazione sia dei corrispettivi che delle tariffe dovuti per le prestazioni dei servizi nelle aree industriali, ivi compresi i servizi relativi alla gestione dell’acqua ad uso industriale.”
- “La recente entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7, che dispone la liquidazione del Consorzio di sviluppo industriale di EN, e il trasferimento di tutte le sue competenze “i n materia di gestione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di EN ” ad una società per azioni denominata Società aree produttive industriali Basilicata s.p.a., conferma la ricostruzione del quadro normativo precedentemente esposta. L’art. 4, infatti, elenca l’oggetto sociale della società e alla lett. d) fa riferimento proprio alla “ determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'API-Bas S.p.A., ovvero della prestazione di servizi, entro i limiti consentiti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ”.
- “Se ne trae, allora, che fino alla costituzione della società per azioni (che l’art. 1 fissa in trenta giorni dall’entrata in vigore della legge con deliberazione di Giunta regionale), i Consorzi continueranno ad esercitare la funzione di determinazione delle tariffe, come, pertanto, correttamente avvenuto con la delibera impugnata nel presente giudizio.”
4.2 Come si evidenzia dagli ampi tratti che si è ritenuto di riportare questa è la decisione che riguarda la delibera del Consorzio 27/2018 la cui applicazione vien ora in questione in modo transitorio a seguito dell’atto impugnato.
Ne consegue che non può valere nella fattispecie in esame, il vincolo del giudicato della sentenza del giudice di primo grado n. 35/2021. Il giudicato riguarderebbe comunque una controversia sulla delibera del Consorzio 163/2019 (relativa alle tariffe 2019) sulla quale si è svolto l’esame del Consiglio di Stato con la richiamata sentenza 3800/2021, atteso che è stata di fatto superata dalla decisione di appello n.3800/2021 cui ora si intende fare riferimento.
Né può essere trascurato che la stessa delibera 163/2019 - come emerge dal testo riportato nella richiamata decisione 35/2021 - aveva già una propria efficacia provvisoria atteso che esplicava efficacia “sin dal mese di giugno 2019 e fino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato sull’appello proposto dal Consorzio”.
4.3 In relazione ai restanti motivi di appello, quanto alle garanzie procedimentali che l’appellante ritiene lese occorre segnalare che queste invece sono state adempiute facendo riferimento alla disciplina relativa all’E.G.R.I.B. cui compete l’adozione della tariffa ex art. 2, comma 5, l.r. 7/21; detta normativa dispone che
“ A decorrere dalla nomina del liquidatore di cui al comma 1, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nelle more dell'attuazione del comma 6 dell'articolo medesimo, la concessione in uso e la gestione di tutti gli impianti di accumulo, sollevamento, trattamento, distribuzione, depurazione delle acque e dei reflui industriali e delle reti di distribuzione di acqua ad uso industriale e di collettamento reflui siti nelle aree industriali della Provincia di EN, è attribuita all'E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata). Il nuovo gestore così individuato subentra nei rapporti di lavoro del personale consortile che vi è addetto. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici essenziali, il nuovo gestore subentra altresì, con effetto immediato, nei rapporti in essere afferenti la gestione delle reti e degli impianti e l'erogazione dei servizi alle imprese, nelle more dell'espletamento della gara di affidamento e comunque per un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
In ogni caso, anche ai fini della partecipazione al procedimento di determinazione delle tariffe, va segnalato che queste sono state approvate dall’assemblea dei sindaci con deliberazione 1/2021 del 20 aprile 2021; l’assemblea dei E.G.R.I.B. è composta dai sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato ed è quindi ampiamente rappresentativa delle esigenze del territorio (art.5 l.r. 8 gennaio 2016 n. 1 – Basilicata); in ogni caso l’appellante non prova quali dovevano essere le garanzie procedimentali.
Va comunque rilevato che anche la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 3800/2021 ha ampiamente argomentato sul tema atteso che fa riferimento al fatto che ai fini dell’adozione dell’originaria delibera 27 del 7 febbraio 2018 - di cui quella qui impugnata dell’E.G.R.I.B. è riproduttiva - il Consorzio ha adempiuto agli oneri di partecipazione “attivando tavoli di concertazione e confronto con TR Basilicata e CO EN per illustrare il quadro complessivo delle azioni intraprese per il risanamento dell’Ente e, in particolare, le proposte di modifica del regime tariffario”.
4.4 Quanto agli effetti discriminatori sulle tariffe ed alla mancata concertazione oltre quanto già rilevato sopra, l’appellante non fornisce alcuna prova se non una generica critica e ciò in violazione dell’art 64 c.p.a il quale prevede che spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
4.5 Quanto alla paventata assenza di uno studio sui costi occorre rilevare che la censura non coglie nel segno atteso che emerge dall’atto impugnato che vi è stata una verifica preliminare circa la copertura dei costi per il tramite della tariffa; peraltro non va trascurato che si tratta di una determinazione provvisoria e che da quanto emerge dagli atti di causa dovrà procedersi all’approvazione definitiva che avrà valore retroattivo a far data dal 12 marzo 2021.
4.6 Quanto poi alla presunta contraddittorietà, di cui al V motivo di appello, tra la nomina del liquidatore del Consorzio e lo svolgimento delle funzioni del medesimo circa la determinazione delle tariffe si tratta di una censura strumentale atteso che qui si discute delle modalità di esercizio di funzioni – relative alla fissazione del corrispettivo - che è cosa diversa dal titolo all’esercizio delle medesime; il motivo è pertanto inammissibile in quanto -come già rilevato dal giudice di primo grado riguarda un profilo (la legittimità della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di EN) che non spiega alcuna diretta interferenza con l’oggetto del giudizio (che attiene unicamente al vaglio di legittimità di un provvedimento tariffario approvato dall’E.G.R.I.B.).
In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso va respinto.
La complessità della questione rappresentata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO