Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 443/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025, da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] a OR (NO), rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Bagno (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Borgomanero (NO) via Novara n. 66 presso e nello studio del suo difensore
C.F. ), nato in [...], il [...], residente in CP_1 C.F._3
via C. Battisti 71/B a OR (NO) rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv.
Nicoletta Pignat (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Verbania, Corso C.F._4
Garibaldi n. 72, presso e nello studio del suo difensore con i seguenti figli: , nato il [...] in [...] CP_2
con l'intervento del PM.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale accogliere le seguenti conclusioni
-la casa di residenza abituale del nucleo familiare di proprietà in parti uguali dei ricorrenti, sita in via C. Battisti n. 71 B ad OR, viene assegnata in uso alla IG , con tutti gli arredi in Pt_1
essa contenuti;
-il sig. lascerà detta abitazione entro il 28 febbraio 2025 asportando tutti i propri effetti CP_1
-la IG provvederà a far data dal 01.03.2025 a volturare tutte le utenze della casa a lei Pt_1
assegnata, attualmente intestate al sig. CP_1
-con l'assegnazione della casa familiare alla IG saranno a carico della stessa tutte le Pt_1
spese ordinarie relative all'immobile;
-l'abitazione familiare rimarrà in comproprietà tra i ricorrenti che provvederanno a far fronte alla rate del mutuo sulla stessa gravante sino all'estinzione dello stesso, nella misura del 50% ciascuno.
Le assicurazioni sulla casa già in essere rimangono invariate;
-il figlio dei ricorrenti, è affidato congiuntamente ai genitori, con gli obblighi di legge;
CP_2
-i ricorrenti garantiranno il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà sarà esercitata da entrambi i genitori tenendo anche in considerazione, nelle decisioni, le inclinazioni naturali, ispirazioni e manifestazioni di volontà; le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo, mentre quelle di ordinaria amministrazione CP_2
verranno, di volta in volta, prese dal genitore che avrà con sé il figlio;
MO abiterà con la madre presso la casa famigliare sita ad OR;
trascorrerà con il padre: CP_2
- un fine settimana ogni due, con alternanza tra i genitori, dal venerdi pomeriggio al termine delle lezioni quando lo preleverà sino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà
a scuola;
salvo variazioni per esigenze personali o lavorative da concordare preventivamente tra i genitori;
- ogni mercoledì dalla fine della scuola dove il padre lo preleverà sino al mattino seguente quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola. Laddove nel week end o nel pomeriggio di permanenza col padre, abbia impegni extrascolastici, sarà cura del sig. anche CP_2 CP_1
tramite i nonni paterni o altre persone di sua fiducia da preventivamente rendere note alla madre, accompagnarlo e andarlo a prendere all'inizio e alla fine delle suddette attività; salvo variazioni per esigenze personali o lavorative da concordare preventivamente;
- ad ogni modo il padre, previo accordo con la madre e consenso del minore, potrà vedere e stare con CP_2
- in ogni caso se i nonni materni o paterni con il passare del tempo non potranno tenere con sé
i genitori acconsentono affinché lo stesso possa essere accudito da apposita Baby CP_2
sitter scelta in accordo e pagata da entrambi.
• durante le vacanze scolastiche di Natale, trascorrerà con un genitore il periodo tra il 24 CP_2 e il 31 dicembre pomeriggio e con l'altro il periodo tra il 31 dicembre al pomeriggio e il 7 gennaio sino all'inizio delle lezioni scolastiche, con alternanza di anno in anno;
• ad anni alterni trascorrerà il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro; CP_2
• durante le vacanze scolastiche pasquali, trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore CP_2
e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, con alternanza di anno in anno;
i genitori si suddivideranno a metà le vacanze pasquali.
• anche per tutte le altre festività si seguirà di anno in anno il principio dell'alternanza tra i genitori;
• durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori, quindici CP_2
giorni consecutivi o frazionati in due periodi di una settimana (restando in tali periodi sospeso il diritto di visita dell'altro), da stabilirsi compatibilmente con i periodi di ferie concessi alle parti e con onere di concordare tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
• i genitori danno sin d'ora assenso affinché alla fine della scuola partecipi al per CP_2 Pt_2
l'intera giornata compreso il pranzo.
-il padre contribuirà al mantenimento di mediante il versamento alla madre della somma CP_2
mensile di Euro 350,00, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania (doc. 4);
-l'assegno unico percepito dal sig. verrà diviso tra i genitori in parti uguali;
il sig. CP_1 CP_1
provvederà a corrispondere la quota della IG unitamente all'assegno di mantenimento, Pt_1
specificandone l'importo nella causale di versamento nonché a esibire alla stessa documentazione comprovante l'importo mensile;
-l'importo degli assegni familiari accantonati dai genitori sino ad oggi per le esigenze di CP_2 pari a € 6.162,12 verrà diviso a metà ciascuno trai ricorrenti. Il sig. rovvederà a versare entro CP_1 la data del 28 febbraio 2025 l'importo di € 3.081,06 alla IG;
entrambe le parti si Pt_1
impegnano affinchè dette somme siano comunque destinate alle future esigenze scolastiche di
CP_2
-in merito ai cani dei ricorrenti, gli stessi concordemente hanno scelto di regalarli e la IG , Pt_1
stante l'impossibilità per la stessa di continuare a tenerli presso l'abitazione famigliare, provvederà ad individuare le nuove famiglie a cui cederli senza che il sig. arà più tenuto a provvedervi;
CP_1
-le parti dichiarano di avere già risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale, non avendo più nulla a che pretendere l'una dall'altra.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro relazione di convivenza CP_2
ormai cessata.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Va dato atto che il Mori lascerà detta abitazione entro il 28 febbraio 2025 asportando tutti i propri effetti personali e si trasferirà in un appartamento preso in locazione, che la provvederà a far Pt_1
data dal 01.03.2025 a volturare tutte le utenze della casa a lei assegnata, attualmente intestate al Mori
e che con l'assegnazione della casa familiare alla IG saranno a carico della stessa tutte le Pt_1
spese ordinarie relative all'immobile; l'abitazione familiare rimarrà in comproprietà tra i ricorrenti che provvederanno a far fronte alla rate del mutuo sulla stessa gravante sino all'estinzione dello stesso, nella misura del 50% ciascuno. Le assicurazioni sulla casa già in essere rimangono invariate.
Si dà atto, in merito ai cani dei ricorrenti, gli stessi concordemente hanno scelto di regalarli e la IG , stante l'impossibilità da parte sua di continuare a tenerli presso l'abitazione famigliare, Pt_1
provvederà ad individuare le nuove famiglie a cui cederli senza che il sig. sarà più tenuto a CP_1
provvedervi.
Va dato atto, inoltre, che le parti dichiarano di avere già risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale, non avendo più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
1) affida il figlio minore in via condivisa ai genitori;
CP_2
2) colloca il figlio minore presso la madre nella casa famigliare sita ad OR;
3) dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio:
- un fine settimana ogni due, con alternanza tra i genitori, dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni quando lo preleverà sino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
salvo variazioni per esigenze personali o lavorative da concordare preventivamente tra i genitori;
- ogni mercoledì dalla fine della scuola dove il padre lo preleverà sino al mattino seguente quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola. Laddove nel week end o nel pomeriggio di permanenza col padre, abbia impegni extrascolastici, sarà cura del sig. anche tramite i nonni paterni CP_2 CP_1
o altre persone di sua fiducia da preventivamente rendere note alla madre, accompagnarlo e andarlo a prendere all'inizio e alla fine delle suddette attività; salvo variazioni per esigenze personali o lavorative da concordare preventivamente;
- ad ogni modo il padre, previo accordo con la madre e consenso del minore, potrà vedere e stare con CP_2
- in ogni caso se i nonni materni o paterni con il passare del tempo non potranno tenere con sé
i genitori acconsentono affinché lo stesso possa essere accudito da apposita baby sitter scelta CP_2
in accordo e pagata da entrambi.
• durante le vacanze scolastiche di Natale, trascorrerà con un genitore il periodo tra il CP_2
24 e il 31 dicembre pomeriggio e con l'altro il periodo tra il 31 dicembre al pomeriggio e il 7 gennaio sino all'inizio delle lezioni scolastiche, con alternanza di anno in anno;
• ad anni alterni trascorrerà il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro; CP_2
• durante le vacanze scolastiche pasquali, trascorrerà la giornata di Pasqua con un CP_2
genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, con alternanza di anno in anno;
i genitori si suddivideranno a metà le vacanze pasquali.
• anche per tutte le altre festività si seguirà di anno in anno il principio dell'alternanza tra i genitori;
• durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori, quindici CP_2
giorni consecutivi o frazionati in due periodi di una settimana (restando in tali periodi sospeso il diritto di visita dell'altro), da stabilirsi compatibilmente con i periodi di ferie concessi alle parti e con onere di concordare tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
• i genitori danno sin d'ora assenso affinché alla fine della scuola partecipi al CP_2 Pt_2
per l'intera giornata compreso il pranzo.
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento CP_2
alla madre della somma mensile di euro 350,00, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
l'assegno unico percepito dal sig. verrà diviso tra i genitori in parti uguali;
il sig. CP_1 CP_1
provvederà a corrispondere la quota della IG unitamente all'assegno di mantenimento, Pt_1
specificandone l'importo nella causale di versamento nonché a esibire alla stessa documentazione comprovante l'importo mensile;
l'importo degli assegni familiari accantonati dai genitori sino ad oggi per le esigenze di pari CP_2
a € 6.162,12 verrà diviso a metà ciascuno tra i ricorrenti. Il sig. provvederà a versare entro la CP_1 data del 28 febbraio 2025 l'importo di € 3.081,06 alla IG;
entrambe le parti si impegnano Pt_1
affinchè dette somme siano comunque destinate alle future esigenze scolastiche di CP_2
5) assegna in uso alla la casa familiare, di proprietà in parti uguali dei ricorrenti, sita in via C. Pt_1
Battisti n. 71 B ad OR, con tutti gli arredi in essa contenuti
Così deciso in Verbania, il 03/06/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco