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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 294 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f.: ), quale cessionaria di Parte_1 C.F._1 CP_1
(attore in primo grado), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Tommasi, come
[...]
da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'Avv. Silvio
Bonea, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 29.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 25.03.15 il , qualificandosi titolare del CP_1
conto corrente assistito da apertura di credito n. 24606, aperto in data 7.2.97 presso la
filiale di Lecce dell'istituto convenuto e chiuso in data 30.9.13, nonché del correlato conto
anticipi n. 281568, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l' illegittimità degli
addebiti effettuati in proprio danno a titolo di interessi ultralegali non convenuti per
iscritto, competenze trimestrali in violazione dell'art. 1283 c.c., cms, antergazione e
postergazione delle valute, spese non convenute ed al fine di sentir disporre la restituzione
in proprio favore delle somme indebitamente versate e del risarcimento del danno ex art.
1224 c.c.; chiedeva, altresì, accertarsi l'usurarietà dei tassi applicati ai rapporti suindicati.
, costituendosi, preliminarmente eccepiva la nullità della Controparte_2
citazione, in ragione della mancata indicazione dell'ammontare delle somme in relazione
alle quali era stata esercitata l'azione di ripetizione;
prospettava, ancora, l'intervenuta
prescrizione delle rimesse solutorie cui la correntista aveva dato corso in epoca
antecedente al decennio dalla notifica della citazione;
nel merito, rimarcava di aver
effettuato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione alla clientela inerente
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca in seguito alla delibera CICR del
2000; evidenziava la consistenza dell'onere probatorio di cui l'attore era gravato e
contestava la plausibilità della richiesta di liquidazione del maggior danno da svalutazione
pag. 2/9 monetaria”.
§ 1.2
Con sentenza n. 2652 del 29.09.2021, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda ed ha dichiarato la nullità degli addebiti effettuati a titolo di interessi ultralegali non convenuti per iscritto, oneri connessi a capitalizzazione trimestrale delle competenze, cms, commissioni di affidamento, antergazione e postergazione delle valute, spese non previste dal contratto;
- ha determinato il saldo attivo alla data di chiusura del rapporto nella somma di € 57.449,73; -
ha condannato la banca al pagamento in favore dell'attore della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo;
ha condannato l'istituto alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 810,00 per esborsi e in € 7.800,00, per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cap di legge e delle spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha accertato che l'attore non aveva documentato né il tenore delle pattuizioni contrattuali né
l'andamento dell'intero rapporto, mancando la continuità degli estratti conto anteriori a quello avente data 1.01.2002;
ha escluso: - la sussistenza dei presupposti legittimanti l'ordine ex art. 210 c.p.c., stante l'assenza di un'istanza ex art. 119 TUB;
- l'utilizzo del cd. saldo zero;
- le cms dal ricalcolo del saldo;
- le spese non pattuite;
- l'usurarietà dei tassi;
ha dichiarato la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in data anteriore alla scadenza degli stessi per il periodo precedente la delibera CICR
2000, e per il periodo successivo non ha ritenuto sussistente una valida pattuizione sul punto;
ha ricalcolato il saldo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e quelli risultati pag. 3/9 dagli estratti conto più favorevoli per il correntista, stante l'inesistenza di una valida convenzione ex art. 1284 c.c.; ha verificato l'assenza di pattuizione circa la valuta per versamenti e prelievi;
ha accertato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie;
ha ricalcolato un saldo a credito per il correntista pari a € 57.449,73; - ha rigettato la domanda dell'attore alla condanna della banca al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c.
§ 2.
Avverso detta decisione, quale cessionaria del credito di Parte_1 Parte_2
, ha proposto appello ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: - la
[...]
conferma del calcolo effettuato dal ctu nella relazione del 10.10.2019 con riferimento ai tassi BOT dell'anno precedente l'apertura di conto, previa acquisizione della documentazione ex art. 210 c.p.c.; - in via gradata, la conferma del suddetto calcolo con l'applicazione del metodo del cd. saldo zero per i periodi mancanti;
- in via ulteriormente gradata, la conferma del calcolo effettuato dal ctu nella relazione del 8.01.2018 con riferimento ai tassi BOT dell'anno precedente l'apertura di conto, in applicazione delle scritture di raccordo per i periodi mancanti;
- l'accertamento del saldo a credito del
Contr correntista pari a € 244.178,93; - la condanna della al pagamento della somma accertata, detratto l'importo di € 57.449,73 versato dalla banca in esecuzione della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 18.09.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 4/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe errato Parte_1
Contr nel rigettare l'istanza di esibizione da parte della degli estratti conto relativi ai due conti correlati per il periodo 1.01.2001 - 31.12.2001 ex art. 210 c.p.c. Ha insistito nella suddetta richiesta con conseguente integrazione della CTU con la documentazione acquisita in quanto tale istanza costituirebbe, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato,
una facoltà non soggetta a restrizioni che può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 119,
comma 4 TUB, anche in corso di causa.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 21.10.2022, il collegio ha emesso l'ordine di esibizione invocato dall'appellante, sulla scorta della mutata giurisprudenza della suprema corte (cass. civ.
11554/2011; 3875/2019; 24181/2020); la banca ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria ma il collegio l'ha confermata, riservandosi di trarre elementi di giudizio dalla mancata produzione della documentazione richiesta;
tuttavia, in corso di causa, la corte di cassazione ha nuovamente modificato il proprio orientamento stabilendo che: “Il diritto
spettante al correntista di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119 del
d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di
cui all'art. 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a
(semplice) condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla
banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (v. Cass Sez. 1 n. 24641-
pag. 5/9 21, Cass. Sez. 1 n. 9082-23)” (Cass. civ. sez. I, ord. del 8 aprile 2024, n. 9214).
Nel caso in esame, l'appellante non ha proposto, in via stragiudiziale e prima dell'inizio del giudizio, l'istanza ex art. 119 TUB per ottenere copia degli estratti conto per il periodo
1.01.2001 – 31.12.2001 mancanti;
l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. richiesto nei confronti della banca convenuta, ed inizialmente emesso da questa corte - ma di fatto ineseguito, in quanto avente ad oggetto documentazione formatasi in epoca ultradecennale
- non ha alcuna incidenza sulla definizione del presente giudizio.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, e in subordine, ha dedotto che il Parte_1
tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione l'ipotesi di calcolo formulata dal ctu dott. nella relazione del 6.11.2020; ad avviso dell'appellante, Per_1
invece, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la possibilità di effettuare le cd.
operazioni di raccordo per estratti conto del periodo 1.01.2001 – 31.12.2001 mancante e, in conseguenza, accogliere l'ipotesi di calcolo più favorevoli all'appellante elaborata nella relazione contabile del 8.01.2018.
Il motivo è infondato.
La corte rileva che è dovere del correntista, nel rispetto del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., allegare, a supporto della propria pretesa, tutta la documentazione attestante l'andamento del conto corrente dall'inizio del rapporto, al fine di permettere di verificare l'eventuale scostamento della banca dalle pattuizioni intercorse tra le parti e fornire gli elementi necessari a verificare la fondatezza delle proprie domande.
A tale riguardo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: “nel caso di
domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare – avere può, del pari, attuarsi
con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del
pag. 6/9 saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può,
inoltre, avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo
iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare
che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si
devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato […]” (cass.
civ., sez. I, 2 agosto 2023, n. 23493).
Nel caso in esame, l'assenza in atti degli estratti conto o di altra documentazione idonea a provare l'andamento del conto per un intero anno (2001), quindi per periodo non esiguo,
non permette di utilizzare il metodo del c.d. raccordo né consente di operare una corretta e continua ricostruzione del rapporto a partire dalla data di costituzione del rapporto (1997).
Pertanto, dal momento che l'appellante non ha provveduto a dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, in assenza di contrari riscontri, è corretto individuare la base di calcolo sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio (2002)
così come effettuato dal primo giudice.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, e in via subordinata, ha chiesto Parte_1
l'applicazione del c.d. “saldo zero” al ricalcolo effettuato dal CTU. Ha sostenuto che,
secondo la suprema corte, il cd. saldo zero sarebbe ammissibile anche nell'ipotesi di giudizio promosso dal correntista nei confronti della banca per la ripetizione di indebito.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista,
così come indicato ai §§ 3.1 e 3.2, non può giustificare l'applicazione del cd. saldo zero,
quale metodo più favorevole per il correntista perché, in mancanza della prova del saldo pag. 7/9 iniziale, mediante la produzione del relativo estratto conto, occorre fare riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto prodotto.
La suprema corte si è espressa sul tema del "saldo zero" fissando il principio di diritto secondo cui: “qualora sia il correntista ad agire in una azione di rideterminazione del saldo
o di ripetizione di indebito, ove non risulti provato (…) che il saldo dell'intervallo
temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente (…), si
devono elaborare conteggi partendo da tale saldo debitore" (cass. civ. sez. I, del 29.10.2020
n. 23852).
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, in via gradata, ha chiesto che la corte Parte_1
rideterminasse il saldo a credito del correntista con l'applicazione dei tassi BOT emessi nell'anno precedente l'apertura del conto, poiché più favorevole al correntista, rispetto a quello dei tassi impiegati, aggiornati con periodicità annuale.
Il motivo è infondato.
La censura è illogica. Come può evincersi dalla relazione contabile del 6.11.2020 in atti,
l'ipotesi di calcolo scelta dal primo giudice è proprio quella in cui il ctu dott. ha Per_1
applicato i tassi BOT emessi nell'anno precedente l'apertura del conto corrente.
Si ritiene, pertanto, corretta la decisione impugnata.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa (indicato dall'appellante in € 45.459,92).
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello;
pag. 8/9 condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.9.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 294 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f.: ), quale cessionaria di Parte_1 C.F._1 CP_1
(attore in primo grado), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Tommasi, come
[...]
da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'Avv. Silvio
Bonea, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 29.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 25.03.15 il , qualificandosi titolare del CP_1
conto corrente assistito da apertura di credito n. 24606, aperto in data 7.2.97 presso la
filiale di Lecce dell'istituto convenuto e chiuso in data 30.9.13, nonché del correlato conto
anticipi n. 281568, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l' illegittimità degli
addebiti effettuati in proprio danno a titolo di interessi ultralegali non convenuti per
iscritto, competenze trimestrali in violazione dell'art. 1283 c.c., cms, antergazione e
postergazione delle valute, spese non convenute ed al fine di sentir disporre la restituzione
in proprio favore delle somme indebitamente versate e del risarcimento del danno ex art.
1224 c.c.; chiedeva, altresì, accertarsi l'usurarietà dei tassi applicati ai rapporti suindicati.
, costituendosi, preliminarmente eccepiva la nullità della Controparte_2
citazione, in ragione della mancata indicazione dell'ammontare delle somme in relazione
alle quali era stata esercitata l'azione di ripetizione;
prospettava, ancora, l'intervenuta
prescrizione delle rimesse solutorie cui la correntista aveva dato corso in epoca
antecedente al decennio dalla notifica della citazione;
nel merito, rimarcava di aver
effettuato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione alla clientela inerente
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca in seguito alla delibera CICR del
2000; evidenziava la consistenza dell'onere probatorio di cui l'attore era gravato e
contestava la plausibilità della richiesta di liquidazione del maggior danno da svalutazione
pag. 2/9 monetaria”.
§ 1.2
Con sentenza n. 2652 del 29.09.2021, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda ed ha dichiarato la nullità degli addebiti effettuati a titolo di interessi ultralegali non convenuti per iscritto, oneri connessi a capitalizzazione trimestrale delle competenze, cms, commissioni di affidamento, antergazione e postergazione delle valute, spese non previste dal contratto;
- ha determinato il saldo attivo alla data di chiusura del rapporto nella somma di € 57.449,73; -
ha condannato la banca al pagamento in favore dell'attore della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo;
ha condannato l'istituto alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 810,00 per esborsi e in € 7.800,00, per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cap di legge e delle spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha accertato che l'attore non aveva documentato né il tenore delle pattuizioni contrattuali né
l'andamento dell'intero rapporto, mancando la continuità degli estratti conto anteriori a quello avente data 1.01.2002;
ha escluso: - la sussistenza dei presupposti legittimanti l'ordine ex art. 210 c.p.c., stante l'assenza di un'istanza ex art. 119 TUB;
- l'utilizzo del cd. saldo zero;
- le cms dal ricalcolo del saldo;
- le spese non pattuite;
- l'usurarietà dei tassi;
ha dichiarato la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in data anteriore alla scadenza degli stessi per il periodo precedente la delibera CICR
2000, e per il periodo successivo non ha ritenuto sussistente una valida pattuizione sul punto;
ha ricalcolato il saldo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e quelli risultati pag. 3/9 dagli estratti conto più favorevoli per il correntista, stante l'inesistenza di una valida convenzione ex art. 1284 c.c.; ha verificato l'assenza di pattuizione circa la valuta per versamenti e prelievi;
ha accertato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie;
ha ricalcolato un saldo a credito per il correntista pari a € 57.449,73; - ha rigettato la domanda dell'attore alla condanna della banca al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c.
§ 2.
Avverso detta decisione, quale cessionaria del credito di Parte_1 Parte_2
, ha proposto appello ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: - la
[...]
conferma del calcolo effettuato dal ctu nella relazione del 10.10.2019 con riferimento ai tassi BOT dell'anno precedente l'apertura di conto, previa acquisizione della documentazione ex art. 210 c.p.c.; - in via gradata, la conferma del suddetto calcolo con l'applicazione del metodo del cd. saldo zero per i periodi mancanti;
- in via ulteriormente gradata, la conferma del calcolo effettuato dal ctu nella relazione del 8.01.2018 con riferimento ai tassi BOT dell'anno precedente l'apertura di conto, in applicazione delle scritture di raccordo per i periodi mancanti;
- l'accertamento del saldo a credito del
Contr correntista pari a € 244.178,93; - la condanna della al pagamento della somma accertata, detratto l'importo di € 57.449,73 versato dalla banca in esecuzione della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 18.09.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 4/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe errato Parte_1
Contr nel rigettare l'istanza di esibizione da parte della degli estratti conto relativi ai due conti correlati per il periodo 1.01.2001 - 31.12.2001 ex art. 210 c.p.c. Ha insistito nella suddetta richiesta con conseguente integrazione della CTU con la documentazione acquisita in quanto tale istanza costituirebbe, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato,
una facoltà non soggetta a restrizioni che può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 119,
comma 4 TUB, anche in corso di causa.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 21.10.2022, il collegio ha emesso l'ordine di esibizione invocato dall'appellante, sulla scorta della mutata giurisprudenza della suprema corte (cass. civ.
11554/2011; 3875/2019; 24181/2020); la banca ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria ma il collegio l'ha confermata, riservandosi di trarre elementi di giudizio dalla mancata produzione della documentazione richiesta;
tuttavia, in corso di causa, la corte di cassazione ha nuovamente modificato il proprio orientamento stabilendo che: “Il diritto
spettante al correntista di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119 del
d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di
cui all'art. 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a
(semplice) condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla
banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (v. Cass Sez. 1 n. 24641-
pag. 5/9 21, Cass. Sez. 1 n. 9082-23)” (Cass. civ. sez. I, ord. del 8 aprile 2024, n. 9214).
Nel caso in esame, l'appellante non ha proposto, in via stragiudiziale e prima dell'inizio del giudizio, l'istanza ex art. 119 TUB per ottenere copia degli estratti conto per il periodo
1.01.2001 – 31.12.2001 mancanti;
l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. richiesto nei confronti della banca convenuta, ed inizialmente emesso da questa corte - ma di fatto ineseguito, in quanto avente ad oggetto documentazione formatasi in epoca ultradecennale
- non ha alcuna incidenza sulla definizione del presente giudizio.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, e in subordine, ha dedotto che il Parte_1
tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione l'ipotesi di calcolo formulata dal ctu dott. nella relazione del 6.11.2020; ad avviso dell'appellante, Per_1
invece, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la possibilità di effettuare le cd.
operazioni di raccordo per estratti conto del periodo 1.01.2001 – 31.12.2001 mancante e, in conseguenza, accogliere l'ipotesi di calcolo più favorevoli all'appellante elaborata nella relazione contabile del 8.01.2018.
Il motivo è infondato.
La corte rileva che è dovere del correntista, nel rispetto del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., allegare, a supporto della propria pretesa, tutta la documentazione attestante l'andamento del conto corrente dall'inizio del rapporto, al fine di permettere di verificare l'eventuale scostamento della banca dalle pattuizioni intercorse tra le parti e fornire gli elementi necessari a verificare la fondatezza delle proprie domande.
A tale riguardo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: “nel caso di
domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare – avere può, del pari, attuarsi
con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del
pag. 6/9 saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può,
inoltre, avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo
iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare
che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si
devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato […]” (cass.
civ., sez. I, 2 agosto 2023, n. 23493).
Nel caso in esame, l'assenza in atti degli estratti conto o di altra documentazione idonea a provare l'andamento del conto per un intero anno (2001), quindi per periodo non esiguo,
non permette di utilizzare il metodo del c.d. raccordo né consente di operare una corretta e continua ricostruzione del rapporto a partire dalla data di costituzione del rapporto (1997).
Pertanto, dal momento che l'appellante non ha provveduto a dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, in assenza di contrari riscontri, è corretto individuare la base di calcolo sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio (2002)
così come effettuato dal primo giudice.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, e in via subordinata, ha chiesto Parte_1
l'applicazione del c.d. “saldo zero” al ricalcolo effettuato dal CTU. Ha sostenuto che,
secondo la suprema corte, il cd. saldo zero sarebbe ammissibile anche nell'ipotesi di giudizio promosso dal correntista nei confronti della banca per la ripetizione di indebito.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista,
così come indicato ai §§ 3.1 e 3.2, non può giustificare l'applicazione del cd. saldo zero,
quale metodo più favorevole per il correntista perché, in mancanza della prova del saldo pag. 7/9 iniziale, mediante la produzione del relativo estratto conto, occorre fare riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto prodotto.
La suprema corte si è espressa sul tema del "saldo zero" fissando il principio di diritto secondo cui: “qualora sia il correntista ad agire in una azione di rideterminazione del saldo
o di ripetizione di indebito, ove non risulti provato (…) che il saldo dell'intervallo
temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente (…), si
devono elaborare conteggi partendo da tale saldo debitore" (cass. civ. sez. I, del 29.10.2020
n. 23852).
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, in via gradata, ha chiesto che la corte Parte_1
rideterminasse il saldo a credito del correntista con l'applicazione dei tassi BOT emessi nell'anno precedente l'apertura del conto, poiché più favorevole al correntista, rispetto a quello dei tassi impiegati, aggiornati con periodicità annuale.
Il motivo è infondato.
La censura è illogica. Come può evincersi dalla relazione contabile del 6.11.2020 in atti,
l'ipotesi di calcolo scelta dal primo giudice è proprio quella in cui il ctu dott. ha Per_1
applicato i tassi BOT emessi nell'anno precedente l'apertura del conto corrente.
Si ritiene, pertanto, corretta la decisione impugnata.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa (indicato dall'appellante in € 45.459,92).
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello;
pag. 8/9 condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.9.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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