Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 579/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 579/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
La Spezia (SP), Via Luigi Galvani n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Conti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Luni (SP), Via Fratelli Rosselli n. 116, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Trapasso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
CodiceFiscale_4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pag. 1 di 12
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 21/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25/03/2025, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more
Per_ uxorio e che da tale unione è nata a [...] in data [...] la figlia , regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Le parti hanno altresì aggiunto:
- che le parti, unitamente alla figlia, hanno fissato l'abitazione famigliare a La Spezia alla via
Luigi Galvani n. 11, presso l'unità immobiliare in comproprietà tra la sig.ra e i Parte_1
di lei genitori, sigg.ri e;
Controparte_2 CP_3
- che tra i ricorrenti si sono verificati dissidi tali da indurli a porre termine alla loro relazione e, dal mese di dicembre 2024, a cessare la convivenza;
- che la sig.ra è rimasta ad abitare nella suddetta unità immobiliare, già adibita a Parte_1
casa familiare, di cui è comproprietaria, sita in La Spezia alla via Luigi Galvani n. 11, mentre, il sig. , si è trasferito nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito a Luni (SP) Controparte_1
alla via Fratelli Rosselli n. 116; Per_
- che, pur permanendo la residenza anagrafica di in La Spezia alla via Luigi Galvani n.
11, dalla cessazione della convivenza dei genitori, la minore ha mantenuto con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo, avendo trascorso presso i medesimi periodi alternati;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti condizioni:
“1) affido condiviso della minore ai genitori, con mantenimento della residenza anagrafica Per_1 della medesima presso l'abitazione della madre, in La Spezia, alla via Luigi Galvani n. 11;
2) nel miglior interesse della minore e in aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso della medesima, i genitori, di comune accordo, esercitano sulla figlia la responsabilità genitoriale, ne curano l'educazione, la crescita e lo sviluppo.
pag. 2 di 12 Ciascun genitore, quando la figlia si troverà presso di sé, adotterà autonomamente le decisioni relative alla cura quotidiana di e alle questioni di ordinaria amministrazione che la Per_1
riguardano; mentre, le decisioni relative agli aspetti salienti e fondamentali della vita della minore, quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della sua residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo in ogni caso conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di;
Per_1
3) entrambi i genitori, nell'interesse della minore, si impegnano ad essere collaborativi nonché a mantenere tra loro comunicazioni regolari;
4) le parti si impegnano a non coinvolgere la figlia in eventuali loro discussioni, e a non servirsene come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra le stesse;
5) ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina;
6) collocamento alternato di , presso l'abitazione materna in La Spezia alla via Luigi Galvani Per_1
n. 11, e presso quella paterna in Luni (SP) alla via Fratelli Rosselli n. 116, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- ciascun genitore terrà con sé a fine settimana alterni, prelevandola presso l'abitazione Per_1 dell'altro genitore alle ore 10,00 del sabato, trascorrendo con la figlia la medesima giornata e quella della domenica, compresi i relativi pernotti;
nel corso del periodo scolastico, sarà cura del genitore che l'ha in carico durante il fine settimana, accompagnare la minore a scuola il lunedì mattina successivo;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, quest'ultima terrà con sé la minore, altresì, il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, pernotti compresi, mentre, il padre, le restanti giornate del martedì e venerdì, inclusi i relativi pernotti;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre, quest'ultimo terrà con sé la minore, altresì, il martedì, pernotto compreso, mentre la madre, le restanti giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, inclusi i relativi pernotti;
- durante il periodo scolastico, nel corso della settimana, sarà onere del genitore che nella giornata ha in carico , prelevarla da scuola all'orario di uscita, nonché ivi riaccompagnarla, il Per_1
mattino seguente al pernotto;
7) dal momento in cui il sig. dovesse trasferire la propria residenza abituale nel Comune CP_1
della Spezia, o in quelli limitrofi di Arcola (SP), Vezzano Ligure (SP) o Santo Stefano di Magra (SP), lo stesso aggiungerà, al regime di collocazione della minore presso di sé di cui al punto che precede, un'ulteriore giornata e il relativo pernotto. Segnatamente, e ferma ogni altra condizione, nelle pag. 3 di 12 settimane in cui il weekend è di competenza della madre, quest'ultima terrà con sé la minore, altresì, il lunedì ed il mercoledì, pernotti compresi, mentre, il padre, le restanti giornate del martedì, giovedì
e venerdì, inclusi i relativi pernotti;
8) in relazione al periodo delle vacanze scolastiche pasquali, estive e natalizie, i genitori concordano che:
a) in ordine alle festività pasquali, il giorno di Pasqua la minore rimarrà in compagnia di un genitore, mentre, il Lunedì dell'Angelo starà con l'altro, pernotti compresi, secondo il criterio dell'alternanza annuale. I residui giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno divisi tra i genitori in due periodi di uguale durata, inclusi i pernotti, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
b) durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, previo accordo tra loro, potrà trascorrere con una settimana, anche consecutiva, pernotti compresi, ferme nel residuo Per_1
periodo di vacanza scolastica le statuizioni che precedono sulla ordinaria disciplina settimanale di collocazione della figlia;
c) in ordine alle festività natalizie, rimarrà in compagnia della madre il 24 dicembre, del Per_1
padre il 26 dicembre, pernotti compresi, mentre, trascorrerà il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio, inclusi i relativi pernotti, ad anni alterni con ciascun genitore (a cominciare con la madre, per i prossimi 25.12.2025 e 31.12.2025, e con il padre, il prossimo 6.01.2026). I residui giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno divisi tra i genitori in due periodi di uguale durata, inclusi i pernotti, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
d) trascorrerà le festività del 25 aprile e del 1 maggio, pernotti compresi, ad anni alterni con Per_1
ciascun genitore (a cominciare con il padre il prossimo 25.04.2025 e con la madre il prossimo
01.05.2025);
e) in ordine alle altre festività annuali, ponti compresi, si seguirà di norma il calendario;
f) entrambi i genitori avranno cura di accordarsi – entro la fine del mese di giugno – sul rispettivo piano ferie estive che passeranno con la minore e di comunicarsi, almeno 30 giorni prima, sia la località di villeggiatura ove si recheranno con , sia il periodo esatto in cui vi si tratterranno, Per_1
nonché, una volta prenotato, i recapiti delle relative strutture;
9) i genitori potranno concordare deroghe al calendario di collocazione e frequentazione della minore secondo la loro reciproca convenienza e per comprovati impegni di lavoro o problematiche di salute che determinassero l'impossibilità oggettiva di rispettarlo;
10) nei periodi di permanenza di presso uno dei genitori, all'altro deve essere garantito Per_1
almeno un contatto telefonico giornaliero con la minore;
pag. 4 di 12 11) i sigg.ri e si impegnano a far mantenere a rapporti Parte_1 Controparte_1 Per_1
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
12) ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e, comunque, tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con il medesimo, nonché si impegna a comunicare successivi eventuali mutamenti;
13) ciascuno dei genitori, nei periodi di rispettiva permanenza di presso di sé, provvede in Per_1
via diretta a sostenere le spese attinenti al mantenimento ordinario della figlia;
14) le spese straordinarie nell'interesse di sono a carico di entrambi i genitori, nella misura Per_1
del 50% ciascuno.
Per quanto concerne la distinzione tra spese che attengono al mantenimento ordinario e quelle straordinarie e, nell'ambito di quest'ultime, tra quelle che richiedono o meno il preventivo accordo, ci si riporta integralmente a quanto stabilito in merito nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”, approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018, con protocollo n. 2349/18, prodotte in allegato al presente ricorso (doc. 12), e da considerarsi qui letteralmente ripetute e trascritte e parte integrante delle presenti condizioni.
In deroga alle testé indicate “Linee guida”, le parti convengono che le spese per la mensa scolastica della minore – inquadrate, a pag. 2 del protocollo, quali spese inerenti al mantenimento ordinario – debbano invece essere considerate come spese straordinarie e che, conseguentemente, gravino su entrambi i genitori in pari misura.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le parti specificano che non necessita di preventivo accordo la spesa straordinaria per la frequentazione da parte della minore del corso di nuoto, in quanto già concordata tra i genitori;
15) le parti concordano che l'assegno unico universale venga integralmente corrisposto alla madre, anche se eventualmente percepito dal padre;
quest'ultimo, per l'ipotesi in cui dovesse essere ridotto l'importo riconosciuto a titolo di assegno unico universale, alla data della sottoscrizione del pag. 5 di 12 presente ricorso pari ad € 216,00, si obbliga ad integrare personalmente detta decurtazione, sino alla concorrenza di € 108,00, corrispondente alla metà;
16) le detrazioni fiscali e deduzioni a fini Irpef per oneri familiari relative alla prole, competeranno a ciascun genitore in ragione della metà in quanto effettivamente le spese siano state sostenute in pari misura da entrambi;
diversamente, le spese straordinarie, ove detraibili, saranno detratte fiscalmente da chi ne sosterrà l'onere esclusivo e nella misura sostenuta effettivamente;
17) la sig.ra conserverà in via esclusiva il rapporto di conto corrente n. Pt_1
00161/0000040801111, alla stessa intestato, acceso presso Crédit Agricole Italia S.p.A, il libretto postale di alla medesima intestato, n. 000053281586, nonché i buoni fruttiferi Controparte_4
postali di alla stessa intestati, con sottoscrizione del 27.11.2023 per il valore Controparte_4 nominale di € 1.000,00, del 16.08.2023 per € 500,00, del 16.09.2022 per € 1.000,00, del 20.07.2023 per € 1.000,00, del 05.04.2023 per € 1.000,00, del 01.07.2021 per € 500,00, del 01.02.2025 per €
1.000,00 e dell'11.02.2025 per € 1.000,00.
Il sig. conserverà in via esclusiva il rapporto di conto corrente n. 00204/000044409104, CP_1
di cui è cointestatario unitamente alla di lui madre, acceso presso acceso presso Credit Agricole
Italia s.p.a.
Il sig. conserverà la titolarità esclusiva della carta ricaricabile prepagata Posepay CP_1
Evolution, con saldo attivo al 17.03.2025 pari ad €59,12=.
I ricorrenti convengono di estinguere il rapporto di conto corrente, a loro cointestato, Webank n.
000000073180, e di dividerne in pari misura il saldo.
Le parti concordano, invece, di mantenere la cointestazione del libretto postale di Controparte_4
n. 000049308925 e dei buoni fruttiferi postali di sottoscritti,
[...] Controparte_4 rispettivamente, il 20.10.2018 per il valore nominale di € 500,00, il 01.04.2023 per € 1.500,00 ed il
01.04.2023 per € 1.000,00.
I sigg.ri e convengono di vincolare esclusivamente alle spese da sostenere Pt_1 CP_1 nell'interesse della minore e previamente concordate, il saldo contabile, presente alla data della sottoscrizione del presente ricorso, nonché le eventuali somme che, successivamente, venissero da chiunque depositate sul summenzionato libretto postale cointestato n. 000049308925, così come i suddetti buoni fruttiferi postali cointestati – sottoscritti il 20.10.2018 per il valore nominale di €
500,00, il 01.04.2023 per € 1.500,00 ed il 01.04.2023 per € 1.000,00 – ed i relativi rendimenti. Ogni prelievo da detto libretto postale cointestato, nonché la riscossione dei buoni fruttiferi postali cointestati e dei relativi rendimenti, potrà pertanto avvenire soltanto previo accordo di entrambi i genitori e nell'esclusivo interesse di;
Per_1
pag. 6 di 12 18) i sigg.ri e prestano anticipatamente e reciprocamente il loro Parte_1 Controparte_1
consenso valevole a che la competente autorità richiestane rilasci e/o rinnovi a ciascuno di essi il passaporto e ogni altro equipollente documento valido per il loro espatrio. Prestano, altresì, il loro reciproco consenso al rilascio e al rinnovo in favore della figlia dei documenti validi per Per_1
l'espatrio della minore;
19) spese legali compensate.”
All'udienza del 21/05/2025 il Giudice relatore ha proceduto a sentire le parti, le quali hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per la figlia.
Si prende poi atto degli ulteriori accordi in punto economico indicati dalle parti nella prima parte della condizione n. 17, non strettamente correlati al mantenimento della minore, ma comunque relativi ai complessivi rapporti tra le stesse: di ciò il Collegio prende semplicemente atto.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne Per_
così provvede: pag. 7 di 12 “1) affido condiviso della minore ai genitori, con mantenimento della residenza anagrafica Per_1 della medesima presso l'abitazione della madre, in La Spezia, alla via Luigi Galvani n. 11;
2) nel miglior interesse della minore e in aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso della medesima, i genitori, di comune accordo, esercitano sulla figlia la responsabilità genitoriale, ne curano l'educazione, la crescita e lo sviluppo.
Ciascun genitore, quando la figlia si troverà presso di sé, adotterà autonomamente le decisioni relative alla cura quotidiana di e alle questioni di ordinaria amministrazione che la Per_1
riguardano; mentre, le decisioni relative agli aspetti salienti e fondamentali della vita della minore, quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della sua residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo in ogni caso conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di;
Per_1
3) entrambi i genitori, nell'interesse della minore, si impegnano ad essere collaborativi nonché a mantenere tra loro comunicazioni regolari;
4) le parti si impegnano a non coinvolgere la figlia in eventuali loro discussioni, e a non servirsene come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra le stesse;
5) ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina;
6) collocamento alternato di , presso l'abitazione materna in La Spezia alla via Luigi Galvani Per_1
n. 11, e presso quella paterna in Luni (SP) alla via Fratelli Rosselli n. 116, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- ciascun genitore terrà con sé a fine settimana alterni, prelevandola presso l'abitazione Per_1 dell'altro genitore alle ore 10,00 del sabato, trascorrendo con la figlia la medesima giornata e quella della domenica, compresi i relativi pernotti;
nel corso del periodo scolastico, sarà cura del genitore che l'ha in carico durante il fine settimana, accompagnare la minore a scuola il lunedì mattina successivo;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, quest'ultima terrà con sé la minore, altresì, il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, pernotti compresi, mentre, il padre, le restanti giornate del martedì e venerdì, inclusi i relativi pernotti;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre, quest'ultimo terrà con sé la minore, altresì, il martedì, pernotto compreso, mentre la madre, le restanti giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, inclusi i relativi pernotti;
pag. 8 di 12 - durante il periodo scolastico, nel corso della settimana, sarà onere del genitore che nella giornata ha in carico , prelevarla da scuola all'orario di uscita, nonché ivi riaccompagnarla, il Per_1
mattino seguente al pernotto;
7) dal momento in cui il sig. dovesse trasferire la propria residenza abituale nel Comune CP_1
della Spezia, o in quelli limitrofi di Arcola (SP), Vezzano Ligure (SP) o Santo Stefano di Magra (SP), lo stesso aggiungerà, al regime di collocazione della minore presso di sé di cui al punto che precede, un'ulteriore giornata e il relativo pernotto. Segnatamente, e ferma ogni altra condizione, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, quest'ultima terrà con sé la minore, altresì, il lunedì ed il mercoledì, pernotti compresi, mentre, il padre, le restanti giornate del martedì, giovedì
e venerdì, inclusi i relativi pernotti;
8) in relazione al periodo delle vacanze scolastiche pasquali, estive e natalizie, i genitori concordano che:
a) in ordine alle festività pasquali, il giorno di Pasqua la minore rimarrà in compagnia di un genitore, mentre, il Lunedì dell'Angelo starà con l'altro, pernotti compresi, secondo il criterio dell'alternanza annuale. I residui giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno divisi tra i genitori in due periodi di uguale durata, inclusi i pernotti, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
b) durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, previo accordo tra loro, potrà trascorrere con una settimana, anche consecutiva, pernotti compresi, ferme nel residuo Per_1
periodo di vacanza scolastica le statuizioni che precedono sulla ordinaria disciplina settimanale di collocazione della figlia;
c) in ordine alle festività natalizie, rimarrà in compagnia della madre il 24 dicembre, del Per_1
padre il 26 dicembre, pernotti compresi, mentre, trascorrerà il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio, inclusi i relativi pernotti, ad anni alterni con ciascun genitore (a cominciare con la madre, per i prossimi 25.12.2025 e 31.12.2025, e con il padre, il prossimo 6.01.2026). I residui giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno divisi tra i genitori in due periodi di uguale durata, inclusi i pernotti, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
d) trascorrerà le festività del 25 aprile e del 1 maggio, pernotti compresi, ad anni alterni con Per_1
ciascun genitore (a cominciare con il padre il prossimo 25.04.2025 e con la madre il prossimo
01.05.2025);
e) in ordine alle altre festività annuali, ponti compresi, si seguirà di norma il calendario;
f) entrambi i genitori avranno cura di accordarsi – entro la fine del mese di giugno – sul rispettivo piano ferie estive che passeranno con la minore e di comunicarsi, almeno 30 giorni prima, sia la pag. 9 di 12 località di villeggiatura ove si recheranno con , sia il periodo esatto in cui vi si tratterranno, Per_1
nonché, una volta prenotato, i recapiti delle relative strutture;
9) i genitori potranno concordare deroghe al calendario di collocazione e frequentazione della minore secondo la loro reciproca convenienza e per comprovati impegni di lavoro o problematiche di salute che determinassero l'impossibilità oggettiva di rispettarlo;
10) nei periodi di permanenza di presso uno dei genitori, all'altro deve essere garantito Per_1
almeno un contatto telefonico giornaliero con la minore;
11) i sigg.ri e si impegnano a far mantenere a rapporti Parte_1 Controparte_1 Per_1
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
12) ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e, comunque, tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con il medesimo, nonché si impegna a comunicare successivi eventuali mutamenti;
13) ciascuno dei genitori, nei periodi di rispettiva permanenza di presso di sé, provvede in Per_1
via diretta a sostenere le spese attinenti al mantenimento ordinario della figlia;
14) le spese straordinarie nell'interesse di sono a carico di entrambi i genitori, nella misura Per_1
del 50% ciascuno.
Per quanto concerne la distinzione tra spese che attengono al mantenimento ordinario e quelle straordinarie e, nell'ambito di quest'ultime, tra quelle che richiedono o meno il preventivo accordo, ci si riporta integralmente a quanto stabilito in merito nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”, approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018, con protocollo n. 2349/18, prodotte in allegato al presente ricorso (doc. 12), e da considerarsi qui letteralmente ripetute e trascritte e parte integrante delle presenti condizioni.
In deroga alle testé indicate “Linee guida”, le parti convengono che le spese per la mensa scolastica della minore – inquadrate, a pag. 2 del protocollo, quali spese inerenti al mantenimento ordinario – debbano invece essere considerate come spese straordinarie e che, conseguentemente, gravino su entrambi i genitori in pari misura.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa.
pag. 10 di 12 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le parti specificano che non necessita di preventivo accordo la spesa straordinaria per la frequentazione da parte della minore del corso di nuoto, in quanto già concordata tra i genitori;
15) le parti concordano che l'assegno unico universale venga integralmente corrisposto alla madre, anche se eventualmente percepito dal padre;
quest'ultimo, per l'ipotesi in cui dovesse essere ridotto l'importo riconosciuto a titolo di assegno unico universale, alla data della sottoscrizione del presente ricorso pari ad € 216,00, si obbliga ad integrare personalmente detta decurtazione, sino alla concorrenza di € 108,00, corrispondente alla metà;
16) le detrazioni fiscali e deduzioni a fini Irpef per oneri familiari relative alla prole, competeranno a ciascun genitore in ragione della metà in quanto effettivamente le spese siano state sostenute in pari misura da entrambi;
diversamente, le spese straordinarie, ove detraibili, saranno detratte fiscalmente da chi ne sosterrà l'onere esclusivo e nella misura sostenuta effettivamente;
17) la sig.ra conserverà in via esclusiva il rapporto di conto corrente n. Pt_1
00161/0000040801111, alla stessa intestato, acceso presso Crédit Agricole Italia S.p.A, il libretto postale di alla medesima intestato, n. 000053281586, nonché i buoni fruttiferi Controparte_4
postali di alla stessa intestati, con sottoscrizione del 27.11.2023 per il valore Controparte_4 nominale di € 1.000,00, del 16.08.2023 per € 500,00, del 16.09.2022 per € 1.000,00, del 20.07.2023 per € 1.000,00, del 05.04.2023 per € 1.000,00, del 01.07.2021 per € 500,00, del 01.02.2025 per €
1.000,00 e dell'11.02.2025 per € 1.000,00.
Il sig. conserverà in via esclusiva il rapporto di conto corrente n. 00204/000044409104, CP_1
di cui è cointestatario unitamente alla di lui madre, acceso presso acceso presso Credit Agricole
Italia s.p.a.
Il sig. conserverà la titolarità esclusiva della carta ricaricabile prepagata Posepay CP_1
Evolution, con saldo attivo al 17.03.2025 pari ad €59,12=.
I ricorrenti convengono di estinguere il rapporto di conto corrente, a loro cointestato, Webank n.
000000073180, e di dividerne in pari misura il saldo.
Le parti concordano, invece, di mantenere la cointestazione del libretto postale di Controparte_4
n. 000049308925 e dei buoni fruttiferi postali di sottoscritti,
[...] Controparte_4 rispettivamente, il 20.10.2018 per il valore nominale di € 500,00, il 01.04.2023 per € 1.500,00 ed il
01.04.2023 per € 1.000,00.
pag. 11 di 12 I sigg.ri e convengono di vincolare esclusivamente alle spese da sostenere Pt_1 CP_1 nell'interesse della minore e previamente concordate, il saldo contabile, presente alla data della sottoscrizione del presente ricorso, nonché le eventuali somme che, successivamente, venissero da chiunque depositate sul summenzionato libretto postale cointestato n. 000049308925, così come i suddetti buoni fruttiferi postali cointestati – sottoscritti il 20.10.2018 per il valore nominale di €
500,00, il 01.04.2023 per € 1.500,00 ed il 01.04.2023 per € 1.000,00 – ed i relativi rendimenti. Ogni prelievo da detto libretto postale cointestato, nonché la riscossione dei buoni fruttiferi postali cointestati e dei relativi rendimenti, potrà pertanto avvenire soltanto previo accordo di entrambi i genitori e nell'esclusivo interesse di;
Per_1
18) i sigg.ri e prestano anticipatamente e reciprocamente il loro Parte_1 Controparte_1
consenso valevole a che la competente autorità richiestane rilasci e/o rinnovi a ciascuno di essi il passaporto e ogni altro equipollente documento valido per il loro espatrio. Prestano, altresì, il loro reciproco consenso al rilascio e al rinnovo in favore della figlia dei documenti validi per Per_1
l'espatrio della minore;
19) spese legali compensate.”
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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