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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3644/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale e da lesione del rapporto parentale, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nonché e n. q. Parte_5 Parte_3 Controparte_1
genitori esercenti la potestà sul minore , rapp.ti e difesi in Persona_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Gigliola Caldaroni e
Alessandro Caldaroni, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
ATTRICE
E
(già in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3
rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Maretto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Duilio n. 7
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Paolini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cisterna di Latina alla via Quattro Giornate di Napoli n. 41
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
, , , nonché Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e n.q. genitori esercenti la potestà sul minore Pt_3 Controparte_1
convenivano in giudizio l' nonché Persona_1 Controparte_3 [...]
, affinché, accertata la responsabilità del conducente dell'autocarro CP_4
Iveco tg. BL703TZ nella causazione del sinistro, i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento del danno patito dagli attori nella misura di ritenuta ragione a titolo di danno a lesione del rapporto parentale e danno biologico terminale, nonché per il solo il danno biologico iure Parte_5
proprio.
A tal fine deduceva che e il giorno Persona_2 Parte_5
14.7.2017 alle ore 11.30 circa, all'uscita della stazione ferroviaria di “Campo di Carne”, mentre attraversavano sulle strisce pedonali erano investiti dall'autocarro Iveco tg. BL703TZ di proprietà e condotto da , Controparte_4
il quale non avvedendosi dei pedoni che provenivano dal lato destro, li urtava, trascinandoli per alcuni metri. In conseguenza del fatto decedeva Persona_2
e riportava lesioni personali. Parte_5
Si costituiva ritualmente in giudizio l' (oggi Controparte_3 [...]
, la quale dichiarava di aver già provveduto a liquidare i danni patiti CP_2
dagli attori, ritenendo l'offerta satisfattiva, contestando il quantum richiesto eccessivo e non provato.
Si costituiva in giudizio , deducendo il concorso dei Controparte_4
pedoni e nella causazione del sinistro, i quali Persona_2 Parte_5
- 2 - attraversavano in modo repentino fuoriuscendo da dietro un mezzo parcheggiato.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, disposta consulenza medico-legale sulla persona di , la causa, sulle Parte_5 conclusioni in epigrafe, all'udienza del 20.6.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte attrice ha dedotto che il sinistro è accaduto mentre i pedoni Per_2
e attraversavano sulle strisce pedonali.
[...] Parte_5
La dinamica del sinistro ha trovato riscontro dell'istruttoria, sia documentale che testimoniale.
Il teste , della cui attendibilità non sussistono motivi Testimone_1
per dubitare, avendo assistito personalmente al sinistro, ha riferito in ordine alla dinamica: “ho assistito al sinistro. Ho chiamato i Carabinieri ed i vigili.
Ho visto un uomo investito sotto un furgone ed un ragazzo che piangeva. escludo fosse il conducente perché aveva non più di 17 anni. Non ho visto il condecente del furgone. Ho allertato io i soccorsi perché non vedevo nessuno prestare soccorso. ho fermato le auto che venivano dalla per evitare Parte_6
il verificarsi di ulteriori incidenti. Fuori dalla stazione ci sono le strisce pedonali senza semaforo e di solito le auto corrono a forte velocità. Gli alberi sono sulla parte destra venendo da . Gli alberi non coprono la zona CP_5 delle strisce pedonali. … non ho visto il momento dell'attraversamento perché ero di spalle. Ho sentito un urlo e mi sono girata. Non ho sentito rumore di frenata. … Non ricordo se e dove gli alberi proiettassero l'ombra sulla strada.”
Del pari assisteva al sinistro il teste , il quale Testimone_2 riferiva: “ricordo che era estate ed ho assistito al sinistro. Non ricordo precisamente la data. Ero alla fermata del pullman dall'altra parte della strada di fronte alla stazione. Mi ricordo che c'era un signore con un ragazzo che
- 3 - stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali ed era tutta libera ed ho visto arrivare un furgone che l'ha investito. Il conducente non si è accorto. Così io ho iniziato ad urlare e l'ho fermato e poi abbiamo bloccato il traffico e chiamato i mezzi di soccorso insieme alla polizia. C'erano altre persone con me alla fermata del pullman ed altri al bar di fronte e le macchine che stavano arrivando via via si fermavano a prestare soccorso. Al momento dell'investimento la strada era libera e non c'era traffico. La strada è a doppio senso. … confermo di averli visti uscire dalla stazione. … ho visto che si sono fermati prima di attraversare ed hanno guardato prima di attraversare. Il ragazzo era davanti ma appena il più anziano si è reso conto l'ha tirato indietro per evitare che venisse colpito ed è rimasto colpito lui, più anziano. …
L'investimento è avvenuto a pochi passi dal marciapiede e il furgone lo ha preso in pieno. Il furgone arrivava dalla sinistra dei pedoni che stavano attraversando. … l'anziano è stato trascinato per un bel po', il ragazzo è stato urtato ma non da essere trascinato via. Quello più anziano è stato trascinato per almeno un paio di metri e se non fossimo intervenuti per fermare il conducente sarebbe andato anche oltre nella marcia. … ricordo che l'anziano
è stato rinvenuto a ridosso della ruota ma non ricordo da quale lato. Non ricordo da quale lato fu trascinato il giovane. … al momento del fatto stavano attraversando solo il ragazzo e l'uomo anziano. Poi stava arrivando altra gente ma nessuno aveva ancora raggiunto il ciglio per attraversare.”
La relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale , CP_5
supportata altresì dalle registrazioni di un video filmato di sorveglianza, è stata confermata dal teste intervenuta per gli accertamenti sui Testimone_3
luoghi del sinistro, che riferiva che al momento dell'arrivo sui luoghi “il ragazzo era seduto sulla panchina vicino alla stazione. Il era ancora Pt_5
sotto il furgoncino,. Lo era stato portato in banchina per accertamenti CP_4 medici. Erano già giunti i soccorritori. C'erano anche i vigili del fuoco.
Percorrendo la strada verso Anzio l'ombra degli alberi alle ore 11.50 circa si proietta l'ombra degli alberi. Ho effettuato rilievi fotografici, planimetrici ed
- 4 - una videoregistrazione dei luoghi. Abbiamo acquisito le immagini di videosorveglianza della stazione e di videosorveglianza un'abitazione privata al civico n. 299 della via Nettunense. … Posso riferire che sicuramente attraversavano dall'uscita della stazione verso il lato opposto dove avevano
l'auto. Nel video si vede prima del sinistro il enire dalla strada di fronte Pt_5 alla stazione per entrare nella stazione, l'entrata della stazione non è inquadrata nelle riprese. All'uscita si vedono entrambi uscire dall'ingresso principale della stazione di Campo di Carne, non si vede il momento in cui attraversavano. Dopo l'investimento il veicolo veniva rinvenuto più avanti. Al momento del nostro arrivo il sig. era ancora sotto la ruota anteriore Per_2
sinistra del veicolo che era circa 10/11 metri più avanti dalle strisce pedonali che sono davanti alla stazione in corrispondenza dell'uscita. … confermo che il cono d'ombra era proiettato sulle strisce pedonali. … non ricordo se vi fossero auto parcheggiate dal lato stazione.”
La qualità di pedone, rivestita da e al Persona_2 Parte_5 momento del fatto, consente di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., sicchè incombe sul conducente del veicolo investitore l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il superamento di siffatta presunzione non è stato raggiunto, dal momento che non è emersa alcuna prova circa l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie ad impedire l'investimento dei pedoni, anche in considerazione del fatto che stavano transitando sull'apposito attraversamento pedonale.
Non appare dirimente la circostanza emersa dal verbale della polizia che all'ora del sinistro le chiome degli alberi adiacenti il passaggio proiettassero ombra che riduceva la luminosità della carreggiata. Ed invero, proprio in virtù di tanto, il conducente del furgone, che circolava con patente scaduta, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida più prudente, che tenesse conto della possibilità della riduzione di luminosità della visuale.
Pienamente provata, quindi risulta la responsabilità nell'occorso in capo
- 5 - a . Controparte_4
Per l'effetto, i convenuti, nelle rispettive qualità di proprietario ed impresa assicuratrice, vanno pertanto condannati al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro di cui è causa.
In ordine alla quantificazione di questi ultimi, con riguardo alla posizione di , si accolgono le conclusioni del ctu dott.ssa Parte_5
medico legale e psicologa, in quanto adeguatamente motivate Persona_3
ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite.
Il ctu ha accertato che a seguito del sinistro era Parte_5
trasportato a mezzo di ambulanza del 118 presso il P.S. della Casa di Cura
Privata Città di (Latina), ove accedeva alle 12.44 del 14.07.2017 con CP_5 codice di triage 2 giallo, riferendo “forte dolore a livello della spalla dx”.
All'esame obiettivo eseguito all'ingresso, il paziente risultava vigile e orientato, in buone condizioni generali e GCS 15, in assenza di deficit neurologici in atto;
era rilevata la presenza di “multiple escoriazioni ai 4 arti e in FIS, 2 piccole FLC con perdita di sostanza”, nonché una “distorsione del normale profilo anatomico a livello clavicolare dx” con “spalla dx vivacemente dolente con netta limitazione funzionale”. La RX della spalla destra effettuata mostrava la presenza di una frattura pluriframmentaria scomposta del III medio della clavicola per cui era posizionato bendaggio a 8, con indicazione a riposo funzionale e crioterapia. Il paziente era dimesso al domicilio nel pomeriggio del medesimo giorno con diagnosi di “frattura clavicola dx” e prognosi clinica pari a 20 giorni s.c. era sottoposto a ulteriori RX della clavicola Parte_5
e a controlli clinici presso l'ambulatorio ortopedico dell' Controparte_6
anche in data 25.08.2017 e in data 08.09.2017; in occasione della
[...]
visita ortopedica del settembre 2017, la Dott.ssa indicava lo Persona_4
“Svezzamento uso del tutore … P/FKT …” con ulteriore prognosi clinica pari a 30 giorni s.c.
All'esito della valutazione fisiatrica effettuata il 08.09.2017 presso la
U.O.S. del Policlinico Militare di Roma, era formulata Controparte_7
- 6 - la seguente diagnosi: “postumi algici e funzionali politrauma contusivo distorsivo con frattura della clavicola dx trauma spalla dx e sx con lesione della cuffia dei rotatori, escoriazioni multiple da perdita di sostanza arto superiore dx e sx ed arto inferiore dx e sx;
instabilità ginocchio dx e sx postraumatico”, con prognosi pari a 40 giorni s.c. L'obiettività locale evidenziava limitazione funzionale con riduzione dei movimenti di flesso-estensione, rotazione e latero- flessione del tratto cervicale e dorsale del rachide, dorsalgia e toracolagie diffuse, disturbi della inspirazione profonda, nonché escoriazioni diffuse da ferita lacero contusa a carico di ambo gli arti superiori e inferiori.
Sul piano psicologico era diagnosticato “disturbo d'ansia generalizzata
(come diagnosi principale) con depressione del tono dell'umore (come conseguenza del trauma”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato, sono derivati degli esiti stabilizzati e permanenti, consistenti in “esiti di trauma contusivo della spalla destra con frattura pluriframmentaria scomposta del III medio di clavicola destra, consistenti in residua sintomatologia algica e lieve deficit funzionale dell'arto; esiti di trauma escoriativo della superficie dorsale della mano sinistra, consistenti in plurimi relitti cicatriziali;
trauma distrattivo del rachide cervicale, allo stato privo di reliquati funzionali;
disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti non complicato di lieve entità” quantificati nella misura del 12%.
A carico dell'attrice seguì un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 20 (venti), parziale al 75% di giorni 10 (dieci), parziale al 50% di giorni 30 (trenta) e parziale a 25% di ulteriori giorni 30 (trenta).
La liquidazione del danno può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle tabelle per il calcolo del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la
- 7 - congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd.
“danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari.
Sul punto si richiama la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez.
III, sent. N.14364 del 27/05/2019) che stabilisce che “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione
- 8 - in aumento del risarcimento”.
Nel caso di specie, la ctu espletata ha dimostrato che le lesioni subite dal a seguito del sinistro de quo hanno avuto una particolare Parte_5 incidenza sulla sfera emotiva e relazionale, peculiare rispetto all' id quod plerumque accidit, determinando difficoltà relazionali ed apprensione rispetto al futuro nonché un pregiudizio estetico.
Alla luce di tanto, quindi, si ritiene giustificata una personalizzazione del danno non patrimoniale patito dal nella misura del 25% del Parte_5
danno biologico.
In definitiva, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro
(anni 18), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, può liquidarsi il seguente danno:
€ 51.031,58 per danno biologico permanente nella misura del 12%, comprensivo dell'aumento per danno morale e della personalizzazione nella misura del 25%
€ 2.300,00 per invalidità temporanea totale di gg. 20;
€ 862,50 per invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 10;
€ 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 30;
€ 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% di gg. 30;
€ 1.773,00 per spese mediche documentate in atti;
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente, soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
- 9 - Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di euro 49.205,53, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI pari ad euro 64.232,15 all'attualità.
Da tale somma deve essere detratto quanto corrisposto a titolo di acconto dall' (euro 43.235,00). Controparte_8
Ai fini della determinazione della somma residua la giurisprudenza
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 20/04/2017 n° 9950) ha precisato che occorrerà devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito, calcolare la differenza, individuare il saggio degli interessi compensativi, effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno), effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Pertanto in applicazione di tali principi, devalutata la somma percepita a titolo di acconto alla data del sinistro (euro 43.019,90) calcolata la differenza tra il risarcimento complessivamente riconosciuto e l'acconto, entrambi devalutati (euro 6.185,63), calcolati gli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro a quella dell'acconto (281,66), calcolati gli interessi sulla somma rivalutata dalla data dell'acconto all'attualità sulla sola differenza
(1.845,24), il danno residuo da liquidarsi compreso di interessi sulle somme via via rivalutate ammonta ad euro 8.059,53, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti, in solido
- 10 - tra loro, nelle rispettive qualità, vanno condannati al pagamento, in favore di della residua somma di euro 8.059,53. Parte_5
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Circa il decesso di , la consulenza autoptica espletata dalla Persona_2
Procura della Repubblica, ha confermato il nesso causale tra l'investimento ed il decesso.
In ordine alla quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, va osservato preliminarmente che il diritto al risarcimento del danno da uccisione del congiunto è riconosciuto non soltanto a coloro che rientrino nello stretto nucleo familiare del defunto (coniuge, figli), che rivestano la qualità di chiamati all'eredità per delazione legittima ai sensi degli artt. 566 e
581 e ss. cc. bensì a tutti i soggetti che, seppur estranei a tale ristretto nucleo familiare (es. nipoti, genero, nuora, nonno) e non conviventi, assumano (e dimostrino) l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Civ. 21230/2016, Tribunale di
Ancona - sez. II - sentenza n. 1195 del 05-10-2021), essendo il rapporto affettivo il presupposto per il risarcimento e non il solo legame formale.
Con precipuo riferimento al rapporto nonni-nipoti, che viene in rilievo,
l'ordinamento attribuisce autonomo rilievo giuridico al rapporto tra nonni e nipoti, a mezzo delle disposizioni codicistiche che includono i discendenti in linea retta tra i parenti (art. 75 c.c.), riconoscono tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela (v. art. 76 c.c., quanto al computo dei gradi) e prevedono, nei confronti dei discendenti e viceversa, una serie di diritti, doveri e facoltà, emblematicamente riassunti dall'art. 317 bis c.c., secondo cui gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, con la
- 11 - possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito. La rilevanza giuridica di siffatto vincolo parentale nemmeno può essere subordinata alla esistenza o meno di una convivenza, atteso che, così opinando, si escluderebbe a priori il diritto del nipote non convivente (e viceversa al nonno non convivente) al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche o da altre esigenze personali e, viceversa, non convivenze connotate, tuttavia, da intensi rapporti affettivi e relazioni di reciproca solidarietà. Unica indefettibile condizione al riconoscimento della tutela invocata da chi non appartenga alla famiglia nucleare della vittima resta, allora- onde evitare il rischio, pure paventato, di dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari- l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto significativo, la cui perdita possa presuntivamente essere stata causa di sofferenze morali, laddove la convivenza può semmai costituire elemento utile, unitamente ad altri elementi istruttori, a parametrare equitativamente il quantum della pretesa risarcitoria invocata.
Del pari la più recente giurisprudenza, ha affermato la rilevanza del rapporto caratterizzato da reciproci affetti;
l'assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento;
piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione Civile Sez. VI-3, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8218). Già nel medesimo senso si era espressa Cass. 11/11/2019, n. 28989, la quale ricomprende il legame parentale, indipendentemente dalla effettiva convivenza
(dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare “meccanisimi presuntivi” utilizzabili “al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno”, attraverso “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge,
- 12 - convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale”.
Circa i criteri di liquidazione, la valutazione secondo equità deve indurre il giudice a tener conto di tutte le circostanze ed elementi della singola fattispecie in modo da rendere la somma, in concreto liquidata, il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris patito da ciascuno dei familiari.
L'art. 1226 c.c. contiene una clausola generale di valutazione equitativa del danno. La disposizione, infatti, stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. L'applicazione di tabelle predeterminate costituisce l'alternativa alla clausola generale di valutazione equitativa.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 novembre
2021 n. 33005 ha affermato che tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). Le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza, mancando la “forma di concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile (come le Tabelle di
Roma).
Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
- 13 - Conclude pertanto la Suprema Corte che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto … Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (Corte di Cassazione, sentenza del 10 novembre 2021 n. 33005).
Nel caso di specie, alla luce della recente giurisprudenza, si ritiene di liquidare secondo i parametri delle Tabelle di Roma, pur essendo nelle more state adeguate al sistema a punti anche le Tabelle di Milano.
Con riguardo al rapporto con la famiglia parentale afferma la recente giurisprudenza che “sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la
- 14 - dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. civ., Sez. III, Ord. 21/10/2024,
n. 27142)
Con riferimento al rapporto nonno-nipote, la prova testimoniale espletata ha confermato l'esistenza di un particolare legame affettivo e condivisione di interessi tra i nipoti e ed il Parte_5 Parte_4
nonno . Persona_2
In particolare il teste , a conoscenza dei fatti, in quanto Testimone_4
fidanzata del ha riferito il particolare attaccamento del de cuius alla Parte_4 sua famiglia “ frequento la famiglia da nove anni. Io ero sempre invitata nelle ricorrenze e nelle domeniche a casa di . Io e ci conosciamo da Pt_4 Pt_4
quasi quindici anni. Io frequentavo i luoghi in cui viveva perché i miei Per_5 genitori lavoravano ad . … Quando era piccolo giocava a calcio CP_5 Pt_4 ed il nonno lo accompagnava spesso. … e cugini di Per_1 Parte_5
trascorrevano tutti insieme le vacanze dal nonno ed ero presente anche Pt_4
io. Io ero lì tutto il giorno e tornavo a casa mia per dormire. I cugini rimanevano a dormire dal nonno. Questo tutta l'estate tranne il periodo di ferie che trascorrevano soli i con i genitori. … Anche la mattina dell'incidente
era andato a trovare il nonno perché stavano organizzando una Pt_5 giornata di pesca subacquea, insieme a . Andavano tutti e tre insieme.” Pt_4
Del medesimo tenore sono le deposizioni del teste , amico Testimone_5 del “sono amico di dall'età di 14 anni e poi ho cominciato a Parte_4 Pt_4
frequentare la casa di e del nonno e così ho conosciuto tutta la famiglia. Pt_4
... spesso sono stato invitato a trascorrere le feste natalizie e le cene organizzate al fine settimana dove nonno organizzava delle serate in cui cucinava la Per_2
pizza per tutti e stavamo tutti insieme. … la famiglia di e quella del Pt_4
nonno avevano una villetta bifamiliare in cui ed in genitori abitavano Pt_4
al piano di sopra ed i nonni al piano di sotto. Erano appartamenti con ingressi autonomi non comunicanti. ... spesso trascorrevamo le vacanze estive tutti insieme con , e a casa del nonno.” Pt_4 Per_1 Pt_5
- 15 - Pertanto, guardando alla età della vittima e di ciascuno dei danneggiati, alla gravità dell'illecito, al grado del vincolo parentale che legava i congiunti alla persona offesa, alla conseguente presunta intensità della sofferenza patita per la perdita, si reputa equo liquidare a tale titolo, in favore di
[...]
, la somma di € 306.616,05, già rivalutata all'attualità e comprensiva Parte_1
di interessi, in favore di e , figli, la somma di Parte_2 Parte_3
euro 204.328,33, ciascuno, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi.
Da tale somma deve essere detratto quanto già corrisposto e accettato a titolo di acconto sul maggior dovuto pari ad euro 202.500,00 in favore di
[...]
ed euro 200.000,00 a e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pertanto in applicazione dei principi della succitata giurisprudenza
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 20/04/2017 n° 9950) con riguardo alla posizione di , devalutata la somma percepita a titolo di Parte_1
acconto alla data del sinistro (201.492,54), calcolata la differenza tra il risarcimento complessivamente riconosciuto e l'acconto, entrambi devalutati
(euro 55.663,80) calcolati gli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro a quella dell'acconto (1.469,88), calcolati gli interessi sulla somma rivalutata dalla data dell'acconto all'attualità sulla sola differenza (16.604,97), il danno residuo da liquidarsi compreso di interessi sulle somme via via rivalutate ammonta ad euro 73.738,65.
Invece, con riguardo alla posizione di e , Parte_2 Parte_3
l'acconto versato di euro 200.000,00 ciascuno è da ritenersi interamente ristorativo del danno parentale subito.
In ragione del provato legame affettivo con i nonni si reputa equo liquidare a tale titolo, in favore di , nipote, la somma di € Parte_5
181.698,40 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi, in favore di
, nipote, la somma di euro 176.020,33, già rivalutata Parte_4 all'attualità e comprensiva di interessi, in favore di , nipote, la Persona_1
somma di euro 187.376,48 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi.
- 16 - Quanto al danno iure hereditario, da morte, la giurisprudenza distingue il danno tanatologico ed il danno terminale e catastrofale.
Con la sentenza n. 28989 del 2019 la Cassazione ribadisce l'irrisarcibilità del danno al bene vita in sé considerato poiché, essendo la stessa un bene autonomo e diverso dal bene salute, questa può essere esercitata solo restando per l'appunto in vita. Ne consegue che, venendo meno il titolare del bene non vi è modo per esercitare tale diritto, superando la teoria del danno da rimbalzo, poiché non vi è alcun patrimonio a cui ricollegare il credito e per tale ragione non può parlarsi di risarcibilità della perdita della vita iure hereditatis.
Per tale ragione, la Corte Suprema afferma che gli unici pregiudizi risarcibili iure hereditatis, in caso di illecito mortale sono il danno biologico terminale
(danno da invalidità temporanea totale) e il danno catastrofale quale danno morale.
Secondo l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno terminale trasmissibile iure hereditatis, nella componente del danno biologico e del danno “morale” secondo il principio dell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte. (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989).
Nel caso di specie era ricoverato nell'immediatezza del Persona_2
sinistro in stato confusionale con amnesia anterogada, disorientato, emorragia subaracnoidea, nel corso della degenza parzialmente collaborante con perdita di coscienza, non potendosi pertanto configurare il danno terminale né biologico né morale catastrofale, in assenza di consapevolezza e percezione della imminenza della fine.
- 17 - Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, vanno condannati al pagamento, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, in favore di della Parte_1
residua somma di euro 73.738,65, in favore di della somma di Parte_5
euro 181.698,40 in favore di la somma di euro 176.020,33, Parte_4
in favore di la somma di euro 187.376,48. Persona_1
Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 520.001,00 e 1.000.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo IVECO tg.
BL703TZ nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore di , della residua somma di € Parte_5
8.059,53 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna i convenuti, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore di della residua somma di euro Parte_1
73.738,65, in favore di della somma di euro 181.698,40 Parte_5
in favore di , la somma di euro 176.020,33, in favore Parte_4
di , come rapp.to, la somma di euro 187.376,48, a titolo Persona_1
di danno da lesione del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
c) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite
- 18 - che si liquidano in complessivi euro 30.906,00 di cui euro 1.713,00 per spese ed euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se dovute, come per legge;
d) pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Latina il 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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