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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 97/2025 R.G.L. promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati in Torino presso lo studio dell'Avv. B. Daniele che li rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Torino presso lo studio del Prof. Avv. P. Tosi che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. M. G. Conti, per procura in atti
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso depositato in data 20/02/2025.
Per parte ricorrente: come da memoria depositata in data 11/09/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1759/21 del 29/11/2021, in accoglimento del ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(tutti dipendenti di con mansioni di Parte_4 Controparte_1
macchinisti) aveva ha accertato il loro diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico comprensivo dell'indennità di utilizzazione giornaliera
1 professionale (IUP) – che era stata corrisposta in ragione del solo importo fisso, con esclusione della parte variabile, quindi inferiore all'indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati – e dell'indennità di assenza dalla residenza, non corrisposta durante il periodo feriale, voci previste dai ccnl e dai contratti aziendali applicati al rapporto, da calcolarsi, secondo la prospettazione attorea, sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie. Aveva conseguentemente condannato la convenuta a pagare ai ricorrenti gli importi, rispettivamente, di € 10.966,63, di € 6.098,57, di € 3.749,21 e di € 8.322,10, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Con sentenza n. 527/22 del 31/10/2022, questa Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, aveva invece respinto la domanda attorea.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3403/25 del 10/02/2025, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali riassumenti, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per il riesame delle domande alla luce dei principi da essa formulati e per provvedere sulle spese di lite.
Riassumono la causa i lavoratori;
resiste Controparte_1
All'udienza del 24/09/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. La pronuncia rescindente non ha affrontato direttamente il merito della vertenza, essendosi semplicemente richiamata ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. ai numerosi precedenti della Suprema Corte che avevano risolto analoghi contenziosi con CP_2
e con in senso favorevole ai lavoratori, con particolare
[...] Controparte_1
riferimento a «Cass. n. 14089 del 2024 [che] si è pronunciata su sovrapponibili motivi di ricorso, cassando analoga pronuncia della Corte di Appello di Torino» (pag. 4).
È allora opportuno fare riferimento alla predetta sentenza, la quale, ripercorsa la giurisprudenza sulla nozione di “ferie annuali retribuite” ex art. 7, n. 1, dir. 2003/88/CE alla luce delle pronunce della CGUE, ha osservato che «I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE 13.12.2018, C- Per_1
2 385/17, )» e che «Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione Parte_5
dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019)».
Applicati detti principi agli emolumenti per cui è causa – indennità di utilizzazione professionale (IUP) e indennità per assenza dalla residenza – la Suprema Corte ha statuito che «13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; CP_2
nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile».
Ribadito che, in base alla giurisprudenza della CGUE, il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella in cui si trova durante i periodi di lavoro, in modo da assicurare un compenso che non possa costituire per lui un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale – effetto deterrente che «può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla
3 contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate» – la Corte ha concluso nel senso che «In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita».
3. Riassumendo la causa, i ricorrenti in riassunzione chiedono l'accoglimento delle originarie conclusioni, come già stabilito nella sentenza di primo grado.
4. sostiene invece che la sentenza rescindente presenti alcuni limiti Controparte_1
relativamente alle seguenti due questioni, rispetto alle quali il giudice del rinvio non sarebbe quindi vincolato:
a) al tema della qualificazione dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 77 ccnl
2012 e 2016, di cui la convenuta ribadisce la natura indennitaria (come affermato nei precedenti gradi di giudizio) e non retributiva, che si ricava dal regime fiscale e contributivo normativamente stabilito (art. 7-quinquies d.l. n. 193/16, conv. nella l. n.
225/16) e dall'esenzione – ai sensi del ccnl del 20/07/2012 e del ccnl del
16/12/2016 (art. 77, punto 2.1) – da tassazione e da contribuzione;
tema su cui, secondo la convenuta, i Giudici di legittimità, nella suesposta sentenza (e neppure nell'ordinanza di rinvio), non si sono pronunciati, essendosi limitati a includere detto emolumento nella retribuzione per ferie sulla base di propri precedenti resi in controversie in cui era parte e nei quali il tema della qualificazione di CP_2
detta voce come indennitaria o retributiva non era stato affrontato;
b) al tema del paragone da effettuare per verificare l'effetto dissuasivo o meno della retribuzione spettante durante le ferie, in quanto la Corte sarebbe incorsa in una svista, là dove (al punto 19, pag. 10, della sentenza) ha affermato che «non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale», mentre non ha mai sostenuto ciò, ma ha invece sostenuto che l'effetto Controparte_1
4 dissuasivo debba essere valutato solo confrontando le differenze retributive annuali con la retribuzione annuale effettivamente percepita.
5. Le osservazioni della convenuta in riassunzione sono infondate.
5.1. Quanto alla natura dell'indennità di assenza dalla residenza, la Suprema Corte ne ha implicitamente affermato la natura retributiva, avendo argomentato (al punto 13, pag.
7) che si tratta di una «voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro» e quindi con una funzione diversa da quella sostenuta dalla convenuta di rimborso forfettizzato per le micro-spese anticipate dal macchinista;
funzione espressamente affermata dalla sentenza cassata: «il compenso per assenza dalla residenza” (attribuito al personale di condotta in sostituzione dell'indennità di trasferta - art. 2, Allegato 7 CCNL 1990-91) ha natura indennitaria» (pagg. 14-15).
L'affermazione, da parte della Suprema Corte, della natura retributiva, e non indennitaria, di detto emolumento, si evince, oltre che dal richiamo, nella sentenza rescindente, ai propri precedenti pronunciati in cause in cui era parte CP_2
dalla lettura di altre sentenze, emesse invece nei confronti di in cui Controparte_1
è stato respinto il motivo di ricorso di quest'ultima secondo cui la corte di merito aveva
«erroneamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto non ha considerato che: - l'indennità assenza dalla residenza ha natura e funzione risarcitoria;
- l'indennità assenza dalla residenza non rientra nell'imponibile fiscale;
sicché l'esclusione di tale indennità è conforme all'orientamento comunitario che ha escluso proprio le voci risarcitorie non imponibili fiscalmente» (Cass. n. 13972/24).
Nel respingere detto motivo di ricorso di la Suprema Corte ha Controparte_1 ritenuto che, a fronte dell'argomentazione della corte di merito sulla qualificazione di tale voce come emolumento retributivo, «la ricorrente assume essenzialmente che essa
“costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche
l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure
“natura e funzione risarcitoria”.
11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la
“pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è
5 riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”.
Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale.
Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione» (Cass. n. 13972/24 cit.).
Questa Corte, quale giudice del rinvio, è pertanto vincolata, ai sensi dell'art. 384, co. 2,
c.p.c., a quanto statuito nella pronuncia rescindente sulla inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità per assenza dalla residenza.
5.2. In merito alla verifica sull'effetto dissuasivo per il godimento delle ferie dell'erogazione della retribuzione in misura ridotta durante il periodo del riposo annuale, la Suprema Corte, osservato che l'indagine va condotta ex ante tenuto conto
«dell'incidenza sul trattamento economico mensile» (v. punto 15 pag. 8 sentenza), ha concluso che «In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (punto 19, pag. 10 sentenza).
– come da questa evidenziato nella memoria di costituzione in Controparte_1 riassunzione – nei precedenti gradi di giudizio aveva sostenuto che l'effetto dissuasivo
6 dev'essere valutato confrontando le differenze retributive annuali a titolo di ferie per l'esclusione degli emolumenti per cui è causa con la retribuzione annuale effettivamente percepita;
a sua volta nella sentenza cassata questa Corte aveva ritenuto corretto verificare l'incidenza di detti emolumenti rispetto alla retribuzione annuale, considerando la «correttezza della comparazione tra monte ferie annuali e retribuzione annuale»
(pag. 15 sentenza n. 457/2022) e concludendo nel senso della non dissuasività della riduzione essendo nel caso in esame detta incidenza molto contenuta rispetto alla retribuzione annuale (l'incidenza percentuale massima è pari al 2,24 %).
La Suprema Corte, nel ritenere non corretto il criterio adottato nella sentenza cassata, pur utilizzando una locuzione poco chiara (laddove si riferisce all'inidoneità di un raffronto tra «la differenza retributiva mensile con quella annuale», quindi riferendosi apparentemente alla non utilizzabilità di un confronto tra due differenze retributive, quella mensile rapportata a quella annuale), ha comunque chiarito, nella parte successiva del medesimo paragrafo, che la verifica va effettuata in relazione alla retribuzione mensile, e in particolare in relazione alla retribuzione percepita nel mese di ferie, poiché è con riferimento alla retribuzione percepita mensilmente che il lavoratore può essere indotto a rinunciare alle ferie in considerazione delle esigenze a cui egli, con detta retribuzione, deve fare fronte per sé e per la propria famiglia. Dunque, secondo la
Corte di legittimità, per verificare se l'esclusione dei due emolumenti per cui è causa comporti una riduzione della retribuzione tale da poter dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie, si deve avere riguardo alla retribuzione mensile, e in particolare a quella percepita durante il mese in cui vengono fruite le ferie.
Non si può pertanto dubitare che, in base alla statuizione rescindente della Suprema
Corte, ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c., questa Corte, quale Giudice del rinvio (che non può sindacare la correttezza o meno della decisione rescindente), è tenuta a verificare se la decurtazione della retribuzione percepita durante i mesi di ferie incida in modo tale da poter indurre il lavoratore a rinunciare alla fruizione delle ferie.
Pertanto, il confronto non va effettuato nel modo proposto dalla convenuta – e condiviso da questa corte territoriale nella sentenza cassata – per cui: «analizzando le singole posizioni emerge che: - sig. : a fronte di una retribuzione annua oscillante tra Pt_1
euro 49.300 ed euro 73.100 (doc. avv. 01A), gli importi annui richiesti oscillano tra euro
271,33 del 2012 ed euro 1.785,19 del 2017 (cfr. doc. avv. 09A); fatte le dovute
7 proporzioni, nel 2017, anno in cui le differenze retributive richieste dal sig. Pt_1 sono maggiori, l'incidenza percentuale è pari al 2,56% (1.785,19 * 100 / 69.600 = 2,56);
- sig. : a fronte di una retribuzione annua oscillante tra euro 39.400 ed euro Pt_2
Cont 42.600 (doc. avv. ), gli importi annui richiesti oscillano tra euro 169,97 del 2012 ed euro 1.245,90 del 2020 (cfr. doc. avv. 09B); fatte le dovute proporzioni, nel 2020, anno in cui le differenze retributive richieste dal sig. sono maggiori, l'incidenza Pt_1
percentuale è pari al 2,92% (1.245,90 * 100 / 42.600 = 2,92); - sig. a fronte di Pt_3
Cont una retribuzione annua oscillante tra euro 34.000 ed euro 39.600 (doc. avv. ), gli importi annui richiesti oscillano tra euro 278,97 del 2014 ed euro 696,44 del 2020 (cfr. doc. avv. 09C); fatte le dovute proporzioni, nel 2020, anno in cui le differenze retributive richieste dal sig. sono maggiori, l'incidenza percentuale è pari al 1,75% (696,44 * Pt_3
100 / 39.600 = 1,75); - sig. a fronte di una retribuzione annua oscillante tra Parte_4
euro 40.400 ed euro 59.100 (doc. avv. 01D), gli importi annui richiesti oscillano tra euro
436,83 del 2102 ed euro 1.502,29 del 2020 (cfr. doc. avv. 09D); fatte le dovute proporzioni, nel 2020, anno in cui le differenze retributive richieste dal sig. Parte_4 sono maggiori, l'incidenza percentuale è pari al 2,65% (1.502,29 * 100 / 56.600 = 2,65).
Ovviamente, laddove si volessero suddividere i predetti importi per 12 ed individuare così sia la retribuzione mensile media sia le differenze mensili medie, le percentuali non cambierebbero» (comparsa, pagg. 25-26).
In base alla statuizione della Suprema Corte, che impone di considerare l'incidenza delle voci retributive in questione sulla retribuzione di ogni mese «e quindi anche in quello di ferie» (v. punto 19 sentenza), il confronto va invece effettuato, come fatto dal
Tribunale, proporzionando l'incidenza delle differenze retributive (cioè le somme non percepite in considerazione dell'esclusione delle voci per cui è causa) su base mensile.
Le somme non percepite incidono in una misura senz'altro rilevante, come tale potenzialmente dissuasiva in relazione alla decisione di fruire delle ferie.
Sebbene le ferie (quattro settimane all'anno) non necessariamente siano fruite dal lavoratore tutte in uno stesso mese, dovendosi comunque dare applicazione alla statuizione della Suprema Corte, il confronto è necessariamente frutto del calcolo di una media, ottenuta proporzionando le differenze retributive alla retribuzione percepita in un teorico mese di ferie.
8 6. ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_1 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 ccnl, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dai ricorrenti e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68, co. 6, ccnl, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili («La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo», ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talché il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, «il divisore utilizzato per tale calcolo non può che essere quello derivante dalla somma dei giorni in cui i diversi diritti variabili maturano, non potendosi invece utilizzare quale divisore un elemento eterogeneo (il divisore 26 di cui all'art. 68 CCNL) previsto per finalità del tutto differente (appunto, quello di calcolare la paga giornaliera, composta dalle componenti fisse)» (pag. 10).
7. La convenuta in riassunzione, inoltre, eccepisce l'erroneità dei conteggi attorei in quanto nel caso di specie in base alle specifiche norme del ccnl applicato (art. 31, comma 1 ccnl 2012 e art. 30, comma 1 ccnl 2016) e alle concrete modalità di fruizione delle ferie, per i ricorrenti – macchinisti con articolazione oraria settimanale su cinque giorni – il godimento di quattro settimane di ferie comporterebbe l'utilizzo di soli 20 giorni di ferie, di talché soltanto rispetto ad essi si porrebbe un tema di incidenza o meno delle voci variabili, con la conseguenza che ai fini dell'applicabilità della garanzia comunitaria rileverebbero soltanto i (primi) 20 giorni annui di ferie di ogni anno.
9 Si tratta di eccezione mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio ma proposta per la prima volta presente giudizio di rinvio, e come tale nuova e inammissibile.
8. Va respinta, infine, anche l'eccezione di prescrizione ribadita da Controparte_1
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'insegnamento di legittimità per cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. n. 26246/22; conf. Cass., ord., n. 18008/24; sottolineature dell'estensore) – rapporto, peraltro, tuttora in essere.
Per quanto sia vero che, a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale, l'area della stabilità è stata rafforzata con l'ampliamento delle ipotesi di reintegrazione, ciò, in ogni caso, non ha risolutivamente inciso sul fatto che continuino a mancare ex ante i
«presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione»; pertanto, le argomentazioni spese dall'appellata non sono percorribili e finirebbero per determinare, in concreto, disparità e (inutili) complicazioni sul trattamento prescrizionale a seconda del tipo di tutela pronosticabile per lo specifico rapporto di lavoro coinvolto.
9. In conclusione, accertato il diritto dei ricorrenti in riassunzione al computo, ai fini del calcolo delle ferie per il periodo da luglio 2012 a dicembre 2020, dell'indennità di utilizzazione professionale nella misura pagata durante i periodi lavorati e dell'indennità di assenza dalla residenza, va condannata a corrispondere loro, a Controparte_1 tale titolo, le somme, rispettivamente, di € 10.966,63, di € 6.098,57, di € 3.749,21 e di €
8.322,10, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del difensore antistatario) in conformità ai parametri vigenti – senza l'aumento, peraltro, per le modalità ipertestuali che hanno dimostrato di non essere funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
10 Pronunciando sul ricorso in riassunzione, condanna al pagamento di: € 10.966,63 a , € 6.098,57 a Controparte_1 Parte_1
, € 3.749,21 a , € 8.322,10 a oltre, per Parte_2 Parte_3 Parte_4
ciascuno, rivalutazione monetaria e interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
condanna a rimborsare ai ricorrenti in riassunzione le spese di lite che CP_1 vengono liquidate: per l'appello in € 4.750,00 per il giudizio di Cassazione in € 3.800,00
e per il presente grado di giudizio in € 4750,00 oltre, per ciascun grado, rimborso forfettario IVA e CPA e rimborso contributo unificato con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 24.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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