Articolo 11 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 gennaio 1974
Art. 11.
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Entrata in vigore il 17 gennaio 1974
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