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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1296/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA NE, LA
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200036246072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis del D.lgs. 546/92 iscritto al n. 2686/2023 inviato telematicamente il 14.04.2023, nell'interesse di Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1 si impugnava la cartella esattoriale n. 29320200036246072000, relativa a titolo di Bollo Auto anno 2017.
Per mero errore veniva tuttavia versato in atti un ricorso relativo ad altro soggetto – tale Nominativo_2 – con cui si impugnava altra cartella esattoriale recante il n. 2932020003267578100 dell'importo di euro
961,00 relativa a Bollo Auto 2017 , eccependo quindi l'illegittimità della stessa per omessa notifica dell'atto prodromico e la conseguente intervenuta prescrizione triennale della pretesa ex art. 5 D.L. n. 953/1982, come conv. con L. n. 53/1983, e s.m., contestandosi le modalità di calcolo di sanzioni ed interessi. Si chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell' atto impugnato.
Con memoria “di integrazione documentale” depositata in data 3.7.2023 con nuovo procuratore nell'interesse di Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4 nella qualità di eredi di Nominativo_1, nelle more deceduto come da certificato di morte allegato, i suddetti ricorrenti, su comunicazione di errore trasmessa dalla Cancelleria in sede in data 11.05.2023, producevano la cartella esattoriale 29320200036246072000, relativa a titolo di Bollo Auto anno 2017.
All'udienza in data 20.10.2025, la Corte invitava parte ricorrente a documentare la data di notifica della cartella esattoriale impugnata rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 25.11.2025.
Con memoria in data 12.11.25 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria, dando atto della regolarità del proprio operato contestando nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.
DI , all'esito della camera di consiglio in data 17.11.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come vada preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dall'Agente della NE nella propria memoria di costituzione atteso che la cartella esattoriale impugnata n. 29320200036246072000 risulta emessa dall'Agente della NE di Catania e pertanto rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità giudiziaria adita ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del D.Lgs. n°
546/92.
Ciò premesso, rileva la Corte come il ricorso non possa che essere definito sul rilievo preliminare ed assorbente dell'inammissibilità dello stesso, rilevandosi come - al di là delle questioni concernenti l'errore nel deposito dell'atto impugnato e dello stesso atto di ricorso, in parte tardivamente sanati dal deposito successivo della cartella esattoriale impugnata senza tuttavia nemmeno allegare il relativo ricorso - nonostante formale invito inoltrato dalla Corte parte ricorrente non abbia nemmeno ottemperato alla richiesta di indicare e documentare, come suo onere, la data di notifica dell'atto impugnato né quella della notifica del ricorso all'ente impositore, non costituito in giudizio. Peraltro si osserva come l'Agente della NE costituendosi ha prodotto documentazione attestante come la notifica della cartella esattoriale impugnata sia ritualmente avvenuta in data 13.10.2022 a mezzo posta a mani di Nominativo_4 , di tal che non può che rilevarsi la tardività della notifica del ricorso, avvenuta anche oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/92.
Si osserva come la norma preveda infatti che : “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo..”
L'art. 22 dispone poi che “ il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso alla controparte, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Orbene, in ragione di quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del dispsito di cui agli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/92.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore dell'Agente della
NE.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Agente della NE che si liquidano in euro 220,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge. .
- Catania, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
Dott. ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA NE, LA
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200036246072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis del D.lgs. 546/92 iscritto al n. 2686/2023 inviato telematicamente il 14.04.2023, nell'interesse di Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1 si impugnava la cartella esattoriale n. 29320200036246072000, relativa a titolo di Bollo Auto anno 2017.
Per mero errore veniva tuttavia versato in atti un ricorso relativo ad altro soggetto – tale Nominativo_2 – con cui si impugnava altra cartella esattoriale recante il n. 2932020003267578100 dell'importo di euro
961,00 relativa a Bollo Auto 2017 , eccependo quindi l'illegittimità della stessa per omessa notifica dell'atto prodromico e la conseguente intervenuta prescrizione triennale della pretesa ex art. 5 D.L. n. 953/1982, come conv. con L. n. 53/1983, e s.m., contestandosi le modalità di calcolo di sanzioni ed interessi. Si chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell' atto impugnato.
Con memoria “di integrazione documentale” depositata in data 3.7.2023 con nuovo procuratore nell'interesse di Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4 nella qualità di eredi di Nominativo_1, nelle more deceduto come da certificato di morte allegato, i suddetti ricorrenti, su comunicazione di errore trasmessa dalla Cancelleria in sede in data 11.05.2023, producevano la cartella esattoriale 29320200036246072000, relativa a titolo di Bollo Auto anno 2017.
All'udienza in data 20.10.2025, la Corte invitava parte ricorrente a documentare la data di notifica della cartella esattoriale impugnata rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 25.11.2025.
Con memoria in data 12.11.25 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria, dando atto della regolarità del proprio operato contestando nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.
DI , all'esito della camera di consiglio in data 17.11.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come vada preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dall'Agente della NE nella propria memoria di costituzione atteso che la cartella esattoriale impugnata n. 29320200036246072000 risulta emessa dall'Agente della NE di Catania e pertanto rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità giudiziaria adita ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del D.Lgs. n°
546/92.
Ciò premesso, rileva la Corte come il ricorso non possa che essere definito sul rilievo preliminare ed assorbente dell'inammissibilità dello stesso, rilevandosi come - al di là delle questioni concernenti l'errore nel deposito dell'atto impugnato e dello stesso atto di ricorso, in parte tardivamente sanati dal deposito successivo della cartella esattoriale impugnata senza tuttavia nemmeno allegare il relativo ricorso - nonostante formale invito inoltrato dalla Corte parte ricorrente non abbia nemmeno ottemperato alla richiesta di indicare e documentare, come suo onere, la data di notifica dell'atto impugnato né quella della notifica del ricorso all'ente impositore, non costituito in giudizio. Peraltro si osserva come l'Agente della NE costituendosi ha prodotto documentazione attestante come la notifica della cartella esattoriale impugnata sia ritualmente avvenuta in data 13.10.2022 a mezzo posta a mani di Nominativo_4 , di tal che non può che rilevarsi la tardività della notifica del ricorso, avvenuta anche oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/92.
Si osserva come la norma preveda infatti che : “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo..”
L'art. 22 dispone poi che “ il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso alla controparte, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Orbene, in ragione di quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del dispsito di cui agli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/92.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore dell'Agente della
NE.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Agente della NE che si liquidano in euro 220,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge. .
- Catania, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
Dott. ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi