Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 1296
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale

    L'eccezione di incompetenza territoriale è stata rigettata in quanto la cartella esattoriale impugnata è stata emessa dall'Agente della Riscossione di Catania, rientrando quindi nella competenza dell'Autorità giudiziaria adita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 1296
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1296
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo