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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 238/2021 R.G. promossa da:
nato/a a LENTINI (SR) il 22/06/1970, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'AVV. BERGAMASCHI GIUSEPPE
contro rappresentato e difeso dall'AVV. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/06/2022 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1751/2020 (R.G. 4178/2020) del Tribunale di Siracusa per il credito complessivo di € 35.009,52 vantato da quale cessionaria di Findomestic Banca Spa per i CP_1
contratti n° 20042140048532 dell'importo di € 27.411,52; n° 10070040430891 dell'importo di €
pagina 1 di 4 2.899,00 e n° 20042140048506 dell'importo di € 4.698,51. Chiedeva l'opponente in via preliminare
CP_ che fosse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della non avendo dato prova della cessione del credito, e nel merito che venisse dichiarato nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto ( in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione che le somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o da mancanza di prova sul credito non sono dovute;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Si costituiva la parte opposta deducendo la mancata contestazione da parte dell'opponente dei contratti di cessione del credito, di essere inadempienti alle obbligazioni e dell'importo specifico del dovuto, di conseguenza ai sensi dell'art. 115 cpc tali circostanze sarebbero diventate pacificamente ammesse.
Deduceva altresì di avere prodotto sin dal procedimento monitorio l'atto di cessione del credito del
5.12.2019 e la raccomandata a.r. del 5.12.2019 con la quale è stato comunicato all'opponente la cessione del credito e in merito ai tassi di interesse applicati contestava l'indeterminatezza degli stessi e la non cumulabilità con gli interessi di mora, insistendo per la conferma del d.i.
Nel corso del giudizio la parte opponente produceva il decreto di omologazione della procedura di esdebitamento alla quale avrebbe partecipato anche la creditrice non opponendosi, e CP_1
chiedeva la sospensione del giudizio. Con ordinanza del 16.2.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà e rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, richiesta dall'opponente essendo in corso di esecuzione la procedura di esdebitamento, in quanto relativa alla fase esecutiva e non impedisce al creditore di munirsi di un titolo esecutivo. Pur essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc nessuno presentava memorie e la causa giungeva al naturale epilogo essendo posta in decisione.
pagina 2 di 4 Sussiste la legittimazione attiva di in quanto cessionaria pro soluto dei contratti di CP_1
finanziamento alla stessa ceduti dalla Findomestic Banca spa regolarmente comunicati alla parte opponente.
Quanto al merito si premette che la procedura di esdebitamento di cui alla legge n° 2/2012 non impedisce di proseguire le azioni di cognizione già iniziate, che servono per l'ottenimento di un titolo esecutivo. Nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9. Il
decreto ingiuntivo, inoltre, ha una data anteriore alla data del decreto di esdebitamento, esso infatti è
stato emesso in data 18.11.2020 ed il decreto è successivo di un anno.
Sempre nel merito, non sono fondate le deduzioni di parte opponente che non ha dato prova dell'illiceità delle clausole relative agli interessi né della loro indeterminatezza. Invero, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato,
alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib. Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato. Quindi anche se esso non sia stato prodotto non può esservi motivo di indeterminatezza, perché tutti gli elementi necessari per il calcolo erano stati determinati nel contratto.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e conseguentemente il decreto ingiuntivo va confermato e reso definitivamente esecutivo.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 e succ. mod. scaglione fino a € 52.000,00 fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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