Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 40553
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11, comma primo, cod. pen. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 cod. pen., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (La Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, essendo stata la condanna emessa in Croazia ed avendo quel Paese sottoscritto il trattato di adesione all'Unione Europea in data 9 dicembre 2011 con decorrenza 1° luglio 2013, data successiva alla celebrazione del processo in Italia).

Commentari4

  • 1Art. 4 - Reati commessi all’estero
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Bis in idem in assenza di trattati internazionali (Cass. pen., 29664/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020

  • 3Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018

  • 4Il principio di ne bis in idem internazionale (Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664)
    Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2014

    In una recentissima pronuncia – Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664 – i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla possibilità di rinnovare un processo già celebrato in un Paese non aderente al Trattato di Schengen nei confronti di imputato straniero per fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano. Prima di entrare nel merito della decisione, giova ricordare che il nostro ordinamento prevede un importante principio: il divieto di ne bis in idem per il quale non si può essere sottoposti una seconda volta a processo per i medesimi fatti per i quali si è già stati giudicati. Il principio è espressamente positivizzato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 40553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40553
Data del deposito : 21 maggio 2013

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