Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11, comma primo, cod. pen. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 cod. pen., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (La Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, essendo stata la condanna emessa in Croazia ed avendo quel Paese sottoscritto il trattato di adesione all'Unione Europea in data 9 dicembre 2011 con decorrenza 1° luglio 2013, data successiva alla celebrazione del processo in Italia).
Commentari • 4
- 1. Art. 4 - Reati commessi all’esterohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Bis in idem in assenza di trattati internazionali (Cass. pen., 29664/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020
- 3. Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018
- 4. Il principio di ne bis in idem internazionale (Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664)Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2014
In una recentissima pronuncia – Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664 – i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla possibilità di rinnovare un processo già celebrato in un Paese non aderente al Trattato di Schengen nei confronti di imputato straniero per fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano. Prima di entrare nel merito della decisione, giova ricordare che il nostro ordinamento prevede un importante principio: il divieto di ne bis in idem per il quale non si può essere sottoposti una seconda volta a processo per i medesimi fatti per i quali si è già stati giudicati. Il principio è espressamente positivizzato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 40553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40553 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 21/05/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1351
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 10496/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA OR N. IL 19/10/1976;
avverso la sentenza n. 4734/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 10/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dr. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.5.2012, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini, in data 30.9.2005, con la quale RO MO era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 516,00 per il reato di ricettazione di un'autovettura Golf provento di furto perpetrato in Misano Adriatico (RN) nella notte tra i giorni 22 e 23 maggio 1998. In luogo ignoto compreso tra Misano Adriatico (Italia) e Vinkovci (Croazia). Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), per omessa motivazione in relazione alla prescrizione del reato;
2) la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto l'art. 50 della Carta di Nizza, vincolante per gli Stati membri UE prevede che "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge" e il RO, imputato di ricettazione nel presente procedimento, è già stato condannato in Croazia, perché "in data 23 maggio 1998 alle ore 15,00 alla frontiera internazionale "Bajakovo" ha tentato di transitare dalla repubblica Croata in SRJ", e quindi, alla polizia doganale PU-Vukovarsko- Srijemske, ha esibito un documento falso, ovvero il libretto di circolazione con il cambio di proprietà del veicolo pur sapendo di non aver acquistato il veicolo da EL AN e di non essere il proprietario del veicolo in questione, ma di aver preso in possesso il veicolo insieme al libretto di circolazione a Misano Adriatico dal suo conoscente SC, unitamente a AN IC, con intenzione di rivenderlo in SRJ. La sentenza croata del 23.4.1998 è passata in giudicato in data 15.7.1998 e la Croazia nel dicembre 2011 ha aderito all'Unione europea, sicché - in considerazione dell'identità del fatto storico - nella fattispecie risulta violato il principio del "ne bis in idem".
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va rigettato.
Ogni considerazione a parte circa l'identità dei fatti, contestati e per i quali il RO è stato condannato all'estero, con quelli di cui all'attuale procedimento, rileva il Collegio che il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto - come da giurisprudenza pacifica di questa Corte (v., da ultimo, Cass. Sez. 6^, sent. n. 44830/2004 rv. 230595) - nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 c.p., la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato.
Nè, nella fattispecie, può invocarsi l'applicabilità della Carta di Nizza, in quanto la Croazia pur avendo firmato il trattato di adesione all'Unione Europea in data 9 dicembre 2011, entrerà nell'Unione Europea a partire dal 1 luglio 2013.
Considerato poi che il giudizio pendeva in grado d'appello all'atto della entrata in vigore della legge 251/2005, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 30.9.2005, e che deve trovare applicazione la previgente disciplina dell'istituto della prescrizione, il reato si prescrive nel termine massimo di anni quindici. Alla data della sentenza della Corte territoriale (10.5.2012) non era ancora decorso il termine massimo di anni quindici dal fatto commesso nella notte tra il 22 e il 23 maggio 1998, ne' tale termine è decorso ad oggi. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013