Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4030 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in piazza S. Antonio di Padova, residence Delux C. da Sperone
C.F: , elettivamente domiciliato in Messina Via CodiceFiscale_1
Bivona Bernardi, 7 presso lo studio dell'avv. Sara Lombardo (C.F.:
; Pec: fax: C.F._2 Email_1
090.716165) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
ed ivi residente in [...], Torre C.F._3
Faro, elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò detta Carmen (C.F.
; che lo C.F._4 Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.10.2024, premesso di Parte_1
avere convissuto more uxorio con e che dalla loro unione CP_1
Perso era nata a [...] una figlia, in data 28.07.2020, di nome che la convivenza era cessata nel maggio 2022 ed occorreva disciplinare l'affidamento della prole ed il suo mantenimento;
che ella era laureata in psicologia ma non aveva reperito stabile occupazione e nel 2023 aveva percepito un reddito lordo di € 5.368,00; che il lavorava con CP_1
contratto a tempo indeterminato per l'Università di Messina ed aveva corrisposto per il mantenimento della figlia la somma mensile di appena €
150,00, incamerando per intero l'assegno unico sino al mese di settembre.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre come meglio specificato in ricorso, che fosse posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, ripartendo l'assegno unico tra i due genitori al 50 % come per legge e disponendo che le spese straordinarie fossero sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio con comparsa depositata il 19.12.2024 si costituiva il quale lamentava che la ricorrente aveva CP_1
tenuto un atteggiamento ostruzionistico, ostacolando il rapporto tra padre e figlia. Sottolineava, poi, che egli aveva provveduto alle esigenze della figlia minore non solo con il versamento della somma mensile di € 150,00, ma
2 anche mediante l'acquisto di capi di abbigliamento e di giocattoli. Aderiva alla domanda di affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e chiedeva che fossero disciplinati i tempi di permanenza della minore con il padre. Quanto ai rapporti economici, rilevava che egli aveva percepito nell'anno 2023 la somma annua lorda di € 22.041,00 con ritenute IRPEF pari a € 2.755,00 e doveva pagare un canone di locazione di
€ 400,00 oltre utenze, mentre la , nell'anno 2023, Parte_1
aveva spontaneamente lasciato l'impiego presso il CNR ed aveva ricevuto dai genitori un immobile che aveva poi venduto per il corrispettivo di €
230.000,00. Osservava, infine, che l'assegno di € 150,00 era stato pattuito dalle parti di comune accordo, in considerazione del fatto che egli avrebbe provveduto in via diretta ad alcune spese ordinarie e straordinarie, e rilevava che egli aveva pagato il 50 % della retta dell'asilo pari a € 260,00, il 100 % della rata per la mensa scolastica e la retta del corso di iscrizione alla lingua inglese. Dichiarava di essere disponibile a versare per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con memoria depositata il 14.01.2025 la ricorrente affermava che nell'ultimo anno ella aveva percepito un reddito lordo di € 15.438,00, ma sottolineava che dalla documentazione prodotta dalla controparte risultava che il veva la disponibilità di titoli per oltre 100.000,00 euro. CP_1
All'udienza del 28.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “1) La minore Persona_2
nata a [...] il [...] viene affidata in modo condiviso con domiciliazione privilegiata presso la madre;
2) la minore trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali, individuati nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14:00 in mancanza di lezioni
3 scolastiche) sino alle ore 20,30 (inclusa la cena); e nella giornata del mercoledì, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14:00 in mancanza di lezioni scolastiche) sino alle ore 20,30 (inclusa la cena) ovvero dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14:00 in mancanza di lezioni scolastiche) sino al mattino successivo quanto il padre accompagnerà la bambina o a scuola o a casa della madre;
3) nei fine settimana la bambina starà con il padre a settimane alterne dalle ore 10,30 del sabato alle ore
20,30 della domenica;
4) durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alternati con un genitore dalle ore 10,30 della Vigilia di Natale alle ore 22,00 del giorno di Natale e con l'altro genitore dalle ore 10,30 della
Vigilia di Capodanno alle ore 22,00 del giorno di Capodanno;
5) durante il periodo pasquale la figlia trascorrerà ad anni alternati con un genitore dalle ore 10,30 della Vigilia di Pasqua alle ore 22,00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 10,30 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20,30 del giorno di martedì dopo Pasqua;
6) le festività segnate in rosso nel
Perso calendario saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni, con ciascun
Perso genitore;
7) il giorno del compleanno della figlia sarà festeggiato, ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro; il genitore con il quale la bambina resterà a cena provvederà anche ad organizzare la festa salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiare insieme;
8) il giorno del compleanno dei genitori e dei nonni, nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà, la bambina starà con la persona festeggiata, anche in deroga ai tempi di permanenza ordinari;
9) durante il
Perso periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre quindici giorni divisi in due periodi di sette o otto giorni consecutivi;
analogamente la minore
Perso trascorrerà con la madre quindici giorni divisi in due periodi di sette o otto giorni consecutivi, con sospensione delle visite del padre;
tali periodi saranno fruiti nei mesi di luglio o agosto e saranno concordati entro il 31
4 maggio di ogni anno;
10) quando la bambina sta con un genitore, l'altro genitore avrà la possibilità di effettuare una videochiamata al giorno;
11)
corrisponderà a a titolo di CP_1 Parte_1
Perso contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di €
250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché la somma annuale di € 500,00; il debito relativo alla corresponsione di quest'ultima somma potrà essere estinto anche mediante l'acquisto di capi di abbigliamento per la figlia, di valore corrispondente e che dovranno essere consegnati alla entrambi in genitori Parte_1
contribuiranno alle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF nella misura del 50 % ciascuno”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”). Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare
5 che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., e disciplina l'affidamento della figlia minore Persona_2
nata a [...], in data [...], dei tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della stessa, così come concordato dalle parti all'udienza del 28.01.2025; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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