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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 936/2023 RG fissata all'udienza del 14/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GIANNONE GIANLUCA e dall'avv. RIZZO ERNESTO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Controparte_1
TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
A. disapplicare l'art. 1 della L. n. 107/2015, i D.P.C.M. 23 settembre 2015 e del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (applicativi del citato art. 1 della L. n. 107/2015 e già annullati dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1842/2022) e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nella parte in cui non si riconosce la usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato,
B. accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui,
a partire dall'anno scolastico 2016-17 sino al corrente a.s. 2022-23 nonché per il futuro, tramite la “Carta
Elettronica del docente”, di cui all'art. 1 della L. 107/2015 e, per l'effetto, condannare
1 l'Amministrazione resistente al pagamento/accreditamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
3.000,00 (considerata la decorrenza dall'a.s. 2016-17), ovvero euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui la medesima ricorrente ha esercitato la propria attività di docente in virtù di contratti a tempo determinato, con le medesime modalità con cui detto importo è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, ossia mediante accreditamento sulla “Carta Elettronica del docente”.
Ha fatto presente di avere svolto plurime supplenze e che è illegittima la condotta ministeriale che nega alla ricorrente stessa la c.d. carta del docente.
Il , nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato ed eccepito la CP_1 prescrizione.
1. Va premesso che con le note di trattazione del 18.4.24 e dell'8.1.25 parte ricorrente ha ampliato la domanda ad ulteriori anni scolastici, per l'esattezza l'a.s. 2023/24 e l'a.s.
2024/25. Orbene tale ampliamento va giudicato inammissibile. Infatti, ciascun anno scolastico rappresenta una domanda autonoma che necessita della valutazione – anno per anno – circa la sussistenza dei presupposti di accoglibilità dell'istanza. In sostanza, si tratta di domande nuove caratterizzate da un proprio petitum e da una propria causa petendi la cui analisi non interferisce con quella degli altri anni scolastici oggetto di domanda, tanto da non essere neppure ipotizzabile un giudicato esterno. Né la valutazione compiuta su un singolo anno di base importa un effetto esterno sui successivi anni (andando sempre valutate autonomamente e atomisticamente le caratteristiche di ciascuna supplenza).
2. In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di
Cassazione.
Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo,
2 della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come documentato anche dal ricorrente) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, l'adempimento va disposto in forma specifica.
3. Circa l'eccezione di prescrizione, va fatto presente che parte ricorrente, nelle note di trattazione, ha così argomentato: Con riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito
3 sollevata dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Giudicante circa la limitazione del riconoscimento del beneficio della Carta del docente agli ultimi 5 anni, evidenziandosi, tuttavia che detto termine deve calcolarsi dalla data della diffida del 10.06.2022 (allegata sub n. 1 al ricorso) e non dalla data di notifica del ricorso.
Rispetto a tale atto (l'integrazione sempre allegata è irrilevante) va quindi osservato come parte ricorrente, all. 1 fasc., abbia prodotto una mera stampa della ricevuta di consegna e non il file .eml o .msg della pec.
In tal senso, la documentazione prodotta non è conforme né all'art. 48 del codice dell'Amministrazione digitale né agli artt. 6 e 11 del dpr 68/2005.
Pertanto, non può ritenersi validamente interruttiva della prescrizione la diffida del giugno
2022 e sono da ritenersi prescritti gli aa.ss. 2016/17 (supplenze a partire dal maggio 2017)
e 2017/18.
Per l'a.s. 2018/19 vi sono state supplenze continuative ancorchè spezzettate sino al 12.6 e per gli 2019/2020, 20/21, 21/22 e 22/23 invece le supplenze sono tutte sino al 30.6.
Per l'a.s. 2018/19 si ritiene che la domanda possa essere accolta in quanto, sebbene sulla questione sia pendente rinvio pregiudiziale C.268/24, nondimeno nel caso di specie vi è una sostanziale continuità nella fruizione delle supplenze intervallate solo in caso di fine settimana o vacanze natalizie o pochi altri giorni. Tali brevissime interruzioni non fanno venire meno la continuità di insegnamento. Vi una sostanziale identità di situazioni con quelle tutelate dalla ratio della provvidenza.
Pertanto, solo in questi termini va accolta la domanda.
Va precisato che nelle note l'a.s. 2016/17 inizialmente richiesto viene non più menzionato ma non si ritiene ciò equivalga a rinuncia quanto più che altro a conferma dell'eccezione di prescrizione. Ed è anche vero che nelle conclusioni a fronte di 7 anni richiesti viene richiesta una somma per 6 anni e che l'a.s. 2022/23 compare e scompare dagli atti ma è anche vero che si tratta al più di un errori materiali, essendo chiara la volontà di ottenere la prestazione.
Pertanto, 5 sono gli anni riconoscibili in favore della ricorrente. I primi due sono da intendersi prescritti;
gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 sono invece oggetto di domanda inammissibile per quanto sopra detto.
4 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 936/2023, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il ad CP_1 attribuire a parte ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l'importo di € 2500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara inammissibile le domande nuove relative agli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; condanna il resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre CP_1 spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 16/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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