Sentenza 21 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CON 02 55 6/01 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 10120/98 Cron.5227 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.14/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro dal Sig. IL SOLE 24 ORI per diritti L. 3000 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, # 21 FEB 2001 IL CANCELLIEREpresso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ER NT;
intimata avverso la sentenza n. 140/97 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 27/05/97 R.G.N. 1122/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco 5442 -1- SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 10120/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RR NT, nata il [...], presentava alla Commissione Provinciale Sanitaria di Enna domanda tendente ad ottenere l'assegno mensile previsto dalla legge n. 118 del 30.3.1971. Esauritosi con esito negativo il procedimento prescritto per la composizione in sede amministrativa della controversia, l'assistita, con ricorso depositato in data 15.2.1988 conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Enna, il Ministero dell'Interno, chiedendo che le venisse riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, al fine di poter ottenere la corresponsione del suddetto assegno, oltre interessi legali e spese. Costituitosi, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree. Disposta ed espletata C.T.U., il Pretore, con sentenza del 15.3.1989, accoglieva la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dalla fase amministrativa, con gli interessi legali, oltre il pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione opponeva appello il Ministero chiedendone la riforma. L'appellata, costituitasi, chiedeva confermarsi l'impugnata sentenza. Il Tribunale di Caltanissetta, disposto il rinnovo della C.T.U., con sentenza depositata il 27.5.97, in parziale riforma della sentenza pretorile, dichiarava il diritto di RR NT a percepire la pensione d'invalidità dal 1/6/1994, data in cui il consulente aveva accertato essersi determinata la riduzione della capacità lavorativa al di sotto di un terzo, condannando il Ministero al pagamento dei relativi ratei. Avverso tale decisione ricorre per cassazione con tre motivi l'Amministrazione. L'assistita non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 19 della L. n. 118/1971 nonché dell'art. 101 c.p.c. nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Infatti il diritto all'assegno è stato dal Tribunale riconosciuto successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con la conseguenza della conversione del beneficio nella pensione sociale, la cui erogazione fa carico all'INPS: di qui la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione. laCon il secondo motivo il ricorrente censura “subordinatamente” violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 9/1 del d. lgs. N. 509/1988 nonché del d.m.
5.2.92 del Ministero della Sanità, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. La decisione del Tribunale sarebbe errata per insussistenza del requisito sanitario, per aver riconosciuto il beneficio sul presupposto del 70% di invalidità a decorrere dall'1.6.94 laddove, per contro, ai sensi delle norme richiamate, relativamente ai riconoscimenti intervenuti con decorrenza successiva al 13.3.92 è richiesta la percentuale invalidante del 74%. Con il terzo ed ultimo motivo, il Ministero, in via ulteriormente subordinata denuncia omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sostenendo la inammissibilità della statuizione di condanna al pagamento dell'assegno di invalidità sul solo presupposto dell'accertamento di percentuale utile ai fini на sanitari, e, quindi, nel mancato esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti legislativamente previsti (artt. 13 e 19 L. n. 118/1971). Il primo motivo è fondato. Come è stato in più occasioni affermato da questa Corte, al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' del beneficiario della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, tali benefici sono sostituiti dalla pensione sociale a carico dell'INPS; tale sostituzione, a norma dell'art 11 legge n. 854 del 1973, e' automatica ed opera su semplice comunicazione tra gli enti, con la conseguenza che, nell'ipotesi di compimento del sessantacinquesimo anno d'età nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario volto al riconoscimento dell'invalidita' civile, il Ministero dell'Interno non potra' essere condannato a pagare anche i ratei del beneficio richiesto maturati successivamente al compimento dei sessantacinque anni, debitore di questi essendo ITNPS (Cass. nn. 2011 e 2760/1996, 2401/1994 e 291/1998). Va esclusa perciò la possibilità di condannare l'Amministrazione ad una prestazione alla quale essa non è più tenuta, né la fattispecie rientra nell'ambito di applicabilità dell' art. 13, terzo comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 412. Secondo tale norma l'articolo 1, comma 2, 1. 21 maggio 1988 n. 33, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici, derivanti dagli atti e provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del d.l. 9 dicembre 1987 n. 495 (decaduto per mancata conversione e per effetto del quale gli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854 dovevano intendersi nel senso che i sordomuti ei mutilati e invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, erano ammessi al godimento della pensione 19 sociale) resta limitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni. Nel caso in esame la domanda dell'assistita non rientra ratione temporis tra quelle in relazione alle quali è configurabile la particolare ipotesi di successione nel diritto controverso descritta dal detto meccanismo normativo. Il giudizio di merito, nel caso in esame, non avrebbe dovuto proseguire nei confronti del Ministero dell'Interno, posto che il Tribunale, in parziale riforma della sentenza pretorile, ha riconosciuto il diritto alla prestazione con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, individuando però un soggetto non tenuto ad erogarla (diversamente dovendosi ritenere in quelle ipotesi in cui l'accoglimento della domanda venga ad investire, sia pure parzialmente, un arco di tempo antecedente al detto compimento - vedasi, ad es. Cass. n. 8272/2000- in quanto per effetto della trasformazione a tale data della pensione di invalidità civile in pensione sociale ex art. 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854, l'effetto di “conversione” è automatico ad opera su semplice comunicazione tra gli enti interessati). L'impugnata sentenza va quindi cassata, restando assorbiti gli altri motivi. Non essendo necessari accertamenti ulteriori, la domanda proposta avverso il Ministero dell'Interno da RR NT dinanzi al Pretore di Enna va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. e, in ragione dell'anzidetto difetto di legittimazione passiva, deve essere rigettata. Attesa la natura della controversia, nulla va disposto sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RR NT dinanzi al Pretore di Enna. Nulla sulle spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 14/12/2000. Il Presidente Il Relatore bareines fley kin вороне болево Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2001 oggi, Y BORATORE A M E DI CANCELLERIA R P U S I 0 3 A D 1 3 S , S 5 . T O A . L T R L , N A ' O A L B S 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A N 1 S T 1 S G N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S E R O D 7