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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1419 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Iacovo;
C.F._2
- appellanti - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._3
Pistoia;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro in data 4.4.2022 e depositata il 15.4.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio e hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza n. 145/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro in data 4.4.2022 e depositata il 15.4.2022, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto con cui parte opposta - sulla scorta di quanto Controparte_1
statuito dal Tribunale di Castrovillari (ex Rossano) con sentenza n. 353/10, resa in seno al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi odierni contendenti - gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.735,48 a titolo di contributo per le spese straordinarie sostenute per la prole.
Al riguardo, hanno lamentato l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui “asserisce la mancata allegazione delle spese sostenute dall'altro genitore”, avendo la , sia nell'atto di Parte_1 precetto che nel giudizio di opposizione, “analiticamente indicato e allegato fatture e scontrini”.
Hanno così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'adito Tribunale, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 145/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro Dr.ssa , depositata in data Parte_3
15/04/2022, notificata in data 12/05/2022 resa nel giudizio n. 599/2021 e per l'effetto dichiarare la fondatezza dell'atto di precetto rinnovato notificato in data 01/10/2020, oltre al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'erario avendo gli appellanti avanzato richiesta di ammissione al gratuito patrocinio”.
Con comparsa depositata per via telematica il 13.10.2022 si è costituito nel presente grado di giudizio il quale ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di Controparte_1 prime cure e chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre alla condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 21.3.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato e la gravata sentenza merita, Parte_1 Parte_2
quindi, di essere confermata per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Giova premettere come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Posto che nell'atto di precetto e hanno lamentato che il Parte_1 Parte_2 si sarebbe sottratto all'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse della prole - sul medesimo gravanti nella misura del 50%, come fissato in sede di divorzio - va osservato come tali esborsi rientrino tra quelli che ben possono essere azionati in forza dell'originario titolo (nella specie, la sentenza n. 353/10 resa dal Tribunale di Rossano il
31.5.2010), senza dunque passare attraverso la formazione di un ulteriore titolo, previa allegazione che consenta di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, come condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte, “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore
"possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto”. (Cass. civile sez. III, 20/10/2016, n.21241).
Tale orientamento appare condivisibile siccome contemperante l'interesse del creditore a poter agire direttamente in executivis per il recupero delle spese straordinarie anticipate senza doversi dotare di nuovo titolo giudiziale e, dall'altro lato, l'interesse del debitore a conoscere esattamente le spese che
è chiamato a rimborsare e la relativa natura sì da potersi adeguatamente difendere avverso l'altrui richiesta.
3. Ebbene, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna controversia, ritiene questo Tribunale che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo del principio sopra richiamato, atteso che parte opposta non ha in alcun modo documentato, in sede di notifica dell'atto di precetto, l'effettiva sopravvenienza al titolo esecutivo giudiziale degli esborsi invero ivi solo genericamente indicati (a pag. 2 del precetto si legge: “visite e spese mediche, canone affitto, costi di trasporto, spese universitaria, sport e quant'altro…”); detto precetto difetta, infatti, degli opportuni documenti (invero nemmeno menzionati) idonei a comprovare l'esistenza e la consistenza degli esborsi dalla medesima sostenuti a titolo di spese straordinarie per il sostentamento della prole.
Di tale documentazione non risulta essere stata curata la trasmissione al debitore né in occasione della notifica dell'atto di precetto - che, pertanto, risulta nullo in quanto privo dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo -, né in occasione dell'inoltro della lettera di messa in mora del 20.9.2016.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, pertanto, l'odierno appello non può che essere rigettato, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
4. Da ultimo, non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte appellata, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova,
incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbero agito gli appellanti né del danno patito dal richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalle appellate va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte appellante.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, ritiene questo Tribunale che la natura endofamiliare della controversia e le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotarla, ne giustifichino l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1419/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e . Parte_1 Parte_2
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1419 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Iacovo;
C.F._2
- appellanti - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._3
Pistoia;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro in data 4.4.2022 e depositata il 15.4.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio e hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza n. 145/2022, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro in data 4.4.2022 e depositata il 15.4.2022, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto con cui parte opposta - sulla scorta di quanto Controparte_1
statuito dal Tribunale di Castrovillari (ex Rossano) con sentenza n. 353/10, resa in seno al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi odierni contendenti - gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.735,48 a titolo di contributo per le spese straordinarie sostenute per la prole.
Al riguardo, hanno lamentato l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui “asserisce la mancata allegazione delle spese sostenute dall'altro genitore”, avendo la , sia nell'atto di Parte_1 precetto che nel giudizio di opposizione, “analiticamente indicato e allegato fatture e scontrini”.
Hanno così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'adito Tribunale, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 145/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro Dr.ssa , depositata in data Parte_3
15/04/2022, notificata in data 12/05/2022 resa nel giudizio n. 599/2021 e per l'effetto dichiarare la fondatezza dell'atto di precetto rinnovato notificato in data 01/10/2020, oltre al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'erario avendo gli appellanti avanzato richiesta di ammissione al gratuito patrocinio”.
Con comparsa depositata per via telematica il 13.10.2022 si è costituito nel presente grado di giudizio il quale ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di Controparte_1 prime cure e chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre alla condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 21.3.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato e la gravata sentenza merita, Parte_1 Parte_2
quindi, di essere confermata per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Giova premettere come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Posto che nell'atto di precetto e hanno lamentato che il Parte_1 Parte_2 si sarebbe sottratto all'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse della prole - sul medesimo gravanti nella misura del 50%, come fissato in sede di divorzio - va osservato come tali esborsi rientrino tra quelli che ben possono essere azionati in forza dell'originario titolo (nella specie, la sentenza n. 353/10 resa dal Tribunale di Rossano il
31.5.2010), senza dunque passare attraverso la formazione di un ulteriore titolo, previa allegazione che consenta di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, come condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte, “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore
"possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto”. (Cass. civile sez. III, 20/10/2016, n.21241).
Tale orientamento appare condivisibile siccome contemperante l'interesse del creditore a poter agire direttamente in executivis per il recupero delle spese straordinarie anticipate senza doversi dotare di nuovo titolo giudiziale e, dall'altro lato, l'interesse del debitore a conoscere esattamente le spese che
è chiamato a rimborsare e la relativa natura sì da potersi adeguatamente difendere avverso l'altrui richiesta.
3. Ebbene, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna controversia, ritiene questo Tribunale che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo del principio sopra richiamato, atteso che parte opposta non ha in alcun modo documentato, in sede di notifica dell'atto di precetto, l'effettiva sopravvenienza al titolo esecutivo giudiziale degli esborsi invero ivi solo genericamente indicati (a pag. 2 del precetto si legge: “visite e spese mediche, canone affitto, costi di trasporto, spese universitaria, sport e quant'altro…”); detto precetto difetta, infatti, degli opportuni documenti (invero nemmeno menzionati) idonei a comprovare l'esistenza e la consistenza degli esborsi dalla medesima sostenuti a titolo di spese straordinarie per il sostentamento della prole.
Di tale documentazione non risulta essere stata curata la trasmissione al debitore né in occasione della notifica dell'atto di precetto - che, pertanto, risulta nullo in quanto privo dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo -, né in occasione dell'inoltro della lettera di messa in mora del 20.9.2016.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, pertanto, l'odierno appello non può che essere rigettato, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
4. Da ultimo, non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte appellata, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova,
incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbero agito gli appellanti né del danno patito dal richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalle appellate va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte appellante.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, ritiene questo Tribunale che la natura endofamiliare della controversia e le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotarla, ne giustifichino l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1419/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e . Parte_1 Parte_2
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.