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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.18573/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18573/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TURLIONE Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) dell'avv. MILLEMACI DANILO, presso il Controparte_1 C.F._2 cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
25/08/2016.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/08/2019 e il 05/09/2022. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con residenza e collocazione principale degli stessi presso la madre, con esercizio comune e condiviso della potestà genitoriale disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa già coniugale di proprietà della madre della sig.ra sita in Orbassano (To) in Pt_1 strada Stupinigi n. 36 con tutti gli arredi e suppellettili alla Sig.ra che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i bambini, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e, in caso di disaccordo con il coniuge, con l'osservanza del seguente calendario minimo di visite: quanto al figlio per due giorni alla settimana, dal ritiro dalla Per_1 scuola/attività extra scolastiche sino a dopo cena, con almeno un pernottamento infrasettimanale al venerdì in concomitanza con il week end alternato di competenza del padre (2 al mese), con pernottamento anche il sabato e rientro alla domenica sera dalla madre dopo cena entro le ore 20,30, nonchè a week-end alternati, dal venerdì dal ritiro dalla scuola/attività extra scolastiche sino alla domenica sera alle ore 20,30; quanto alla figlia , stante le tenera età, un pernottamento Per_2 infrasettimanale in coincidenza con il pernottamento del fratello, dal ritiro dalla scuola/attività extra scolastiche con accompagnamento a scuola il mattino successivo e a week-end alternati, in coincidenza con la permanenza del fratello presso il padre, dal venerdì dal ritiro dalla scuola/attività extra scolastiche sino alla domenica sera alle ore 20,30;
- le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse con il padre secondo il calendario minimo settimanale di cui sopra, salvo i giorni di festa quali ad es. Natale, Vigilia di Natale, S. Stefano, Capodanno, Vigilia di Capodanno ed Epifania, Pasqua e Pasquetta che saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni;
- tutte le altre vacanze scolastiche, quali a titolo meramente esemplificativo, Carnevale, ponti, altre festività, saranno trascorse con il padre secondo il calendario minimo settimanale di cui sopra;
il compleanno e l'onomastico di ciascun genitore verrà trascorso dal genitore festeggiato con i minori anche in deroga al calendario;
il compleanno dei bambini verrà trascorso con entrambi i genitori anche in deroga al calendario;
- vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore nei mesi di luglio o agosto da concordarsi entro maggio;
tutti gli altri giorni di vacanze estive saranno ripartiti secondo il calendario minimo settimanale di cui sopra.
DISPONE un contributo al mantenimento a carico del sig. in favore dei figli nella misura di € CP_1
250,00 per ciascun bambino, oltre rivalutazione ISTAT, da pagarsi alla sig.ra entro il giorno 5 Pt_1
pagina 2 di 4 del mese con bonifico continuativo, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tutte previamente concordate e debitamente documentate, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Torino.
DA' ATTO che i coniugi si obbligano a rimborsarsi reciprocamente, con cadenza mensile e previa esibizione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie.
DA' ATTO che l'autovettura AT EP targata EY267EY intestata al sig. ed in uso alla sig.ra CP_1 verrà volturata in favore della sig.ra entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Pt_1 Pt_1 istanza;
l'autovettura LA PS targata DR953RD intestata alla sig.ra rimarrà in uso Pt_1 esclusivo al sig. , con conseguente assunzione esclusiva in capo a quest'ultimo di ogni connessa CP_1
e relativa responsabilità e onere, ivi comprese eventuali sanzioni conseguenti ad infrazioni al codice della strada;
resta inteso che il sig. si assume in via esclusiva ogni responsabilità ed onere connessi CP_1 al titolo di proprietà, ivi comprese eventuali sanzioni conseguenti ad infrazioni al codice della strada, fino al momento del passaggio di proprietà; il sig. si impegna altresì a pagare le multe e le CP_1 sanzioni per pedaggi autostradali ed infrazioni al codice della strada già comminate alla sig.ra per Pt_1 violazioni commesse dal sig. ; in ogni caso entrambi i coniugi si danno sin d'ora reciproco e CP_1 anticipato assenso per l'eventuale vendita dei predetti veicoli.
DA' ATTO che le rate residue del finanziamento in essere con intestato alla sig.ra CP_2 Pt_1 ma acceso per esigenze familiari verrà pagato da entrambi i coniugi e pertanto il sig. ogni mese CP_1 verserà alla sig.ra la somma di € 100,00 a titolo di rimborso della sua quota parte del predetto Pt_1 finanziamento sino alla completa estinzione del debito;
in caso di mancato versamento da parte del sig.
della quota parte così come qui stabilita e concordata, la sig.ra avrà titolo per agire CP_1 Pt_1 giudizialmente nei suoi confronti per il recupero delle somme non versate.
DA' ATTO che il sig. si obbliga a versare ratealmente con ratei da € 200 mensili a partire dal CP_1 mese di giugno 2025 alla sig.ra la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso per mancato e/o Pt_1 parziale versamento del contributo al mantenimento sia per spese ordinarie che straordinarie dei minori relativamente al periodo pregresso dal suo allontanamento dalla casa coniugale sino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
DA' ATTO che il sig. dichiara di rinunciare per quanto di propria competenza ad assegni CP_1 familiari e detrazioni fiscali inerenti i figli in favore della sig.ra e pertanto tutte le relative Pt_1 agevolazioni potranno essere richieste ed ottenute dalla sig.ra er l'intera quota ivi incluso quanto Pt_1 eventualmente spettante al Sig. . CP_1
DA' ATTO che la sig.ra e il sig. dichiarano di aver definito ogni altra pendenza Pt_1 CP_1 economica e patrimoniale e pertanto essi dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
DA' ATTO che i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio (passaporto, carta di identità valida anche per l'espatrio) con l'iscrizione dei minori su quelli di entrambi.
DA' ATTO che gli effetti economici del presente accordo decorreranno dalla data della sottoscrizione.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18573/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TURLIONE Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) dell'avv. MILLEMACI DANILO, presso il Controparte_1 C.F._2 cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
25/08/2016.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/08/2019 e il 05/09/2022. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con residenza e collocazione principale degli stessi presso la madre, con esercizio comune e condiviso della potestà genitoriale disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa già coniugale di proprietà della madre della sig.ra sita in Orbassano (To) in Pt_1 strada Stupinigi n. 36 con tutti gli arredi e suppellettili alla Sig.ra che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i bambini, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e, in caso di disaccordo con il coniuge, con l'osservanza del seguente calendario minimo di visite: quanto al figlio per due giorni alla settimana, dal ritiro dalla Per_1 scuola/attività extra scolastiche sino a dopo cena, con almeno un pernottamento infrasettimanale al venerdì in concomitanza con il week end alternato di competenza del padre (2 al mese), con pernottamento anche il sabato e rientro alla domenica sera dalla madre dopo cena entro le ore 20,30, nonchè a week-end alternati, dal venerdì dal ritiro dalla scuola/attività extra scolastiche sino alla domenica sera alle ore 20,30; quanto alla figlia , stante le tenera età, un pernottamento Per_2 infrasettimanale in coincidenza con il pernottamento del fratello, dal ritiro dalla scuola/attività extra scolastiche con accompagnamento a scuola il mattino successivo e a week-end alternati, in coincidenza con la permanenza del fratello presso il padre, dal venerdì dal ritiro dalla scuola/attività extra scolastiche sino alla domenica sera alle ore 20,30;
- le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse con il padre secondo il calendario minimo settimanale di cui sopra, salvo i giorni di festa quali ad es. Natale, Vigilia di Natale, S. Stefano, Capodanno, Vigilia di Capodanno ed Epifania, Pasqua e Pasquetta che saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni;
- tutte le altre vacanze scolastiche, quali a titolo meramente esemplificativo, Carnevale, ponti, altre festività, saranno trascorse con il padre secondo il calendario minimo settimanale di cui sopra;
il compleanno e l'onomastico di ciascun genitore verrà trascorso dal genitore festeggiato con i minori anche in deroga al calendario;
il compleanno dei bambini verrà trascorso con entrambi i genitori anche in deroga al calendario;
- vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore nei mesi di luglio o agosto da concordarsi entro maggio;
tutti gli altri giorni di vacanze estive saranno ripartiti secondo il calendario minimo settimanale di cui sopra.
DISPONE un contributo al mantenimento a carico del sig. in favore dei figli nella misura di € CP_1
250,00 per ciascun bambino, oltre rivalutazione ISTAT, da pagarsi alla sig.ra entro il giorno 5 Pt_1
pagina 2 di 4 del mese con bonifico continuativo, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tutte previamente concordate e debitamente documentate, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Torino.
DA' ATTO che i coniugi si obbligano a rimborsarsi reciprocamente, con cadenza mensile e previa esibizione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie.
DA' ATTO che l'autovettura AT EP targata EY267EY intestata al sig. ed in uso alla sig.ra CP_1 verrà volturata in favore della sig.ra entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Pt_1 Pt_1 istanza;
l'autovettura LA PS targata DR953RD intestata alla sig.ra rimarrà in uso Pt_1 esclusivo al sig. , con conseguente assunzione esclusiva in capo a quest'ultimo di ogni connessa CP_1
e relativa responsabilità e onere, ivi comprese eventuali sanzioni conseguenti ad infrazioni al codice della strada;
resta inteso che il sig. si assume in via esclusiva ogni responsabilità ed onere connessi CP_1 al titolo di proprietà, ivi comprese eventuali sanzioni conseguenti ad infrazioni al codice della strada, fino al momento del passaggio di proprietà; il sig. si impegna altresì a pagare le multe e le CP_1 sanzioni per pedaggi autostradali ed infrazioni al codice della strada già comminate alla sig.ra per Pt_1 violazioni commesse dal sig. ; in ogni caso entrambi i coniugi si danno sin d'ora reciproco e CP_1 anticipato assenso per l'eventuale vendita dei predetti veicoli.
DA' ATTO che le rate residue del finanziamento in essere con intestato alla sig.ra CP_2 Pt_1 ma acceso per esigenze familiari verrà pagato da entrambi i coniugi e pertanto il sig. ogni mese CP_1 verserà alla sig.ra la somma di € 100,00 a titolo di rimborso della sua quota parte del predetto Pt_1 finanziamento sino alla completa estinzione del debito;
in caso di mancato versamento da parte del sig.
della quota parte così come qui stabilita e concordata, la sig.ra avrà titolo per agire CP_1 Pt_1 giudizialmente nei suoi confronti per il recupero delle somme non versate.
DA' ATTO che il sig. si obbliga a versare ratealmente con ratei da € 200 mensili a partire dal CP_1 mese di giugno 2025 alla sig.ra la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso per mancato e/o Pt_1 parziale versamento del contributo al mantenimento sia per spese ordinarie che straordinarie dei minori relativamente al periodo pregresso dal suo allontanamento dalla casa coniugale sino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
DA' ATTO che il sig. dichiara di rinunciare per quanto di propria competenza ad assegni CP_1 familiari e detrazioni fiscali inerenti i figli in favore della sig.ra e pertanto tutte le relative Pt_1 agevolazioni potranno essere richieste ed ottenute dalla sig.ra er l'intera quota ivi incluso quanto Pt_1 eventualmente spettante al Sig. . CP_1
DA' ATTO che la sig.ra e il sig. dichiarano di aver definito ogni altra pendenza Pt_1 CP_1 economica e patrimoniale e pertanto essi dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
DA' ATTO che i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio (passaporto, carta di identità valida anche per l'espatrio) con l'iscrizione dei minori su quelli di entrambi.
DA' ATTO che gli effetti economici del presente accordo decorreranno dalla data della sottoscrizione.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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