Ordinanza cautelare 7 novembre 2022
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2022, proposto da
MO CO Da Sesso, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
NA NT, Antica Tipografia Artistica Arche Scaligere, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti,
1) del provvedimento del 27 luglio 2022, notificato il successivo 29 agosto, con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto ha dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 42/2004, dell'immobile identificato come “TIPOGRAFIA ARCHE SCALIGERE” sito in Via Santa Maria in Chiavica 3/C del Comune di Verona, distinto al Catasto Fabbricati, nel Foglio n. 153, particella 117 sub 27 e al Catasto Terreni, nel Foglio 153, particella 117 parte;
2) della deliberazione del 27 luglio 2022 della medesima Commissione non trasmessa e non conosciuta dalla ricorrente;
3) della Relazione storico artistica, priva di data, predisposta dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, contenente l'esposizione delle ragioni del rilevante interesse pubblico del complesso immobiliare sottoposto a vincolo;
4) della comunicazione di avvio del procedimento 15/4/2022 ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 42/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. La ricorrente, con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto ha dichiarato di interesse culturale particolarmente rilevante, vietandone la modifica della destinazione d’uso, il complesso di beni mobili e immobili denominato «Tipografia Arche Scaligere» sito in Via Santa Maria in Chiavica 3/C del Comune di Verona e distinto al Catasto Fabbricati, nel Foglio n. 153, particella 117 sub 27 e distinto al Catasto Terreni, nel Foglio 153, particella 117 parte, sulla base delle considerazioni espresse dalla competente Soprintendenza nella relazione storico-artistica, al medesimo decreto allegata.
II. Premesso in fatto di essere proprietaria di detto complesso immobiliare, già sottoposto al vincolo di tutela di cui all’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale del 13 luglio 1954, locato alla ditta Antica Tipografia Artistica Arche Scaligere, la ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare dei loro effetti, per i seguenti motivi:
1) Violazione degli articoli 1 e 22 della L. 241/90 – Violazione dei principi della leale collaborazione e della buona fede nonché del giusto procedimento- Eccesso di potere per sviamento.
La ricorrente ha lamentato la mancata ostensione della Relazione storico-artistica, circostanza che avrebbe pregiudicato il corretto esercizio del diritto di difesa durante la fase endoprocedimentale.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e degli artt. 10, comma 3, lett. d) e 13 del D.Lgs. 42/2004 - Eccesso di potere per sviamento, per errore nei presupposti e per difetto di motivazione.
A giudizio della ricorrente la Relazione, che conterrebbe la motivazione del provvedimento impugnato, non farebbe cenno ad alcuno specifico evento storico tale da giustificare la qualificazione dei luoghi come di particolare interesse ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) D.Lgs. 42/2004, facendo soltanto generico riferimento alla “memoria collettiva locale”.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione nonché sotto i profili della illogicità e della irragionevolezza.
La ricorrente, nel dettaglio, si è lamentata dell’omessa o carente istruttoria da parte della Soprintendenza di Verona, che non consentirebbe di addivenire ad una valutazione del valore culturale delle macchine da stampa e degli arredi o di comprenderne il contributo o il collegamento con la storia della città o con il supposto sviluppo della tecnica nel campo della stampa e dell’editoria.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. d), D.Lgs. 42/2004 – Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e per sviamento, per mancata valutazione sull’adeguatezza del vincolo e sulla ragionevolezza del provvedimento nonché per assenza di bilanciamento degli interessi coinvolti- Violazione dell’art. 42 della Costituzione.
La ricorrente ha evidenziato che la scelta dell’Amministrazione culturale Veneta, priva di qualsiasi ragionevolezza, sarebbe affetta da sviamento di potere in quanto concretamente finalizzata a contrastare il rilascio dell’immobile, occupato dalla controinteressata, disposto dal Tribunale civile di Verona con provvedimento giudiziale definitivo.
III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, resistendo al ricorso nel merito ed eccependone l’irricevibilità nella parte in cui ha ad oggetto l’avviso di avvio del procedimento del 15 aprile 2025, posto che tale atto, autonomamente lesivo non è stato tempestivamente impugnato.
IV. Con ordinanza cautelare n. 858 del 2022 del 7 novembre 2022, resa all’esito della camera di consiglio, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 gennaio 2023, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente.
V. All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
I. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di parziale irricevibilità, formulata dall’Amministrazione, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso.
I.I. Appare opportuno osservare, preliminarmente, che la valutazione espressa dall'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali nel riconoscimento dell'interesse culturale costituisce l'espressione di un potere di apprezzamento connotato da ampia discrezionalità tecnica ed è censurabile solo per profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, «il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica di un autorità dotata di competenze specialistiche, non può essere limitato ad un sindacato meramente estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall'amministrazione, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere. (...) In tale contesto, in tema di esercizio della discrezionalità tecnica, se per un verso il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, per un altro parallelo verso deve stabilire se la valutazione operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia nel complesso che nell'articolazione dei diversi passaggi, oltre che sotto il profilo delle regole tecniche applicate. (...).
Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest'ultimo è volto a giudicare se l'Autorità pubblica abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, attraverso la verifica dei passaggi sopra indicati, in coerenza ai fatti accertati, alle regole tecniche e procedimentali predeterminate, senza che sia invece consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell'amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'amministrazione (cfr. T.A.R. Venezia, sez. II, 18/03/2024, n.529; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559)» .
Per quanto riguarda poi, nello specifico, le valutazioni di valenza culturale «La circostanza che tale attività dell'amministrazione, volta ad esprimere il giudizio di rilevanza, pur implicando un apprezzamento di conformità della cosa valutata ad un modello astratto alla stregua di criteri estetico-culturali, sia sostanzialmente di carattere ricognitivo e conoscitivo (in quanto volta ad accertare l'esistenza della peculiare qualità della cosa da sottoporre a tutela), e non, invece, di carattere volitivo, come quando l'amministrazione è chiamata ad operare, per il perseguimento di un determinato interesse, una scelta fra due diverse soluzioni possibili, non esclude, ovviamente, che il margine di apprezzamento si basi su elementi tecnici, che restano di carattere peculiare e specialistico.
Pertanto, se è ben possibile per l'interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali - contestare ab intrinseco il nucleo dell'apprezzamento complesso svolto dall’Amministrazione, ciò tuttavia implica l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica; se tale onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato; ciò in quanto prevale la scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione» (cfr. T.A.R. Venezia, sez. II, 18/03/2024, n.529; Consiglio di Stato sez: VI 23 settembre 2023 n. 8167; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11204; Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 1245).
I.II. Sulla base delle esposte coordinate ermeneutiche la dichiarazione di interesse culturale del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente non risulta affetta dai vizi dedotti nel ricorso.
In primo luogo, procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, in quanto strettamente correlati, il Collegio osserva come la ricorrente non abbia evidenziato vizi formali o indici sintomatici dell’illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o di manifesto travisamento dei fatti, idonei a giustificare la caducazione dei provvedimenti impugnati, limitandosi, invece, a contestare la valenza artistico-culturale del bene oggetto di accertamento.
Quanto al profilo formale, relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, il Collegio deve ribadire quanto già espresso in sede cautelare, ossia che le motivazioni di rilevanza culturale sono state esposte, già in fase iniziale, nella loro essenza, con l’atto di avvio del procedimento del 15.4.2022, con la conseguenza che la ricorrente è stata pienamente posta nelle condizioni di contraddire nel corso del procedimento.
Per quanto riguarda la completezza dell'istruttoria, l’attendibilità degli accertamenti tecnici ed i criteri utilizzati per la valutazione di interesse culturale, occorre evidenziare che l’Amministrazione ha effettuato un esame approfondito delle fonti, ricostruendo la storia del complesso immobiliare: tale analisi di rilevanza è stata, poi, specificamente esposta nel provvedimento finale di dichiarazione di vincolo, che ha ritenuto di dover mantenere memoria e identità del complesso degli strumenti da lavoro dell’attività di tipografia, risalente al 1934 (esercitata prima da SO e poi da NT), all’interno di un immobile, Palazzo Bassan, già autonomamente vincolato tramite precedente provvedimento di tutela.
In tale ottica, l’Amministrazione competente ha inteso preservare l’interesse pubblico alla non dispersione dell’insieme degli strumenti attinenti un’attività tipografica che, per la sua nascita e sviluppo, sono stati ritenuti un valore da preservare. Ciò in quanto, come espresso anche dal Consiglio di Stato in sede di rigetto dell’appello cautelare della ricorrente, il valore culturale di un bene non è predicabile solo per le cose portatrici di uno specifico valore artistico ma anche per quei beni che costituiscono una testimonianza della vita e della storia anche solo di una comunità locale e che, come tali, assumono una rilevanza identitaria che ne impone la protezione e conservazione anche in quanto lascito collettivo alle generazioni future.
In questo senso, la relazione storico-artistica a fondamento del provvedimento di vincolo individua la rilevanza identitaria e immateriale del compendio di beni “in quanto importante riferimento per la storia della tecnica e dell’arte tipografica legata alla fiorente attività di stampa tradizionalmente presente nella città scaligera” , sorreggendo simile giudizio con puntuali indicazioni relative alla storia della tipografia e ai beni ivi conservati che di tale storia sono testimonianza.
In tale quadro, a fronte di due contrapposte ricostruzioni della valenza culturale del compendio immobiliare, non è consentito a questo Collegio di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, non palesemente inficiata da vizi, istituzionalmente preposta al compito di valutare la rilevanza culturale di siffatto immobile.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
II. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente
LE AR, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco DI |
IL SEGRETARIO